Consiglio di Stato, Sez. 6, 16 febbraio 2011, n. 976 - Rischio estraneo alle mansioni


 

 

N. 00976/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01099/2006 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

 

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2006, proposto da:
T. Dante, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Boer e Giovanni Solimeno, con domicilio eletto presso Paolo Boer in Roma, piazza Cola di Rienzo,69;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Lanzetta e Patrizia Tadris, domiciliato per legge in Roma, via della Frezza, 17;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00156/2005, resa tra le parti, concernente DANNO BIOLOGICO CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati De Angelis per delega di Boer e Lanzetta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

 

Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la nota con cui il Commissario dell’INPS aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (contusione ginocchio dx) denunciata.

Come ricostruito dal primo giudice., l’odierno appellante, in qualità di addetto all'economato dell'INPS, era stato autorizzato a seguire i lavori di sgombero dei locali al piano terreno effettuato dalla ditta R..

Sostenendo di aver urtato, mentre aiutava gli operai, il ginocchio contro l'angolo di una scrivania, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della contusione al ginocchio destro e la conseguente condanna dell'Istituto al risarcimento del danno.

Con la sentenza qui gravata il Tribunale amministrativo, nel respingere il ricorso, ha ritenuto non addebitabile all'Amministrazione l'urto del ginocchio contro l'angolo di una scrivania; nel dettaglio, il giudice di primo grado ha affermato che il ricorrente si è esposto di sua iniziativa a un rischio estraneo alle sue mansioni.

 

Propone il gravame il ricorrente ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

 

All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

 

DIRITTO

 

 

Il ricorso va respinto.

 

Come sostenuto dal giudice di primo grado, il ricorrente, in qualità di addetto all'economato, era stato autorizzato a seguire i lavori di sgombero dei locali al piano terreno effettuato dalla ditta R..

Orbene, non è in contestazione la circostanza per cui l'intervenuto affidamento dei lavori alla ditta esterna indicata comprendesse anche le operazioni materiali di trasporto dei mobili, da effettuarsi quindi a cura dei dipendenti di tale ditta.

Non è in contestazione, più nel dettaglio, che il compito assegnato dall’amministrazione al ricorrente fosse solo quello di dare indicazioni sulle modalità di trasporto e di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni richieste, sicché va ascritto ad una sua spontanea iniziativa, come tale estranea alle mansioni assegnategli, la condotta di aiuto materiale dallo stesso prestato in favore degli operai della ditta esterna: attività nel corso della quale si è, a quanto da lui riferito, verificato l’incidente implicante la contusione al ginocchio destro e il danno di cui il ricorrente chiede il ristoro, previa verifica della dipendenza da causa di servizio.

Correttamente, pertanto, il giudice territoriale ha concluso per la non addebitabilità all'Amministrazione dell'urto del ginocchio contro l'angolo di una scrivania che il ricorrente deduce essere avvenuto mentre aiutava gli operai: il ricorrente, invero, si è esposto di sua iniziativa a un rischio estraneo alle sue mansioni.

D’altra parte, giova considerare che, pur a voler per mera ipotesi ritenere che l'infortunio subito dal ricorrente sia ricollegabile ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni affidategli, va comunque osservato che non è in alcun modo emerso che l’incidente occorso sia stato in collegamento –come è invece necessario - con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa.

In assenza di particolari fonti di pericolo, deve ritenersi sufficiente un livello minimo di attenzione per evitare siffatto tipo di lesione, sicché va esclusa la dipendenza dell'infortunio da un rischio specifico, pure inteso in senso esteso.

 

Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto il gravame.

 

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)