Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 10 febbraio 2011
Validità: triennale
Parti: Istituzioni, OO.AA. e OO.SS.
Settori: Trasporti, Porti, Ravenna
Fonte: prefettura.it


Conferenza permanente

Sezioni territorio, ambiente e infrastrutture e sviluppo economico e attività produttive

Aggiornamento del Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna


Visto
1. la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, modificata ed integrata dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647

2. il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

3. il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., inerente l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4. il Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna sottoscritto presso la Prefettura di Ravenna il 1.2.08;

Si concorda
5. di confermare la validità di anni tre del protocollo citato e del relativo allegato (riguardante la regolamentazione dell'attività del SI-RLSS), che hanno avuto una quasi totale attuazione ad eccezione:
a) dell'obbligo a carico delle imprese, previsto al paragrafo IV, di comunicare al SI- RLSS gli incidenti che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex art. 4, co. 3 D.lgs. 272/99. Si dà mandato al Comitato ex art. 7 del D.Lgs. 272/99 di definire entro 60 giorni dalla firma del presente protocollo le procedure e la modulistica per tali comunicazioni;
b) dell'impegno previsto, al paragrafo VII (Servizi), di sottoscrivere, entro sei mesi, un apposito allegato al protocollo per disciplinare le attività diverse dalle operazioni portuali. Relativamente a quest'ultimo punto, i sottoscrittori del presente documento, si obbligano a costituire un gruppo di lavoro, coordinato dalla Prefettura, per la elaborazione, nel termine di sei mesi, di un allegato tecnico contenente la regolamentazione delle cennate attività, da sottoporre all'approvazione della Conferenza Permanente.

6. Si prevedono inoltre i seguenti aggiornamenti:
1. Modalità di funzionamento degli organi previsti dal Protocollo citati, sulla base dell'esperienza svolta nella vigenza dello stesso;

1.1 Si sottolinea che la segnalazione di eventuali problematiche risultanti dalle attività di verifica del SI-RLSS nelle imprese portuali deve avvenire in primo luogo nel confronto con il rispettivo RLS aziendale e con il corrispondente RSPP coinvolgendo anche il Coordinamento SI-SPPA.

1.2 Comitato art.7
Si ravvisa la necessità e utilità che venga rafforzata la funzione del Comitato art. 7 d.lgs. 272/99 come punto di sintesi metodologica e tecnica delle problematiche che vengono ad esso portate sulla base dell'azione di SI-RLSS e SI-SPPA, dell'attività di controllo degli Enti, o di altre istanze, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti.
L'attività del comitato è propedeutica alla elaborazione di eventuali indicazioni tecniche di indirizzo o di accordi su specifiche problematiche, come pure alla emanazione di eventuali ordinanze da parte dell'Autorità Portuale.

2. Comunicazione informazioni
- AUSL predispone, previa consultazione in sede di Comitato ex art. 7 d.lgs. 272/99, la modulistica per la raccolta delle informazioni relative a infortuni e incidenti.
- Si ravvisa la necessità di una puntuale e regolare comunicazione secondo le tempistiche concordate, da parte delle imprese ad Autorità Portuale e AUSL, delle informazioni relative a infortuni e incidenti secondo le modulistiche predisposte da AUSL.

3. Formazione
L'Autorità Portuale provvede a organizzare, ove venga individuata la necessità in sede di Comitato ex art. 7 d.lgs. 272/99, programmi di formazione su specifiche problematiche o aggiornamenti della formazione già svolta nella vigenza del protocollo citato, nel limite di 20.000€/anno;

4. Dotazioni tecnologiche per la sicurezza del lavoro
L'Autorità Portuale si impegna a verificare, attraverso il Comitato ex art. 7 d.lgs. 272/99, la eventuale necessità di avvalersi di dotazioni tecnologiche a supporto della sicurezza del lavoro, per le quali valuterà la possibilità di contribuire parzialmente o totalmente ai relativi costi;

5. Rapporti con l'Università di Bologna
Si ravvisa l'opportunità di istituire, con un successivo accordo, un rapporto con l'Università di Bologna. Esso mirerà all'applicazione di tecniche preventive innovative ed efficaci per migliorare la sicurezza sul lavoro nel porto di Ravenna, necessariamente in stretta collaborazione con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo.
Le risorse umane dedicate potranno prevedere competenze nei vari campi di interesse (medicina del lavoro, igiene industriale, epidemiologia, medicina d'urgenza, ecc.) e tecnologie strumentali di vario tipo (per la misura dei fattori di rischio, informatiche, ecc.).
Il progetto di miglioramento delle tecniche preventive relative alla sicurezza sul lavoro nel porto di Ravenna dovrà procedere per stadi successivi a partire dalla valutazione di specifiche situazioni alle definizioni di metodologie di analisi e di intervento, dalla sperimentazione di soluzioni alla definizione di standard operativi.

Ravenna, 10 febbraio 2011

Prefetto di Ravenna
Regione Emilia-Romagna
Presidente della provincia
Sindaco del comune di Ravenna
Autorità portuale
Autorità marittima
Ausl
Ispesl
Dpl
Inps
Inail
Vigili del fuoco
Confindustria
Confapi
Cna
Confartigianato
Legacoop Ravenna
Confcooperative Unione Provinciale Di Ravenna
Agci - Associazione Generale Cooperative Italiane - Ravenna
Cgil
Filt Cgil
Cisl
Fit Cisl
Uil
Uiltrasporti