Decreto Ministeriale 31 maggio 1999

Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(G.U. 12 luglio, n. 161)


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

 

Visto l'art. 1, comma 4, lettera f ), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;
Considerato che le attività lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;
Considerata la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;
Considerata altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;


Decreta:

Articolo 1
Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Articolo 2
Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio.

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea;
manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.

Articolo 3
Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.

1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
amianto;
cloruro di vinile monomero;
2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999