Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 febbraio 2011, n. 4274 - Dequalificazione professionale e mobbing: quantificazione del danno patrimoniale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
Dot t . BALESTRIERI Fede rico - rel . Cons igli ere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso 10735/2007 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato SALERNI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUCCI CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.;
- intimata -
e sul ricorso 14368/2007 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAPALEONI MARCO, GENNARELLI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C.C.
- intimato -
avverso la sentenza n. 877/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/06/2006 R.G.N. 498/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA per delega SALERNI MARIO;
udito l'Avvocato PERSIANI MATTIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto di entrambi i ricorsi.

 

 

Fatto

 

 

Con sentenza n. 1460/03, il Tribunale di Firenze giudice monocratico del Lavoro, all'esito di prova testimoniale e consulenza medico- legale, in parziale accoglimento della domanda proposta da C. C., condannava la convenuta Cassa di Risparmio di Firenze al risarcimento del danno per dequalificazione professionale nella misura del 60% della retribuzione a lui dovuta dal 15.11.1985 fino alla cessazione del rapporto (18 aprile 2001) sulla base della qualifica di funzionario di grado 4^V, oltre Euro 30.987,41 per danno biologico da invalidità temporanea, rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese.


Proponeva appello la Cassa di Risparmio di Firenze per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che non risultava affatto provato il declassamento professionale dal 1985, e tanto meno il mobbing, avendo il c.t.u. accertato la presenza di sofferenza psico-fisica solo dal 1999 e nessuna iniziativa era stata nel frattempo intentata dal C. contro le condizioni lavorative da lui ritenute frustranti. Concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in ipotesi, per la limitazione del risarcimento dei danni a decorrere dal novembre 1999.

Si costituiva il C. proponendo appello incidentale.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 877/06 del 9.6.06, riteneva sussistente la dequalificazione professionale subita dal C. a seguito di illegittimi trasferimenti.

Non concordava tuttavia col Tribunale in ordine alla misura del danno patrimoniale, la cui prova gravava sul lavoratore, ritenendo eccessiva la percentuale del 60% riconosciuta, considerato che nel lungo periodo di demansionamento (1986-1999) e sino alla cessazione del rapporto (18 aprile 2001) il C. non assunse alcuna iniziativa per denunciare o contrastare la deteriore posizione lavorativa; riteneva di dover limitare la misura risarcitoria al 10% della retribuzione.
Quanto al danno non patrimoniale la Corte fiorentina riteneva motivatamente (per basarsi su certificazioni del solo anno 1999) di non poter condividere le conclusioni del c.t.u. da essa nominato, prof. S., e di dover invece condividere quelle formulate dal c.t.u. nominato in primo grado, Dr. F., basate su ampia documentazione sanitaria, confermando così la condanna al risarcimento del danno biologico stabilita dal Tribunale.
Riconosceva poi al C. un danno biologico temporaneo "quale danno alla salute distinto e ulteriore rispetto al danno da dequalificazione professionale", calcolato nella metà del danno biologico (Euro 15.493,70).

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il C. affidato a due motivi , poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., proponendo ricorso incidentale condizionato.

 


Diritto

 

1. - Con primo motivo il C. denuncia la sentenza impugnata di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversie decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), ravvisati: a) nella circostanza che la Corte fiorentina aveva dapprima ritenuto di dover rinnovare la c.t.u. disposta in primo grado, così mostrando di non condividerla, mentre aveva poi conferito ad essa maggior credito rispetto alla consulenza espletata in secondo grado dal prof. S., senza adeguata motivazione; b) nella individuazione della malattia accertata e nella conseguente percentuale dei postumi permanenti, ritenendo immotivatamente ("sic et simpliciter", pag. 9 ricorso) di preferire la diagnosi posta dal primo c.t.u. Dr. F.; c) nella valutazione della c.t.u. del prof. S., erroneamente ritenuta poco attendibile anche per assenza di accertamenti specialistici, non considerando che il c.t.u. era egli stesso un noto psichiatra e neurologo; d) nell'erronea determinazione della durata della malattia, per il prof. S. insorta nel gennaio 1986 e per la Corte d'appello databile al gennaio 1999, in contrasto con la certificazione in atti.

 

2. - Con secondo motivo il C. denuncia nuovamente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversie decisivi per il giudizio, ravvisati: a) nella quantificazione del danno patrimoniale per demansionamento, per il Tribunale pari al 60% della retribuzione per tutto il periodo, per la Corte d'appello, senza adeguata motivazione, pari al 10%, non tenendo conto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza e segnatamente della gravità del demansionamento, della durata notevolissima di esso, dell'età del ricorrente, ritenendo invece erroneamente che tale notevole durata dovesse influire negativamente sull'entità del risarcimento.

 

3. - I motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

 

Osserva in primo luogo la Corte che la c.t.u. non è una prova in sè, che, giova ribadirlo, grava invece sulla parte, ma un mezzo di controllo della prova offerta dalla parte onerata, cfr. Cass. sez. un. 17.6.04 n. 11353, sicchè l'ammissione di una nuova c.t.u.,  al fine di valutare la correttezza o
meno delle critiche svolte nei confronti del primo ausiliare, non vincola in alcun modo il giudice, tanto meno nel recepimento integrale della nuova consulenza.
I più recenti arresti di legittimità hanno tuttavia evidenziato che qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando tuttavia adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, anche quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, Cass. n. 4850 del 27/02/2009, n. 23063/2009. In sostanza, nel caso di più consulenze contrastanti, il giudice deve dare adeguato conto del suo convincimento, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere una delle due in tutto od in parte. Resta in ogni caso fermo il consolidato orientamento secondo cui, in caso di accertamenti di inabilità lavorativa tramite c.t.u. "il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice", e plurimis, Cass. n. 9988 del 29/04/2009, Cass. n. 8654/2008, Cass. n. 15796/2004.

 

4. - Nella specie il giudice di appello ha confermato il risarcimento del danno biologico accertato dal Tribunale (Euro 30.987,41) a seguito di c.t.u., riconoscendo altresì, in accoglimento dell'appello incidentale, il danno morale per Euro 15.493,70, ed ha ritenuto solo eccessiva la quantificazione del danno patrimoniale da demansionamento che nulla ha a che fare con le risultanze peritali.
Il ricorrente, in sostanza, si duole dunque della quantificazione del danno biologico, a suo dire basata su di una immotivata adesione alle risultanze diagnostiche del primo ausiliare, e del danno patrimoniale, sicchè gran parte delle censure svolte circa il difetto motivazionale inerente l'adesione all'una o l'altra c.t.u., debbono circoscriversi entro tali limiti.
Nella specie la Corte fiorentina ha adeguatamente motivato entrambe le quantificazioni.

 

5. - Quanto al danno biologico, limitando il periodo dell'infermità dall'aprile 1999 al 20.11.00, a seguito della documentazione sanitaria fornita dal Dr. B. e dal certificato di Day Hospital di tale ultima data.
Di ciò ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che altre certificazioni ( M. e Z.), datate 1999, risultavano redatte a ritroso pro infirmo, comunicando semplicemente, ora per allora, che tali infermità sussistevano molti anni addietro. Il ricorrente evidenzia che era in atti anche un certificato (Dr. Z.) del marzo 1990, secondo cui il C. era affetto da sindrome neuro distonica con crisi cefalgiche, vertigini ed insonnia.
Tuttavia nessun preciso collegamento con la situazione lavorativa è in esso presente, tanto più che nel successivo certificato il medesimo sanitario afferma di avere in cura il C. dal 1997, che nel marzo di quell'anno fu colpito da ictus cerebellare, che neppure il ricorrente collega al demansionamento.
Quanto alla cessazione della malattia, la Corte ha il correttamente valutato sia la diagnosi in uscita dal ricovero, sia i tests psicologici effettuati dal Dr. Ce., sia la prossimità della cessazione del rapporto, posticipata su domanda dello stesso C., come di seguito chiarito.

 

6. - In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale, la Corte territoriale ha evidenziato che il C. si era limitato a lamentare un generico danno alla professionalità, senza dedurre altre specifiche poste di danno (perdita di chances, o possibilità di ulteriori sviluppi professionali o di guadagno etc.); che nel lungo periodo di demansionamento il C. non aveva assunto alcuna iniziativa per denunciare o contrastare la deteriore posizione lavorativa a suo danno. A ciò può aggiungersi che risulta dagli atti che il C., in tale contesto e nello svolgimento delle mansioni in questione, abbia fatto domanda di posticipazione del pensionamento.
Al riguardo va rammentato che le sezioni unite di questa Corte, sent. n. 6572/06, hanno chiarito che il danno da demansionamento, lungi dall'essere in re ipsa, è risarcibile solo in quanto "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, essendo la finalità precipua del risarcimento del danno quella di neutralizzare la perdita sofferta in concreto dalla vittima attraverso la reintegrazione dell'effettiva diminuzione del suo patrimonio, subita per effetto del mancato (o inesatto) adempimento della prestazione, sicchè ove tale diminuzione patrimoniale non vi sia stata, o non sia stata provata dal danneggiato, il diritto al risarcimento del danno non è configurabile, essendo la prova di quest'ultimo presupposto necessario anche per una liquidazione equitativa. In termini: Cass. n. 19965/06; Cass. n. 13877/07; Cass. n. 29832/08.
Lo stesso ricorrente, nel contestare la misura del 10% della retribuzione per i circa quindici anni di accertato demansionamento, non chiarisce perchè la misura del 60% stabilita dal Tribunale sia più corretta.
Il C., come accennato, si limita nella sostanza a censurare la quantificazione operata dalla corte territoriale, ritenendo più appropriata quella operata dal Tribunale, sottoponendo alla Corte una inammissibile valutazione di fatto e senza considerare che il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall'inadempimento datoriale, nel senso che è in re ipsa nella potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro, ma, al contrario, esso va provato dal lavoratore, il quale è tenuto, altresì , a dimostrare , ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., l'esistenza di un nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno e a precisare quali, fra le molteplici forme di danno da dequalificazione, ritenga di aver subito, fornendo, a tal proposito, ogni elemento utile per la ricostruzione della loro entità.
Come detto, il C. ha allegato un generico danno alla professionalità senza altre specificazioni. Il richiamo alla durata e gravita del demansionamento (quest'ultima neppure pienamente apprezzabile in assenza di deduzioni circa le mansioni precedentemente svolte) non possono delineare in sè un difetto motivazionale della corte territoriale, trattandosi di elementi presuntivi essenzialmente volti alla quantificazione del danno esistenziale (sez. un. n. 6572/06), e considerato che la Corte, sulla scorta della genericità della posta di danno reclamata, dell'assenza di iniziative volte a denunciare o contrastare il mutamento di mansioni, ha equitativamente quantificato nella percentuale del 10% della retribuzione percepita per ogni anno di dequalificazione.


7. - Il ricorso va pertanto respinto, restando così assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il C. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 35,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..