Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 febbraio 2011, n. 3589 - Inidoneità alla guida di autoveicoli: accertamenti


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

sentenza

 

sul ricorso 1771-2007 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BAUZULLI FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente ¬
contro SPT L. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALASSO ANTONIO giusta delega in atti;
- controricorrente ¬
avverso la sentenza n. 662/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/09/2006 R.G.N. 44/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010
dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato BAUZULLI FILIPPO; udito l'Avvocato ALOISIO ROBERTO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

 

1. Con sentenza del 18 settembre 2006, la Corte d'appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da G., autista di autobus, nei confronti del datore di lavoro SPT Linea s.r.l., con la quale si doleva per aver la società erroneamente stimato l'ambito temporale dell'inidoneità alla guida degli autoveicoli, imponendo un periodo di malattia e di aspettativa che ne avevano decurtato i guadagni e consumato il periodo di comporto. Il lavoratore, considerato inidoneo alle mansioni, in via temporanea all'esito di una prima visita medica di controllo disposta dalla società (il 29 marzo 2001), e in via permanente con un secondo accertamento (il 29 maggio 2001), veniva ritenuto definitivamente idoneo dalla competente commissione ASL (il 12.4.2002) e riammesso in servizio il 1 maggio 2002. Il lavoratore aveva, pertanto, reclamato, innanzi al primo giudice, l'accertamento di diritti residui a 169 giornate di malattia, qualora si fosse ammalato, e 18 mesi di aspettativa, ove ne fossero ricorse le condizioni, alla data del 1.5.2002, con condanna al pagamento di differenze retributive e del salario accessorio per il periodo 13.9.001-30.4.2002. Il primo giudice, all'esito dell'espletata consulenza tecnica che aveva accertato la cessata inidoneità alla guida alla data del 16 luglio 2001, argomentando sull'inammissibile mutatio libelli intervenuta in corso di causa - dal "riconoscimento dell'abilità alla guida nella primavera del 2001", alla "riacquisizione dell'abilità alla guida in data 16.7.2001" -, rigettava tutte le domande.

2. La Corte d'appello escludeva, per il solo fatto - accertato ex post - della possibilità di riammettere in servizio nelle mansioni di autista G. prima del maggio 2002, un'automatica responsabilità della società datrice di lavoro e che l'intempestiva riammissione in servizio con la riacquistata idoneità fosse dovuta a causa imputabile alla società. Il giudice del gravame puntualizzava che:

-la società si era comportata conformemente alle disposizioni del D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in tema di visite periodiche di accertamento dell'idoneità del personale delle ferrovie, metropolitane, tramvie e autolinee, addetto alla guida dei veicoli;
-la tardiva ripresa dell'attività lavorativa non era imputabile alla società: a) per non aver tenuto conto di un certificato del medico di fiducia del lavoratore, datato 6.4.2001, attestante l'assenza, nella patologia dalla quale sarebbe stato affetto, di manifestazioni cliniche importanti e di apprezzabili compromissioni delle capacità psicotiche del soggetto; b) in considerazione del regolare invio degli attestati INPS di malattia fino al 31.12.2001; c) in quanto per l'adibizione del lavoratore alla guida nel servizio d'autolinee, occorreva una verifica, secondo le modalità del citato decreto, della riacquistata idoneità a svolgere le mansioni di conduttore; d) in quanto, nonostante la richiesta di riesame, T., convocava G. per la visita solamente in data 12.10.2001 ed il Collegio medico, con comunicazione del 26.10.2001, rendeva nota la necessità di ulteriori accertamenti, onde veniva ritenuto idoneo alle mansioni solo dopo la visita del 12.4.2002;
- la possibilità di assegnazione, anche in via provvisoria, ad altre mansioni era esclusa per non aver il lavoratore fornito specifica deduzione in ordine a diverse collocazioni, in replica alla società che aveva dedotto l'impossibilità di collocarlo in altra idonea attività lavorativa e denegato la richiesta del lavoratore, tramite il suo legale (lettera del 14/12/2001), di essere adibito ad altre mansioni per non essere versato per mansioni inerenti la tenuta della contabilità e preferire l'adibizione presso l'officina.

3. Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con sette motivi.

Resiste con controricorso la società.

 

Diritto

 

 

4. Con i primi sei motivi la sentenza è censurata per violazioni di legge.


4.1. (primo motivo) Violazione dell'art. 2103 c.c. per aver la società valutato il ricorrente inidoneo permanentemente allo svolgimento delle mansioni per le quali era stato assunto ed alle quali era applicato al momento della visita di controllo medico; per la forzata inattività dal 13.9.2001 in attesa delle decisioni del Collegio medico competente, a fronte delle contestazioni dell'esito del giudizio medico datoriale offrendo le proprie prestazioni. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito (dal ricorrente denominato principio) di diritto: "La norma dell'art. 2103 c.c, concernente il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla propria qualifica, è violata quando il dipendente sia lasciato in condizioni di forzata inattività conseguentemente alla dichiarazione, pronunciata dal medico dell'azienda, di sopravvenuta inidoneità permanente alle mansioni del profilo professionale ricoperto, inidoneità che successivamente si rivela inveritiera. La indotta forzata inattività e equiparata all'assenza dal lavoro del dipendente a cui non sia consentito svolgere le proprie mansioni a causa del collocamento in aspettativa unilateralmente imposto dal datore di lavoro. Ciò anche se il dipendente, che pure ha contestato il giudizio di inidoneità ed ha offerto lo svolgimento delle mansioni denegate, non si presenti al lavoro e, su richiesta del datore, che ne ha piena consapevolezza, produca certificati di malattia motivati dalla patologia dichiarata dal medico aziendale".

 

4.2. (secondo motivo) Violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 24, comma 2, per aver la Corte errato nel giudizio per essere G. in aspettativa sin dal 13.9.2001 e non aver mai chiesto di essere collocato in aspettativa ai sensi del R.D. n. 148 cit., art. 24, non rappresentando domanda di aspettativa i certificati inviati da G. a copertura dell'assenza ed essendo stato unilateralmente collocato a riposo sin dal 13.9.2001, data dalla quale far decorrere il risarcimento del danno da forzata inattività, poi rivelatasi ingiustificata. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, art. 24, comma 2 il collocamento d'ufficio in aspettativa del lavoratore rende superflua la successiva produzione di certificati medici a giustificazione dell'assenza dal lavoro".

 

4.3 (terzo motivo) Violazione del D.M. Ministero trasporti e navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, art. 3, commi 3 e 4, art. 6, comma 5, per aver la Corte considerato vincolante ed immodificabile la modalità di rettifica/controllo/annullamento/nullità della visita art. 6, ex comma 3, e ritenuto solo con il giudizio di appello ex art. 6, comma 6 revocabile l'esito della visita, in contrasto con il potere dovere del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., di controllare continuamente lo stato di salute del dipendente. Per il ricorrente, l'art. 3, comma 3 deve leggersi come protettivo dei miglioramenti della salute del lavoratore e non solo dei peggioramenti. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Ai sensi del D.M. Ministero dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, art. 3, commi 3 e 4 e art. 6, commi 5 e 3, il datore di lavoro può verificare con le visite previste all'art. 3, commi 3 e 5 i miglioramenti nelle condizioni di salute del dipendente al fine di riammetterlo in servizio o allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita. Il datore di lavoro dovrà procedere alla nuova visita quando sorgano dubbi sulla permanenza della patologia".

 

4.4. (quarto motivo) Violazione dell'art. 420 c.p.c., comma 5, per aver il giudice di primo grado, che già nel decreto di fissazione dell'udienza invitava le parti a far presenziare fino a quattro testi per parte "riservato ogni provvedimento istruttorio", chiuso repentinamente l'istruttoria senza emanare l'ordinanza ex art. 420 c.p.c., comma 5, così impedendo di sentire i testi, indicati da G., sulla possibilità dell'azienda di impiegare in altra mansione il lavoratore, nonchè sulla richiesta del datore di lavoro di inviare comunque certificati medici a giustificazione dell'assenza imposta dalla società. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "L'ordinanza ex art. 420 c.p.c., comma 5, deve essere sempre resa dal Giudice, nelle forme di cui all'art. 134 c.p.c., allorchè escluda il mezzo di prova o i mezzi di prova proposti dalle parti. La violazione del menzionato principio comporta la nullità del procedimento".

 

4.5. (quinto motivo) Violazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2. La decisione della Corte è censurata per aver negato all'appellante di essere ammesso a provare con propri testi, fermo il divieto di inversione dell'onere della prova: a) mancata assegnazione di nuovi compiti ancorchè attribuibili; b) richiesta al lavoratore da parte della società di giustificare il mancato impiego come Agente Movimento - Autista con certificati del proprio medico curante. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito (dal ricorrente denominato principio) di diritto: "Il Giudice dell'appello deve ammettere le prove riproposte dalle parti in secondo grado quando queste non siano state raccolte in primo grado al fine di colmare le lacune nell'istruttoria imputabili al primo giudice".

 

4.6. (sesto motivo) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver la Corte territoriale invertito l'onere della prova, errando in punto di diritto e di fatto in ordine alla impossibilità di collocare il lavoratore in altre attività. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Il Giudice in caso di sopravvenuta infermità che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni svolte, deve accertare che il datore di lavoro abbia fornito la prova di non poter adibire il dipendente ad altre mansioni utili, equivalenti o addirittura inferiori".

 

5. Con il settimo motivo la sentenza è censurata per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punti e fatti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., punto 5.

 

Il motivo è articolato in varie censure:

5.1. Il ricorrente ha prodotto i certificati medici durante la forzosa inattività perchè richiesti dalla società, mentre la Corte d'Appello ha sostenuto che " G. continuava regolarmente ad inviare gli attestati INPS di malattia fino al 31.12.2001". Al riguardo viene articolato il seguente quesito: "Il fraintendimento del fatto storico indicato determina nella Corte D'Appello la convinzione che sia stato il lavoratore a sottrarsi volontariamente all'obbligazione lavorativa, cosi da considerare l'omessa ricerca di SPT Linea srl di una nuova attività per G., ininfluente sotto il profilo della colpa del datore di lavoro e del danno risarcibile".

 

5.2. La Corte riconosce correttamente che G. ha cessato di inviare i certificati cosicchè dal 1.1.2002 al 30.4.2002 è rimasto assente perchè collocato unilateralmente in aspettativa dall'azienda, ma omette di valutare che la errata scelta aziendale di rendere inoperoso G. deve essere risarcita. Al riguardo viene articolato il seguente quesito: "Il fraintendimento del fatto storico indicato determina l'omissione della Corte D'Appello nel giudicare come risarcibile la forzata inattività in cui SPT Linea srl costringe il ricorrente dal 1.1.2002 al 30.4.2002".

 

5.3. Il fraintendimento sulla valutazione del certificato del medico legale di G. del 22.6.2001, determina l'errore della Corte d'Appello nel giudicare come colpevole l'omissione di SPT Linea srl di una nuova visita medica a cui sottoporre G. per tutelarne il diritto all'esercizio delle mansioni per le quali era stato assunto, cosi obbligandolo ad una forzata quanto infondata ed ingiustificata inattività lavorativa.

 

5.4. La responsabilità del tempo per l'espletamento dell'esame del Collegio medico di appello non è imputabile a G. il quale ha di volta in volta organizzato la propria sottoposizione agli esami ritirandone gli esiti e recapitandoli alla commissione ed anche al datore di lavoro. Al riguardo viene articolato il seguente quesito:
"Il fraintendimento sulla addebitabilità del tempo trascorso per il completamento dell'appello medico, determina l'errore della Corte D'Appello di Milano Sezione Lavoro, nel giudicare come ininfluente il permanere di G. in aspettativa retribuita al 50% dal 13.9.2001 al 40.4.2002 e nell'impedire il risarcimento del danno. Lo svolgimento dell'appello e stato provocato dall'errata valutazione del medico aziendale sulla irreversibile patologia di G. tale da impedirgli per sempre di guidare".

 

6. Rileva il collegio l'inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. A norma della prima parte dell'articolo citato nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 4), l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto. Considerato che i primi tre motivi ricadono indubbiamente nell'ambito di operatività della disposizione richiamata, deve rilevarsi che i quesiti formulati a conclusione dei medesimi risultano chiaramente inidonei alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare. Il quesito di diritto che il ricorrente ha l'onere di formulare ai sensi dell'art. 366-ter c.p.c. deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un si o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (n. 1906 del 29/01/2008). Si è anche osservato che il ricorrente deve necessariamente procedere all'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata e che quindi il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell'interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cfr. Cass. S.U. 25117/2008, 3519/2008; Cass. n. 19892/2007, 11535/2008,16569/2008).


1. Nella specie, il primo quesito racchiude una triplice domanda rubricata sub violazione dell'art. 2103 c.c.; il secondo cela una questione in fatto; il terzo richiede di ribadire il dettato normativo in ordine alle nuove visite che il datore di lavoro può disporre quando sorgano dubbi sulla permanenza della malattia. E' evidente la mancanza della formulazione dei quesiti in riferimento a specificati principi di diritto e quindi l'inidoneità degli stessi in base ai criteri già enunciati.

2. L'esame del quarto motivo è precluso al Collegio dalla natura della deduzione, inerente ad asserito error in procedendo del giudice di prime cure, potendo, con il ricorso per cassazione, essere prospettate soltanto censure avverso statuizioni del giudice dell'appello in ordine ai motivi di gravame e alle richieste istruttorie formulate in sede di gravame.

3. Il quinto motivo è inammissibile. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente lamenti che il giudice del gravame non abbia - pur in presenza di una sua istanza al riguardo - esercitato il suo potere-dovere istruttorio ex artt. 421 e 437 c.p.c.: il vizio della sentenza, derivante dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, è esaminabile dalla Corte solo se il ricorrente ha indicato specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, dimostrando sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (ex multis, Cass. 4178/2007). Nella specie il ricorrente non ha affatto assolto l'onere nei termini descritti.

4. Il sesto motivo è inammissibile. Le norme (art. 2697 ss. c.c.) poste dal Libro 6^, Titolo 2^, del codice civile regolano le materie:
a) dell'onere della prova; b) dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, che è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (ex multis, Cass. 2707/2004). Così come formulato, dolendosi che la corte di merito abbia errato "in punto di diritto e di fatto", il quesito è inammissibile perchè ridonda nel vizio di violazione di legge e di motivazione in fatto, e non si conclude con distinti quesiti che consentano di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, SU 7770/2009).

1. Il settimo articolato e complesso motivo e infondato. Il ricorso per cassazione, con il quale siano dedotti vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere, come nella specie, il contrasto dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del gravame con il convincimento e con le tesi della parte, risolvendosi il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito.

2.  Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.