Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2011, n. 7142 - Effetto concausale di fumo e amianto nell'evento morte


 


Responsabilità di tre direttori di uno stabilimento di una spa, succedutisi nel tempo,  per aver cagionato la morte per adenocarcinoma bronchio - alveolare di un lavoratore dipendente della società addetto ad operazioni implicanti esposizione all'amianto, per colpa generica e per inosservanza delle specifiche disposizioni dettate a tutela della salute dei lavoratori.

Il Tribunale li assolve in primo grado ritenendo che, essendo il lavoratore un forte fumatore, verosimilmente il tabagismo fosse stata la causa, anche da sola, produttiva dell'evento mortale, giacchè l'adenocarcinoma bronchio alveolare risulta essere affezione patologica tipica dell'eziologia tabagica.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 30 ottobre 2009,in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica, riformava la sentenza di assoluzione di primo grado affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la prolungata esposizione nociva del lavoratore alle fibre di amianto aveva ex se aggravato il rischio dell'insorgenza della neoplasia, così integrando una concausa, insieme al fumo, dell'evento - morte.

 

In seguito alla sentenza di condanna, i tre direttori icorrono  in Cassazione - Rigetto.

 

La Suprema Corte afferma che la Corte d'appello, onde pronunziarsi sulla questione - di fondamentale rilevanza - della prova della ricorrenza del nesso eziologico, ha stabilito che: "nessuno dei consulenti o periti ha potuto affermare con certezza che il tabagismo fosse causa da sola autonoma e sufficiente. Anzi dalle dichiarazioni a dibattimento e dagli elementi raccolti, testimonianze, documentazione, placche pleuriche riscontrate, asbestosi in atto, corpuscoli, tale tesi appare destituita di fondamento. (.... ) Appare pertanto provato che vi sia stato un effetto additivo dell'esposizione all'amianto per il M., rispetto al tabagismo ed alle sue conseguenze che pertanto non può esser assunto ad unica causa efficiente ed escludente l'incidenza dell'esposizione all'amianto, nel contesto dato. (....) In termini di rischio questo è stato aumentato in modo esponenziale dalla compresenza dei due fattori: amianto e fumo senza che si sia potuto affermare con certezza che uno dei due abbia avuto efficacia escludente l'altro".


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da: 1) S.L. N. IL (OMISSIS); 2) SP.FR. N. IL (OMISSIS); 3) R.G. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 12272/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/10/2009;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA; udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Ferrari del Foro di Torino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

S.L., SP.Fr. e R.G. venivano assolti dal Tribunale di Torino con sentenza in data 15 luglio 2007 "perchè il fatto non sussiste" ex art. 530 c.p.p., comma 2 dal delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 loro ascritto in qualità di direttori dello stabilimento della società P. s.p.a. -succedutisi nel tempo in detto incarico, dal 1972 fino al dicembre 1989 - esercente in Alpignano l'attività di produzione di lampadine e tubi fluorescenti, per aver cagionato la morte per adenocarcinoma bronchio - alveolare -sopravvenuta in (OMISSIS) - di M.L., lavoratore dipendente della società addetto ad operazioni implicanti esposizione all'amianto, per colpa generica e per inosservanza delle specifiche disposizioni dettate a tutela della salute dei lavoratori, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali necessari per contenere i rischi derivanti ai dipendenti dall'esposizione alle polveri di amianto.

 

Il Tribunale, pur essendosi pacificamente acclarato che il lavoratore, in servizio nello stabilimento della P. dal 1963 fino al 31 agosto 1992, era stato, nelle diverse mansioni espletate, da un lato, esposto all'amianto (tant'è vero che, dopo la diagnosi di linfoma non Hodgkin, risalente al 1997, al M. era stato diagnosticato l'adeno - carcinoma con rinvenimento di 1850 corpuscoli di asbesto per grammo di tessuto secco, come evidenziato dal referto istologico) e, dall'altro, trattavasi di un forte fumatore (20 sigarette al giorno per 35 anni) aveva ritenuto che verosimilmente il tabagismo fosse stata la causa, anche da sola, produttiva dell'evento mortale, giacchè l'adenocarcinoma bronchio alveolare risulta essere affezione patologica tipica dell'eziologia tabagica.

In buona sostanza quindi, secondo i Primi Giudici, non essendo certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la concausalità dell'esposizione all'amianto nella manifestazione della forma tumorale (recependo in tal modo l'opinione del perito d'ufficio Sc. che aveva messo in dubbio la certa ricorrenza del ruolo concausale della pur modesta esposizione all'asbesto, nel potenziare l'efficacia patologica del fumo di sigaretta) non poteva che farsi luogo all'assoluzione degli imputati stante l'insufficienza della prova del nesso di causa tra le omissioni agli stessi ascritte e l'evento.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 30 ottobre 2009,in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica, riformava la sentenza di assoluzione di primo grado affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la prolungata esposizione nociva del lavoratore alle fibre di amianto aveva ex se aggravato il rischio dell'insorgenza della neoplasia, così integrando una concausa dell'evento - morte.

Concesse agli imputati (succedutisi, senza soluzione di continuità, nell'azienda in posizione apicale e dirigenziale nell'intero arco di tempo in cui il M. aveva prestato servizio nello stabilimento) le attenuanti generiche e l'attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danno, dichiarate prevalenti sull'aggravante, la stessa Corte faceva luogo a declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione (risalendo il fatto all'8 ottobre 2000) previa applicazione del più favorevole termine di anni sette e mesi sei.

In esito agli accertamenti peritali (ed in particolare di quelli compiuti dal perito d'ufficio S.) era pacificamente emersa la sussistenza nel lavoratore di due patologie: l'asbestosi ed il tabagismo che si erano innestate una sull'altra, senza escludersi vicendevolmente. La presenza dell'amianto nello stabilimento della P. era peraltro risultata fuori discussione anche per il Tribunale. Nel corso delle diverse mansioni esercitate, il lavoratore deceduto era stato esposto all'amianto, benchè non con assoluta assiduità e sia pure con diverse modalità e valenze (tant'è vero che a tale Mi., collega di lavoro del M. con analoghe mansioni, era stato riscontrato fra l'altro un mesotelioma pleurico: patologia del pari riferibile all'esposizione all'amianto).
Sottolineava peraltro la Corte territoriale che un'eventuale discontinuità dell'esposizione esterna alle fibre di amianto non comportava una "bassa inalazione cumulativa", se l'inalazione discontinua fosse stata connotata da "rilevante intensità", attesa la persistenza, per molti anni, dell'asbesto nell'organo - bersaglio: il polmone con conseguente accumulo delle fibre poste a contatto con le cellule epiteliali dello stesso organo. Da qui l'effetto cancerogenetico.
Il che aveva in ogni caso trovato inequivoca conferma in sede di esame istologico autoptico che aveva dimostrato la presenza nei polmoni del M., non solo di "tracce di asbestosi", ma di un'asbestosi di grado 2/3, rispetto al grado 4, ritenuto il più grave; asbestosi che, sulla base di quanto evidenziato dalla letteratura scientifica, determina l'aumento da sette a nove volte, della mortalità per carcinoma del polmone.
Nè,alla stregua delle opinioni espresse anche dai diversi periti medico - legali, era possibile escludere, pur in presenza di patologia tabagica, il ruolo concausale dell'asbestosi, pur avendo il perito d'ufficio Sc. indicato come "preponderante" l'incidenza del fumo di sigaretta ai fini della produzione dell'evento mortale.
Nella concreta fattispecie, l'interazione delle due patologie aveva prodotto un effetto moltiplicativo ed additivo (come chiarito il particolare dal perito del P.M. Mo. e come dimostrato da specifiche ricerche in materia).

In tal caso la esposizione all'amianto, in presenza del tabagismo, aveva esercitato un'incidenza maggiore sul rischio e sull'induzione del tumore, rispetto a quella prodotta solo dal fumo o solo dall'asbesto; ciò anche ipotizzando un effetto meramente additivo.

Sicchè il tabagismo non poteva ritenersi causa unica ed efficiente dell'evento mortale tale da escludere l'effetto concausale dell'esposizione all'amianto.
Posta peraltro la incontestabile potenziale incidenza mortale dell'asbestosi, del tutto prevedibile era il collegamento tra l'impiego dell'amianto nell'azienda ed il pericolo di malattia e del conseguente danno alla salute del lavoratore, della cui salvaguardia il datore di lavoro è costituito garante ex art. 2087 c.c.. Ne discendeva che, ove fossero state tempestivamente ed opportunamente attuate le specifiche misure deputate alla riduzione del rischio nel tempo, ciò avrebbe senza dubbio influito sull'esclusione della produzione dell'evento. Ed anche se il periodo di latenza della malattia risulta pari a circa dodici anni e se, nel caso di specie, l'insorgenza del tumore doveva esser collocato agli inizi degli anni 80,ciononostante -secondo la Corte d'appello - le successive (e peraltro più rilevanti) esposizioni del lavoratore all'amianto avevano giocato un ruolo causale determinante atteso l'effetto moltiplicatore sulla patologia tabagica che nessuno dei periti medico - legali ha indicato con certezza quale causa autonoma e sufficiente dell'evento - morte.


Posto che nel processo di cancerogenesi, la ricerca scientifica ha evidenziato nella prima esposizione all'agente cancerogeno il momento di induzione del tumore, colui che ha consentito quella prima condizione dell'incipiente processo di cancerogenesi può esserne chiamato, sul piano giuridico, a rispondere a prescindere da altre concause simultanee, precedenti o successive.

Quindi, secondo la Corte d'appello, per il principio di equivalenza delle cause, il tumore era stato causato, in termini soggettivi, da tutti coloro ai quali risaliva la responsabilità della prima, indebita esposizione all'inalazione delle fibre di amianto e, sul piano oggettivo, ne era stato incrementato lo sviluppo e l'ingravescente strutturarsi grazie all'intervento delle concause patogene individuate nel fumo di tabacco e nell'amianto.
Il prolungarsi nel tempo dell'esposizione nociva alle fibre di amianto appariva quindi tale da aggravare il rischio dell'insorgenza del processo cancerogeno, integrando una concausa dell'evento lesivo.
La penale responsabilità degli imputati a titolo di colpa generica e specifica discendeva dalla pacifica prevedibilità ex ante dell'evento, atteso il concreto pericolo per la salute cui erano esposti i lavoratori esposti nello stabilimento all'inalazione di polveri d'amianto. Ciò avrebbe imposto ai prevenuti, attesa la posizione apicale rivestita nell'organigramma dell'azienda, di ottemperare alla specifica normativa dettata a tutela della salute dei lavoratori e comunque di porre in atto ogni idonea misura o cautela, atta ad impedire od a ridurre lo sviluppo o la diffusione delle polveri di amianto.


Ricorrono per cassazione gli imputati per tramite dei difensori.

Con il primo motivo di ricorso si censura la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento delle acquisizioni istruttorie nonchè il difetto di motivazione in ordine ad un punto essenziale del thema decidendum, per avere la Corte d'appello sia disatteso le conclusioni formulate dal perito d'ufficio dr. Sc. senza giustapporre argomentazioni di adeguato livello tecnico - scientifico sia omesso di confutare la valutazione dello stesso perito quanto all'acclarata assenza di qualsivoglia contrazione delle facoltà respiratorie del lavoratore, presuntivamente dovute all'asbesto, come dimostrato dagli esami ematici e gascromatografici eseguiti in epoca di poco anteriore al decesso.

La Corte territoriale ha palesemente travisato le risultanze istruttorie alla cui stregua era risultato dimostrato che il M. aveva subito nello stabilimento, in contrario a quanto assunto nella sentenza impugnata in difetto di elementi di prova, un'esposizione assai modesta alle fibre di amianto giacchè l'impiego dell'amianto da parte della P. era stato del tutto contenuto, come chiarito dagli stessi tecnici ARPA in veste di consulenti del P.M. e come dimostrato dalle fatture e dagli ordinativi di acquisto dei vari manufatti di amianto (tra cui carte e cartoni per la coibentazione dei forni di trafilatura) acquisiti agli atti. Nello stesso senso deponevano gli accertamenti eseguiti dal dr. B., altro consulente del P.M. alla stregua dell'anamnesi lavorativa, raccolta dalla stessa parte offesa, ancora in vita, che aveva avuto contatti sempre indiretti e strumentali con l'amianto che neppure rappresentava l'oggetto specifico delle lavorazioni eseguite nello stabilimento della P. nè come materia prima nè come semilavorato. Nè mai la frequenza del contatto era stata connotata dai requisiti della continuità e dell'assiduità, giacchè gli interventi demandati all'operaio o avvenivano a scadenze prestabilite (il sabato,ad esempio quanto alla preparazione del vetro) o venivano effettuati solo nell'eventualità dell'occasionale mal ¬funzionamento delle macchine. La Corte territoriale avrebbe inoltre travisato il significato delle parole del perito Sc. che, escusso in dibattimento, aveva espressamente escluso, in più passi della propria deposizione, il ruolo concausale tra esposizione all'amianto e fumo di sigaretta, imputando a quest'ultimo un'efficienza causale dell'evento prossima al 100%, pur non potendosi tuttavia giungere ad un'affermazione di assoluta certezza, atteso il beneficio del dubbio proprio delle vicende umane; donde l'arbitrarietà delle conclusioni tratte dai Giudici di secondo grado che, muovendo dall'esclusione della individuazione del fumo di sigaretta quale fattore causale esclusivo, hanno ritenuto dimostrata, a contrario, la sussistenza di fattori concausali come l'asbesto, in tal modo onerando la difesa di provare che il fumo di sigaretta aveva giocato una incidenza esclusiva e totalizzante nella causazione della grave patologia polmonare, alla stregua di una sorta di inversione dell'onere della prova.


Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia la inosservanza od erronea applicazione della legge penale sostanziale, quanto alla ritenuta sussistenza del nesso di causa.

La Corte d'appello ha fatto applicazione, nel caso concreto, al principio cd. dell'equivalenza delle cause, esteso anche all'ipotesi di concausalità, non "temperandone" in concreto la valenza, in virtù dei principi della causalità adeguata e/o della cd. causalità umana. Da qui la sostanziale ascrivibiltà dell'evento a tutti gli imputati in base alla responsabilità oggettiva, stante la pratica esclusione di qualunque prova negativa circa il nesso di causa. Ed ha altresì del tutto obliterato la prova, comunque acquisita, dell'interruzione del nesso eziologico in ragione dell'abitudine tabagica del lavoratore, ritenuta in medicina legale elemento, per un verso, sufficiente a cagionare l'evento e, per l'altro, non "condizionato" da un effetto moltiplicativo (ma semmai meramente additivo) dovuto all'esposizione alle fibre di amianto, semprechè quest'ultima fosse avvenuta a livelli massivi e non sostanzialmente marginali e contenuti, come già rilevato nel caso di specie.

Con il terzo motivo di gravame, lamentano i ricorrenti la mancata osservanza della legge processuale. Se è pur vero che il giudice penale, quale perito dei periti, ha la facoltà, in nome del principio del libero convincimento, di disattendere l'avviso espresso dai periti d'ufficio, non è peraltro men vero che, onde adempiere all'obbligo della motivazione, a tanto può pervenire esclusivamente sulla base di approfondite argomentazioni. Nel caso di specie la Corte d'appello di Torino si è invece limitata a riproporre le tesi esposte dal consulente del P.M. (invero adeguatamente confutate dal perito d'ufficio).
Con l'ultima censura si dolgono i ricorrenti del vizio di motivazione in cui sarebbero incorsi i Giudici di secondo grado circa la determinazione del tempus commissi delicti: elemento di indubbia rilevanza ai fini della corretta individuazione degli eventuali soggetti responsabili. Sulla base della deposizione resa dal prof. Mo., consulente del P.M., era rimasto accertato che, diagnosticato al M. nel 1997 il carcinoma al polmone, tenuto conto del periodo di latenza di 12 - 15 anni, l'esistenza della patologia maligna doveva collocarsi ai primi anni ottanta, con la logica conseguenza che le esposizioni successive a tale epoca risultavano da un punto di vista cancerogenetico, non più rilevanti.
E' altresì pacifico che l'esposizione all'agente patogeno durante il periodo della latenza risulta del tutto ininfluente agli effetti della produzione della neoplasia, attesochè il tumore è già compiutamente ed irreversibilmente formato. Ciò avrebbe imposto, nel momento in cui la Corte d'appello ha inteso riformare la pronunzia assolutoria emessa dal Tribunale per difetto di prova certa della sussistenza del nesso di causalità, di operare una distinzione tra le posizioni soggettive degli imputati con la conseguente declaratoria di estraneità all'addebito di coloro che avevano ricoperto posizioni apicali nell'azienda dopo l'anno 1982 ed in particolare di SP.Fr. e di R.G..

 

Diritto

 

I ricorsi non meritano accoglimento.


Le diverse questioni poste all'attenzione di questo Collegio vanno risolte facendo applicazione, previo diretto richiamo, delle statuizioni di principio enunciate dalle Sezioni unite penali di questa stessa Corte con la sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009 - dep. 15 settembre 2009 - imp. Tettamanti.

Nel caso di specie, all'esito del giudizio d'appello veniva dichiarata l'estinzione del reato a seguito del sopravvenuto maturarsi del termine di prescrizione, ciò ovviamente impedendo la condanna degli stessi imputati cui la Corte d'appello sarebbe altrimenti pervenuta, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunziata in primo grado, à sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. per insufficienza od incertezza dei riscontri probatori in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni ascritte agli imputati e l'evento.
La regola di giudizio applicabile è pertanto quella sancita dall'art. 129 cpv. cod. proc. pen. secondo cui, intervenuta una causa estintiva del reato, può esser pronunziata sentenza di proscioglimento nel merito nel solo caso in cui emerga, senza necessità di ulteriore approfondimento, "positivamente, ictu oculi, in esito ad un procedimento di mera constatazione e non di apprezzamento valutativo delle risultanze probatorie già acquisite" l'insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale. Ora, ad escludere la ricorrenza del requisito dell' "evidenza" della prova, quale presupposto dell'applicazione del precetto sancito dall'art. 129 cpv. cod. proc. pen. è sufficiente mettere in rilievo che, secondo il Giudice di primo grado - cfr. fgl. 26 della sentenza del Tribunale di Torino - (pur pervenendosi all'assoluzione di tutti gli imputati dall'addebito loro ascritto, per insussistenza del fatto, ex art. 530 cpv. cod. proc. pen.): "gli elementi probatori a disposizione di questo giudice consentono di ritenere possibile - ma non certa nè altamente probabile - la concausalità dell'esposizione all'asbesto del M. nell'insorgenza dell'adenocarcinoma polmonare. Il che equivale a dire che l'adozione della condotta doverosa da parte degli imputati avrebbe forse - ma non certamente nè quasi certamente - potuto evitare l'insorgenza del tumore;
viceversa ascrivibile, con ragionevole certezza, all'abitudine tabagica, assunta quale condizione di per sè autonoma e sufficiente dell'evento".

La Corte d'appello, in esito alla valutazione critica delle stesse risultanze onde pronunziarsi sulla stessa questione - di fondamentale rilevanza - della prova della ricorrenza del nesso eziologico, ha invece stabilito (fgl. 11 e fgl. 15 della sentenza impugnata) che: "nessuno dei consulenti o periti ha potuto affermare con certezza che il tabagismo fosse causa da sola autonoma e sufficiente. Anzi dalle dichiarazioni a dibattimento e dagli elementi raccolti, testimonianze, documentazione, placche pleuriche riscontrate, asbestosi in atto, corpuscoli, tale tesi appare destituita di fondamento. (.... ) Appare pertanto provato che vi sia stato un effetto additivo dell'esposizione all'amianto per il M., rispetto al tabagismo ed alle sue conseguenze che pertanto non può esser assunto ad unica causa efficiente ed escludente l'incidenza dell'esposizione all'amianto, nel contesto dato. (....) In termini di rischio questo è stato aumentato in modo esponenziale dalla compresenza dei due fattori: amianto e fumo senza che si sia potuto affermare con certezza che uno dei due abbia avuto efficacia escludente l'altro".


E' quindi assolutamente incontestabile,con specifico riferimento al secondo ed al terzo dei motivi di gravame, il difetto delle prova "evidente" quale condito sine qua non ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen. Da un altro passaggio dell'iter motivazionale della citata sentenza Tettamanti è dato ricavare ulteriori argomenti a dimostrazione dell'infondatezza delle censure denunziate dal ricorrente in relazione ai vizi della motivazione della sentenza impugnata, in termini di contraddittorietà, illogicità o difetto della motivazione stessa.
Le Sezioni Unite, recependo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno escluso, in caso di sopravvenuta causa estintiva del reato, la possibilità del rilievo, nell'ambito del giudizio di legittimità, del vizio di motivazione (al pari delle nullità di ordine generale) che, come tale, dovrebbe condurre ad una pronunzia di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, in tal caso, ad altro non potrebbe procedere che all'"immediata" declaratoria della suddetta causa estintiva, attesa l'obbligatorietà del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.: norma finalizzata alla concreta realizzazione del principio del favor rei e di quello dell'economia processuale. A fortiori siffatto insegnamento va recepito nel caso di specie in cui già il Giudice d'appello ha fatto luogo alla declaratoria di estinzione dei reato per maturata prescrizione.
Versandosi peraltro, da un lato, al di fuori dell'applicazione del disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., (esulando dal thema decidendum qualsivoglia questione relativa alle statuizioni civilistiche conseguenti al fatto reato, difettando nel giudizio la costituzione di parte civile) e non avendo, dall'altro, gli imputati rinunziato alla causa estintiva, una volta maturata la prescrizione del reato nelle more tra la pronunzia delle sentenze di primo e di secondo grado, attesa la mancanza dell'evidenza della prova della loro innocenza, in ossequio al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con la surrichiamata sentenza Tettamanti, "il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà od insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità"; ciò contrariamente alle erronee conclusioni trascritte in calce allo stesso ricorso, subordinatamente alla richiesta di annullamento con rinvio: "pronunziare il proscioglimento dei prevenuti ricorrenti, con la formula di giustizia, proposta in quella adottata dal Giudice di primo grado".

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.