Tipologia: CCNL
Data firma: 16 maggio 1980
Validità: 02.05.1980 - 31.12.1982
Parti: Ausitra e Filtat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltatep-Uil
Settori: Servizi, Servizi pulizia ecc.

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
• Rispetto del contratto
Art. 2 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Assunzione a termine
Art. 9 - Inquadramento del personale
Art. 10 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 11 - Retribuzione
Art. 12 - Determinazione del trattamento economico
Art. 13 - Scatti biennali per gli impiegati e incremento automatico biennale per gli operai
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Quattordicesima erogazione
Art. 16 - Indennità varie
• Indennità mezzi di locomozione
• Indennità lavoro disagiato
• Indennità zona malarica
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
• Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
o Precisazione a verbale
• Rimborso spese di locomozione
• Indennità pulizia ambienti radioattivi
• Indennità per lavori nel sottosuolo
o Precisazione a verbale
Art. 17 - Alloggio al personale
Art. 18 - Indumenti di lavoro
Art. 19 - Trasferte
Art. 20 - Decurtazione della retribuzione
Art. 21 - Mobilità aziendale
Art. 22 - Trasferimenti
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Rapporto a tempo parziale
Art. 25 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 26 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale
• Assenze
• Permessi
• Congedo matrimoniale
Art. 27 - Diritto allo studio
Art. 28 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 30 - Riposo settimanale
Art. 31 - Ricorrenze festive
Art. 32 - Ferie
Art. 33 - Servizio militare
Art. 34 - Doveri del lavoratore
Art. 35 - Ritiro patente
Art. 36 - Provvedimenti per mancanze
Art. 37 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 38 - Trattamento personale gestante
Art. 39 - Previdenza
Art. 40 - Preavviso
Art. 41 - Indennità di anzianità
Art. 42 - Indennità in caso di morte
Art. 43 - Restituzione documenti lavoro
Art. 44 - Contrattazione aziendale
Art. 45 - Contrattazione integrativa provinciale
Art. 46 - Controversie
Art. 47 - Diritti sindacali
A) Permessi per cariche sindacali ed aspettative
B) Assemblea
C) Versamento contributi sindacali
Art. 48 - Commissioni interne
Art. 49 - Relazioni sindacali - Sistema di informazioni
Art. 50 - Mense aziendali
Art. 51 - Ambiente di lavoro - Libretto sanitario
• Libretto sanitario
Art. 52 - Patronati
Art. 53 - Quota di servizio sindacale
Art. 54 - Norma generale
Tabella delle retribuzioni
Allegato A - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Addì, 16 maggio 1980 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra), con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (Filcams-Cgil), l’Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari del traffico e portuali (Uiltatep-Uil) è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici, ed in genere aree e locali pubblici e privati (compresi piazzali e reparti industriali), servizi di disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazione, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Rispetto del contratto
Le parti si impegnano a fare inserire nei contratti di appalto clausole che garantiscano il rispetto del presente contratto ed ogni accordo sindacale.

Art. 6 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.

Art. 8 - Assunzione a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
[…]

Art. 16 - Indennità varie
Indennità lavoro disagiato

Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l’impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un’indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni sindacali territoriali.

Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’impresa corrisponderà un’equa indennità da concordarsi con le Organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 80 per ogni ora di lavoro.

Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 60 per ogni ora di lavoro.
Queste ultime due indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, di anzianità, del trattamento di festività e di ferie nonché della 13a mensilità e della 14a erogazione.

Precisazione a verbale
Le parti si danno atto che con la locuzione "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni" hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l’attività industriale vera e propria.
L’indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all’interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, servizi ecc.

Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà corrisposta una indennità di lire 200 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori nucleari in funzione, trattamento radio-elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, 13a mensilità e 14a erogazione.

Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta un’indennità di lire 30 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.

Precisazione a verbale
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nella Metropolitana di Milano, in locali che si trovino al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi ecc.), verrà corrisposta al personale un’indennità oraria di lire 60 non cumulabile con l’indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nella stazione della Metropolitana di Milano o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all’aperto o sotto pensilina.

Art. 18 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti e due pantaloni o due indumenti equivalenti.
L’impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali aziendali l’eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione alla natura delle prestazioni richieste.
L’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]

Art. 21 - Mobilità aziendale
I provvedimenti di variazione definitiva del o dei posti abituali di lavoro, nell’ambito comunale, debbono avvenire per ragioni tecniche-organizzative e produttive e vanno comunicati al lavoratore interessato e contestualmente alle RSA.

Art. 23 - Orario di lavoro
Per la durata dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 24.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
Con le Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
[…]
La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2-5-1980 è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22 comma ottavo del CCNL 13-12-1977.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
[…]
Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all’altro, tra l’inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente complessivamente le 150 ore annue.
[…]

Art. 30 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempreché tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7 per cento della paga base di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 32 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 34 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di:
a) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall’impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
b) osservare l’orario di lavoro;
c) comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
d) avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
e) uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’impresa nei rapporti attinenti al servizio;
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.

Art. 38 - Trattamento personale gestante
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, in quanto più favorevole, il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di otto mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
b) corresponsione della retribuzione intera per i primi quattro mesi di assenza e del 50 per cento di essa nei due mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza cui l’impresa è tenuta per disposizioni di legge.
[…]

Art. 44 - Contrattazione aziendale
Alle Rappresentanze sindacali aziendali sono demandati i compiti sia della gestione del contratto che delle Commissioni interne oltre quelli espressamente previsti nei singoli istituti del presente contratto e dalla vigente legislazione.
Alle rappresentanze sindacali aziendali spetta:
a) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
Le aziende informeranno la RSA semestralmente:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) e ogni qual volta si è di fronte alle innovazioni tecnologiche, alle ristrutturazioni e a riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori.
Esamineranno con le RSA:
a) fermo restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
b) l’eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma contrattuale;
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale, programmabile a lungo termine.
[…]

Art. 46 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’impresa tramite le Rappresentanze sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 40 giorni, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 50 giorni.

Art. 47 - Diritti sindacali
B) Assemblea

In osservanza dell’art. 30 dello Statuto dei lavoratori le aziende garantiscono l’esercizio del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro.
Nell’ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l’azienda metterà a disposizione altra area o locale idoneo da concordare con le strutture sindacali aziendali.
L’assemblea può essere convocata anche dalle Organizzazioni sindacali territoriali delle Federazioni dei lavoratori stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 48 - Commissioni interne
In mancanza delle Commissioni interne i relativi compiti sono svolti dalle RSA delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
In sostituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali per i rapporti con le aziende possono essere costituiti, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti, consigli unitari dei delegati sindacali aziendali che avranno le prerogative, compiti e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 49 - Relazioni sindacali - Sistema di informazioni
Fermo restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale
Di norma annualmente, e qualora eventi eccezionali lo richiedessero, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l’Ausitra fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione.
Nel corso del predetto incontro verranno esaminate le iniziative da assumere perché i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto e da accordi sindacali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Livello territoriale
I rappresentanti provinciali delle Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL si incontreranno di norma annualmente e comunque ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza. Nel corso di tale riunione verranno fornite, alle Organizzazioni sindacali provinciali informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possano avere riflessi sulla professionalità dei lavoratori e sulla occupazione. Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali crisi aziendali.

Art. 51 - Ambiente di lavoro - Libretto sanitario
Le aziende sono tenute ad osservare le norme contrattuali in atto per i lavoratori delle imprese o enti committenti.

Libretto sanitario
Per ogni lavoratore occupato l’impresa istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica.
Se in base alle predette norme dovessero essere accertati gravi elementi di nocività che potrebbero determinare pericoli per la salute dei lavoratori, l’azienda sottoporrà i lavoratori esposti al rischio ad accertamenti sanitari presso istituti pubblici specializzati.
Dichiarazione a verbale
Le imprese si impegnano a istituire il libretto sanitario entro un mese dalla stampa del presente contratto.

Art. 54 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Vengono riconfermate le norme dell’art. 3 anche rispetto alle condizioni del presente accordo.