Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 9 marzo 2011
Validità: Triennale
Parti: Istituzioni, OO.AA., OO.SS.
Settori: Cantieri, Pesaro
Fonte: prefettura.it


CONFERENZA PERMANENTE

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DI CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI NELLA PROVINCIA


Tra


- Prefettura di Pesaro e Urbino
- Provincia di Pesaro e Urbino
- Comuni della Provincia
- Comunità Montane
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Direzione Provinciale INPS
- Direzione Provinciale INAIL
- Cassa Edile della provincia di Pesaro e Urbino
- Cassa Edile Artigiana Marche
- A.S.U.R. Z.T. n.1, 2, 3
- Azienda Ospedaliera Marche Nord
- E.R.A.P.
- Università degli Studi di Urbino
- Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
- Fillea CGIL
- Filca CISL
- Feneal UIL
- Confindustria- Sezione Costruttori Edili
- A.P.I.
- Confartigianato
- C.N.A.
- Casartigiani - Artigianato Metaurense
- Ali-Claai
- Lega Cooperative
- Confcooperative
- A.N.M.I.L.

Premesso


- che in data 20 maggio 2010 si è svolta una seduta della Conferenza Permanente di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dedicata alla situazione in materia di tutela della legalità e della sicurezza sul lavoro, nella quale, nel ravvisare un soddisfacente livello di osservanza delle vigenti norme in materia, anche connesso ad una efficace attività ispettiva, si è concordato sull’esigenza di sinergiche azioni positive per l’ulteriore implementazione e promozione della legalità e della sicurezza sul lavoro specie nel settore edile connesso agli appalti pubblici;
- che in data 17 giugno e 16 settembre 2010 si è riunito un gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura e composto da rappresentanti di Enti locali, Forze dell’ordine, Direzione provinciale del Lavoro, INPS, INAIL, Cassa edile, nonché dell’A.N.C.E. Pesaro - Sezione Costruttori Edili e delle organizzazioni sindacali del settore edile, nel quale, oltre all’esame di elementi problematici concernenti le procedure di appalto e l’attività ispettiva, è emersa l’opportunità della elaborazione di un protocollo d’intesa volto a raccordare funzionalmente il comune impegno delle istituzioni preposte alla tutela della legalità e sicurezza nel lavoro e a definire un disciplinare concordato contenente misure volte a rafforzare le garanzie di legalità e sicurezza negli appalti di lavori pubblici, in ragione della particolare esposizione dei lavoratori dei cantieri edili a rischi d’incidente e attesa la rafforzata necessità di ordine giuridico e sociale di garantire che gli enti appaltanti opere pubbliche assumano rapporti contrattuali con imprese pienamente osservanti degli obblighi contrattuali in materia di lavoro, nonché delle norme fiscali, contributive e assicurative e delle specifiche disposizioni a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- che nella riunione della Conferenza Permanente in data 26 ottobre 2010 tutti i partecipanti hanno convenuto di procedere nella elaborazione di un protocollo d’intesa;
- che di seguito, la Prefettura, sulla base dei contributi forniti da parte di enti, uffici ed associazioni di categoria e previo esame in sede di Gruppo di lavoro, ha provveduto alla elaborazione di un documento definitivo che, sottoposto all’attenzione delle parti interessate, ne ha ricevuto il preliminare consenso;
- che il presente atto, che prevede specifici indirizzi per la promozione della legalità e della sicurezza sul lavoro, unitamente a processi di concertazione interistituzionale, volti ad affermare la cultura della legalità, elemento imprescindibile a tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza leale, nonché della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene sottoposto alla formale sottoscrizione dei contraenti;

Ritenuto

che la promozione di azioni positive concordate, con una speciale attenzione, per i motivi sopraesposti, ai cantieri di lavori pubblici, costituisca elemento imprescindibile per fornire solido e costante supporto ad una condivisa cultura della legalità, per rafforzare la tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza leale, nonché quella dei lavoratori nei profili sia delle garanzie giuridico-economiche che di sicurezza fisica, stante il rapporto di stretta connessione intercorrente tra leale concorrenza di costo, osservanza delle previsioni contrattuali, delle norme fiscali, previdenziali, assicurative, di sicurezza fisica e contrasto del lavoro abusivo e irregolare;

Visti

• la Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 5;
• il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
• la Legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008 n. 185;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11/02/1994 , n. 109 e successive modificazioni";
• le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25 del 30.1.2008 e n. 35 del 8.10.2010;
• la sentenza Consiglio di Stato n. 7247 del 19.11.2009 e la sentenza TAR Lombardia n. 285 del 8.2.2010;
• la legge della Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008;
• il D.Lgs 300/1999 e s.m. e i., nonché il D.P.R. 180/2006 che all’art. 1 prevede che la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti assicura il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio, nonché la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio; e che all’art. 9 prevede che il Prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Gli Enti, Uffici e Associazioni aderenti, specificati in epigrafe, firmatari del presente Protocollo, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze istituzionali si impegnano:

1. A intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, l’interscambio informativo sugli aspetti di reciproca competenza e interesse al fine di rendere più mirati gli interventi delle Amministrazioni e degli Enti preposti alla tutela della legalità nel mondo del lavoro e della prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
In particolare gli Enti di controllo relazioneranno sull’attività svolta nell’ambito delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro di cui al punto 5.3., nonché a cadenza annuale alla Prefettura sull’attività di vigilanza effettuata fornendo specifiche informazioni sui soggetti sottoposti a verifica e sui cantieri oggetto di accertamento;

2. A promuovere iniziative, secondo le rispettive competenze, per rendere ancor più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità che possano attecchire nel settore dei lavori pubblici e nell’edilizia privata, riservando, in particolare, la massima attenzione alla corretta applicazione delle norme che impongono l’acquisizione, in originale, del documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) in corso di validità, sia per lavori pubblici che per l’edilizia privata;

3. A promuovere, attraverso specifiche iniziative, la cultura della legalità e della sicurezza, come espressione primaria di responsabilità sociale;

4. A promuovere programmi formativi ed informativi per gli operatori pubblici e privati di settore;

5. Ad osservare i seguenti punti, con specifico riferimento ai cantieri di opere oggetto di appalti pubblici:
5.1. Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto
5.1.1. Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, nei bandi di gara o nelle lettere-invito e nei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, clausole aventi i seguenti contenuti :
a) Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, l’impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
b) L'impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.
c) L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione provinciale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL o dalle Zone Territoriali dell’ASUR-Marche, costituisce inadempienza contrattuale. Fatte salve le procedure espletate d’ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine non inferiore a 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà a trattenere un importo di almeno il 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme accantonate sono costituite a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il responsabile del procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.
d) In caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al precedente paragrafo, l’ente appaltante si riserva di risolvere il contratto di appalto.
e) Il direttore dei lavori, redigendo apposito verbale, provvede, con frequente cadenza, all’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore/concessionario si assicura costantemente che le maestranze e dei subappaltatori, all’atto dell’accesso al cantiere siano iscritte alla Cassa edile territorialmente competente e munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento rilasciata dalla stessa Cassa Edile territorialmente competente, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l’indicazione del datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, l’indicazione del committente. In caso di subappalto la tessera di riconoscimento deve anche indicare la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso. Il direttore dei lavori provvede, altresì, all’attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge della Regione Marche n° 33 del 18 novembre 2008.
f) L’appaltatore/concessionario ed i subappaltatori, prima dell’effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e ne garantiscono l’esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (cfr. vademecum sul Libro unico del lavoro diramato il 05/12/2008 dal Ministero del Lavoro – sezione “Soggetti da iscrivere nel Libro unico e contenuti delle registrazioni”, problema n. 18). L’appaltatore/concessionario si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere, a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al Servizio territoriale per l’impiego, unitamente alla ricevuta, sottoscritta da ciascun lavoratore, di avvenuta consegna ai lavoratori della predetta comunicazione di assunzione. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, costituisce inadempimento contrattuale e forma obbligo di segnalazione da parte dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di reiterate e perduranti inadempienze agli obblighi di cui al precedente paragrafo e) ed al presente paragrafo f) , la stazione appaltante provvede a risolvere il contratto.
g) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) in originale, relativo alla ditta aggiudicataria, attraverso la Cassa Edile territorialmente competente. Nelle varie fasi dell’esecuzione del contratto d’appalto la pubblica stazione appaltante dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) anche per ciascun subappaltatore. Il d.u.r.c. dovrà essere acquisito, sempre in originale in plichi distinti e separati per ciascun subappalto. Le stazioni appaltanti pagheranno i S.A.L. e lo Stato finale solo dopo presentazione del d.u.r.c. in originale rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la Cassa Edile territorialmente competente alla quale l’impresa appaltante e le imprese sub appaltatrici sono obbligate ad iscriversi. Per quanto concerne le fasi di S.A.L. o di stato finale/regolare esecuzione, per ciascun S.A.L. o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto deve essere acquisito un nuovo d.u.r.c., che avrà validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito, con conseguente possibilità di utilizzo dello stesso d.u.r.c. limitatamente alla fase di gestione del singolo pagamento, purchè la stessa si concluda nel medesimo arco temporale trimestrale. Ai fini della liquidazione dell’importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l’approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
h) la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di individuare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
i) In caso di utilizzo da parte della ditta aggiudicataria di lavoratori somministrati e/o distaccati, la stazione pubblica appaltante è tenuta ad acquisire anche il prescritto d.u.r.c. in originale, relativo all’agenzia di somministrazione o all’impresa distaccante, sempre attraverso la Cassa edile territorialmente competente. In caso di impiego di lavoratori distaccati, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di riferimento riguarda, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 276/2003, sia l’impresa distaccante che quella distaccataria. La Cassa Edile abilitata al rilascio del d.u.r.c. è in questi casi ciascuna cassa costituita ed operante nella regione Marche ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune del 16 dicembre 2003 in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia.
j) Per gli appalti pubblici e relativi subappalti e subcontratti oggetto del presente protocollo, l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio provinciale, con riferimento all’ubicazione del cantiere.

5.1.2. Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, inoltre, nei contratti di incarico di professionisti per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva di cui al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo per il coordinatore di trasmettere al responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell’attività svolta in cantiere e comprovante l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate;

5.1.3. Le stazioni pubbliche appaltanti, al fine di assicurare che il costo relativo alla sicurezza non possa essere comunque soggetto a ribasso d'asta, valutano nel verbale relativo alle procedure di appalto la congruità, adeguatezza e sufficienza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza ai sensi degli art. 86 comma 3-bis del D.L.vo 163/2006 e art. 26 del D.l.vo 81/2008. I costi del lavoro e della sicurezza devono essere specificamente indicati nel suddetto verbale e risultare congrui rispetto all’entità dei lavori, servizi e forniture.
Le stazioni pubbliche appaltanti e gli organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, inoltre, si obbligano ad attuare specifici controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti delle imprese operanti nei cantieri pubblici, riservando la priorità, con impegno al reciproco scambio di informazioni, alle seguenti situazioni:
a) imprese aggiudicatarie di appalto pubblico con offerta al ribasso superiore al 25%;
b) imprese aggiudicatarie di appalto pubblico, per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna – Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle more dell’emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell’art. 26 del vigente T.U. della sicurezza.

5.2 Criteri di selezione delle offerte
5.2.1. Le stazioni pubbliche appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione delle offerte, valuteranno se avvalersi preferibilmente del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora, lo stesso, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006, appaia il più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. In tal caso riconosceranno una valutazione privilegiata alla gestione della sicurezza in base alle peculiarità dello specifico cantiere, e più specificamente ai presidi di sicurezza, ai sistemi di verifica dell’operato delle maestranze, alla qualificazione e formazione dei prestatori di lavoro, al numero medio settimanale di visite in cantiere da parte dei professionisti incaricati di attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva.
5.2.2. Le Stazioni Pubbliche appaltanti, in caso di affidamento di appalti di lavori pubblici con procedura negoziata di cui agli artt. 56 e 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ovvero di affidamento di lavori ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., nell’individuazione delle imprese, tengono conto delle pregresse esperienze e delle garanzie sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della regolarità contributiva.
5.2.3. Il ricorso alle diverse modalità di criteri di selezione delle offerte sarà oggetto di monitoraggio da parte del Gruppo di lavoro di cui al punto 5.3. ai fini dell’eventuale formulazione di indicazioni e orientamenti da sottoporre all’attenzione delle stazioni appaltanti, fatta comunque salva la loro autonomia deliberativa.

5.3. Gruppo di Lavoro Provinciale di Coordinamento
È istituito il Gruppo di Lavoro Provinciale di Coordinamento composto dai rappresentanti di Prefettura, Provincia, Comuni di Pesaro, Urbino, Fano, Cagli, Pergola, Fossombrone, Fermignano, Tavullia, Carpegna, e, all’occorrenza, di altri Comuni, Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, ANMIL, Casse Edili, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, Associazioni di categoria. La composizione del Gruppo di lavoro potrà essere integrata con la partecipazione di altri Enti ed Uffici in relazione all’argomento trattato.
Il coordinamento e l’attività di segreteria del Gruppo di lavoro sono curati dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino.
Il suddetto Gruppo di Lavoro si riunisce con cadenza semestrale, o all’occorrenza più ravvicinata, per questioni di particolare urgenza, per esaminare eventuali criticità meritevoli di interventi congiunti, tra cui eventuali inottemperanze al presente atto d’indirizzo, nonché per verificare l’andamento delle attività previste dal medesimo presente atto e valutare, quindi, i risultati conseguiti, oltre che per formulare eventuali proposte di modifica od integrazione del medesimo. Il Gruppo di lavoro provvederà anche al monitoraggio di cui al precedente punto 5.2.3..
Le stazioni appaltanti comunicano, inoltre, al Gruppo di lavoro presso la Prefettura le imprese incorse in gravi e reiterate violazioni delle norme oggetto del presente protocollo, per ogni utile intervento conseguente, fatti salvi gli eventuali procedimenti sanzionatori spettanti agli organi competenti, e per ogni utile attività di informazione alle stazioni appaltanti.
Le risultanze delle attività del Gruppo di lavoro e le problematiche ivi affrontate sono oggetto di esame in sede di Conferenza permanente.

Durata

Il presente atto ha validità triennale, e si considererà tacitamente rinnovato, alla scadenza, per un periodo di pari durata, laddove non intervengano osservazioni o proposte di modifica da parte dei Soggetti firmatari.

Le Parti firmatarie

- Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
- Il Presidente della Comunità Montana del Montefeltro
- Il Presidente della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro
- Il Presidente della Comunità Montana del Catria e del Nerone
- Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
- Il Direttore Provinciale del Lavoro
- Il Direttore Provinciale INPS
- Il Direttore Provinciale INAIL
- Il Presidente della Cassa Edile della provincia di Pesaro e Urbino
- Il Presidente della Cassa Edile Artigiana Marche
- Il Direttore Generale della A.S.U.R. Z.T. n.1
- Il Direttore Generale della A.S.U.R. Z.T. n.2
- Il Direttore Generale della A.S.U.R. Z.T. n.3
- Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Marche Nord_
- Il Presidente E.R.A.P.
- Il Direttore Amministrativo Università degli Studi di Urbino
- Il Presidente provinciale Confindustria - A.N.C.E.
- Il Presidente provinciale A.P.I.
- Il Presidente provinciale Confartigianato
- Il Presidente provinciale C.N.A.
- Il Presidente provinciale Casartigiani - Artigianato Metaurense
- Il Presidente provinciale Ali-Claai
- Il Presidente provinciale Lega Cooperative
- Il Presidente provinciale Confcooperative
- Il Segretario provinciale Fillea CGIL
- Il Segretario provinciale Filca CISL
- Il Segretario provinciale Feneal UIL
- Il Presidente provinciale A.N.M.I.L.
Il Sindaco di Pesaro
Il Sindaco di Urbino
Il Sindaco di Fano
Il Sindaco di Acqualagna
Il Sindaco di Apecchio
Il Sindaco di Auditore
Il Sindaco di Barchi
Il Sindaco di Belforte all’Isauro
Il Sindaco di Borgo Pace
Il Sindaco di Cagli
Il Sindaco di Cantiano
Il Sindaco di Carpegna
Il Sindaco di Cartoceto
Il Sindaco di Colbordolo
Il Sindaco di Fermignano
Il Sindaco di Fossombrone
Il Sindaco di Fratte Rosa
Il Sindaco di Frontino
Il Sindaco di Frontone
Il Sindaco di Gabicce Mare
Il Sindaco di Gradara
Il Sindaco di Isola del Piano
Il Sindaco di Lunano
Il Sindaco di Macerata Feltria
Il Sindaco di Mercatello sul Metauro
Il Sindaco di Mercatino Conca
Il Sindaco di Mombaroccio
Il Sindaco di Mondavio
Il Sindaco di Mondolfo
Il Sindaco di Montecalvo in Foglia
Il Sindaco di Monte Cerignone
Il Sindaco di Monteciccardo
Il Sindaco di Montecopiolo
Il Sindaco di Montefelcino
Il Sindaco di Monte Grimano Terme
Il Sindaco di Montelabbate
Il Sindaco di Montemaggiore al Metauro
Il Sindaco di Monte Porzio
Il Sindaco di Orciano di Pesaro
Il Sindaco di Peglio
Il Sindaco di Pergola
Il Sindaco di Petriano
Il Sindaco di Piagge
Il Sindaco di Piandimeleto
Il Sindaco di Pietrarubbia
Il Sindaco di Piobbico
Il Sindaco di Saltara
Il Sindaco di San Costanzo
Il Sindaco di San Giorgio di Pesaro
Il Sindaco di San Lorenzo in Campo
Il Sindaco di Sant’Angelo in Lizzola
Il Sindaco di Sant’Angelo in Vado
Il Sindaco di Sant’Ippolito
Il Sindaco di Sassocorvaro
Il Sindaco di Sassofeltrio
Il Sindaco di Serra Sant’Abbondio
Il Sindaco di Serrungarina
Il Sindaco di Tavoleto
Il Sindaco di Tavullia
Il Sindaco di Urbania

- Il Prefetto di Pesaro e Urbino

Pesaro, 9 marzo 2011