PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

E

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO


PREMESSO

che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato italiano e dall'Unione Europea;
che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice della Strada (DLG 285/1992 e successive modificazioni), al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale posti a garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione da chiunque espletati che, ai sensi dell'art. 12 dello stesso Codice, spettano in via principale alla Polizia Stradale e in via ordinaria alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e agli altri soggetti indicati;
che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992), il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituisce la struttura di cui si avvale il Ministero dell'Interno per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di tutte le forze di polizia;
che le attività della Polizia Stradale, come Specialità della Polizia di Stato, si svolgono sui 7 mila km della rete autostradale italiana e sulle principali strade extraurbane e di grande comunicazione e riguardano la prevenzione del fenomeno infortunistico, l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nonché la rilevazione gli incidenti stradali;
che la Polizia Stradale provvede ai servizi di scorta per la sicurezza della circolazione ed a quelli diretti alla regolazione del traffico; tutela e controlla l'uso del patrimonio stradale; concorre nelle operazioni di soccorso; collabora alla rilevazione dei flussi di traffico; sotto il profilo della comunicazione, sovrintende alla verifica delle notizie sul traffico presso il Centro coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), organizza e partecipa a campagne di sensibilizzazione dei cittadini e dei giovani in particolare sui temi della sicurezza stradale;

E PREMESSO

che INAIL per l'attuazione delle disposizioni di cui al DLG 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è destinatario, tra l'altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
che ha come "mission" garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
che persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale;

CONSIDERATO

che circa il 55% delle morti sul lavoro è causata da incidenti stradali e che nel 2009 sono stati denunciati all'INAIL 125.216 infortuni stradali di cui 580 casi mortali;
che, in questa prospettiva, i sinistri stradali possono distinguersi in due grandi categorie: incidenti stradali sui luoghi di lavoro per le professioni in cui il viaggio o la strada rappresentano un aspetto importante dell'attività (autotrasportatori, agenti di commercio, addetti alla manutenzione stradale, ecc.) con 50.168 infortuni denunciati nel 2009, con 303 morti; incidenti stradali in itinere per il raggiungimento del posto di lavoro ed il ritorno a casa con 75.048 casi denunciati nel 2009, con 277 morti;

RITENUTO

che è obiettivo comune delle due parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che, attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni, realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli incidenti sulle strade, con un'indubbia riduzione degli oneri per la collettività in termini sociali ed economico-finanziari;
che le sinergie tra INAIL e Servizio di Polizia Stradale costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO LE PARTI CONVENGONO DI STIPULARE UN ACCORDO FINALIZZATO A PROMUOVERE LA SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI PRATICHE CHE FAVORISCANO LA PREVENZIONE E CONTRIBUISCANO A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA STRADALE.


Articolo 1

La premessa al presente protocollo è parte integrante del protocollo stesso.
Le parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione:
a. interventi di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire le azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti sulle strade;
b. scambio dati sul fenomeno infortunistico e analisi delle statistiche relative agli incidenti sulle strade, avendo soprattutto riguardo ai luoghi di lavoro e agli spostamenti casa-lavoro;
c. confronto finalizzato ad un miglioramento della rilevazione del dato infortunistico relativo agli incidenti sulle strade.

Articolo 2

Le parti condividono la possibilità di un coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti, Associazioni, soggetti pubblici e privati le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative individuate sulla base del presente protocollo.

Articolo 3

Con riferimento a ciascun ambito di collaborazione le parti si impegnano a definire piani operativi e ad identificare azioni e prodotti in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro.
I piani operativi sono definiti attraverso task force miste appositamente costituite, che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari.

Articolo 4

INAIL e Servizio Polizia Stradale si rendono disponibili a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute, le esperienze, i progetti ed i prodotti realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell'ambito dei piani operativi derivanti dal presente accordo e delle iniziative progettuali da avviare in relazione ai contesti di collaborazione individuati.

Articolo 5

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti.
Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti dei rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 6

Il presente accordo ha durata di tre anni dalla data della firma e decade automaticamente alla scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.


Roma, 23 febbraio 2011