Categoria: 1982
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 marzo 1982
Validità: 01.07.1981 - 30.06.1984
Parti: Ait-Agis e Filis-Cgil, Fuls-Cisl, Uil-Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Esercizi teatrali, personale non artistico

Sommario:

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Lavoro dei minori
Art. 3 - Trasferte
Art. 4 - Tutela della maternità
Art. 5 - Servizio militare
Art. 6 - Commissioni interne
Art. 7 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 8 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
Art. 9 - Condizioni di miglior favore
Art. 10 - Decorrenza e durata
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Passaggio di livello
Art. 6
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Premio annuale
Art. 15 - Indennità di cassa
Art. 16 - Trasferimenti
Art. 17 - Permessi
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Doveri dell’impiegato
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25
Art. 26 - Norme speciali
Art. 27 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Capo I Disposizioni comuni alle varie forme del contratto di lavoro

Art. 1 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Personale addetto ai turni
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 9 - Divisa
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Giorni festivi
Art. 13 - Permessi
Art. 14 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Assenze
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Servizio antincendio
Capo II Disposizioni particolari per gli operai assunti con contratto a tempo indeterminato

Art. 19 - Gratifica natalizia
Art. 20 - Premio annuale
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Preavviso
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Capo III Disposizioni particolari per i contratti a tempo determinato, per le assunzioni a giornata e per le assunzioni a spettacolo
Art. 26 - Indennità speciale per i contratti a termine, a ciclo di rappresentazioni, a giornata e a spettacolo
Parte IV - Minimi tabellari
Parte V - Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala

Appendice
Regolamento - Agis; Associazione generale italiana dello spettacolo - Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Accordo - Regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro degli aggiunti giornalieri su piazza
Art. 1 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 2 - Montaggio
Art. 3 - Smontaggio
Art. 4 - Montaggio - Spettacolo - Smontaggio
Art. 5 - Montaggio e smontaggio
Art. 6 - Prestazioni per allestimenti o riallestimenti degli spettacoli
Art. 7 - Adeguamento periodico dei compensi
Art. 8 - Decorrenza e durata
Allegato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai dipendenti da esercizi teatrali

L’anno 1982, il giorno 25 del mese di marzo in Roma, presso la sede dell’Agis, in via di Villa Patrizi n. 10, tra l’Ait - Associazione italiana teatri, con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Filis-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Filsic, è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 Lavoro dei minori

Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4 Tutela della maternità
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 6 Commissioni interne
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, valgono gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2 Visita medica

Prima dell’assunzione in servizio l’impiegato potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia del teatro.

Art. 6
Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto all’impiegato un importo a titolo di rimborso spese che con decorrenza dal 1-3-1982 è fissato in lire 6.000.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per il personale amministrativo il cui lavoro non sia connesso con la preparazione o l’effettuazione di spettacoli e manifestazioni.

Art. 7 Riposo settimanale
Agli impiegati spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla direzione aziendale possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto all’impiegato.
[…]

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o di urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all’art. 6, Parte II, del presente contratto.
[…]

Art. 19 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica dell’impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 21 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26 Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente Contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nei teatri che abbiano più di venti dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun impiegato.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Capo I Disposizioni comuni alle varie forme del contratto di lavoro
Art. 1 Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato o per la durata della stagione teatrale;
3) per ciclo di rappresentazioni relative ad uno stesso spettacolo;
4) per una sola giornata.
[…]

Art. 2 Assunzione
[…]
Il teatro, prima dell’assunzione, potrà sottoporre l’operaio a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso e potrà richiedergli il certificato penale.

Art. 6 Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto all’operaio un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dal 1-3-1982, è fissato in lire 6.000.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali effettive.
[…]
Per i portieri e custodi con alloggio l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell’alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell’edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in 5 giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l’effettuazione di spettacoli e manifestazioni.

Art. 11 Riposo settimanale
All’operaio spetta un giorno di riposo settimanale, secondo i turni fissati dalla direzione aziendale.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
[…]

Art. 14 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro inoltre ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica dell’operaio da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 17 Provvedimenti disciplinari
L’operaio è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.
Le mancanze saranno punite con:
1) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione base;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
3) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 1) sarà inflitta all’operaio:
a) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 2) sarà inflitta all’operaio:
a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione aziendale;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla direzione aziendale.
La punizione di cui al punto 3) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.

Art. 18 Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni nei quali, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso sarà corrisposta una indennità, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione, che, dal 1-3-1982, è fissata in lire 2.500.

Parte V - Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala
[…]
G) Al personale serale che venga utilizzato anche per il servizio antincendi e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta, in aggiunta al normale compenso giornaliero, una indennità giornaliera il cui importo con decorrenza dal 1-3-1982, è fissato in lire 3.000. […]

Appendice
Regolamento - Agis; Associazione generale italiana dello spettacolo - Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta

Art. 1
Il presente regolamento costituisce parte integrante dei contratti nazionali di lavoro per gli attori, i ballerini, i coristi, gli orchestrali ed i tecnici scritturati dai teatri stabili, dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta nonché dalle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite.
Il direttore di scena o di palcoscenico ha l’obbligo di vigilare sull’attività lavorativa, di richiamare gli scritturati all’osservanza dei loro doveri e di riferire alla direzione della ditta capocomicale o del teatro stabile - d’ora in poi per brevità chiamata "la direzione" - od al suo eventuale delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comitato di compagnia e reso noto alla compagnia attraverso l’ordine del giorno, sulle eventuali infrazioni alla disciplina contrattuale ed al presente regolamento.
[…]

Art. 3
[…]
La direzione metterà a disposizione del sindacato e del comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 18
[…]
La direzione ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 20
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative gli scritturati, preavvertendone l’impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L’impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l’attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal comitato di compagnia.