Tipologia: CCNL
Data firma: 5 febbraio 1982
Validità: 01.07.1981 - 30.06.1984
Parti: Unat-Eti-Agis e Filis-Cgil, Fuls-Cisl, Uil-Fisic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili, personale non artistico
Sommario:
Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai Art. 1 - Classificazione del personale Art. 2 - Lavoro dei minori Art. 3 - Diritto allo studio Art. 4 - Facilitazioni per gli esami dei lavoratori studenti Art. 5 - Trasferte Art. 6 - Uso della vettura Art. 7 - Servizio militare Art. 8 - Organismi rappresentativi aziendali Art. 9 - Aspettativa Art. 10 - Cessione o trasformazione di azienda Art. 11 - Diritti sindacali • Contributi sindacali • Permessi sindacali • Assemblee Art. 12 - Stralcio degli Accordi 17-12-1973, 2-4-1976 e 22-3-1979 Art. 13 - Decorrenza e durata Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia Art. 1 - Assunzione Art. 2 - Visita medica Art. 3 - Periodo di prova Art. 4 - Mutamento di mansioni Art. 5 - Passaggio di livello Art. 6 - Orario di lavoro Art. 7 - Riposo settimanale Art. 8 - Lavoro straordinario notturno e festivo Art. 9 - Festività Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità Art. 11 - Corresponsione ed elementi della retribuzione Art. 12 - Ferie Art. 13 - Tredicesima mensilità Art. 14 - Premio annuale Art. 15 - Indennità maneggio denaro Art. 16 - Trasferimenti Art. 17 - Permessi Art. 18 - Congedo matrimoniale Art. 19 - Tutela della maternità Art. 20 - Trattamento di malattia ed infortunio Art. 21 - Assenze Art. 22 - Doveri dell’impiegato Art. 23 - Provvedimenti disciplinari Art. 24 - Preavviso Art. 25 - Indennità di anzianità Art. 26 - Indennità in caso di morte Art. 27 - Norme speciali Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia Art. 1 - Varie forme del contratto di lavoro individuale Art. 2 - Assunzione Art. 3 - Periodo di prova Art. 4 - Mutamento di mansioni Art. 5 - Personale addetto ai turni Art. 6 - Orario di lavoro Art. 7 - Lavoro straordinario notturno e festivo Art. 8 - Prestazioni per lo spettacolo Art. 9 - Giorni festivi |
Art. 10 - Divisa Art. 11 - Riposo settimanale Art. 12 - Modalità di corresponsione della retribuzione Art. 13 - Riprese televisive Art. 14 - Permessi Art. 15 - Trattamento di malattia ed infortunio Art. 16 - Tutela della maternità Art. 17 - Assenze Art. 18 - Congedo matrimoniale Art. 19 - Provvedimenti disciplinari Art. 20 - Gratifica natalizia Art. 21 - Premio annuale Art. 22 - Ferie Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità Art. 24 - Preavviso Art. 25 - Indennità di anzianità Art. 26 - Indennità in caso di morte Art. 27 - Indennità speciale per i contratti a termine, a ciclo di rappresentazioni, a giornata e a spettacolo Art. 28 - Servizio antincendio Minimi tabellari Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala Appendice Agis; Associazione generale italiana dello spettacolo - Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro degli aggiunti giornalieri su piazza Art. 1 - Varie forme del Contratto di lavoro individuale Art. 2 - Montaggio Art. 3 - Smontaggio Art. 4 - Montaggio - Spettacolo - Smontaggio Art. 5 - Montaggio e smontaggio Art. 6 - Prestazioni per allestimenti o riallestimenti degli spettacoli Art. 7 - Adeguamento periodico dei compensi Art. 8 - Decorrenza e durata Allegato |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri gestiti dall’Eti
L’anno 1982 il giorno 5 del mese di febbraio in Roma, presso la sede dell’Agis, in via di Villa Patrizi, n. 10 tra l’Unat - Sezione teatro a gestione pubblica con la partecipazione dell’Eti, con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Filis-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Filsic è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili e dai Teatri gestiti dall’Eti.
Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.
Art. 8 Organismi rappresentativi aziendali
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento degli organismi rappresentativi aziendali, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, si fa rinvio alle norme di legge 1 ed agli accordi interconfederali vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sull’opportunità di incontri tra le direzioni aziendali e gli organismi rappresentativi aziendali per informazioni e consultazioni, nell’ambito e nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, sui problemi inerenti l’organizzazione del lavoro, anche per quanto concerne le assunzioni di personale e l’utilizzazione del personale stagionale e serale.
Art. 11 Diritti sindacali
Assemblee
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 15 ore all’anno, compensate con la retribuzione ordinaria.
Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2 Visita medica
Prima dell’assunzione in servizio l’impiegato potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia del teatro.
Art. 6 Orario di lavoro
Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l’effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentiti gli organismi rappresentativi aziendali.
Ove l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, dal 1-2-1982, è fissato in lire 6.000. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dal 1-2-1982, è fissato in lire 6.000.
Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa giornaliera sia continuata.
Nessun rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca la indennità di cui all’art. 5 Parte I del presente Contratto di lavoro.
L’impiegato in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell’arco della settimana non abbia superato le 40 ore di lavoro.
Art. 7 Riposo settimanale
Agli impiegati spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla direzione aziendale possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto all’impiegato.
[…]
Art. 8 Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d’urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Art. 19 Tutela della maternità
Per il trattamento delle impiegate durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 20 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica dell’impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]
Art. 22 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
[…]
Art. 27 Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente Contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente Contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nei teatri che abbiano più di venti dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun impiegato.
Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1 Varie forme del contratto di lavoro individuale
Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato per la durata della stagione teatrale;
- per ciclo di rappresentazioni relative ad uno stesso spettacolo;
- per una sola giornata.
[…]
Art. 6 Orario di lavoro
L’orario normale del lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Ove l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, dal 1-2-1982, è fissato in lire 6.000. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dal 1-2-1982, è fissato in lire 6.000.
Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa giornaliera sia continuata.
Nessun rimborso è altresì dovuto agli operai che percepiscano l’indennità di cui all’art. 5 Parte I del presente Contratto.
L’operaio in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell’arco della settimana non abbia superato le 40 ore di lavoro.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. Per tali operai, sono compensate con la normale retribuzione oraria le prime 40 ore di lavoro. Quanto alle ore di lavoro prestate settimanalmente oltre le 40 e fino a 50 sono compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale.
Per i portieri e custodi con alloggio l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell’alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell’edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l’effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentiti gli organismi rappresentativi dei lavoratori.
Art. 11 Riposo settimanale
All’operaio spetta un giorno di riposo settimanale secondo i turni fissati dalla direzione aziendale.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto all’operaio.
[…]
Art. 15 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]
Art. 16 Tutela della maternità
Per il trattamento delle operaie durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 19 Provvedimenti disciplinari
L’operaio è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente Contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.
[…]
Le mancanze saranno punite con:
1) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione base;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
3) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 1) sarà inflitta all’operaio:
a) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 2) sarà inflitta all’operaio:
a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione aziendale;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla direzione aziendale.
La punizione di cui al punto 3) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.
Art. 28 Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni nei quali, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta una indennità non computabile ad alcun effetto nella retribuzione che, dal 1-2-1982, è fissata in lire 3.000.
Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala
[…]
G) Al personale serale che venga utilizzato anche per il servizio antincendi e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta, in aggiunta al normale compenso giornaliero, una indennità giornaliera il cui importo con decorrenza dal 1-2-1982 è fissato in lire 3.000. Tale indennità non è computabile ad alcun effetto nella retribuzione.
[…]
Appendice
Agis; Associazione generale italiana dello spettacolo - Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d’orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta
Art. 1
Il presente regolamento costituisce parte integrante dei Contratti nazionali di lavoro per gli attori, i ballerini, i coristi, gli orchestrali ed i tecnici scritturati dai teatri stabili, dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta nonché dalle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite.
Il direttore di scena o di palcoscenico ha l’obbligo di vigilare sull’attività lavorativa, di richiamare gli scritturati all’osservanza dei loro doveri e di riferire alla direzione della ditta capocomicale o del teatro stabile - d’ora in poi per brevità chiamata "la direzione" - od al suo eventuale delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comitato di compagnia e reso noto alla compagnia attraverso l’ordine del giorno, sulle eventuali infrazioni alla disciplina contrattuale ed al presente regolamento.
[…]
Art. 18
[…]
La direzione ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]
Art. 20
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative gli scritturati, preavvertendone l’impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L’impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l’attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal Comitato di compagnia.