Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Circolare 16 marzo 2005 n. 11

Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento

 

(G.U. 4 maggio 2005, n. 102)

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 36348/2014;

 

 

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
Alla D.G. per l’Attività ispettiva
Al Ministero delle attività produttive
Al Ministero per le politiche agricole e forestali
Agli assessorati alla Sanità delle regioni
Alla provincia autonoma di Trento
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ag. prov. prot. ambiente e tutela del lavoro
Alle A.S.L.
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

Il verificarsi con frequenza preoccupante di incidenti che coinvolgono con conseguenze mortali o gravissime gli operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli, ripropone la necessità di riconsiderare il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento, principale causa di infortuni dovuti all'uso di tale mezzo, per valutare se esso sia confrontabile con quello che l'applicazione delle più recenti acquisizioni dello stato dell'arte può consentire di conseguire.
In effetti, detto rischio, seppure ineliminabile, trattandosi di macchine semoventi, può significativamente essere ridotto quanto ad entità delle conseguenze del suo verificarsi.
Il sistema attualmente più efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento di queste macchine è costituito dall'abbinamento di una struttura a telaio (ROPS) - per garantire attorno all'operatore un adatto volume di sicurezza con un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) - per trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.
A fronte di quanto appena rilevato si deve constatare che non sempre i trattori vengono posti sul mercato dotati di entrambi i dispositivi descritti: in generale risultano dotati del telaio di protezione ma non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza vanifica in pratica la funzione di protezione svolta dal telaio.
Come indicato in premessa, i dati a disposizione sugli infortuni gravi e mortali, accaduti nel comparto agricoltura, indicano chiaramente che la causa più frequente di danno è connessa con lo schiacciamento del lavoratore a seguito del ribaltamento del trattore; per questi casi tale causa poteva e può essere limitata, se non eliminata, con l'adozione delle cinture di sicurezza.
Riguardo a questa problematica, le principali obiezioni poste dai fabbricanti di trattori all'applicazione della cintura sono che:
non esiste una specifica disposizione che la preveda; a queste macchine non risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive di sicurezza diverse da quelle espressamente stabilite nelle disposizioni di recepimento del complesso costituito dalla direttiva 74/150/CEE, e sue successive modifiche ed integrazioni. Orbene, il carattere strettamente normativo e non tecnico-applicativo di dette obiezioni a parere di questa Amministrazione non può farle considerare rilevanti né condivisibili per le motivazioni che di seguito si illustrano:
a) le citate disposizioni di recepimento (che peraltro trovano applicazione solo alle trattrici a ruote, escludendo i trattori a cingoli): stabiliscono l'entità ed il tipo dei requisiti costruttivi (taluni dei quali intesi alla sicurezza degli operatori) che obbligatoriamente debbono essere garantiti dai fabbricanti ai fini dell'ottenimento dell'omologazione; tuttavia, lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate, tra le quali rientra certamente l'applicazione delle cinture di sicurezza. Esse, infatti, mentre richiedono ai fabbricanti - in maniera esplicita ed ai fini della protezione dell'operatore - l'applicazione dei telai di protezione, non trattano l'argomento delle cinture di sicurezza, il cui uso, in abbinamento alla presenza del telaio di protezione, consente di ridurre significativamente le conseguenze di un eventuale ribaltamento del mezzo;
b) le prescrizioni dell'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 - che richiedono, in generale, una protezione del posto di manovra del mezzo che consenta l'esecuzione delle manovre ... in condizioni di sicurezza - non risultano in contrasto con dette disposizioni di recepimento;
c) numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto pienamente applicabile, la disciplina prevista nell'art. 182 decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 come quella più idonea a proteggere l'incolumità del lavoratore;
d) l'art. 106 del codice della strada stabilisce che «le macchine ... devono ... rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento».
Di conseguenza, alla luce del disposto dell'art. 6.2 del decreto legislativo n. 626/1994, che vieta la fabbricazione e la vendita di attrezzature di lavoro non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, preso atto di quanto correntemente risulta già disponibile sul mercato e considerate le soluzioni tecnicamente attuabili allo stato dell'arte, si ritiene che i fabbricanti possano, e debbano, costruire e commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di guida di che trattasi, vale a dire telai ROPS abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema per trattenere il lavoratore all'interno del volume di sicurezza garantito dal telaio.
Ad ulteriore conferma di quanto appena rilevato si ponga mente al fatto che se, per effetto del combinato disposto art. 36, comma 8-bis e paragrafo 1.3 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626/1994, le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 - e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo (norme che nella fattispecie dei trattori, come in precedenza osservato, lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate) - debbono essere adeguate in modo da limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento ricorrendo alle misure di sicurezza indicate nel citato paragrafo, a maggior ragione si deve ritenere che gli stessi provvedimenti debbano essere adottati per le attrezzature di nuova produzione costruite a partire da detta data.
Per quel che riguarda, specificamente, il parco dei trattori già in servizio, è parere di questo Ministero che i datori di lavoro esercenti dette attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4.5, lettera b), seconda frase, e art. 35.1 e 35.2 del decreto legislativo n. 626/1994, debbano adeguarle mediante adatti apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore.
Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per i trattori già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è stato costituito presso l'Ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito. In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità che l'uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.)
atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento. Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.


Roma, 16 marzo 2005


Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro


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