Tribunale di Milano, Sez. Lav., 25 ottobre 2010, n. 4339 - Danno differenziale da infortunio


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

 

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 giugno 2009

da

M. B., elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Cesare Bonomi, che 10 rappresenta e difende, per delega in margine al ricorso introduttivo;

- ricorrente -

contro

F. SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Tibaldi, n. 56, presso lo studio dell'Avv. Paolo Galbusera, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Annamaria Mostafa Aly, per delega in margine alla comparsa di risposta;

- convenuto -

 

 

OGGETTO: danno differenziale da infortunio

 

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER IL RICORRENTE M. B.:

1) accertare la responsabilità della F. nell'incidente patito il 10 gennaio 2001 dal ricorrente;

2) condannare F. SRL, a risarcire al ricorrente il differenziale di danno biologico temporaneo e permanente conseguito al ricorrente;

3) condannare F. SRL a risarcire al ricorrente Euro 32.000,00 o quella maggiore o minore che sarà accertala quale differenziale rispetto il risarcimento della INAIL, previa ammissione di CTU medica atta ad accertare la percentuale del danno patito dal ricorrente a seguito dell'evento dannoso ed il differenziale che deve competere al datore di lavoro.

 

PER IL CONVENUTO F. SRL:

1) in via preliminare: previo ogni opportuno accertamento, dichiarare nullo il ricorso per le motivazioni di cui in narrativa;

2) in via principale: rigettare l'avversario ricorso ed assolvere la resistente da ogni avversaria domanda;

3) in via subordinata: ridurre il risarcimento del danno che si ritenga dovuto al ricorrente in seguito all'infortunio in relazione alla colpa e responsabilità dello stesso nella causazione del fatto e la buona fede dimostrata dalla esponente nella tutela della incolumità fisica del ricorrente, nella sua formazione professionale e salubrità del luogo di lavoro;

4) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio; sentenza provvisoriamente esecutiva.
 

 

Fatto

 

 

Con ricorso depositato in data 30 giugno 2009, M. B. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni nei confronti di F. SRL.

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale il risarcimento del danno differenziale in relazione all'incidente patito il 10 gennaio 2001, corrispondente ad un danno valutato in Euro 32.000,00.

Il ricorrente riferiva di essere impiegato presso la F. SRL, quale magazziniere dal 22 luglio 1996.

Nel corso del rapporto, il ricorrente aveva subito un incidente che aveva coinvolto la sua mano sinistra e che aveva determinato un grave danno permanente con cure ed interventi ripetuti.

La mano sinistra era stata recuperata, ma con una disabilità permanente. Ciò si era verificato a causa della caduta di un complesso di tubi di ferro.

M. B. aveva asseritamente riportato una riduzione della capacità lavorativa del 15%.

Il 1° giugno 2007 il ricorrente era stato licenziato per giusta causa, con un atto asseritamente preparato e costruito appositamente dal datore di lavoro e dai colleghi del ricorrente.

Interposto ricorso ex art. 700 c.p.c., le parti avevano trovato la via per una composizione amichevole della questione, con la riassunzione da parte della F. del ricorrente quale operaio magazziniere.

Ora il ricorrente intendeva ottenere il risarcimento del danno biologico differenziale conseguito all'incidente.

Si costituiva F. SRL ritenendo essere nullo il ricorso e chiedendo comunque il rigetto della domanda. Riferiva la società non solo la negligenza del lavoratore nell'esecuzione del fatto che aveva portato al danno, ma che vi era una infermità pregressa del 51% dovuta ad "epatite cronica attiva C" e non al sinistro.

Risultata vana la conciliazione, tentata ripetutamente dall'Ufficio, venivano ammesse le prove orali, espletate nel corso delle udienze del 27 aprile 2010 e 19 luglio 2010. All'udienza del 25 ottobre 2010, pertanto, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso di M. B. va rigettato.

Quanto all'eccezione di nullità sollevata da F. SRL, essa va rigettata.

Pare chiaro infatti che M. B. insti per ottenere il riconoscimento del c.d. danno differenziale, ossia il risarcimento di quel danno che il lavoratore può ottenere, ai sensi dell'art. 10 commi 6 e 7 del D.P.R. 1124/1965, dal datore di lavoro penalmente responsabile o dai terzi civilmente responsabili, se e nella misura in cui tale danno superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL (Cfr. ricorso, pag. 3 e 4; rendita INAIL doc. 17 fasc. conv.).

 

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

È certamente vero che il danno, quantificato dal ricorrente nei termini del 51% sia errato già in partenza, e ciò seguendo la stessa versione dei fatti del M..

L'INAIL ha infatti accertato una limitazione del ricorrente pari al 16%, con concessione della relativa rendita. Pare però che la percentuale del 51% possa essere riferibile (anche) alla "epatite cronica attiva C", come provato dal referto della Commissione Sanitaria nella seduta del 25 maggio 2001 (v. fra i documenti non affoliati prodotti dal ricorrente).

È parimenti provato per tabulas che M. B. abbia subito ulteriori infortuni (docc. 20, 21 e 22 fasc. F. SRL) e abbia avuto anche frequenti contestazioni disciplinari (docc. 25 e 26) tali da non farlo supporre un lavoratore attento e scrupoloso (si parla nelle contestazioni di "condotta superficiale" e quindi foriera di danni, e di un addormentamento sui luogo di lavoro) a giudicare anche dalle proteste dei colleghi (doc. 26 bis fasc. conv.).

M. tace poi sul contenuto quantitativo della rendita INAIL pure da lui ottenuta (v. invece doc. 17 fasc. conv.).

 

3. Com'è noto, la responsabilità civile dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche (art. 2087 c.c.) e specifiche, idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, è esclusa nel caso di:

- dolo del lavoratore;

- rischio elettivo ovvero di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti della stessa (Cass. 2 ottobre 2009 n. 21113; Cass. 19 aprile 2003 n. 6377).

Pertanto, la colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia e negligenza, salvo i casi di assoluta abnormità del suo comportamento (Cass. 18 maggio 2009 n. 11417; Cass. pen. 24 aprile 2007 n. 16422), non elimina quella del datore di lavoro, che è obbligato ad assicurare al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro, tenendo anche conto delle eventuali imprudenze di quest'ultimo (Cass, 18 maggio 2007 n. 11622; Cass. 14 marzo 2006 n. 5493). Egli, infatti, e tenuto a controllare e vigilare che le misure di sicurezza adottate siano effettivamente utilizzate dai dipendenti (Cass. 23 aprile 2009 n. 9689; Cass. 26 giugno 2007 n. 14718).

Tuttavia, l'onere della prova grava sul lavoratore in merito all'esistenza del danno, nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale con il danno subito (Cass. 17 febbraio 2009 n. 3788; Cass. 19 luglio 2007 n. 16003); sul datore di lavoro in merito al fatto di essersi adoperato, in tutti i modi, per evitare il danno (Cass. 17 febbraio 2009 n. 3788).

M. B., nel suo ricorso, ricostruisce il fatto attraverso la descrizione del malfunzionamento del carro ponte utilizzato per lo spostamento dei tubi. Lo strumento, riferisce M. (ricorso, pag. 3) "si spostava a scatti e gli scatti provocavano la perdita di posizione dei carichi trasportati, i responsabili della F. malgrado le richieste degli addetti non provvedevano ai necessari interventi e si limitavano ad accorciare la corsa del carro ponte e non attuavano la manutenzione e pretendevano che si operasse con quell'impianto".

Dunque il 10 gennaio 2001, giorno del sinistro, era avvenuto che "arrivasse un carico di tubi e l'autista che li trasportava si lamentava delle deficienze del carro ponte, ma doveva procedere allo spostamento del tubi per metterli in casella. Hanno quindi provveduto il ricorrente e l'autista ad imbracare un fascio di tubi ed il carro tubi veniva messo in moto, ma cedeva ed il carico di tubi si abbatteva a terra sotto il carro ponte e colpiva in pieno la mano del ricorrente che sveniva".

Il ricorrente aveva subito lo "spappolamento della mano sinistra a seguito della caduta di un fascio di tubi di due pollici e mezzo che pesava una tonnellata e mezzo il l0.l.2001. Il fascio di tubi si è staccato dal trasportatore cui era appeso ed è piombato sul lavoratore per un difetto dell'aggancio e fortunatamente é rimasta coinvolta solo la mano sinistra (...)"

Sul punto, è stata espletata istruttoria orale.

Il teste U. M., dipendente di F. SRL dal settembre 2000, con mansione attuale di tecnico commerciale, ha riferito: "Il 10 gennaio 2001, io mi trovavo dall'altra parte del magazzino. Ho sentito delle urla e sono accorso in magazzino ed ho trovato M. B. con la mano sotto il fascio dei tubi. I tubi erano appoggiati a terra, sul pavimento, con la mano del ricorrente sotto di loro. La mano aveva un guanto.

Ho preso il telecomando del carroponte e ho alzato i tubi, che erano appesi ad un gancio. Ho poi portato il ricorrente in ospedale.

Il sig. M. P. è il responsabile della filiale di Bresso della F. SRL. Aveva la mansione di istruirci per eseguire le nostre mansioni. Nel corso delle spiegazioni, a me, che all'epoca ero banconiere, riferì di non arrampicarmi sugli scaffali, ma di usare l'apposita scala.

So che M. P. ha dato spiegazioni a tutti sul modo di procedere al lavoro, incluso M. B..

Io ho fatto dei corsi dell'utilizzo del muletto e del carroponte e a questi corsi era presenta anche il ricorrente. La procedura che mi viene letta (n. 6 della memoria F. SRL) mi era stata insegnata al momento della mia assunzione da personale preposto.

Di regola, essendo F. SRL una società che vende tubi, la procedura di utilizzo del carroponte avviene anche venti volte.

Non so dire la causa del sinistro. Ricordo che il carroponte andava benissimo. I movimenti del carroponte non vengono filmati da telecamere".

Il teste P. R., in forza alla F. SRL dall'aprile 2001, ha riferito: "Non c'ero al momento del sinistro, in quanto non ancora assunto.

Nel mio caso, ho ricevuto delle istruzioni tecniche da parte del responsabile del settore per l'utilizzo del carroponte che utilizzo molto spesso. Facciamo anche dei corsi di sicurezza ogni tanto.

I tubi vanno appoggiati su listelli dl legno (spessi circa 15 /20 cm), per togliere poi la fascia che li avvolge e per evitare che i tubi scivolino.

Non ho mai sentito di difetti dei carriponte. Ogni tre mesi c'è la loro manutenzione.

Non mi pare che a Bresso ci siano telecamere, né oggi né all'epoca dei fatti.

Nell'alzare un fascio di tubi, la fascia che ti avvolge deve essere posizionata al centro della loro lunghezza. Diversamente, i tubi pendono da una parte. Quindi, di solito il fascio viene alzato di pochi centimetri e, se pende, lo si riabbassa e si riposiziona la fascia centrale. È quindi poco probabile che succeda qualcosa".

Il teste M. P., dipendente di F. SRL dal 20 aprile 1990, ha riferito: "Sono responsabile della filiale di via (OMISSIS) a Milano. Conosco M. B..

Il 10 gennaio 2001 ero presente nella filiale di Bresso. Non ho visto direttamente lo svolgimento dei fatti, ma ho sentito urlare e sono accorso per vedere cosa era successo. Ho visto M. B. che era dolorante ad una mano che indossava un guanto.

Di solito, sotto i fasci di tubi vengono messi degli stocchetti di legno (dell'altezza di 15 cm) per far sì che il tubo non tocchi la terra. Questi stocchetti servono ad alzare i tubi con il carroponte.

Ho visto i tubi per terra senza gli stocchetti. Di conseguenza, M. B. si è schiacciato la mano. Non ho visto i danni alla mano; il mio collega U. li ha visti poiché l'ha accompagnato all'ospedale.

Non mi pare che si sia staccato il gancio dal carroponte. Credo che M. B. abbia sbilanciato il fascio di tubi e i due fili di ferro che lo reggevano alle estremità abbiano provocato la pendenza del tubo e la sua caduta.

Presumo che M. B. abbia fatto dei corsi apposta.

Non ricordo se sono stato io ad istruirlo.

Quella della movimentazione dei tubi è una attività che il ricorrente svolgeva in media una volta alla settimana.

Il tubo quando arriva viene scaricato dal camion con delle fasce apposta o con catene che vengono apposte ai lati del tubo in modo che esso rimanga in equilibrio alzandosi.

Il tubo viene poi adagiato sugli stocchetti di legno di cui ho già parlato. Vengono poi sganciate la fasce che tengono i tubi. Da lì il tubo viene spostato con il carroponte e con una simile procedura e messo nell'apposita sella per essere lavorato".

Dalle ulteriori prove orali, il ricorrente è stato dichiarato decaduto, con provvedimento preso a verbale nel corso dell'udienza del 19 luglio 2010. Pertanto la domanda, svolta in sede di discussione, relativa all'estensione della prova orale, deve considerarsi inammissibile.

Nel merito della prova orale, il Tribunale non può che sottolineare una sostanziale differenza fra la versione dei fatti data dal ricorrente e quella che pare risultare dall'escussione testimoniale. Il primo riferisce di un malfunzionamento del carroponte che avrebbe ceduto nel momento dell'appoggio della fascia dei tubi.

I testimoni, primi soccorritori di M. B., riferiscono invece che il carroponte andava benissimo (teste U.) e che, piuttosto, lo schiacciamento della mano era stato provocato da un arbitrario mancato utilizzo da parte del ricorrente dei "listelli di legno (spessi circa 15 /20 cm)" che servivano per non appoggiare i tubi al suolo e "per togliere poi la fascia che li avvolge e per evitare che i tubi scivolino" (teste P.).

Vi è quindi un evidente falla nella dimostrazione del nesso causale fra danno ed azione.

È ben vero che nel verbale n. 1117 dell'ASL del 22 marzo 2002 si legge che la F. SRL sarebbe incorsa nella contravvenzione ex art. 22 comma 1, D. Lgs. 626/94 (mancata formazione specifica riguardo della movimentazione carichi: doc. 18 fasc. conv.), ma il fatto non è neppure sfiorato nel suo ricorso da M. B., che riferisce solo di un fatto che pare escluso dall'istruttoria.

Né dai testi escussi si può trarre che la società possa essere stata in qualche modo deficitaria nel fare formazione o nell'effettuare la manutenzione del mezzo utilizzato dal M. (testi U. e P.).

Se è cosi, allora si palesa come irrilevante il ricorso alla CTU medico-legale, chiesta in ricorso e nuovamente chiesta dal ricorrente in sede di discussione.

Ciò che esclude l'utilità di questo ulteriore mezzo istruttorio è che esso presume risolto l'accertamento del fatto (comprensivo dell'evento lesivo qualificabile in termini di danno ingiusto) e la sua imputazione ad un soggetto responsabile, secondo un rapporto di causalità in fatto. Ciò che in questo giudizio non si dà.

 

Il ricorso, pertanto, va respinto.

 

4. Ricorrono, nella specie, gravi ed eccezionali ragioni, legati alla sopra descritta questione probatoria, per compensare fra Ie parti le spese del giudizio

 

 
P.Q.M.

 

Il Tribunale di MILANO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide;

1) rigetta il ricorso di M. B.;

2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio;

3) ai sensi dell'art. 53 d. l. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato l'art. 429, primo comma, c.p.c., fissa in giorni cinque il termine per il deposito della sentenza.

Cosi deciso il 25 ottobre 2010

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2010