Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2011, n. 6029 - Rendita per malattia professionale


 

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
 Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
 Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
 Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
 Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:
 sentenza 

 

 sul ricorso proposto da:
 C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lunigiana n. 6 (Studio Dott. Gregorio D'Agostino), rappresentato e difeso dall'Avv. Intilisano Luciana del foro di Messina come da procura a  margine del ricorso;
 - ricorrente -
 contro
 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente Generale Dott. V. P., Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 184 del  22.12.2004, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti La Peccerella Luigi e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale per atto notaio Tuccari di Roma del 3.08.2007 rep. n. 74196;
 - controricorrente -
 per la cassazione della sentenza n. 838/06 della Corte di Appello di Messina del 6.07.2006/17.07.2006 nella causa iscritta al n. 676 R.G. 2002.
 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8.02.2011 dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
 udito l'Avv. Emilia Favata, per delega dell'Avv. Luigi La Peccerella, per l'INAIL;
 sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto il ricorso. 
 

 

Fatto

 

 1. Con sentenza n. 1209/2002 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva il ricorso proposto da C.F. e condannava l'INAIL al pagamento della rendita per malattia professionale nella misura del 15% dal 28.07.1994, oltre accessori. A seguito di appello dell'INAIL, la Corte di Appello di Messina, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 838/2006 ha riformato parzialmente la decisione di primo grado e ha determinato una inabilità permanente nella misura dell'11% dal gennaio 2000 e del 15% dal gennaio 2003, con condanna dell'istituto previdenziale a corrispondere la relativa rendita dalle anzidette date, oltre accessori.
 

In particolare la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni della consulenza di secondo grado, espletata dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso. Il C. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

 

 

Diritto 

 

 

 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'impugnata sentenza con riguardo alla fissazione della decorrenza della rendita, benchè fosse stato evidenziata l'erroneità di tale vizio con le note difensive del 3.02.2005.
 

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione dalla CTU di secondo grado, per non avere spiegato in maniera chiara, completa, adeguata e convincente le conclusioni raggiunte, nonchè della sentenza impugnata, per avere recepito in maniera acritica tali conclusioni.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per non avere preso posizione sul contrasto tra consulenza di primo e quella di secondo grado.
 

2. Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro indubbia connessione, non hanno pregio e vanno disattese.
 

 

Il ricorrente ha mosso critiche generiche al giudizio medico - legale contenuto nell'impugnata decisione, che si è richiamata agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio di secondo grado, non contrastando tali accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento della decorrenza delle patologie riscontrate a carico dell'assistito.
 

L'impugnata sentenza ha pertanto fornito adeguata motivazione, richiamandosi all'anzidetta consulenza, che aveva concluso, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze degli esami strumentali praticati, con l'indicazione di una diversa decorrenza della patologia bronchitica riscontrata con livelli differenti e con gravità diversa accentuatasi progressivamente dal gennaio 2000 al gennaio 2003.
 

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza - anche nel tempo - del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. n. 7341 del 17 aprile 2004; Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142).
 

Nè assume decisiva rilevanza il contrasto tra gli accertamenti peritali di primo e secondo grado, giacchè secondo consolidato indirizzo di questa Corte il giudice di appello può aderire al parere del secondo consulente, qualora il parere, cui si presta adesione, fornisca gli elementi, che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde" (Cass. n. 9330 del 15 maggio 2004, Cass. n. 15318 del 2001; Cass., n. 9567 del 2001). Il che si è verificato nel caso di specie, avendo il giudice di appello spiegato, come già detto, come gli esami effettuati dal secondo consulente avessero riscontrato una diversa incidenza del quadro bronchitico nel tempo, più lieve (inabilità pari all'11%) da gennaio 2000 e con aggravamento (inabilità pari al 15%) a partire dal gennaio 2003.

In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
 

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente al novellato art. 152 disp. att. c.p.c., introdotto con il DL n. 369 del 2003 (entrato in vigore il 2 ottobre 2003 ed applicabile ratione temporis dopo tale data), laddove il ricorso introduttivo nel caso di specie è del 17.04.1997 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).

 

 P.Q.M.

 

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2011