Categoria: 1983
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1983
Validità: 01.01.1982 - 31.12.1984
Parti: Enel e Fnle-Cgil, Flaei-Cisl e Uilsp-Uil e Faile-Cisal
Settori: Servizi, Enel

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Reperibilità
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Assenze - Permessi e brevi congedi
Art. 9 - Aspettativa
Art. 10 - Tutela della maternità
Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali - Assicurazioni
Art. 12 - Servizio militare - Benemerenze combattentistiche
Art. 13 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
Art. 15 - Cantieristi
Art. 16 - Rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento
Art. 17 - Classificazione del personale - Retribuzione - Professionalità
Art. 18 - Quadri
Art. 19 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Mutamento temporaneo di mansioni - Passaggio di categoria
Art. 23 - Partecipazione del personale in servizio ai concorsi esterni
Art. 24 - Scelta del personale
Art. 25 - Formazione professionale
Art. 26 - Aumenti biennali
Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 28 - Premio di produzione
Art. 29 - Premi di nuzialità e natalità
Art. 30 - Premi di anzianità
Art. 31 - Indennità varie
Art. 32 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
Art. 34 - Doveri del lavoratore
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Assistenza di malattia
Art. 37 - Attività ricreative, culturali, assistenziali
Art. 38 - Consigli dei delegati
Art. 39 - Ambiente di lavoro
Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 41 - Norme aziendali
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
Art. 45 - Certificato di lavoro
Art. 46 - Inscindibilità del contratto
Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
• Permessi sindacali
• Affissione e diffusione stampa e comunicati
• Assemblee del personale
• Locali a disposizione dei Sindacati
• Trattenute sindacali
• Permessi sindacali (Clausola aggiunta)
Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
Art. 49 - Interpretazione del contratto
Art. 50 - Mense e spacci aziendali
Art. 51 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Principi per l’introduzione del lavoro a tempo parziale nell’ambito dell’Enel
Allegato 2 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Rimborso spese telefoniche a personale reperibile"
Allegato 3 - Vincitori di concorso in servizio militare di leva
Allegato 4 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di assistenza legale
Allegato 5 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sulla determinazione dell’indennità alloggio in forma "una tantum"
Allegato 6 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in merito al quinto comma dell’art 15 del CCL
Allegato 7 - Inquadramento ed intercambiabilità nei turni delle unità termoelettriche medie
Allegato 8 - Documento su taluni problemi concernenti la "classificazione del personale" nell’area della produzione (sottoscritto in sede di rinnovo del CCL 7 giugno 1976)
Allegato 9 - Attività di lettura dei misuratori
Allegato 10 - Misure di carattere economico e normativo nei confronti dei lavoratori con mansioni "statiche"
Allegato 11 - Documenti concernenti la "Professionalità" sottoscritti in sede di rinnovo del CCL 1 agosto 1979
Allegato 12 - Verbale sindacale
Allegato 13 - Verbale dei lavori della Commissione Paritetica Nazionale per l’individuazione dei livelli professionali
Allegato 14 - Lettere dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di attribuzione dei supplementi parametrici dei minimi
Allegato 15 - Corresponsioni anno 1982 ai lavoratori in servizio al 1 gennaio 1983 (Accordo 6 - 25 gennaio 1983)
Allegato 16 - Corresponsione "una tantum" ai lavoratori cessati dal servizio nell’anno 1982 (Accordo 6 - 25 gennaio 1983)
Allegato 17 - Procedura per l’esame delle vertenze individuali
Allegato 18 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali
Allegato 19 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali
Allegato 20
Allegato 21 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di accertamento delle attitudini personali e professionali
Allegato 22 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di scelta del personale
Allegato 23 - Ambito di partecipazione alle selezioni - Direzione generale
Allegato 24 - Premio di produzione ed elemento distinto della retribuzione
Allegato 25 - Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici in relazione alla richiesta dell’Enel di abolire le agevolazioni tariffarie in materia di energia elettrica
Allegato 26
Allegato 27 - Stanziamenti Arca per il triennio 1982/1984
Allegato 28 - Elenco delle centrali nucleogeotermoelettriche per le quali deve essere istituito il servizio sanitario aziendale
Allegato 29 - Base di calcolo del trattamento di fine rapporto
Allegato 30 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato 31 - Scambio di corrispondenza tra l’Enel e le Organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp sui "Permessi sindacali"
Allegato 32 - Trattenute per contributi sindacali
Allegato 33 - Scambio di corrispondenza tra le Parti sull’assenteismo
Allegato 34 - Documento in materia di "Appalti"
Allegato 35 - Lettera dell’Enel alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali sul contenimento selettivo del reclutamento esterno ed interno
Allegato 36 - Lettera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali
Allegato 37 - Lettera delle Organizzazioni sindacali Fnle - Flaei - Uilsp all’Enel
Appendice
Appendice 1 - Documento sulla politica energetica e sulla riforma e ruolo dell’Enel
Appendice 2 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dipendenti elettrici dell’Enel

Addì 28 luglio 1983, in Roma, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel) rappresentato dalla Delegazione all’uopo nominata dal Consiglio di Amministrazione, la Federazione Fnle-Flaei-Uilsp, costituita da: la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp-Uil), in relazione all’accordo sindacale del 6 gennaio 1983 ratificato il successivo 25 gennaio, a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel del 1 agosto 1979 scaduto il 31 dicembre 1981, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Si concorda, infine, che nelle clausole ove si è prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto, questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data del 1 febbraio 1983.
N.B. - Con verbale del 20 settembre 1983 la Faile-Cisal ha dichiarato di aderire all’accordo del 28 luglio 1983 sottoscritto dall’Enel con le Organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp, concernente il testo definitivo del nuovo CCL e relativi allegati. L'Enel ha acconsentito alla predetta adesione della Faile-Cisal. Restano peraltro esclusi i commi quinto e sesto del paragrafo "Permessi sindacali" dell’art. 47 "Libertà sindacali nell’Ente" e quanto previsto dalla lettera all’Enel delle Organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp in tema di "accantonamenti 0,50 per cento".

Premessa
Rapporti Enel - Organizzazioni sindacali sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente
1. Con riferimento alle richieste avanzate nel tempo dalle Organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp intese ad instaurare e consolidare - pur nella distinzione di ruoli fra Azienda e Sindacati - un tipo di rapporto politico con gli Amministratori dell’Ente volto alla ricerca della massima convergenza possibile sulle principali scelte aziendali, l’Enel, consapevole del ruolo assunto dai Sindacati nella vita del Paese, conferma - anche alla luce degli orientamenti contenuti nel documento programmatico del Consiglio di Amministrazione del giugno 1981 - di voler corrispondere a dette richieste nell’intento di realizzare più elevati livelli di efficienza del servizio elettrico.
2. In relazione a quanto sopra, l’Enel - fermo restando il potere decisionale riservato dalla legge al Consiglio di Amministrazione di esso Ente, che pertanto provvede autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità alle scelte ritenute confacenti alla sana conduzione dell’Azienda ed alle deliberazioni conseguenti - si dichiara disponibile all’instaurazione di un rapporto diretto con le Segreterie nazionali delle citate Organizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; investimenti, anche con riferimento alle attività indotte su scala nazionale; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro e loro eventuali sperimentazioni nonché politica occupazionale (ivi compresi i piani, anche pluriennali, di assunzioni dell’Ente) finalizzate al miglioramento della produttività e del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.
3. Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il Consiglio - nella sua collegialità - od il Presidente dell’Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le Segreterie nazionali delle predette Organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.
4. Gli incontri saranno promossi dall’Ente, o richiesti dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall’invio di notizie statistiche e/o di documenti informativi in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali, ove lo ritengano necessario, di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione.
5. Al fine di consentire un’adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgeranno, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che sarà definito entro il mese di febbraio di ciascun anno.
6. A conclusione del confronto l’Enel invierà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali un suo documento, che riprodurrà l’andamento del confronto stesso, le determinazioni conclusive dell’Ente nonché gli eventuali punti di divergenza espressi dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali ed individuerà gli eventuali momenti di verifica.
7. Per quanto riguarda in particolare il confronto sul piano annuale degli investimenti esso sarà avviato entro il mese di febbraio e concluso entro il mese di giugno dell’anno precedente a quello cui si riferisce il piano. La documentazione da inviare preventivamente ai sensi del precedente quarto comma, oltre ai dati relativi al suddetto piano annuale, comprenderà anche i dati dell’ultimo consuntivo consolidato; detta documentazione sarà articolata per Unità territoriali (Compartimenti - Distretti - Zone) e per aree funzionali, nonché - per quanto possibile - per tipo di attività, e ciò allo scopo di consentire anche una valutazione dell’entità delle commesse e degli appalti che interessano i vari settori industriali. Di tale documentazione sarà dall’Enel fornita contemporaneamente copia alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali e - ciascuna per la parte propria - alle Segreterie regionali delle stesse Organizzazioni, le quali, a loro richiesta, si consulteranno con le competenti Direzioni compartimentali o distrettuali per l’acquisizione di quant'altro utile al più efficace e puntuale sviluppo del confronto nazionale. Nel corso di tale confronto, l’analisi delle eventuali differenze tra i dati di previsione e quelli di consuntivo dovrà consentire al Sindacato di cogliere le più significative di tali differenze nelle singole aree territoriali, al fine di proporre eventuali correttivi del nuovo piano di investimenti in termini di maggiore disponibilità di energia e di migliore qualità del servizio.
8. Per quanto riguarda la politica occupazionale, i relativi confronti - volti a verificare la congruità degli organici per aree e filoni di attività e la relativa ripartizione, nel rispetto delle finalità indicate nel secondo comma - riguarderanno i criteri per l’individuazione dei plafonds adeguati alle esigenze del servizio ed i conseguenti piani di assunzioni. Tali confronti saranno preceduti dall’invio di dati opportunamente articolati per Compartimenti (distintamente per il Settore produzione e trasmissione, altri Settori compartimentali, Distretti), Centri di progettazione e costruzione, Centri di ricerca e per livelli di scolarità.
9. Esauriti i confronti a livello nazionale, per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche dell’organizzazione del lavoro ed i piani di assunzioni, le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) procederanno con le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici alle consultazioni preventive previste dall’art. 48 del CCL sulle modalità di applicazione in sede locale di quanto definito con i confronti nazionali.
10. A livello regionale, l’Enel - nel quadro dei contatti con le componenti economiche, politiche, sociali e culturali, per la ricerca del più ampio consenso alla realizzazione degli interventi di carattere energetico nel territorio - fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici adeguate e tempestive informazioni in ordine a quanto previsto dai protocolli di intesa fra Regioni ed Enel e, a richiesta, promuoverà incontri con le competenti predette Organizzazioni sindacali eventualmente assistite dalle Confederazioni relativamente a: riflessi locali delle scelte di investimento sul tessuto produttivo e sociale delle diverse realtà interessate; localizzazione di nuovi impianti; programmazione energetica territoriale; politica del risparmio e della utilizzazione razionale ed integrata delle risorse e del territorio; miglioramento delle condizioni ambientali anche nelle aree interessate da impianti esistenti.

Art. 1 - Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel) ed i lavoratori che, alle dipendenze di esso Ente, siano addetti ad attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relative all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o ad altre attività che abbiano carattere strumentale, complementare o sussidiario rispetto a quelle suddette.
2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori che, alle dipendenze dell’Ente, siano addetti ad attività di direzione lavori, anche se dislocati presso cantieri; ne restano esclusi quelli assunti con carattere temporaneo, per l’espletamento di compiti inerenti a dette attività: a questi ultimi lavoratori dovrà essere corrisposto peraltro il trattamento elettrico compatibile con la natura temporanea del rapporto.
3. Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano - o per i quali non sia possibile realizzare - esclusività e continuità di prestazioni a favore dell’Ente, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Ente stesso;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.
[…]

Art. 3 - Orario di lavoro
1. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari od individuali, viene stabilita dalla Direzione d’accordo con il Consiglio dei delegati; essa deve favorire altresì il massimo contenimento del lavoro straordinario.
2. La durata normale settimanale della prestazione è fissata in 40 ore per tutti i lavoratori.
3. L'orario settimanale di cui sopra è ripartito in cinque giorni; nelle località ove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali, la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede locale.
4. Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.
5. Ai lavoratori cui la Direzione richieda di prestare servizio in luogo diverso dall’abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l’orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione oraria per le prime tre ore giornaliere ed al 100 per cento della retribuzione oraria per le ore eccedenti tale limite.
6. Le ore occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro nell’interno della zona - il cui perimetro va definito in sede locale tra la Direzione ed il Consiglio dei delegati - e alla quale il lavoratore è abitualmente addetto, non sono retribuite.
7. Nella eventualità che il lavoratore debba presentarsi ad un posto di riunione nell’ambito della zona di lavoro per essere trasportato altrove, l’orario di lavoro decorre dall’ora fissata per la presentazione e le ore occorrenti per il rientro al posto di riunione o all’abituale posto di lavoro vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.
[…]
Dichiarazioni a verbale
1) Orario di lavoro dipendenti con funzioni direttive
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso modificare qualitativamente le funzioni dei dipendenti di gruppo A.

2) Turni di lavoro
L'Ente, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.

3) Ripartizione dell’orario
L'orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
Tenute presenti le norme di cui al punto 1) dell’art. 6, eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio la cui individuazione deve essere effettuata dalla Direzione interessata d’accordo con il Consiglio dei delegati, potranno essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato nel qual caso l’orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione direttamente connessi con l’esigenza di ridurre l’indisponibilità degli impianti stessi, in relazione altresì alla necessità di assicurare la copertura del diagramma di carico. Tali eccezioni saranno individuate d’accordo con il Consiglio dei delegati nel quadro di una programmazione della manutenzione degli impianti tesa a ridurre i livelli di indisponibilità.
Per motivi stagionali o contingenti, anche laddove è in atto la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale in cinque giorni, può essere concordata, fra la Direzione interessata ed il Consiglio dei delegati, una ripartizione in sei giorni.
[…]

5) Orario flessibile
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, potranno essere realizzate forme di "orario flessibile".
Al fine di trarre ulteriori indicazioni circa la possibilità di adozione di forme di orario flessibile con compensazione settimanale, le Parti convengono sull’opportunità di promuovere idonee iniziative che valgano a confermare le condizioni di applicazione di dette forme di orario flessibile con compensazione settimanale.
Laddove non trovi applicazione l’orario flessibile con compensazione giornaliera possono essere previsti, in relazione a specifiche esigenze, ai sensi del primo comma del presente articolo, orari fissi particolari od individuali, anche in relazione a quanto contemplato dall’ultimo comma della terza dichiarazione a verbale annessa all’articolo stesso.

6) Permanenza notturna sugli impianti dei guardiadighe e/o teleferisti
Per i guardiadighe e/o teleferisti che non dispongano di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia, la distribuzione dell’orario di lavoro - da concordare ai sensi del primo comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo stesso - sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.
La realizzazione di quanto sopra avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze del servizio.

7) Lavoratori in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne: orario di lavoro; sostituzioni improvvise
In relazione alla durata settimanale dell’orario di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, nell’ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne ogni posizione di turno sarà coperta da 6 turnisti.
L'attuazione del "turno a 6" comporta l’impegno per i turnisti - in relazione al pagamento (sempreché ne permangano le condizioni) dell’indennità di turno in percentuale di cui al punto 4) a) dell’art. 6, per tutto il ciclo di turno - ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad esempio: servizio militare di leva; aspettativa).
Lo schema di turno, da concordarsi a livello locale con il competente Consiglio dei delegati, dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno o di linee di turno parificate ove si realizzi l’intercambiabilità, quello che sarà chiamato a far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio*.
A tal fine, le Parti convengono sulla necessità di prevedere idonee soluzioni (ad esempio: reperibilità) che realizzino quanto sopra evitando nel contempo, al massimo, il ricorso a prestazioni straordinarie.
Lo schema di turno, inoltre, dovrà esser tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera B) dell’art. 25.
Le Parti, nello spirito di cui sopra, si riservano un eventuale riesame della materia entro il 30 giugno 1984, a seguito dei risultati che scaturiranno dalla pratica applicazione degli indirizzi di cui ai precedenti commi della presente dichiarazione a verbale.
L'Enel si impegna a che l’intervento del turnista "disponibile" per sostituzione di lavoratore del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l’intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un’indennità pari al 100 per cento della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tale fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro.
[…]

10) Riduzione dei periodi di indisponibilità degli impianti di produzione termoelettrica
Nell’intento di realizzare la riduzione dei periodi di indisponibilità degli impianti di produzione termoelettrica, le Parti si impegnano ad incontrarsi al più presto per concordare le misure che consentano un più razionale e proficuo impiego del personale di manutenzione, e ciò mediante un uso più elastico dell’orario di lavoro (spostamenti di orario e/o schemi di lavoro in turno diurno) nonché mediante forme di "mobilità orizzontale" (utilizzazione dei medesimi lavoratori in unità diverse da quelle di appartenenza in relazione al raggruppamento di specifici impianti).
[…]
* Per quanto concerne i turni delle unità termoelettriche medie - con potenza pari o superiore ai 70 MW e pressione del vapore superiore alle 100 atmosfere - vale quanto previsto dall’Accordo sindacale nazionale del 16 luglio 1982, allegato al presente contratto (Allegato 7).

Art. 4 - Reperibilità
Modalità di richiesta
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Ente le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) per l’intero mese - eccettuati i giorni di riposo, ferie, festività di cui all’art. 5 del presente contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore - in ragione di:
a.1) 5 giorni alla settimana (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni) laddove il lavoratore non fruisca di alloggio gratuito. Tale forma di reperibilità avrà carattere eccezionale;
a.2) 6 giorni alla settimana, laddove il lavoratore fruisca di alloggio gratuito;
b) a periodi ricorrenti di durata settimanale nel mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 5, ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo), di norma contenuti in una settimana ogni quattro, sempreché obiettive difficoltà od esigenze organizzative non richiedano una maggiore frequenza. Quanto sopra formerà annualmente oggetto di esame tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, ferma restando la competenza del Consiglio dei delegati nella fase applicativa per quanto contrattualmente previsto;
c) per singole giornate della settimana e precisamente:
c.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
c.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui ai precedenti punti a.1) e b), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
c.3) per le giornate festive di cui all’art. 5 del presente contratto.
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l’onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un’articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro.
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente Consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della seconda dichiarazione a verbale annessa all’art. 5, sarà libero da impegni di reperibilità.
[...]

Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 0 e le 6
15. Gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti fra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l’intervallo meridiano).
16. Per le unità operative con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti tra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l’inizio dell’orario di lavoro dello stesso giorno.

Dichiarazioni a verbale
1) Reperibilità in zona diversa da quella abituale
Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
2) Pronto intervento
In relazione a richiesta avanzata dalle Organizzazioni sindacali in occasione delle trattative svoltesi per il rinnovo del CCL 29 maggio 1973, l’Enel dichiara che servizi di pronto intervento potranno essere istituiti laddove, per la concentrazione dell’utenza e quindi per la ricorrenza degli interventi, sia statisticamente rilevata la possibilità di realizzare l’occupazione ottimale delle unità impegnate.

Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 per cento (o del 75 per cento per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 per cento della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.
7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un’indennità pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
2) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
Le Parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60 per cento (o del 75 per cento per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il trattamento di cui sopra compete anche nel caso contemplato nel secondo comma della delibera della Commissione paritetica interpretativa riportata in calce al presente articolo.
3) Spostamento riposo prestabilito lavoratori di cui al terzo e quarto comma dell’art. 5
Si chiarisce che lo spostamento del giorno di riposo prestabilito previsto dal sesto comma dell’art. 5 non può essere disposto che in relazione ad effettive esigenze di servizio.
L'Enel pertanto dà assicurazione che non ricorrerà - salvo casi del tutto eccezionali - a tale spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi.
[…]

Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
[…]
2. Il lavoro straordinario può essere effettuato solo in via eccezionale per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché all’attività per l’avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 30 ore trimestrali pro-capite. Per gli addetti alle attività tecnico-operative il limite sarà di 120 ore annuali pro-capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
[…]
18. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Ente.
19. Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno.
20. Allo scopo di contenerle entro limiti strettamente indispensabili, le prestazioni di lavoro straordinario previste nel terzo comma del presente articolo si inquadreranno in specifici programmi, articolati per area funzionale e territoriale (es. Zona e Gruppo impianti), sui quali avrà luogo, a cadenza semestrale, una preventiva consultazione tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
21. Inoltre, le Direzioni distrettuali forniranno mensilmente alle corrispondenti Segreterie sindacali dei lavoratori elettrici i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario effettuato.
22. Tali dati saranno suddivisi per ogni servizio di ciascun Distretto o Esercizio distrettuale, nonché, per ciascuna Zona, distintamente per gli uffici tecnico, commerciale, amministrativo, segreteria e per singole Agenzie.
23. Analogamente, le Direzioni compartimentali forniranno alle corrispondenti Segreterie sindacali i dati di cui sopra suddivisi per i singoli servizi dei settori compartimentali, per ciascun Centro di progettazione e costruzione, nonché per ciascun Centro di ricerca e, complessivamente, per gli altri uffici direttamente dipendenti dalla Direzione compartimentale. In particolare, per quanto concerne il settore della produzione, i dati suddetti saranno suddivisi per Gruppi impianti idroelettrici e rete o subaree, per singole unità nucleogeotermoelettriche, distintamente per attività di esercizio e di manutenzione.
24. Per il personale della Direzione generale, i dati verranno forniti per singole Direzioni centrali e, complessivamente, per gli altri uffici dipendenti direttamente dalla Direzione generale.
25. Per ciascuna delle suddette unità i dati saranno comunicati, distintamente tra lavoro straordinario di secondo e terzo comma, con indicazione del totale delle ore di lavoro straordinario effettuate, del numero complessivo dei dipendenti che le hanno eseguite, nonché delle esigenze di servizio che le hanno determinate o dei programmi formulati.
26. Limitatamente al lavoro straordinario effettuato ai sensi del secondo comma del presente articolo da lavoratori addetti all’attività di avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie, le ore di lavoro straordinario e le esigenze che le motivano saranno preventivamente esaminate tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati per un periodo di tempo programmabile.
27. In occasione delle consultazioni semestrali di cui al ventesimo comma del presente articolo, o in appositi incontri richiesti dalle Organizzazioni sindacali a fronte di particolari situazioni, saranno esaminati i dati riepilogativi relativi al lavoro straordinario effettuato. In tale sede, ove utile ai fini della valutazione di specifici fenomeni, della loro dinamica e dei possibili interventi correttivi, potranno essere oggetto di esame dati numerici più disaggregati di quelli già forniti alle Organizzazioni sindacali.
28. Entro il primo quadrimestre di ciascun anno, la Direzione centrale del personale fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, al fine di un esame congiunto, i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario, distintamente tra secondo e terzo comma, effettuato in ambito nazionale nell’anno precedente, suddivisi per singoli Distretti ed Esercizi distrettuali, per singoli Settori compartimentali della produzione e trasmissione, per ciascun Centro di progettazione e costruzione, per le sedi di Compartimento e per la Direzione generale e le unità da essa funzionalmente dipendenti.
[…]

Art. 7 - Ferie
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fatte godere fino al 30 aprile dell’anno successivo.
[…]

Art. 10 - Tutela della maternità
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali - Assicurazioni
Malattia e infortuni
[…]
8. È anche in facoltà dell’Ente di far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L'Enel darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le Parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della visita medica cui l’Enel lo abbia fatto sottoporre - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dal primo o dal secondo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
[…]

Art. 24 - Scelta del personale
[…]
Accertamento idoneità fisica
58. Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all’integrità fisica del lavoratore, l’assegnazione dei posti, in relazione ai vari tipi di selezioni, scelta ed esclusione dalla scelta, sarà subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore all’espletamento delle specifiche mansioni.
[…]

Art. 25 - Formazione professionale
1. Le attività formative dell’Enel sono articolate, in relazione alle esigenze dell’Ente, nei principali tipi di intervento previsti dal presente articolo.

A) Interventi di formazione per la generalità del personale neo-assunto
2. Per quanto riguarda gli operai neo-assunti della Distribuzione e della Produzione gli interventi di formazione iniziale hanno la durata di circa 400 ore come previsto dal programma nazionale di massima.
3. Per quanto riguarda i diplomati e i laureati neo-assunti gli interventi di formazione iniziale sono suddivisi, come previsto dal programma nazionale di massima, in due fasi:
- prima fase comune (modulo di base);
- seconda fase differenziata secondo tipo di titolo di studio e l’area di destinazione (modulo tecnico).
4. Tali moduli, che potranno essere variamente articolati, avranno una durata complessiva non inferiore alle 600 ore (laureati e diplomati universitari) e 450 ore (diplomati).
5. Per il rimanente personale neo-assunto (quali uscieri, dattilografi, impiegati d’ordine ecc.) vengono effettuati brevi incontri di accoglimento di durata variabile da 2 giorni ad una settimana, diretti a facilitare il primo inserimento lavorativo.

B) Interventi di formazione ricorrente
6.B.1) Da realizzarsi per gruppi omogenei di lavoratori operanti prevalentemente in attività esecutive a diversi livelli, con differenti posizioni funzionali ed in sede decentrata. Tale attività è destinata ai lavoratori inquadrati sino alla categoria B1 compresa operanti nell’area della Distribuzione e Produzione in mansioni operaie. Gli interventi formativi riguardano gli aspetti tecnici, di procedura, di gestione, di sicurezza e saranno anche tesi a facilitare la comprensione dei cambiamenti organizzativi. Il periodo di tempo da dedicare a tale formazione ricorrente sarà orientativamente di 40 ore l’anno.
7. Per quanto riguarda l’area della Distribuzione il programma tenderà, nel prosieguo di validità del presente contratto, a coinvolgere, con necessaria gradualità, tutto il personale interessato.
8. Per quanto riguarda l’area della Produzione gli interventi formativi terranno anche conto del progetto di ristrutturazione di tale area e mireranno a coinvolgere un numero crescente di destinatari, con una necessaria gradualità connessa anche al procedere delle modifiche organizzative.
9.B.2) Da realizzarsi ciclicamente con la necessaria gradualità e con opportuna articolazione - al fine di consentire un periodico aggiornamento sui problemi tecnici e gestionali - per il personale di categoria As, A1 ed alcune posizioni di categoria Bs e B1. L'obiettivo di tale attività formativa è di consentire il mantenimento di un buon livello di professionalità specie per quanto attiene i momenti di programmazione, di coordinamento del proprio e dell’altrui lavoro nonché l’assunzione delle relative responsabilità di una efficiente, corretta ed economica gestione.
10. A tal fine gli interventi formativi di cui al presente punto B.2) saranno diretti a: a) sensibilizzare ai problemi di natura gestionale, relazionale e di formazione dei propri collaboratori; b) facilitare un processo di consapevole adeguamento ai mutamenti tecnologici, organizzativi e sociali; c) assicurare, nel corso dell’esperienza di lavoro, momenti sistematici e ricorrenti di aggiornamento e di approfondimento professionale.
11. Tali interventi si articoleranno in:
a) una fase conoscitiva che consenta, con il contributo di tutte le componenti interessate, una analisi dei problemi da affrontare (da realizzarsi entro il 1983);
b) una fase di formazione-intervento (che per quanto riguarda i problemi di natura gestionale e relazionale potrà essere avviata anche prima del completamento della fase conoscitiva);
c) una fase di valutazione, volta a verificare l’efficacia dell’intervento realizzato.
12. Gli interventi di cui al presente punto B.2) avranno carattere ciclico e si svilupperanno con la necessaria gradualità pur finalizzati al coinvolgimento di tutto il personale interessato.

C) Interventi di formazione destinati al personale incaricato della gestione delle attività formative (formatori, coordinatori ed istruttori-animatori)
13. Tenuto conto che una responsabile gestione del sistema formativo richiede una adeguata preparazione di tutto il personale che, in sede centrale o decentrata, è incaricato, ai vari livelli di responsabilità, della progettazione, programmazione e conduzione dei diversi interventi formativi previsti, si prevedono le seguenti iniziative:
- corso di base, di diversa durata, per formatori, coordinatori ed istruttori-animatori;
- interventi di richiamo - aventi carattere seminariale e di breve durata - destinati a quanti hanno già fruito delle attività di base.

D) Corsi di aggiornamento
14. Nelle aree funzionali e territoriali ove non siano ancora sviluppati gli interventi menzionati sub B) continueranno ad essere organizzati corsi di aggiornamento per quanto ritenuto necessario.
Gli interventi di cui al punto B) assorbono gradualmente gli attuali corsi di aggiornamento.

E) Corsi di specializzazione e riqualificazione
15. Oltre alle attività menzionate sub A), B) e D) vengono organizzati i corsi di specializzazione ed i corsi di riqualificazione di volta in volta ritenuti opportuni.
16. L'Enel presenterà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale o pluriennale delle attività formative ed entro il 31 marzo di ogni anno, il consuntivo delle attività svolte nell’anno precedente.
17. Successivamente le Direzioni compartimentali o distrettuali si consulteranno con le corrispondenti Segreterie delle citate Organizzazioni sindacali in ordine alla parte del programma relativo a quegli interventi formativi specifici rispondenti ad esigenze proprie di ogni singolo Compartimento; analogo periodico incontro avrà luogo per uno scambio di valutazioni sui risultati dell’attività svolta.
Dichiarazioni a verbale
1) Corsi specialistici, di aggiornamento e di riqualificazione
Ovviamente, i corsi specialistici, di aggiornamento e di riqualificazione menzionati sub D) ed E) come coesistenti alle attività formative si intendono riferiti a tutte le aree funzionali.
2) Informazione - Partecipazione per i titolari di posizioni di elevato contenuto professionale
Per quanto attiene ai titolari di posizioni di elevato contenuto professionale l’Enel - al fine di un sempre maggior coinvolgimento di tali lavoratori nei processi preparatori all’assunzione di decisioni da parte dell’Ente - procederà alla istituzionalizzazione di processi informativi - da realizzarsi anche, se del caso, mediante riunioni collegiali - in merito alle variazioni che potranno essere apportate alla organizzazione delle strutture e ai rapporti funzionali tra di esse.
Ciò in considerazione del fatto che tale personale è chiamato a gestire direttamente modifiche afferenti all’organizzazione del lavoro, delle strutture, delle procedure ecc.

Art. 31 - Indennità varie
1. Indennità alta montagna
Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta una indennità mensile da concordarsi tra le Direzioni compartimentali e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio continuativo in località disagiata di montagna per almeno 4 settimane l’indennità viene corrisposta in proporzione all’effettiva durata di tale servizio.

2. Indennità disagiata residenza
Potrà, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che, per motivi di lavoro, vengano trasferiti e risiedano in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.
[…]

10. Indennità macchine dei centri elaborazione dati e per il trattamento dei dati
In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine dei centri elaborazione dati;
b) a macchine per il trattamento dei dati;
viene corrisposta una indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lettera a) è graduabile fino al 9 per cento della retribuzione mensile e per i lavoratori di cui alla lettera b) è graduabile fino al 5 per cento della retribuzione stessa.
11. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta, purché derivi loro lavoro gravoso, una adeguata indennità da concordarsi con i lavoratori stessi eventualmente assistiti dalle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
12. La gravosità del lavoro è determinata non tanto dal tipo di macchina impiegato quanto dalle modalità di utilizzazione delle macchine stesse in relazione alle mansioni del lavoratore, nonché dalle condizioni in cui si realizza tale utilizzazione.
13. In relazione a quanto sopra, non ricorrono i presupposti per l’attribuzione dell’indennità macchine quando l’utilizzazione dei mezzi tecnici sia di mero ausilio allo svolgimento delle mansioni dei lavoratori interessati.
14. Invece, a titolo esemplificativo e con riferimento alla indennità macchine dei centri elaborazione dati, i presupposti per l’erogazione ricorrono per gli operatori degli elaboratori centrali, dei terminali remote-batch con significative elaborazioni locali, delle registratrici e convertitrici di supporti dei SED, di macchine ausiliarie dei SED, nonché di attività similari svolte presso altre unità.
15. Sempre a titolo esemplificativo e con riferimento alla indennità macchine per il trattamento dei dati, i presupposti per la erogazione ricorrono per gli operatori al terminale remote-batch senza elaborazioni locali, all’operatore addetto all’esecuzione di procedure meccanizzate o al trasferimento controllato di dati con l’utilizzo di mini-computers o macchine elettrocontabili, all’operatore di terminali conversazionali e/o interattivi e casi similari.

16. Indennità zona malarica
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 2.000 mensili.
17. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Direzioni compartimentali d’intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.

18. Indennità per lavori in galleria o in caverna
Ai lavoratori che, all’interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un’indennità di lire 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all’interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.
19. Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all’interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un’indennità di lire 750 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle stesse, sempreché non ricorrano i presupposti per l’applicazione di quanto previsto dal 2o alinea della seconda dichiarazione a verbale annessa all’art. 40.

20. Indennità lavori gravosi
Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un’indennità pari a lire 2.000 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni alla caldaia e ai riscaldatori;
- lavori interni al condensatore;
- lavori interni ai condotti fumi ed agli elettrofiltri;
- lavori sui mulini;
- addetti alle sonde perforatrici;
- lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV.
21. Dopo un anno dalla data di stipulazione del presente contratto si opererà a livello nazionale una verifica delle lavorazioni previste e di quelle che potrebbero per analogia essere aggiunte all’elenco di cui al comma precedente.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
3) Indennità zona malarica. Cura preventiva e curativa della malaria
Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza degli organismi del Servizio sanitario nazionale.
4) Esalazioni venefiche
Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
5) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L'Ente terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
6) Indennità macchine dei centri elaborazione dati e per il trattamento dei dati. Precisazioni in merito all’attribuzione dell’indennità macchine per il trattamento dei dati in relazione all’utilizzazione dei mini-computers
I mini-computers che svolgono in prevalenza semplici elaborazioni locali (ad esempio: TC 800; IBM 3790) sono costituiti da una unità logica in grado di svolgere programmi, da un video (dove generalmente compare una maschera che indica dove devono essere inseriti i vari dati), da una tastiera, da una scrivente, da una memoria e da un supporto magnetico (cassette o mini -disco) o cartaceo (nastro di carta) per la memorizzazione dei dati; l’eventuale collegamento con l’elaboratore centrale avviene per lo più per il trasferimento dei dati e in minor misura per la richiesta di elaborazione.
Tale tipo di macchina, in una adeguata configurazione, può svolgere, oltre all’operazione di raccolta dati, che rimane la funzione principale, anche semplici elaborazioni locali.
Nel caso della raccolta dati l’operatore introduce, mediante tastiera, dati che sono soggetti immediatamente ad un processo di verifica, più o meno estensivo; all’operatore sono immediatamente notificati gli errori, che debbono essere corretti prima di procedere all’introduzione del dato successivo.
Tali mini-computers vengono di norma utilizzati per:
a) richiamo dati commerciali ed amministrativi;
b) trasferimento dati su supporto, con esecuzione controlli e compilazione documenti;
c) tenuta ed aggiornamento contabilità amministrative.
L'attività di cui in a) è svolta, ad esempio, dai lavoratori commerciali ed amministrativi dai quali il mini-computer viene utilizzato allo scopo principale di ottenere i dati propri all’espletamento delle loro mansioni; in tal caso la macchina agevola il loro lavoro; non ne deriva lavoro gravoso e l’indennità non va corrisposta.
L'attività di cui in b) è svolta, ad esempio, dai lavoratori commerciali che provvedono a ribattere i dati per la compilazione della modulistica (in alcuni casi ricompilazione) e la produzione del supporto meccanografico: per le modalità di utilizzazione di dette macchine va loro corrisposta l’indennità macchine per il trattamento dei dati in relazione alla continuità con la quale svolgono il loro lavoro.
L'attività di cui in c) è svolta dai lavoratori amministrativi; per le modalità di utilizzazione di dette macchine va corrisposta l’indennità macchine per il trattamento dei dati, in relazione alla continuità con la quale svolgono il loro lavoro.
7) Lavori effettuati sotto tensione
Per il personale al quale l’Enel conferisce l’abilitazione ad effettuare i lavori sotto tensione in conformità del DM 9 giugno 1980 le Parti si riservano di incontrarsi entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto al fine di valutare le caratteristiche della prestazione ed i riflessi economico-normativi.
[…]

Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
[…]
5. B) Vestiario
L'Ente terrà in dotazione individuale gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia e per i tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
6. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono lavorare in zone paludose o simili.
7. L'Ente fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
8. La fornitura delle tute (estive o invernali a seconda delle esigenze) sarà effettuata in ragione di tre tute ogni due anni salvo maggiori occorrenze determinate dalla particolare natura delle mansioni svolte e dal conseguente grado di usura delle tute stesse.
9. L'Ente fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
10. Fornirà altresì agli autisti di autocarro ed ai motociclisti una giacca invernale.
[…]

Art. 34 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Ente;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Ente deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall’Ente medesimo;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’Ente, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L'esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.
Dichiarazione a verbale
Appartenenza dei lavoratori ad Organizzazioni sindacali
L'Ente riconosce che non costituisce elemento a danno o a vantaggio del lavoratore, ad alcun effetto del rapporto di lavoro, l’adesione del lavoratore stesso ad una piuttosto che ad altra Organizzazione sindacale, l’attribuzione ad esso di funzioni sindacali e l’espletamento delle stesse.

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono dar luogo all’adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
g) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
2. I criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono definiti dall’accordo sindacale nazionale 28 luglio 1982, allegato al presente contratto*.
3. I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
[…]
*Vedi Allegato 26.

Art. 38 - Consigli dei delegati
1. I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
[…]
7. Ai Consigli dei delegati, oltre ai compiti specificamente indicati nei singoli istituti previsti dal presente contratto, sono attribuiti anche quelli già di competenza delle Commissioni interne ai sensi dell’art. 3 dell’accordo interconfederale 18 aprile 1966.

Art. 39 - Ambiente di lavoro
1. In materia di ambiente di lavoro, l’Enel conferma l’impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e ad attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, tanto nella progettazione e nella costruzione degli impianti quanto nell’esercizio e nella manutenzione degli stessi e in ogni altra attività aziendale.
2. I Consigli dei delegati, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi. Detti Consigli dei delegati potranno farsi assistere, in qualità di esperti, da componenti di organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
3. Nelle centrali nucleogeotermoelettriche - vedasi elenco allegato* - deve essere istituito un servizio sanitario aziendale, che opererà secondo le linee metodologiche e le indicazioni pratiche contenute nei documenti conclusivi elaborati dalla Commissione paritetica nazionale in data 11 giugno 1974 e dal Gruppo di studio paritetico nazionale, costituito ai sensi del verbale ministeriale 30 gennaio 1975, in data 15 marzo 1976.
4. Il medico, esperto in medicina del lavoro, sarà scelto di comune accordo fra la competente Direzione dell’Enel ed il Consiglio dei delegati della centrale interessata.
5. Per il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all’ambiente di lavoro, il servizio sanitario aziendale - che terrà conto delle esperienze che già hanno avuto luogo in ambito Enel - si avvarrà del personale tecnico e delle attrezzature di unità specializzate dell’Enel (Laboratorio centrale di Piacenza, Servizi Misure e Prove compartimentali ecc.), o, sempre di comune intesa tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati della centrale interessata, ricorrendo alle unità sanitarie locali, a strutture istituite o istituende nell’ambito delle Regioni, ad istituti specializzati di diritto pubblico.
6. Tempi, luoghi ed altre modalità inerenti al rilevamento e all’analisi dei parametri fisici e chimici saranno determinati di comune intesa tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati della centrale interessata, evitando comunque duplicazione di interventi e procurando di assicurare, anche su scala nazionale, uniformità di metodi e comparabilità dei dati raccolti.
7. Le relazioni relative alle rilevazioni saranno fornite, a sua richiesta, al Consiglio dei delegati.
8. L'Enel presenterà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali un piano che realizzi la centralizzazione e l’elaborazione a livello nazionale dei dati ambientali e biostatistici. I relativi criteri saranno oggetto di preventiva consultazione entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
9. I dati medici relativi alle visite di idoneità e di legge, di cui l’Ente verrà in possesso, saranno portati - previo consenso dell’interessato - a conoscenza dei servizi sanitari aziendali e delle unità sanitarie locali per la trascrizione sui libretti personali sanitari di rischio.
10. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, laddove sussistano condizioni particolari di gravosità o disagio, saranno previsti accertamenti relativi all’ambiente di lavoro, visite mediche opportunamente cadenzate e, ove occorra, istituzione di registrazioni relative ai dati ambientali e biostatistici e di libretti personali sanitari di rischio. Ciò con particolare riferimento alle miniere, alle centrali in caverna, alle centrali di pompaggio, agli impianti turbogas nonché agli addetti alle sonde di perforazione ed ai tirafili.
11. Tali accertamenti saranno concordati volta per volta tra le competenti Direzioni ed i corrispondenti Consigli dei delegati.
12. Le prescrizioni costruttive e le modalità di esercizio e manutenzione che siano state oggetto di studio, sperimentazione e adozione presso determinate centrali termoelettriche o nucleotermoelettriche al fine di una migliore tutela dell’ambiente di lavoro saranno estese alla generalità degli impianti che presentino caratteristiche o situazioni consimili, previa verifica dell’utilità di tale estensione da parte delle competenti Direzioni centrali e compartimentali. Di ciò sarà data tempestiva informazione alle corrispondenti Segreterie delle Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto disposto nei precedenti commi circa le prerogative delle Direzioni e degli organismi aziendali nonché delle rappresentanze del personale.
13. Analoga informativa sarà data nel merito delle iniziative di studio, di sviluppo e di ricerca (con le relative documentazioni) che sono state o saranno intraprese autonomamente dall’Enel per la tutela degli ambienti di lavoro, anche al fine di recepire ogni utile indicazione che nel campo delle ricerche ambientali abbia a provenire dalle medesime Organizzazioni sindacali.
14. Specifiche ricerche su attività particolarmente gravose e/o disagiate (tirafili, addetti al ciclo di movimentazione del carbone, della lignite e relative ceneri, addetti alle sonde di perforazione) saranno avviate dall’Enel, previa consultazione con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali sui criteri e metodi di ricerca, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Analoghe ricerche saranno avviate per il personale turnista nonché per le microdosi. Gli esiti di tali ricerche finalizzate saranno oggetto di specifici incontri con le Organizzazioni sindacali a livello nazionale per ogni opportuna conseguenza.
15. In vista della realizzazione dei nuovi impianti e conversioni di impianti previsti dal Piano Energetico Nazionale, l’Enel e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali si incontreranno con particolare riferimento a:
- fattori di rischio;
- rumore;
- caldaie;
- ceneri.
Norma transitoria
Le disposizioni del presente articolo saranno coordinate, di comune accordo fra l’Enel e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici, con il progressivo evolversi della legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sanitari e più specificamente di medicina del lavoro e ciò al fine del sempre più efficace processo di adattamento e di integrazione delle strutture e delle iniziative aziendali di tutela dell’ambiente di lavoro nelle istituende strutture sanitarie di carattere pubblico, evitandosi comunque duplicazioni di interventi per l’Enel e per i lavoratori.
Con specifico riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle unità sanitarie locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all’interno delle unità produttive", l’Enel si impegna ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime unità sanitarie locali, nelle centrali di pompaggio ed in quelle in caverna, sempre d’intesa fra le competenti Direzioni ed i rispettivi Consigli dei delegati. Nei casi in cui le unità sanitarie locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati, anche in applicazione del decimo comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Trattamento economico in occasione di visite mediche
Con la corresponsione dell’ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi del decimo comma del presente articolo, dell’art. 40 CCL nonché dell’art. 33 del DPR 19 marzo 1956, n. 303, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall’abituale posto di lavoro.
L'Ente rimborsa, inoltre, tutte le spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l’effettuazione della visita medica.
*Vedi Allegato 28.

Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
1. Premesso che la tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti tutti dell’Enel è comune intendimento dell’Ente e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, le Parti stipulanti il presente contratto convengono:
A) per quanto riguarda il personale delle centrali nucleotermoelettriche:
2. - l’effettuazione, a tutto il personale medesimo, di una visita annuale da parte del medico autorizzato;
3. - la consegna al medico di fiducia del lavoratore, dietro richiesta del medico stesso, della cartella clinica del lavoratore interessato;
4. - la comunicazione semestrale ad ogni lavoratore delle dosi assorbite mese per mese;
5. - l’effettuazione di corsi periodici di aggiornamento per la protezione dalle radiazioni;
6. - una copertura assicurativa, dopo un periodo continuativo di almeno un mese di esposizione all’azione di sostanze radioattive, pari a 5 volte la retribuzione annua per i casi di morte ed a 6 volte la retribuzione annua per i casi di invalidità permanente - qualora i casi stessi non siano risarcibili dall’Inail in base alle norme di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 - che avessero a verificarsi in conseguenza delle manifestazioni patologiche, che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, qui di seguito elencate, sempreché detti casi si verifichino entro il periodo di tempo dalla cessazione dall’esposizione all’azione di sostanze radioattive indicato accanto a ciascuna di esse:

- anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico 3 anni
- anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico 1 anno
- leucopenia con neutropenia 1 anno
- leucosi 10 anni
- stati leucemoidi 3 anni
- sindrome emorragica 1 anno
- blefarite o congiuntivite 7 giorni
- cheratite 1 anno
- cataratta 5 anni
- radio-dermiti acute 60 giorni
- radio-dermiti croniche 10 anni
- radio-epiteliti acute delle mucose 60 giorni
- radio-lesioni croniche delle mucose 5 anni
- radio-necrosi ossea 5 anni
- sarcoma osseo 15 anni
- cancro bronco polmonare per inalazione 10 anni

7. - il diritto di avvicendamento, dietro richiesta del lavoratore interessato, dopo 16 anni di servizio prestato presso le seguenti sezioni: esercizio, manutenzione, chimica-radiochimica e fisica sanitaria, e - per gli impianti che lo richiedano - fisica del reattore.
8. Nel caso di avvicendamento il trattamento spettante al lavoratore nel nuovo posto di lavoro a titolo di retribuzione ed indennità non potrà essere inferiore a quello percepito nel complesso per gli anzidetti titoli all’atto dell’avvicendamento stesso. L'eventuale differenza verrà conservata ad personam e sarà assorbibile in caso di passaggio di categoria.
9. Per la concreta attuazione di tutto quanto sopra vale la regolamentazione prevista dall’accordo sindacale nazionale 27 luglio 1978.
10. - la corresponsione di una indennità nella misura di lire 1.500 per ogni ora di lavoro che abbia reso necessario l’uso di uno dei seguenti indumenti da parte dei dipendenti delle centrali nucleotermoelettriche:
a) tuta protettiva pneumatica o tuta in gomma o in plastica;
b) doppia tuta sigillata con autorespiratore o con maschera facciale;
c) maschera a filtro o ad aria oppure doppia tuta sigillata senza maschera.
11. Qualora, nell’ambito delle singole giornate lavorative, gli indumenti di cui sopra vengano usati per frazioni di tempo inferiori all’ora, le frazioni stesse vengono sommate ed il risultato di tale somma viene arrotondato all’ora superiore.

B) per quanto riguarda il personale addetto ai turni continui avvicendati:
12. 1o) La predisposizione da parte dell’Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale entro il 30 giugno 1983, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 18 anni ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
13. 2o) Ai lavoratori addetti ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne spettano 8 giorni di permesso retribuito all’anno.

C) per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione:
14. La predisposizione da parte dell’Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale entro il 30 giugno 1983, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 15 anni ai cantieri di costruzione, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.

D) per quanto riguarda il personale addetto alle centrali termiche, geotermiche e nucleotermoelettriche:
15. Ai lavoratori che operano in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche o nucleotermoelettriche in condizioni di particolare gravosità o disagio, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 10 giorni all’anno.
16. Ai lavoratori di cui al comma quindicesimo del presente articolo, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 8 giorni ad un massimo di 12 giorni all’anno.
17. Ai lavoratori che operano nelle centrali nucleotermoelettriche e che sono "esposti per ragioni professionali", secondo la definizione contenuta nel punto g) dell’art. 9 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di due giorni all’anno, in aggiunta agli eventuali giorni spettanti in base ai commi quindicesimo e sedicesimo del presente articolo. Tale concessione, pertanto, non compete a coloro che, pur essendo dichiarati fisicamente idonei a lavoro "professionalmente esposto" e assoggettati al relativo controllo medico, non svolgano il lavoro come definito dal citato punto g) dell’art. 9 del DPR n. 185.

E) per quanto riguarda il personale addetto alle centrali in caverna:
18. A tutti i lavoratori che operano normalmente all’interno delle centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di 6 giorni all’anno elevabile a 10 giorni per quelli fra i suddetti lavoratori che operano normalmente in condizioni di maggior disagio.
19. Ai lavoratori di cui al comma diciottesimo del presente articolo, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 8 giorni ad un massimo di 12 giorni all’anno.
20. I permessi giornalieri retribuiti di cui alle precedenti lettere D) ed E) verranno concessi mediante accordi tra le competenti Direzioni dell’Enel e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
21. Gli anzidetti giorni di permesso retribuito di cui alle precedenti lettere B), D) ed E) dovranno essere opportunamente distribuiti nel corso dell’anno secondo accordi con i lavoratori interessati e non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie.
22. I permessi giornalieri retribuiti spettanti in applicazione dei commi sedicesimo e diciannovesimo del presente articolo sono aumentati di una giornata dal 1 gennaio 1984 e di altre due dal 1 luglio 1984, con impegno a riconsiderare, entro la vigenza del presente contratto, se sussistano le condizioni per la conversione dei permessi aggiuntivi in riduzione dell’orario di lavoro settimanale, anche avuto riguardo a quanto previsto nella undicesima dichiarazione a verbale annessa all’art. 3.

F) per quanto riguarda il personale addetto ai centri meccanografici:
23. Ai lavoratori normalmente addetti alle macchine dei centri meccanografici, nonché agli altri lavoratori addetti a lavorazioni meccanografiche i quali prestino la loro opera nello stesso locale ove sono installati i macchinari, vengono concessi due intervalli giornalieri di riposo della durata di un quarto d’ora ciascuno.

G) per quanto riguarda il personale che esegue lavori su elettrodotti:
24. Ai lavoratori che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV, sono concessi nei giorni in cui sono addetti a tali lavori due intervalli giornalieri di riposo di un quarto d’ora ciascuno.
25. Detti intervalli possono essere anche cumulati in un unico intervallo giornaliero.

H) per quanto riguarda il personale che presta la propria opera in condizioni di particolare gravosità o disagio:
26. L'Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sottoporre i lavoratori stessi ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica.
27. L'esito di tali controlli sarà comunicato per iscritto direttamente al lavoratore interessato, la cui cartella medica sarà tenuta a disposizione - ove richiesto - del medico di fiducia dell’interessato medesimo.
28. In particolare, l’Ente assicura che provvederà all’avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio, dei guardiadighe che operino da almeno 18 anni in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché dei tirafili addetti esclusivamente - o, comunque, con carattere di prevalenza - da almeno 18 anni all’esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione superiore a 100 kV e che abbiano un’età non inferiore a 45 anni.

Dichiarazioni a verbale
1) Copertura assicurativa personale delle centrali nucleogeotermoelettriche
Le Parti aggiorneranno, entro il 30 giugno 1983, l’elencazione delle manifestazioni patologiche indicate al 6o comma del presente articolo per le centrali nucleotermoelettriche, sulla base di indicazioni tratte da discipline legislativamente sanzionate anche di altri Paesi, ove vi siano esperienze di esercizio di centrali nucleotermoelettriche.
In tale occasione sarà valutata l’opportunità di prevedere una copertura assicurativa a favore dei lavoratori professionalmente esposti al rischio delle seguenti malattie nelle centrali termoelettriche e geotermoelettriche:
- ipoacusia o sordità provocata da rumore;
- silicosi o antracosi, associata o meno a tubercolosi polmonare;
- asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o ad un cancro del polmone.
Tale previsione opererà, comunque, fino a quando le anzidette malattie non saranno riconosciute tra le tecnopatie tutelate dall’Inail.
2) Permessi giornalieri retribuiti di cui alle lettere D) ed E) del presente articolo - Permessi giornalieri retribuiti nella misura di sei giorni all’anno verranno riconosciuti anche ai lavoratori di unità diverse dalle centrali nucleogeotermoelettriche ed in caverna, nel caso di prestazioni in dette centrali svolte nelle condizioni di gravosità o disagio che danno titolo ai permessi stessi ai lavoratori di dette unità.
I permessi di cui sopra saranno concessi in misura proporzionale alla durata dell’effettiva prestazione in centrale, sulla base di quanto previsto dagli accordi compartimentali, purché ciascuno di tali interventi non sia inferiore a due settimane consecutive di effettiva prestazione.
3) Estensione delle norme di cui al punto A) al personale esterno alle centrali nucleotermoelettriche
- Quanto previsto dai commi secondo, terzo, quarto, sesto, decimo e undicesimo del presente articolo si applica anche ai lavoratori che, pur dipendendo da unità organizzative diverse dalle centrali nucleotermoelettriche, vengano chiamati occasionalmente a prestare servizio presso dette centrali in condizioni analoghe ai dipendenti delle medesime.

Art. 41 - Norme aziendali
1. Oltre che alle norme del presente contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Ente, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
Affissione e diffusione stampa e comunicati

8. L'Ente collocherà presso le varie unità aziendali un albo a disposizione delle Segreterie periferiche delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori elettrici per l’affissione di stampa e di comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
9. I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette Segreterie e verranno inoltrati in copia alla Direzione.
10. Sarà inoltre consentita - fuori dei locali dove si svolge l’attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione di materiale di propaganda e di informazione sindacali da parte delle Organizzazioni dei lavoratori elettrici.
11. Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti tre commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’Enel ed ai suoi dirigenti.

Assemblee del personale
12. L'Ente metterà, di volta in volta, a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che ne facciano richiesta un locale per le assemblee del personale.
13. Dette assemblee - alle quali potranno partecipare dirigenti sindacali della categoria anche se appartenenti ad organi di livello diverso da quello che ha indetto l’assemblea nonché, previa segnalazione nominativa, dirigenti sindacali delle Organizzazioni confederali - dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
14. Le assemblee dovranno svolgersi, di norma, fuori dell’orario normale di lavoro. Peraltro le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici potranno disporre globalmente, per ogni posto di lavoro, di un numero di ore annue non superiore a dodici per lo svolgimento di assemblee durante l’orario lavorativo giornaliero. Per tali ore ai lavoratori partecipanti alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.
15. Le assemblee durante l’orario di lavoro dovranno svolgersi nelle ore iniziali o finali dell’orario medesimo e potranno essere indette dalle citate Organizzazioni sindacali, congiuntamente o disgiuntamente, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza. Esse dovranno svolgersi in modo tale da non ostacolare il normale andamento del servizio elettrico.

Locali a disposizione dei Sindacati
16. Nelle località sedi delle Segreterie periferiche delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, l’Ente, nei limiti del possibile, metterà a disposizione un locale per lo svolgimento dell’attività di dette Organizzazioni concernente la tutela del rapporto di lavoro del personale dell’Ente medesimo.

Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
1. Ferme restando le procedure e le modalità per l’esame dei ricorsi già previsti dal presente contratto, i Consigli dei delegati hanno titolo a discutere, su mandato dei lavoratori interessati, anche ricorsi per cambio di mansioni, modifiche di responsabilità, qualità o quantità del lavoro assegnato; eventuali altri ricorsi di carattere diverso saranno discussi, sempre su mandato dei lavoratori interessati, dalle rappresentanze sindacali periferiche di cui al paragrafo "Permessi sindacali" dell’art. 47. Resta inteso che lo stesso ricorso, una volta discusso con il Consiglio dei delegati o con una di dette rappresentanze sindacali periferiche, non può essere riproposto.
2. I Consigli dei delegati potranno richiedere - dandone preventiva comunicazione alle corrispondenti Direzioni dell’Ente - di essere assistiti dalle citate rappresentanze sindacali periferiche, dell’uno o dell’altro livello, nella trattazione di vertenze collettive.
3. Le Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) competenti a trattare le materie di cui ai commi primo e secondo del presente articolo entreranno in contatto con i Consigli dei delegati o con le rappresentanze sindacali periferiche, per l’avvio della trattativa, entro 15 giorni dalla richiesta di incontro.
4. Il predetto termine di 15 giorni vale anche per l’avvio delle trattative concernenti quelle indennità la cui definizione il contratto demanda alla sede sindacale periferica.
5. Le modalità di applicazione in sede locale di quanto definito con i confronti svoltisi a livello nazionale, ai sensi della "Premessa" al presente contratto, in tema di ristrutturazioni e/o di modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro - e relative eventuali sperimentazioni - formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici al fine di considerarne i riflessi sul personale.
6. Nell’ambito della composizione quantitativa e qualitativa dei piani di assunzioni, definita con i confronti nazionali, avranno luogo consultazioni preventive tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici: a livello compartimentale, per stabilire la destinazione del personale da assumere per la sede compartimentale e, distintamente, per l’area della produzione, per l’area delle costruzioni e per l’area della ricerca; a livello distrettuale, per stabilire la destinazione nell’ambito delle sedi distrettuali e delle Zone. In tali consultazioni potranno essere considerate eventuali sensibili carenze di personale che incidano sul regolare svolgimento del servizio.
7. Formeranno oggetto di preventive consultazioni fra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici nel cui ambito di competenza ricade il personale direttamente interessato: l’attuazione di modifiche organizzative e relative eventuali sperimentazioni, l’applicazione di nuove tecnologie e procedure non risultanti dai confronti nazionali, nonché i problemi connessi con la istituzione o la soppressione di posti di lavoro, con l’entrata in servizio di nuovi impianti, con l’ampliamento o la riconversione di impianti preesistenti, con l’automazione e/o telecomando di impianti. Dette consultazioni serviranno ad analizzare i riflessi sul personale delle modifiche organizzative, esaminare eventuali fenomeni di parcellizzazione delle mansioni, per realizzare una loro ricomposizione, nonché la migliore utilizzazione delle capacità dei lavoratori, tenendo conto della formazione e dell’aggiornamento professionale che gli stessi hanno avuto.
8. Le consultazioni di cui ai precedenti quinto, sesto e settimo comma saranno promosse dall’Ente, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, e saranno precedute dall’invio alle stesse della documentazione utile per una più approfondita conoscenza dei problemi.
9. A conclusione delle suddette consultazioni, le competenti Direzioni dell’Enel invieranno alle Organizzazioni sindacali un documento dell’Ente nel quale saranno riportati i risultati degli incontri.
10. Le Parti inoltre potranno prevedere incontri di verifica, ovviamente dopo un congruo periodo, per una comune valutazione sullo stato di attuazione di quanto ha formato oggetto di consultazione.

Art. 49 - Interpretazione del contratto
1. L'interpretazione delle norme del presente contratto verrà effettuata dalla Direzione centrale del personale dell’Enel d’intesa con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

Allegati
Allegato 26
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari
In relazione agli impegni verbalmente assunti, in occasione delle trattative per il rinnovo del CCL 7 giugno 1976, circa l’opportunità di pervenire ad una più puntuale normativa in materia disciplinare che preveda - in modo più esplicito di quanto già si deduce dal complesso della disciplina contenuta negli artt. 34 ("Doveri del lavoratore"), 35 ("Provvedimenti disciplinari") e 41 ("Norme aziendali") del vigente CCL 1 agosto 1979 - la correlazione tra le diverse sanzioni e le specifiche mancanze.
Le Parti come sopra costituite concordano che l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al citato art. 35 del CCL avverrà, a decorrere dal 1 settembre 1982, secondo i criteri di correlazione previsti nel documento allegato al presente verbale, fermi restando le modalità, le procedure e quant'altro previsto dallo stesso art. 35.
Le Organizzazioni sindacali si riservano sin d’ora di proporre, in sede del prossimo rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, eventuali modifiche al citato art. 35, in particolare per quanto attiene al trasferimento per punizione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 28 luglio 1982


Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 35 del CCL 1 agosto 1979
Premesso che l’art. 35 del CCL 1 agosto 1979 regola la materia concernente i provvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o difformità di comportamento nell’applicazione dei commi primo, [secondo e terzo]* del citato articolo nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene quanto segue.
I - Il rimprovero verbale o il rimprovero scritto possono essere inflitti al lavoratore che:
1) non rispetta l’orario di lavoro, sospende la prestazione o ne protrae la durata, senza autorizzazione e senza giusto motivo;
[…]
4) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osserva le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza;
5) si presenta o si trova durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente in uno stato di alterazione psicofisica a lui imputabile;
6) non osserva le disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo;
7) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa (ad es. mensa) tiene un comportamento scorretto;
8) introduce abusivamente nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente persone estranee o non autorizzate;
9) non ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi o strumenti a lui affidati; o adopera negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso;
10) si avvale abusivamente di locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi o strumenti dell’Ente;
11) svolge durante l’orario di lavoro, o comunque nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente, attività in proprio o per conto di terzi, con utilizzazione di materiali di scarso valore o di attrezzature di proprietà dell’Ente medesimo;
12) non esegue con la dovuta diligenza la prestazione lavorativa; disturba deliberatamente l’attività lavorativa altrui.
II - La multa può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
3) senza giusto motivo rifiuta di svolgere, non esegue o esegue con voluta negligenza prestazioni richiestegli a norma di contratto;
[…]
5) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa partecipa ad un diverbio litigioso da altri provocato, escluso il caso di legittima reazione;
[…]
7) commette più volte una delle mancanze previste dal paragrafo I, prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.
III - La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta al lavoratore che:
1) arreca danno o determina una situazione oggettiva di pericolo per la incolumità propria o altrui ovvero per l’integrità dei beni dell’Ente o di terzi, compiendo una delle mancanze di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12) del paragrafo I o di cui ai punti 2), 3), 5) del paragrafo II;
[…]
3) omette per negligenza di informare i lavoratori ai quali è preposto delle norme antinfortunistiche e/o di vigilare sulla loro osservanza;
4) rifiuta ingiustificatamente di sottoporsi alle visite mediche per il controllo dello stato di infermità in caso di assenza per malattia o per il controllo dell’idoneità fisica;
5) non provvede tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del servizio;
[…]
8) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa provoca un diverbio litigioso;
[…]
11) compie deliberatamente atti comunque idonei ad arrecare effettivo pregiudizio al servizio.
IV - Il trasferimento per punizione o il licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto possono essere inflitti al lavoratore che:
1) arreca notevole danno all’incolumità propria o altrui ovvero all’integrità di beni dell’Ente o di terzi compiendo una delle mancanze di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12) del paragrafo I, o di cui ai punti 2), 3) e 5) del paragrafo II, o di cui ai punti 3) e 5) del paragrafo III;
2) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui si svolge l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa o comunque per motivi attinenti al servizio minaccia gravemente o provoca lesioni ad altra persona ovvero compie atti gravemente offensivi nei suoi confronti;
[…]
5) arreca, con dolo o colpa grave, notevoli danni alle persone o ai beni di terzi in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa;
[…]
7) compie, con dolo o colpa grave, atti comunque idonei ad arrecare notevole danno all’Ente o grave turbativa all’ambiente di lavoro.
V - Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto può essere inflitto al lavoratore che:
1) volontariamente danneggia macchinari, impianti o dispositivi antinfortunistici, ovvero - al fine di arrecare pregiudizio all’Ente o a terzi - li mette fuori opera;
[…]
4) si rende colpevole della mancanza di cui al punto 5) del paragrafo IV, con grave pregiudizio per l’Ente;
[…]
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni comprese in ciascun paragrafo saranno determinati in relazione:
- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Al lavoratore che commetta un’infrazione della stessa natura di altra già sanzionata con provvedimento disciplinare potrà essere irrogata, a seconda delle circostanze e della gravità del caso, una sanzione di maggiore entità nell’ambito di quelle appartenenti al medesimo gruppo (rispettivamente, paragrafi I - II - III - IV) ovvero la sanzione di livello più elevato rispetto a quella già inflitta, anche se non appartenente al medesimo gruppo. Anche a questi effetti, dei precedenti disciplinari del lavoratore potrà, peraltro, tenersi conto solo entro i limiti temporali previsti dalla legge.
* Corrispondenti al secondo comma dell’art. 35 del CCL 25 gennaio 1983.

Allegato 28 - Elenco delle centrali nucleogeotermoelettriche per le quali deve essere istituito il servizio sanitario aziendale
La Spezia Piombino
Vado Ligure Larderello (Gruppo impianti
Genova geotermoelettrico)
Chivasso Torvaldaliga + Civitavecchia
Trino Vercellese Bastardo + Pietrafitta
Turbigo Latina
Tavazzano Napoli L. + Vigliena
Piacenza Brindisi
La Casella Rossano Calabro
Ostiglia Bari
Sermide Mercure
Caorso Garigliano
Fusina + Marghera San Filippo del Mela
Monfalcone Termini Imerese
Porto Tolle Priolo Gargallo + Augusta
P. Corsini Porto Empedocle
Livorno Sulcis + P. Vesme
S. Barbara Fiume Santo
S. Gilla
Nota
Il servizio sanitario aziendale verrà istituito altresì nelle centrali termoelettriche e nucleotermoelettriche di nuova costruzione, valutando l’opportunità di abbinamenti con quello di altre in relazione alla dislocazione di dette nuove centrali.

Allegato 34 - Documento in materia di "Appalti"
Le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) si incontreranno semestralmente con le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici per verificare la corretta applicazione degli impegni contrattuali assunti dall’Enel in materia di appalti.
- Non appena stipulati i contratti con i quali si commettono in appalto determinati lavori, le competenti Direzioni dell’Enel daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavori affidati alle imprese appaltatrici.
- L'Enel conferma che nel proprio capitolato generale di appalto sono previste apposite clausole che impegnano le imprese appaltatrici:
a) ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei Contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie di appartenenza;
b) ad adempiere agli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sanciti dalle norme di legge e regolamento vigenti;
c) ad osservare e ad applicare le norme di legge e regolamento sulla tutela del lavoro;
d) ad impegnare a loro volta eventuali imprese subappaltatrici all’osservanza delle anzidette normative, ferma restando nell’impresa appaltatrice ogni responsabilità nei confronti dell’Enel.
L'Enel conferma altresì che le proprie competenti Direzioni continueranno a farsi carico delle eventuali denunce di violazione delle norme legislative e contrattuali, ai fini della contestazione alle imprese interessate e per l’adozione dei provvedimenti appropriati a termini di legge, nonché ai fini di verificarne l’affidabilità tecnica.
- A decorrere dal 1 gennaio 1977 l’Enel si impegna ad assumere in gestione diretta i seguenti lavori:
- montaggio elettrico con posa in opera di parti complete di cabine di distribuzione MT/BT;
- scavo e posa cavo per prese di utenza a media tensione derivate da altri cavi e cabine in esercizio fino ad una lunghezza di una cinquantina di metri.
Resta fermo in linea generale e nello spirito degli accordi vigenti in materia, l’intendimento dell’Enel di adottare quelle misure che consentano la migliore razionalizzazione della scelta e della programmazione dei lavori da commettere in appalto, anche al fine di un loro contenimento.
Roma, 5 luglio 1979