Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 marzo 2011, n. 7142 - Amianto



 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola Valente e Sergio Preden, per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

 

contro

 

S. B., elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mirabello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Zardo Fulvio, rappresentato e difeso dagli Avv. Miscione Michele e Gianni Casadio, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 937/2008 della Corte d'appello di Bologna, depositata in data 26.03.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26.01.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DESTRO Carlo.

 

 

FattoDiritto

 

 

1.- S.B. si rivolse al Giudice del lavoro di Ravenna per ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dalla Legge 28 aprile 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, per l'esposizione al rischio amianto per periodo ultradecennale.

 

2.- Accolta la domanda, l'INPS proponeva appello lamentando che il primo giudice avesse adottato la sua pronunzia in forza del solo accertamento dell'esposizione generica e non anche di quella specifica e qualificata.

Espletata consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Bologna con sentenza depositata il 26.3.09 rigettava l'impugnazione.

 

Precisato che il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47 (conv. dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) aveva ridotto dall'1.10.03 il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25 e ne aveva limitato gli effetti ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni, senza tuttavia incidere sul principio che l'esposizione doveva essere qualificata con il superamento della soglia dei valori indicati dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, la Corte di appello riteneva erronea la determinazione del primo giudice in quanto basata esclusivamente sull'accertamento dell'esposizione generica per il periodo ultradecennale. Rilevava, tuttavia, che il consulente tecnico nominato in secondo grado, accertata sulla base della storia professionale dell'assicurato una significativa presenza di amianto negli ambienti di lavoro in cui lo stesso aveva svolto la sua prestazione, aveva accertato che l'esposizione era stata di intensità tale da rendere "non solo possibile ma discretamente probabile nei termini tali da superare il livello medio delle 100 fibre anno o 0,1 fibre/cc medie-anno", il che consentiva di ritenere superata la soglia di esposizione indicata.

 

3.- Proponeva ricorso per cassazione l'INPS con unico motivo, lamentando vizio di motivazione avendo il giudice considerato sempre esistente dal 1971 al 1992 esposizione all'amianto superiore a 100 fibre - litro, pure a fronte di accertamenti peritali che non avevano attestato l'avvenuto superamento di detta soglia di esposizione minima, ne' comunque la sussistenza di un "elevato" grado di probabilità in ordine all'avvenuto superamento della stessa.

 

Rispondeva con controricorso S. .

 

4.- Il consigliere relatore, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., depositava relazione che, assieme al decreto di fissazione dell'adunanza, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

 

5.- Il ricorso non e' fondato.

 

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'attribuzione del beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e che, a tale fine, non è necessario che il lavoratore fornisca prova idonea a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (Cass. 1.8.05 n. 16119 e 20.9.07 n. 19456).

 

6.- Il ricorso dell'INPS pone l'accento sulla circostanza che il consulente tecnico abbia posto in evidenza che il superamento della soglia di esposizione sia solo "discretamente" e non anche "elevatamente" probabile, il che non solo si porrebbe in contrasto con la indicata giurisprudenza ma renderebbe del tutto aleatorio il concetto di superamento della soglia, che la legge ancora a ben precisi riferimenti tecnici. Deve, tuttavia, rilevarsi che il giudice di merito non fonda il giudizio sul dato meramente quantitativo indicato dall'accertamento peritale, ma supporta la sua decisione con il puntuale ed analitico richiamo della descrizione di tutte le mansioni ricoperte dal S. nel periodo considerato e, in particolare, con l'evidenziazione che questi aveva operato quantomeno dal 1980 "all'interno di una struttura produttiva con compiti di vigilanza e controllo in un contesto strutturale che vedeva la presenza di materiali amiantiferi in modo evidente e diffuso" (pag. 6 e segg. della sentenza).

L'accertamento giudiziale, dunque, e' tale da evidenziare (a prescindere dal riscontro probabilistico del consulente) la presenza di quel livello di "elevata" probabilità che la giurisprudenza di legittimità richiede.

1.- Il ricorso e', dunque, infondato e deve essere rigettato.

Le spese di del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

 

 

P.Q.M.

 

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore degli antistatari avvocati Michele Miscione e Gianni Casadio.