Categoria: Cassazione civile
Visite: 16773


Asbestosi polmonare per esposizione ultradecennale all’amianto – Benefici previdenziali ex art. 13, co. 8, legge n. 257/2992 – Assicurato che gode di pensione di invalidità di cui all’art. 10 del R.d.l. n. 636/1939, conv. in legge n. 1272/1939 ovvero dell’assegno di cui alla legge n. 222/1984 – Conseguenze
 
 Posto che l’orientamento consolidato della Cassazione “…include nella tutela di cui all’art. 13, co. 8 della legge n. 257/1992 anche i titolari della pensione di invalidità e dell’assegno di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della legge, mentre ne esclude i titolari delle pensioni di vecchiaia ed anzianità (cfr. tra le tante Cass. n. 6620 del 7 luglio 1998, n. 13786 del 7 luglio 2001, n. 18243 del 21 dicembre 2002)” … in caso di domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’I.n.p.s. per ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai sensi della citata disposizione, per essere stato riconosciuto affetto da asbestosi polmonare per esposizione ad amianto per oltre un decennio, qualora questi abbia già conseguito il diritto a pensione al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, occorre distinguere l’ipotesi dell’assicurato che abbia goduto della pensione di invalidità di cui all’art. 10 del R.d.l, n. 636 del 1939, convertito in legge n. 1272 del 1939, dall’ipotesi in cui abbia goduto dell'assegno di cui alla legge n. 222 del 1984, perchè ben diversa è la disciplina che regola l'una o l'altra prestazione, con riguardo al riconoscimento del beneficio in esame.
 … “Va infatti rammentato che – in relazione alla pensione di invalidità di cui alla citata legge del 1939 – nessuna disposizione prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia; al contrario, la possibilità di mutamento del titolo di pensione – nei casi di espressa domanda dell'assicurato – in particolare la possibilità di ottenere al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia …” è stata da ultimo riconosciuta “… dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8433 del 2004, hanno appunto composto il contrasto che si era determinato. Tuttavia, proprio per la mancanza di qualsiasi previsione espressa della legge, non può ipotizzarsi la trasformazione "automatica" della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. E' quindi indispensabile in primo luogo, secondo la regola generale che presiede alla pensione di vecchiaia, la espressa domanda dell'interessato”... Inoltre, per affermare che la originaria prestazione di invalidità si sia trasformata in pensione di vecchiaia, oltre al requisito della domanda, è necessario accertare se al compimento dell'età pensionabile l’assicurato abbia effettivamente i requisiti (assicurativo e contributivo) per la pensione di vecchiaia, che sono notoriamente diversi da quelli richiesti per la pensione di invalidità.
 … “Diverso è il discorso … nel caso di titolarità dell’assegno di invalidità giacché l’art. 1, comma 10 della citata legge n. 222/1984,dispone che "Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia". La disposizione sembra quindi fare riferimento ad una trasformazione automatica, ope legis, e quindi anche in assenza di espressa domanda dell'interessato”. Anche in tal caso, però, è necessario verificare la sussistenza degli altri requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia.
 
 
 Asbestosi polmonare per esposizione ultradecennale all’amianto – Benefici previdenziali ex art. 13, co. 8, legge n. 257/2992 – Rivalutazione dell’anzianità contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto – Titolare di pensione di invalidità o di assegno di invalidità – Esclusione dal beneficio – Presupposti
 
 “Sono esclusi dal beneficio per esposizione all'amianto solo i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 e che prima di tale data abbiano compiuto l'età pensionabile, qualora, prima della operatività di detta disposizione, abbiano proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia ed abbiano, alla data della richiesta, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia medesima. Sono altresì esclusi dal beneficio per esposizione all'amianto i titolari dell'assegno di invalidità ai sensi dell’ art. 1 legge n. 222 del 1984, in godimento prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/92, che prima della operatività della suddetta disposizione, abbiano conseguito tutti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia” (principio di diritto)

Massima a cura della redazione di Olympus


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 28 febbraio 2002 la Corte d'appello di Bari, riformando la statuizione resa dal locale Tribunale n. 1841/2001, rigettava la domanda proposta da S. D. A. nei confronti dell'Inps per ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della legge. 257 del 1992, per essere stato riconosciuto affetto da asbestosi polmonare per esposizione ad amianto per oltre un decennio. La Corte territoriale si riportava all'orientamento giurisprudenziale per cui il beneficio richiesto non spettava a coloro che avessero già conseguito il diritto a pensione al momento di entrata in vigore della legge 257/1992. Soggiungevano i Giudici di merito che lo S. era pensionato di invalidità, ma poiché alla data di entrata in vigore della legge aveva 79 anni, la pensione di invalidità ovvero l'assegno di invalidità si trasformano in pensione di vecchiaia e quindi era al di fuori dell'ambito di applicazione della legge 257/92.

Avverso detta sentenza gli eredi dell'assicurato deceduto nelle more, e della moglie T. A. deceduta anch'essa nelle more, ossia S. G., M. e G., propongono ricorso affidato ad un unico motivo.

L'Inps ha depositato procura.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 13, coomma 7 della legge n. 257/1992, nonché dell'art. 1 legge 222/84. La Corte territoriale aveva escluso il dante causa dal richiesto beneficio sulla considerazione che la pensione di invalidità si era tramutata in pensione di vecchiaia alla data di entrata in vigore della legge 257/92, mentre obiettano i ricorrenti, l'Inps non aveva dedotto in appello l'asserita trasformazione della prestazione, essendosi limitato ad affermare che l'interessato era pensionato; conseguirebbe la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Sarebbe in ogni caso errata la tesi sulla trasformazione del titolo, non avendo il dante causa mai conseguito la pensione di vecchiaia, per la quale peraltro non si erano mai maturati i prescritti requisiti assicurativi e contributivi.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo va respinto, non sussistendo l'asserita extra petizione, perché una volta chiesto dall'Inps con l'atto di appello il rigetto della avversa pretesa e una volta introdotto nel processo l'elemento di fatto relativo all'età di D. S., spettava ai Giudici di merito dedurne il compimento dell'età pensionabile prima dell'entrata in vigore della legge 257/92, e rilevare un motivo di preclusione nell'ambito della interpretazione della disciplina legale.

È invece fondato il secondo motivo.

1) La Corte territoriale prende correttamente le mosse dalla giurisprudenza di questa Corte che include nella tutela di cui all'art. 13, coomma 8 della legge n. 257/92 anche i titolari della pensione di invalidità e dell'assegno di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge, mentre ne esclude i titolari delle pensioni di vecchiaia e di anzianità. (cfr. tra le tante Cass. 6620 del 7 luglio 1998, 13786 del 7 luglio 2001 18243 del 21 dicembre 2002). La Corte territoriale afferma che lo S. al momento di entrata in vigore della legge 257/92 aveva 79 anni e che quindi, in tal caso, sia la pensione, sia l'assegno di invalidità si trasformano automaticamente in pensione di vecchiaia, di talché il medesimo era fuori dell'ambito di tutela delle legge invocata.

2) La tesi è erronea.
In primo luogo la Corte territoriale non chiarisce se l'assicurato godesse della pensione di invalidità di cui all'art. 10 del RDL 14 aprile 1939 n. 636 convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272, ovvero dell'assegno di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, perché ben diversa è la disciplina che regola l'una o all'altra prestazione con riguardo all'aspetto che interessa.
Va infatti rammentato che - in relazione alla pensione di invalidità di cui alla citata legge del 1939 - nessuna disposizione prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia; al contrario, la possibilità di mutamento del titolo di pensione - nei casi di espressa domanda dell'assicurato - in particolare la possibilità di ottenere, al compimento dell'età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza; la questione è stata da ultimo risolta in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8433 del 2004, hanno appunto composto il contrasto che si era determinato. Tuttavia, proprio per la mancanza di qualsiasi previsione espressa della legge, non può ipotizzarsi la trasformazione "automatica" della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. È quindi indispensabile in primo luogo, secondo la regola generale che presiede alla pensione di vecchiaia, la espressa domanda dell'interessato. La necessità di inoltrare domanda per la pensione di vecchiaia era invero prevista dall'art. 62 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155, come modificato dall'art. 18 del DPR 27 aprile 1968 n. 488; lo si desume dal fatto che la data della domanda determinava la decorrenza della prestazione, questa infatti maturava dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. La disciplina fu poi innovata ad opera dell'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155, nel senso che la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, il che però non fa venire meno la necessità della domanda, che viene data come presupposto, contemplando detta disposizione la facoltà dell'assicurato di chiederne la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, per affermare che la originaria prestazione di invalidità si era trasformata in pensione di vecchiaia, oltre al requisito della domanda, sarebbe stato necessario accertare se al compimento dell'età pensionabile lo S. avesse effettivamente i requisiti per la pensione di vecchiaia, che sono notoriamente diversi da quelli richiesti per la pensione di invalidità, essendo prescritti per la prima almeno quindici anni di versamenti contributivi (art. 9 n. 1 del citato RDL n. 636 del 1939) successivamente aumentati a venti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992; mentre per la seconda, erano previsti solo cinque anni di contribuzione (art. 9 n. 2 del medesimo RDL 636/1939). Invero tutto il dibattito intervenuto sulla possibilità di mutamento del titolo di pensione ha sempre avuto, come ovvio presupposto, che il titolare della pensione di invalidità avesse successivamente maturato, al compimento dell'età pensionabile, i requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia.
Ha dunque errato la Corte di Bari nell'affermare che al compimento dell'età pensionabile, la pensione di invalidità si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, senza verificare se fosse stata proposta apposita domanda dall'interessato, e se al compimento dell'età sussistesse anche il requisito assicurativo e contributivo.

3) Diverso è il discorso da svolgere nel caso di titolarità dell'assegno di invalidità, giacché l'art. 1 comma 10 della citata legge 222/84 dispone che "Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia" La disposizione sembra quindi fare riferimento ad una trasformazione automatica, ope legis, e quindi anche in assenza di espressa domanda dell'interessato. Anche in tal caso era però necessaria la verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, la quale seguirà il principio per cui "Sono esclusi dal beneficio per esposizione all'amianto solo i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 257/92 e che prima di tale data abbiano compito l'età pensionabile, qualora, prima della operatività di detta disposizione, abbiano proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia ed abbiano, alla data della richiesta, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia medesima. Sono altresì esclusi dal beneficio per esposizione all'amianto i titolari dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge 222/84, in godimento prima dell'entrata in vigore della legge 257/92, che prima dell'operatività della suddetta disposizione, abbiano conseguito tutti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce.