Tipologia: CCNL
Data firma: 1 settembre 1983
Validità: 01.09.1983 - 31.12.1985
Parti: Federmeccanica, Assistal - Confindustria e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Industria

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione del Contratto
Definizione dei settori
Disciplina generale
Sezione prima - Rapporti sindacali

Sistema di informazione sulla situazione dell’industria metalmeccanica
Art. 1 - Investimenti, occupazione e attività indotte
Art. 2 - Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive - Decentramento
Art. 3 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Art. 4 - Mobilità interaziendale
Art. 5 - Lavoro a domicilio
Art. 6 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 7 - Istituzioni interne a carattere sociale
Sezione seconda - Diritti sindacali
Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 - Locali
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Affissione del Contratto
Sezione terza - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 3 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro
• Allegato all’art. 5 - Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
• Orario di lavoro nel settore siderurgico
Protocollo sottoscritto il 1 settembre 1983 fra le parti stipulanti il CCNL 1 settembre 1983 e ad esso allegato ad ogni effetto
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori
Art. 8 - Forme di retribuzione
Art. 9 - Premio di produzione
Art. 10 - Reclami sulla retribuzione
Art. 11 - Mense aziendali
Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 13 - Indennità per disagiata sede
Art. 14 - Nuove mansioni
Art. 15 - Cumulo di mansioni
Art. 16 - Trasferimenti
Art. 17 - Reclami e controversie
Art. 18 - Rapporti in azienda
Art. 19 - Divieti
Art. 20 - Vendita di libri e riviste
Art. 21 - Visite di inventario e di controllo
Art. 22 - Norme speciali
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 25 - Licenziamenti per mancanze
Art. 26 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 27 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 28 - Appalti
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 31 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 33 - Certificato di lavoro
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 36 - Decorrenza e durata
Art. 37 - Contrattazione aziendale
Disciplina speciale
Parte prima

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Entrata ed uscita
Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all’art. 11, punto 5
Art. 12 - Mensilizzazione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Assenze
Art. 24 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Trasferte
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 29 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Art. 30 - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
Art. 32 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte II della Disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte I alla Disciplina di cui alla Parte II
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto
Art. 7 - Condizioni di miglior favore
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Art. 9 - Clausola di rinvio
Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte III della Disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte I alla Disciplina di cui alla Parte III
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte II alla Disciplina di cui alla Parte III
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Indennità maneggio denaro. Cauzione
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Trattamento malattia e infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Assenze e permessi
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Dichiarazione comune sulle innovazioni tecnologiche
Disposizione finale
Allegati
Allegato 1 - Dichiarazione fra le parti
Allegato 2
Allegato 3 - Quote Contratto Flm (Fim - Fiom - Uilm)
Allegato 4 - Lettera inviata alle parti dal Ministro pro-tempore del lavoro e della previdenza sociale, in occasione della stipulazione del CCNL 8 gennaio 1970
Allegato 5 - Lettere tra le parti
Allegato 6
Allegato 7 - Dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria metalmeccanica"
Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e nella installazione di impianti (Roma, 1 settembre 1983)
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Inscindibilità
Art. 13 - Decorrenza
Tabelle
Tabella A
Tabella B
Tabella C

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e installazione di impianti

In Roma, addì 1 settembre 1983, tra la Federazione sindacale dell’industria metalmeccanica italiana (in seguito per brevità denominata Federmeccanica), l’Associazione nazionale installazione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza ed affini (Assistal), con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Flm (Federazione lavoratori metalmeccanici), che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, assistita dalla Segreteria della Federazione Cgil-Cisl-Uil è stato stipulato il presente CCNL per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Premessa
1 - Il presente Contratto attua una articolazione per settori e fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2 - La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3 - Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tale fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.

Campo di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica:
A) - Agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro.
B) - Agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente Contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
- la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte; materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini; aeroplani, idrovolanti, dirigibili e simili e loro parti;
- l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- l’esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di: motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
- organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
- macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell’energia;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettro-acustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
- apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
- macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gres ed affini;
- macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
- macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
- macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell’abbigliamento;
- macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
- macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
- utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
- apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;
- macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misure e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
- orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia;
- l’industria dell’installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici e comunque di materiale metallico, ivi compresa la installazione di impianti di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto; ecc. ecc.
C) - Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio, anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d) comma C), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola l’industria metalmeccanica:
Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico;
Meccanica generale;
Fonderia di seconda fusione;
Cantieristico;
nonché per l’industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici e comunque di materiale metallico ivi compresa l’installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente Contratto, è equiparata alla meccanica generale;
sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente Contratto.

Definizione dei settori
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f), g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
- macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione;
- apparecchiature elettriche complesse;
- strumenti di misura elettrici;
- apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radiotecnica, elettronica;
- elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
L’esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l’elettricità, non determina l’appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del Contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell’esercizio di bacini di carenaggio.

Norma comune a tutti i settori
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l’attività alla quale è addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in una azienda sono esplicate due o più attività, tutte inquadrate nel Contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore dell’attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Nota a verbale
Ove sorgessero contestazioni nell’inquadramento di qualche unità nei settori previsti, in caso di mancato accordo tra le Organizzazioni territoriali, le controversie saranno deferite alle Organizzazioni stipulanti.

Disciplina generale
Sezione prima - Rapporti sindacali
Sistema di informazione sulla situazione dell’industria metalmeccanica

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e dei sindacati, concordano quanto segue:

Art. 1 Investimenti, occupazione e attività indotte
A) Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, la delegazione degli imprenditori metalmeccanici renderà ai Sindacati regionali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle prospettive produttive delle attività industriali metalmeccaniche nella regione e alle tendenze dell’occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione.
Quando nell’ambito regionale sia rilevabile una consistente concentrazione di aziende appartenenti ad uno dei seguenti settori:
1) Siderurgia
2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
3) Autoavio
4) Navalmeccanica
5) Elettromeccanica ed elettronica
6) Meccanica generale
le informazioni rese secondo quanto previsto al precedente comma, potranno considerare il singolo settore così come sopra individuato.
La delegazione degli imprenditori darà inoltre informazioni globali sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori e sul loro esito, sulla utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 e sullo sviluppo del decentramento produttivo.
B) Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno ai Sindacati provinciali di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite alle aziende metalmeccaniche associate, riguardanti le prospettive produttive - anche in rapporto ai processi di decentramento - e, in questo quadro, i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e i criteri generali della loro localizzazione.
Nel corso di tale incontro l’Associazione territoriale imprenditoriale informerà i Sindacati provinciali di categoria delle prevedibili implicazioni degli insediamenti predetti sull’occupazione, sulla mobilità nel territorio, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni anche sulla situazione che, in rapporto con i nuovi insediamenti suddetti, potrà eventualmente determinarsi a seguito della esecuzione di contratti di fornitura.
L’Associazione territoriale renderà inoltre informazioni sulla situazione generale dell’occupazione nel settore metalmeccanico con particolare riguardo all’assunzione dei lavoratori di primo impiego.
La situazione delle aziende con meno di 200 dipendenti, sempre riferita alle materie previste dai precedenti commi di questo punto B), costituirà oggetto di una informazione aggregata presentata dalla Associazione territoriale nel corso dell’incontro suddetto. Nell’ambito di questa informativa l’Associazione territoriale trasmetterà inoltre ai Sindacati provinciali di categoria un elenco delle aziende che occupano fino a 200 dipendenti che si avvalgano di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
C) Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori, su richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la direzione generale dell’azienda interessata, informazione sulle scelte e sulle previsioni dell’attività produttiva nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione.
D) Su richiesta di una delle parti, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federmeccanica renderà ai Sindacati stipulanti informazioni globali riferite alle linee generali di andamento economico-produttivo ed alle prevedibili implicazioni sull’andamento dell’occupazione, riguardanti i seguenti settori dell’industria metalmeccanica:
1) Siderurgia;
2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) Mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) Navalmeccanica;
5) Aeronautica;
6) Macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) Impianti industriali, montaggi e carpenteria;
8) Elettromeccanica;
9) Elettrodomestici ed elettronica civile;
10) Elettronica;
11) Meccanica generale

Art. 2 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive - Decentramento
Le direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le Rappresentanze sindacali aziendali e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occupazione.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la direzione dell’azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologie dell’attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei Contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze sindacali aziendali e, tramite l’Associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione: in questi casi l’informazione riguarderà l’articolazione per tipologie dell’attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell’attività da decentrare.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle Aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività.

Art. 3 Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Le direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali aziendali e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio nell’ambito della loro peculiare attività.

Art. 5 Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Durante l’incontro di cui al punto B) dell’art. 1, l’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende metalmeccaniche associate e sui prevedibili riflessi sull’occupazione.

Sezione seconda - Diritti sindacali
Art. 1 Assemblea

L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le Rappresentanze sindacali aziendali convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione;
3) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
[…]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 2 Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Art. 3 Locali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente Contratto, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire di un locale idoneo alle loro riunioni.

Sezione terza - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2 Documenti, residenza e domicilio
[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell’azienda.
[…]

Art. 3 Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all’art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.

Art. 5 Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell’orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell’allegato.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dal 1 luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno il 1 maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico- organizzative non consentano alla data del 1 luglio 1978 l’effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Dichiarazioni a verbale
1) Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2) Quando l’assegnazione a turni svolgentesi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Allegato all’art. 5 - Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Orario di lavoro nel settore siderurgico
La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali, fermo quanto altro stabilito dal presente Contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del Contratto, sono riconosciute - fino al 30 novembre 1985 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni otto settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dal 1 dicembre 1985 cesserà tale regime che verrà sostituito con l’armonizzazione della 39a ora, di cui al terzo comma del punto 2 del "Protocollo" in calce al presente articolo, che viene definita in una riduzione complessiva annua di 40 ore con il riconoscimento di cinque gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità che le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di armonizzazione definiti a livello aziendale.
Per i lavoratori addetti al settore siderurgico la prevista riduzione dell’orario di lavoro di 20 ore annue retribuite viene fruita, a far data dal 1 giugno 1985, in ragione di anno di servizio o frazione di esso mediante permessi individuali compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Per le modalità di utilizzazione dei suddetti permessi individuali nonché per i criteri di assorbimento e per l’ulteriore riduzione d’orario di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, valgono le norme stabilite dal "Protocollo" in calce al presente articolo.
I lavoratori turnisti, in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell’anno solare a compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di sette.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le otto ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.

Dichiarazione comune
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dall’art. 5, Disciplina generale, Sezione III, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.

Art. 6 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - rispettivamente all’art. 8 e all’art. 7 della Disciplina speciale, Parte I e Parte III - per il lavoro festivo.

Art. 8 Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinate in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti riconoscono l’opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.

Art. 12 Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 m. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Art. 13 Indennità per disagiata sede
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.

Art. 17 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla Federmeccanica o all’Assistal - per i suoi associati - e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla Federmeccanica o - per i suoi associati - dall’Assistal.

Art. 18 Rapporti in azienda
Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa.
[…]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 23, 24, 25, daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 25.

Art. 22 Norme speciali
Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri Accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 23 Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 25.
[…]

Art. 24 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 25 Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 24, non siano così gravi da rendere applicabili la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 24, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 24, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 23.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Art. 27 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriali concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze sindacali aziendali sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità di intervento dell’ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all’ente che svolgono le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma terzo della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali di ogni stabilimento l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Vengono mantenuti gli accordi organici concordati aziendalmente.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, l’areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

Art. 28 Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente Contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle RSA, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie della azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Art. 37 Contrattazione aziendale
In attuazione del punto 13, primo capoverso del Protocollo ministeriale del 22 gennaio 1983, le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]

Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti II e III della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 sulla Cassa integrazione guadagni.

Art. 6 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del terzo comma dell’art. 5 della Disciplina generale, Sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 200. Per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma sesto, per le prestazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall’accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Art. 10 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio al Contratto allegato.

Art. 11 Regolamentazione del lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, i lavoratori o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.
[…]
5) L’azienda tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzata e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce all’articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i Sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l’Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 5) potrà chiedere l’esame congiunto di cui al primo comma al fine di accertare se si sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema.
Le comunicazioni e gli esami congiunti di cui ai due precedenti commi si intendono estesi alle lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse denominazioni proprie di tali lavorazioni.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 5), terzo comma, alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
23) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
[…]
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
[…]
saranno presentati dai lavoratori alle persone incaricate dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
24) Ai fini del calcolo del guadagno di cottimo rimangono salvi gli assorbimenti già effettuati secondo le modalità di cui all’art. 4, punto A) Disciplina generale, Sezione II del CCNL 19 aprile 1973.

Protocollo di chiarimento all’art. 11, punto 5
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 17 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
In tali casi [infortunio e malattia professionale], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 21 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale.
[…]

Art. 28 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]

Art. 31 Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
L’azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale
L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.
Dichiarazione a verbale
Considerato che l’obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell’intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le Rappresentanze sindacali aziendali si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l’obiettivo sopra ricordato.

Parte seconda
Art. 1 Soggetti destinatari della Parte II della Disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall’Accordo 31 ottobre 1973 intervenuto tra la Federazione sindacale dell’industria metalmeccanica italiana e l’Assistal e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.

Art. 4 Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della Disciplina speciale, Parte III, del presente Contratto, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Parte II.

Parte terza
Art. 1 Soggetti destinatari della Parte III della Disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al Contratto di impiego privato.

Art. 7 Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo complessivo di 150 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 200 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 200. Per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 210 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore di cui alla presente Parte III può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato e nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente settimo comma, per le prestazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall’accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
32 ore per i lavoratori turnisti;
32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione e, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la direzione dell’unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alle rappresentanze sindacali aziendali le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Art. 12 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale caso, alla lavoratrice di cui alla presente Parte III, assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale.
[…]

Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e nella installazione di impianti (Roma, 1 settembre 1983)
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente Contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente Contratto, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL del 1 settembre 1983.
[…]

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3a categoria professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue:
Tabella della durata del periodo di tirocinio

Titolo di studio Età di assunzione
15 16 17 18 19
A) Apprendisti con scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale specifico - - 3 mesi 3 mesi 3 mesi
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale - 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 24 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell’eventuale incasellamento nei vari gruppi.

Art. 6 Lavoro a cottimo o ad incentivo
L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.

Art. 7 Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 10 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 7, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.