Decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 (G.U. n. 146 del 24 giugno 1995 e n. G.U. n. 192 del 18 agosto 1995)

 

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse


 


Capo I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE

Art. 01

(Finalità)

Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III.

 

Art. 1

Agevolazioni in forma automatica

1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 e presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica é pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato é tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni.

 

Art. 2

Fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo é affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, indicata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo terrà conto della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

 

Art. 3

Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese

1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.".

2. Il Mediocredito centrale é autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

 

Art. 3-bis

Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili

1. All'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole "nei settori" sono inserite le seguenti:" della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,".

 

Art. 4

Interventi per opere infrastrutturali

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro é autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 é autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea per investimenti cofinanziati da privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

Art. 5

Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea

1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.

2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

Art. 6

Disposizioni organizzative

1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, é istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. É altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato é presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più Amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, é revocabile ed é rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle Amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, é stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale é tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni Può essere altresì comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale é assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale é restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

Art. 7

Relazione al Parlamento

1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5b e in quelli ammessi alla deroga dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'art. 2.

 

Art. 8

Patti territoriali

1. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e) é aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.".

2. All'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.".

 

Art. 9

Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito. con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi é destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 10.

Interventi nel settore idrico

1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni. dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota é determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione delle risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente:

a) accertamenti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;

b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera a);

c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);

d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera a), laddove non possono essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma predisposto dalle società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni, e sono regolate da una o più convenzioni con la società di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Tale intervento ha luogo sulla base di una apposita convenzione con la società, approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla società a carico del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, é ammessa la riduzione del debito al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 11

Consorzi per le aree di sviluppo industriale

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'art. 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'art. 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi". É abrogato il comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

 

 

Art. 12

Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive

1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono:

a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota é pari al 90 per cento del contributo concesso;

b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota é pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota é pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

2. Il versamento di cui al comma 1 é effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento é disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonché di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.

3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

4. Gli istituti di credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto, dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilanci o dello Stato. L'importo stesso é riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

 

Art. 13

Interventi nel settore della zootecnia

1. Le somme di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'art. 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87 e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, é effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87 e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, é composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della società per azioni di cui all'art. 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

 

 

Art. 14

Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa

1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni; i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa é posta a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive é imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

 

Art. 15

Commissario ad acta ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104

1. Per le opere di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

2. All'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.".

 

 

Art. 16

Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca

1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario ad acta nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario ad acta, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il commissario ad acta può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fideiussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.

3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: "i cui oneri" sono inseriti le seguenti: ", da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,".

5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

 

 

Art. 17

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:

a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.

3. Il termine per le attività del commissario di cui all'art. 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, é prorogato al 15 ottobre 1995.

4. I commi 2 e 3 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva é elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se é dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.

3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.".

5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.

 

Art. 18

Interpretazione della disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. La disposizione recata dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

2. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, é sostituito dal seguente:

"1. L'agevolazione di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'art. 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, é applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.".

 

Art. 19

Disposizioni per il personale delle cooperative

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti é titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

 

 

Art. 20

Disposizioni per il personale di ruolo

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 sostituito dal seguente: "Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore".

 

 

Capo II

INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA

Art. 21

Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista dal piano di fattibilità originale, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessionario o dal relativo disciplinare.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre la fideiussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fideiussione é vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.

3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3-bis. Per le esigenze connesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato é autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire i livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare.

4. (Soppresso dalla legge di conversione)

 

Art. 21-bis

Trasferimento di alloggi

1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.

2. All'assegnatario é equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui ai comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.

5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni.

 

Art. 21-ter

Disposizioni per accelerare la ricostruzione

1. All'art. 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "dalla presentazione" sono inserite le seguenti "di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonchè" e sono soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3";

b) il comma 3 é sostituito dal seguente:

"3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa é effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire é necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13".

 

Art. 22

Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del Comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari di seguito denominato IACP, della Provincia di Napoli. Il Comune di Napoli e l'IACP della Provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il Comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel Comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al Comune di Napoli e all'IACP della Provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al Comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della Provincia di Napoli per il ramo di competenza.

5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 3 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine é da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il Comune di Napoli é autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo.

Detto personale, ai sensi della medesima normativa, é iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il Comune di Napoli.

Per la predetta finalità é assegnata al Comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 é da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'art. 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 é prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura di Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

 

Art. 23

Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilità speciale delle aree interne prevista dall'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al Comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso Comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994.

 

 

Art. 24

Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la Regione Sicilia é autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della Regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

 

Art. 25

Differimento di termini

1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, é differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'art. 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio é concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.

4. I termini di cui all'art. 1, lettere d) ed e), nonché quelli di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3. al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.

5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.

 

Art. 26

Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219

1. L'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

Art. 27

Misure per la ripresa dell'occupazione

1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, é consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non più dieci e cinque unità, con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale é chiamato ad espletare, a totale carico degli enti o società di provenienza. Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 2 le parole: "comma 1, primo periodo;" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti;";

2) al comma 4 le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle seguenti: "Con priorità per le finalità";

3) al comma 5 le parole: "comma 2" sono soppresse e le parole: "entro il 31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995"; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo art. 1;

b) all'art. 6:

1) al comma 21, terzo periodo, le parole: ", prima della data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", prima del 30 giugno 1995,".

3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'art. 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 28

Modifiche all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

1. All'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2. 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite fra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda é presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25 per cento, 35 per cento e 40 per cento rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.".

 

 

Art. 29

Retribuzione minima imponibile nel settore edile

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico é assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 7587/2011Cass. Civ. 7590/2011; Cass. Civ. 7648/2011;

 

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.