Cassazione Penale, Sez.3, 25 gennaio 2011, n. 2335 - Prevenzione incendi


 

 

  

 

Responsabilità di due titolari di una ditta, D'.S., in qualità di gestore di un parcheggio e D.M.A., perchè detenevano, in concorso tra loro nel predetto parcheggio, un serbatoio, munito di colonnina e pistola erogativa, con capacità di litri 5.000 e contenente litri 1.100 di carburante di tipo gasolio; il tutto senza la preventiva richiesta di collaudo ai Vigili del Fuoco e senza effettuare la prescritta denuncia alla competente Autorità di PS.

  

Condannati in primo grado, proponevano distinti atti di Appello qualificati ricorsi per Cassazione - La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata limitatamente alla imputazione di cui al Decreto Legge n. 745 del 1970, articolo 16 convertito in Legge n. 1034 del 1970 ed alla misura della confisca. Rigetta nel resto il ricorso.

 

Per quanto attiene infatti alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati di cui all'articolo 679 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 (capo A) della rubrica), la Suprema Corte afferma che il Tribunale di Torre Annunziata ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

 

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 - che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 - la fattispecie criminosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 è tuttora rilevante penalmente, poichè è stata riprodotta e prevista dal Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, norma quest'ultima richiamata dall'articolo 46 (prevenzione incendi) del citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (conforme Cass. Sez. 3 Sent. 16313/09 del 17/04/09, che ha trattato in modo esaustivo la materia de qua)." 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III Penale

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

- sul ricorso proposto da:
D'. S., nato il (Omissis);
D. M. A., nato il (Omissis);

Avverso la Sentenza Tribunale di Torre Annunziata, in data 16/10/08;
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Santis Fausto che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.


 

Fatto

 

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa il 16/10/08, dichiarava D'. S. e D.M.A., colpevoli dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 679 e 389; Legge n. 1034 del 1970, articolo 16 (come contestati in atti) e li condannava alla pena complessiva di euro 1.300,00 di ammenda ciascuno.

 

Gli interessati proponevano distinti atti di Appello - qualificati ricorsi per Cassazione, ex articolo 568 c.p.p., comma 5, - deducendo censure varie.

 

In particolare D'. S. esponeva, sostanzialmente, che era estraneo ai fatti in esame.

D.M.A. , a sua volta, esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati;

2. che, comunque, era illegittima la confisca del carburante in sequestro.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

 

  

Diritto

 


I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini di cui in motivazione.

 

Per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati di cui all'articolo 679 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 (capo A) della rubrica), il Tribunale di Torre Annunziata ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare, il giudice di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che D'. S. (quale gestore del parcheggio sito in (Omissis) e D.M.A. , quali titolari della omonima ditta di A. - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti, - detenevano, in concorso tra loro, nel predetto parcheggio un serbatoio, munito di colonnina e pistola erogativa, con capacità di litri 5.000 e contenente litri 1.100 di carburante di tipo gasolio; il tutto senza la preventiva richiesta di collaudo ai Vigili del Fuoco e senza effettuare la prescritta denuncia alla competente Autorità di PS.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati al capo A) della rubrica.

Le censure dedotte al riguardo nel ricorso sono infondate, perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Sono, altresì, errate in diritto, poichè anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 - che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 - la fattispecie criminosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 è tuttora rilevante penalmente, poichè è stata riprodotta e prevista dal Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, norma quest'ultima richiamata dall'articolo 46 (prevenzione incendi) del citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (conforme Cass. Sez. 3 Sent. 16313/09 del 17/04/09, che ha trattato in modo esaustivo la materia de qua).

 

Sono fondate, invece le censure relative al reato di cui al Decreto Legge n. 745 del 1970, articolo 16 (capo B)).

Invero, il Tribunale - in relazione a tale imputazione - si è limitato ad accertare che era stato installato nel parcheggio (da parte degli attuali ricorrenti) un serbatoio munito di colonna e pistola erogatrice con conseguente distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione, senza la prescritta concessione. Il Tribunale, tuttavia, non ha accertato se l'erogazione era effettuata esclusivamente per gli automezzi in dotazione dell'azienda titolare del parcheggio, oppure anche nei confronti dei terzi utenti del parcheggio. Trattasi di accertamento necessario ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato de quo.

All'uopo va ribadito ed affermato che - ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, (convertito in Legge n. 1034 del 1970) e Decreto Legge n. 82 del 1993, articolo 5, comma 3, (convertito in Legge n. 162 del 1993, normativa tuttora in vigore) - l'installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburante all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa, è sottoposta a semplice autorizzazione da rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione territorialmente competenti. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura, pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la fattispecie criminosa di cui al Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina normativa (conforme Cass. Sez. 3 Sent. n. 22737 del 18/03/04, che ha trattato esaustivamente la materia de qua).

Parimenti va accolta la censura relativa alla confisca del gasolio in sequestro per carenza di motivazione. Il Tribunale, invero, non ha indicato con precisione le ragioni giuridiche poste a base del provvedimento. Il giudice di merito si è limitato ad esporre ragioni di opportunità che consigliavano di prelevare il carburante del serbatoio de quo sino a quando non fosse effettuato il collaudo da parte dei VVFF e non fosse stato rilasciato il certificato di prevenzione. Sono ragioni che attengono, tutt'al più, al mantenimento del sequestro del carburante in altro sito, ma non sono di per sè sole idonee a legittimare la confisca del gasolio; confisca che va invece individuata in precise norme giuridiche, pertinenti alla materia de qua.

Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei termini come sopra esposti, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame.


P.Q.M.


La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata limitatamente alla imputazione di cui al Decreto Legge n. 745 del 1970, articolo 16 convertito in Legge n. 1034 del 1970 ed alla misura della confisca.

Rigetta nel resto il ricorso.