Tipologia: CCNL
Data firma: 1 aprile 1983
Validità: 01.02.1983 - 30.09.1985
Parti: Anipa e Filis-Cgil-Fuls-Cisl-Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Pubblicità audiovisiva

Sommario:

Art. 1 - Assunzione e natura dei contratti
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Certificati di lavoro - Restituzione documenti lavoro
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 6 - Corresponsione della retribuzione
Art. 7 - Indennità per maneggio denaro e cauzione
Art. 8 - Indennità di disagiata sede
Art. 9 - Permessi
Art. 10 - Aspettativa
Art. 11 - Servizio militare
Art. 12 - Preavviso
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Classificazione del personale
Art. 15 - Passaggio e cumulo di mansioni
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Lavoro straordinario, notturno festivo
Art. 18 - Elementi della retribuzione
Art. 19 - Gratifica natalizia e 13a mensilità
Art. 20 - Premio annuale
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Festività abolite
Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Congedo matrimoniale
Art. 26 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 27 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 29 - Gravidanza e puerperio
Art. 30 - Regolamento interno
Art. 31 - Disciplina aziendale
Art. 32 - Assenze
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Multe e sospensioni
Art. 35 - Licenziamento per mancanze
Art. 36 - Indennità in caso di morte
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 39 - Cessione, trapasso e trasformazione dell’azienda
Art. 40 - Reclami e controversie
Art. 41 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 42 - Trasferimenti
Art. 43 - Decorrenza e durata
Tabella

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale amministrativo e tecnico dipendente fisso delle aziende produttrici di pubblicità audiovisiva

Il 1 aprile 1983 tra l’Anipa - Associazione Nazionale Imprese Pubblicità Audiovisiva e la Federazione Lavoratori Spettacolo e Informazione Filis-Cgil-Fuls-Cisl-Filsic-Uil è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per il personale Amministrativo e Tecnico dipendente fisso delle aziende produttrici di pubblicità audiovisiva.

Art. 2 - Documenti
[…]
Il lavoratore all’atto dell’assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda.

Art. 13 - Riposo settimanale
Come previsto dalla legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della settimana ad una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la domenica.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro l’azienda può richiedere ai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo settimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva o, in mancanza, indennizzando i lavoratori mediante retribuzione di una paga globale giornaliera a titolo di riposo settimanale compensativo.
[…]

Art. 16 - Orario di lavoro
Si conviene che l’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, fermo restando che la durata normale dell’orario di lavoro è quella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma e salvo particolari esigenze produttive su cinque giorni.
È fatto salvo il principio dello scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente.
Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il sabato, o comunque la seconda giornata non lavorata per effetto della ripartizione dell’orario su cinque giorni alla settimana, sarà considerata giornata lavorativa.
Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere superiore alle due ore.
La distribuzione dell’orario di lavoro sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 3 dell’accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne.
Gli istituti contrattuali riferiti a giornata lavorativa sono ragguagliati a giornate di retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale.

Art. 24 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ma in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in misura corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 26 - Igiene e sicurezza del lavoro
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali - La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

Art. 27 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne gli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 29 - Gravidanza e puerperio
Per la tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971, n.1204, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 30 - Regolamento interno
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne o successivi, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 31 - Disciplina aziendale
Nelle manifestazioni del rapporto dl lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere in grado i lavoratori di conoscere, oltre i propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nell’esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti alla mansione affidatagli.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della qualità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta:
3) multa fino all’importo di 4 ore di paga;
4) sospensione del lavoro fino a 3 giorni.
[…]

Art. 34 - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
[…]
b) ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) introduca bevande alcoliche nei locali dell’azienda senza l’autorizzazione della Direzione;
e) costruisca nei locali dell’Azienda oggetti per proprio uso e svolga lavoro per proprio conto o per conto di terzi diversi dal datore di lavoro;
f) rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto all’azienda;
g) sia trovato addormentato;
h) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non gravi di materiale dell’azienda;
i) non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
m) sia sorpreso a fumare nei luoghi ove è vietato;
n) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni della presente regolamentazione o dei regolamenti interni, o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.

Art. 35 - Licenziamento per mancanze
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di sanzioni disciplinari, per le mancanze di particolari gravità il lavoratore incorre nel licenziamento con preavviso ovvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto a compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con indennità di anzianità (o del premio di fine lavoro nei contratti a termine).
Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che commetta mancanze relative a doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, che producano all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in concomitanza col rapporto di lavoro, come ad esempio:
[…]
c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali, e pregiudizio all’igiene ed alla sicurezza del lavoro;
d) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locali della azienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai compagni di lavoro;
e) mancanza o trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che costituiscano recidiva in quanto nei due anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente;
f) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l’incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
g) guasto o danneggiamento volontario di materiale della azienda;
[…]
i) insubordinazione verso i superiori;
l) abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di vigilanza.

Art. 40 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno di competenza delle Organizzazioni Sindacali che hanno stipulato il presente contratto.