Tipologia: CCNL
Data firma: 13 giugno 1983
Validità: 01.05.1983 - 15.03.1986
Parti: Apti, Intersind e Filziat-Cgil, Fiba-Cisl, Uisba-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco

Sommario:

Premessa
Investimenti - Occupazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzione e documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Contratto a tempo determinato
Art. 6 - Controllo di presenza
Art. 7 - Assenze e permessi
Art. 8 - Classificazione del personale
Art. 9 - Passaggio di qualifica
Art. 10 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 13 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 14 - Lavori pesanti
Art. 15 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 16 - Recuperi
Art. 17 - Cottimo
Art. 18 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione
Art. 19 - Elementi della retribuzione
Art. 20 - Quota oraria e giornaliera
Art. 21 - Premio di produzione
Art. 22 - Mensa aziendale
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 25 - Diritto allo studio
Art. 26
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - 13a e 14a mensilità
Art. 29 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 30 - Infortuni sul lavoro
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità di trasferta
Art. 33 - Indennità maneggio denaro
Art. 34 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro
Art. 37 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali
Art. 38 - Doveri del lavoratore
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Art. 40 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Art. 41 - Assicurazioni sociali
Art. 42 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 43 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Art. 44 - Pronto soccorso
Art. 45 - Conservazione materiale ed attrezzi
Art. 46 - Indumenti di lavoro
Art. 47 - Trapasso di azienda
Art. 48 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Art. 50 - Visite personali di controllo
Art. 51 - Visita medica
Art. 52 - Ambiente di lavoro
Art. 53 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 54 - Permessi retribuiti
Art. 55 - Permessi non retribuiti
Art. 56 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 57 - Contributi sindacali
Art. 58 - Diritto di assemblea
Art. 59 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 60 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A
Allegato B - Indennità di contingenza
Allegato C - Fondo di solidarietà
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Legge 11 novembre 1983, n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

Il 13 giugno 1983 tra l’Associazione produttori tabacchi italiani (Apti), l’Associazione sindacale Intersind, e la Filziat-Cgil, la Fiba-Cisl, la Uisba-Uil, è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Investimenti - Occupazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Annualmente, di norma nel periodo settembre-ottobre, le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:
- le prospettive di produzione complessiva nel settore suddivisa per regioni, varietà e quantità, con riferimento agli accordi interprofessionali, ai contratti di coltivazione, ai piani di lavorazione, al miglioramento della qualità e all’orientamento della politica dei prezzi comunitari e di mercato;
- i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello regionale informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e quantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di assunzione rispetto alle previsioni di legge, nonché in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione, alle leggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste, sui programmi di formazione professionale sia aziendale, sia extra aziendale.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le Aziende di maggiore importanza forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui programmi di investimenti, su eventuali processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, di innovazioni tecnologiche e di modifiche ambientali, sui programmi di assistenza tecnica, di ricerca e sperimentazione, sui periodi lavorativi e sui livelli occupazionali.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i gruppi industriali (intendendo per gruppi i complessi industriali articolati in più stabilimenti dislocati in varie zone del territorio nazionale) forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali, a richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui livelli di occupazione, sulla presumibile durata delle lavorazioni, sui programmi di investimenti, su eventuali processi di ristrutturazione, innovazioni tecnologiche e modifiche ambientali.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti tra le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.
Non si applica agli impiegati dipendenti da aziende trasformatrici operanti nell’ambito di aziende agricole, nonché ai dipendenti di Cooperative agricole che coltivano una superficie a tabacco non superiore a 300 ettari in quanto il loro rapporto è regolato dai Contratti di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali.
Norme di interpretazione
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico da parte dell’Aima.
Dichiarazione a verbale
Le aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

Art. 4 - Apprendistato
Il lavoratore di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 che non ha mai prestato la sua opera nella lavorazione del tabacco, è ammesso a un periodo di apprendistato non superiore a due settimane, dopo di che deve essere assegnato alla categoria per la quale è stato assunto.
Sono esclusi dall’obbligo dell’apprendistato gli addetti ai servizi vari.
[…]

Art. 5 - Contratto a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni della legge n. 230 del 18 aprile 1962 e successive modificazioni.

Art. 11 - Orario di lavoro
1) Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge.
La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l’orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.
L’orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere secondo le norme di legge.
Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale per gli spostamenti da un locale all’altro per necessità di lavoro deve essere considerato come lavoro effettivo.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
[…]
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l’orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che resta valido quanto già concordato in sede aziendale in materia di orario di lavoro nei casi in cui da un turno si sia passati a più turni.

Art. 12 - Riposo settimanale e giorni festivi
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[…]

Art. 13 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro compiuto oltre l’orario normale fissato all’art. 11 viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di due ore al giorno o dodici ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
[…]
La prestazione del lavoro straordinario non può essere rifiutata senza giustificato motivo.

Art. 14 - Lavori pesanti
Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nella botte, alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle botti, va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità oraria di lire 24.

Art. 16 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l’interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro n. 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 17 - Cottimo
È vietata ogni forma di cottimo.

Art. 30 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]

Art. 38 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a mantenere nello svolgimento delle sue attività un contegno corretto e rispondente ai suoi doveri e particolarmente:
[…]
b) ad assolvere con la massima assiduità e diligenza le mansioni affidategli, con la piena osservanza e con gli obblighi derivantigli dal presente Contratto;
[…]
d) ad avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Qualora il lavoratore si trovi nell’impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare immediatamente il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli stabiliti dall’art. 29 (limitatamente ai quali si procederà con le gradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla e) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 40 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza.
5) non osservi l’obbligo di cui al quarto comma dell’art. 29.
[…]

Art. 40 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all’azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che comunque compia una infrazione o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell’art. 39;
c) diverbio litigioso seguito da vie di fatto;
d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) furto o danneggiamento volontario del materiale dell’azienda;
f) minacce, ingiurie, violenze, vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso, o verso i superiori;
[…]
h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell’esecuzione del lavoro.
Sono da considerare fra le giuste cause di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore le seguenti:
a) minacce, ingiurie, vie di fatto;
[…]
c) modifica delle eventuali pattuizioni del contratto individuale, se non concordata con il lavoratore.
[…]

Art. 42 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione ed il lavoro per le donne ed i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 43 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro, inoltre, deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con adeguata attrezzatura per permettere alle lavoratrici di provvedere all’allattamento dei loro bambini, senza bisogno di allontanarsi dall’azienda.
[…]

Art. 44 - Pronto soccorso
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l’attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.

Art. 45 - Conservazione materiale ed attrezzi
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo averne ottenuta l’autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 46 - Indumenti di lavoro
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.
Le aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini. Le aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell’azienda.
Dichiarazione a verbale
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.

Art. 49 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie individuali saranno sottoposte all’esame delle rispettive competenti Organizzazioni periferiche provinciali delle parti contraenti, che dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta denuncia.
Le controversie collettive saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali entro il termine di 20 giorni.
Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o comunque non siano trascorsi 15 giorni dal termine di cui al comma precedente, non si farà ricorso alla azione diretta.

Art. 51 - Visita medica
Si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive disposizioni in materia.

Art. 52 - Ambiente di lavoro
Alle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti è riconosciuta la facoltà di rilevazione e accertamento di intesa con la Direzione aziendale delle condizioni ambientali di lavoro per la tutela e la prevenzione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
A tal fine le RSA in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, potranno affidare ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali di cui alla citata legge o di Enti qualificati di diritto pubblico, scelti di comune accordo con la Direzione aziendale, le rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
I risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra vengono conservati dall’azienda e tenuti a disposizione delle RSA.
Le Direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali ricercheranno, in presenza di riconosciute condizioni nocive, sulla base delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al secondo comma, intese idonee al superamento delle stesse.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende, in caso di innovazioni e di modifiche degli attuali sistemi di lavorazione, segnaleranno alle RSA eventuali sostanze nocive che dovessero essere impiegate nei processi produttivi.

Art. 53 - Rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto.
[…]
Nei riguardi delle Rappresentanze sindacali aziendali trovano applicazione le norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 ad esse relative.

Art. 58 - Diritto di assemblea
I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l’esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.