INAIL - Accordo 27.7.2006

Accordo
tra:

- l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

e

- la FEDERCHIMICA - Federazione nazionale dell'Industria Chimica


 


considerato che la mission dell'INAIL è garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
 
 considerati i compiti che il Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni assegna all'INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 
 tenuto conto che FEDERCHIMICA associa circa 1.400 Imprese Chimiche, per un totale di circa 103.000 addetti e rappresenta i vari segmenti e settori merceologici che costituiscono l'articolato tessuto industriale chimico nazionale;
 
 considerato che FEDERCHIMICA gestisce per l'Italia il Programma volontario dell'Industria chimica mondiale "Responsible Care", adottato in Italia dal 1992, condiviso attualmente da 173 Imprese Associate di grande, media e piccola dimensione, nazionali ed estere, operanti in Italia;
 
 tenuto conto che le Imprese aderenti al Programma, al fine di contribuire ad uno sviluppo sostenibile collettivo, si impegnano a migliorare continuamente le prestazioni nelle aree della sicurezza e della salute, oltre che dell'ambiente;
 
 ritenuto che i contenuti dei Principi guida del Programma "Responsible Care" possano essere sostanzialmente assimilabili ai principi CSR (responsabilità sociale delle imprese) stabiliti dal Ministero del Welfare;
 
 considerato che FEDERCHIMICA, nell'ambito di una costante azione di informazione e di coinvolgimento delle Risorse Umane e delle Organizzazioni Sindacali nella attuazione del Programma, assicura la condivisione di tali Organizzazioni sui contenuti del presente accordo;
 
 ritenuto che le sinergie tra INAIL e FEDERCHIMICA costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, in un settore produttivo particolarmente rilevante a livello nazionale Convengono di stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza, i termini del quale sono di seguito indicati:
 
 Articolo 1
 Le parti si impegnano a favorire il coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali anche nei piani di attività che saranno definiti a seguito del presente accordo.
 
 Articolo 2
 Le parti individuano congiuntamente settori di intervento in riferimento ai quali si impegnano a definire piani di attività e ad identificare azioni e prodotti in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro, sulla base dei bisogni espressi dal territorio considerato e dalle strutture produttive in esso operanti.
 
 Articolo 3
 I piani operativi sono definiti congiuntamente da INAIL e da FEDERCHIMICA, attraverso task force miste appositamente costituite, che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari.
 
 Articolo 4
 Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.
 
 Articolo 5
 FEDERCHIMICA si impegna a mettere in campo iniziative al fine di:
 - incrementare il numero di Aziende Chimiche aderenti al Programma "Responsible Care";
 - nell'ambito delle Aziende aderenti al Programma, incrementare il numero di quelle - attualmente 20 - che adottano un sistema di gestione della sicurezza certificato.
 
 Articolo 6

 L'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12.12.2000), valuterà caso per caso la possibile assimilazione dei Principi guida del Programma "Responsible Care" ai principi CSR (responsabilità sociale delle imprese) stabiliti dal Ministero del Welfare, ai fini dell'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per quelle Imprese aderenti al Programma suddetto che presenteranno l'apposita domanda. Per accedere a tale agevolazione le Imprese dovranno compilare "Il Modello Unico di Domanda", indicando nella sezione "I - Altro" al "punto 39" di essere aderenti al Programma Responsible Care e specificando gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati nell'ambito del suddetto Programma.
 
 Articolo 7
 Il presente accordo ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo diverso avviso di una delle parti.