Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 25 gennaio 1984
Validità: 01.12.1983 - 31.12.1985
Parti: Associazione degli industriali di Novara, Unione industriale del Verbano, Cusio, Ossola - Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orologeria

Sommario:

Disciplina generale
Sezione II
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro

Classificazione del personale (art. 3)
Indennità di contingenza (art. 5)
Orario di lavoro (art. 7)
Protocollo sottoscritto il 25 gennaio 1984 fra le parti stipulanti il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 25 gennaio 1984 e ad esso allegato ad ogni effetto
Lavoro straordinario, notturno e festivo (art. 8)
Premio di produzione (art. 10)
Versamento dei contributi sindacali (art. 16)
Trasformazione-trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda (art. 33)
Decorrenza e durata (art. 40)
Applicazione del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica e della installazione di impianti (art. 41)
Contrattazione aziendale (art. 42)
Disciplina speciale
Parte I
Periodo di prova (art. 2)
Sospensione ed interruzione del lavoro (art. 7)
Trattamento in caso di malattia o infortunio (art. 17)
I) Trattamento di infortunio

II) Trattamento di malattia
Festività (art. 19)
Preavviso di licenziamento e di dimissioni (art. 23)
Trattamento di fine rapporto (art. 24)
Regolamentazione del lavoro a cottimo (art. 25)
Indennità in caso di morte (art. 27)
Parte II
Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla disciplina di cui alla Parte seconda (art. 3)
Aumenti periodici di anzianità (art. 8)
Servizio militare (art. 9)
Trattamento in caso di malattia o di infortunio (art. 10)
Preavviso di licenziamento e di dimissioni (art. 11)
Trattamento di fine rapporto (art. 12)
Parte III
Periodo di prova (art. 2)
Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza (art. 3)
Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza (art. 4)
Benemerenze nazionali (art. 5)
Retribuzione (art. 6)
Aumenti periodici di anzianità (art. 8)
Festività (art. 9)
Sospensione di lavoro (art. 10)
Servizio militare (art. 18)
Trasferimenti - Trattamento economico (art. 20)
Trattamento di malattia e infortunio (art. 21)
Preavviso di licenziamento e di dimissioni (art. 22)
Trattamento di fine rapporto (art. 23)
Indennità in caso di morte (art. 24)

Ipotesi di accordo
Addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria


Addì 25 gennaio 1984 tra l’Associazione degli industriali di Novara, l’Unione industriale del Verbano, Cusio, Ossola; con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione lavoratori metalmeccanici, che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, si è convenuto quanto segue:

Disciplina generale
Sezione II
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Orario di lavoro (art. 7)

La durata massima settimanale del lavoro ordinario per il singolo lavoratore è stata fissata in 40 ore settimanali dal 1 aprile 1973.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.
La ripartizione giornaliera dell’orario settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, salvo preventivo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale in sei giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato con le esclusioni, in ogni caso, delle attività elencate nell’allegato.
L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico di stabilimento la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Le ore di lavoro non prestate per effetto di singole giornate di festività e ferie, vengono computate ai fini del raggiungimento dell’orario settimanale di cui al primo comma del presente articolo.
Per i lavoratori cui si applicano la disciplina speciale - Parti seconda e terza - la cui prestazione è direttamente connessa con quella dei lavoratori cui si applica la Disciplina speciale - Parte prima - può essere adottata, ferma restando la durata stabilita dal presente articolo, la distribuzione dell’orario determinata per questi ultimi lavoratori.

Protocollo sottoscritto il 25 gennaio 1984 fra le parti stipulanti il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 25 gennaio 1984 e ad esso allegato ad ogni effetto
Le parti, ritenuta la necessità di definire una completa sistemazione di tutta la materia riguardante l’orario e la flessibilità del lavoro che già non sia disciplinata dalle clausole specifiche contenute nel contratto di categoria ed in particolare negli artt. 7 e 8, Disc. Gen., Sez. II, che vengono qui riconfermati:
[…]
4) Fermi restando i limiti massimi previsti di 120 e 150 ore annuali di lavoro straordinario, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, in ragione di anno, esenti dalla informazione alle RSA di cui al comma quinto del successivo art. 8, per le prestazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall’accordo con le RSA previsto dal comma diciottesimo del successivo art. 8 per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica, e, di norma nella giornata di sabato, nelle seguenti misure:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la direzione dell’unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alle RSA le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.
[…]

Lavoro straordinario, notturno e festivo (art. 8)
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del terzo comma dell’art. 7 della presente Disciplina generale, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Fermi restando i limiti di legge, viene fissato un limite massimo complessivo di 120 ore annue per ciascun lavoratore.
Per le aziende che occupano fino a 200 dipendenti tale limite è fissato in 150 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali ed imprevedibili la Direzione della azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle rappresentanze sindacali aziendali.
La normativa sul lavoro straordinario è applicata anche per i lavoratori inquadrati nella 5a categoria.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50 per cento quando le prestazioni superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 120 e 150 ore annuali di lavoro straordinario, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, in ragione di anno, esenti dalla informazione alle RSA di cui al precedente comma quinto, per le prestazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall’accordo con le RSA previsto dal comma precedente per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica, e, di norma nella giornata di sabato, nelle seguenti misure:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti "di cui sopra, la direzione dell’unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alle RSA le ore di lavoro straordinario produttivo compiute utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Applicazione del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica e della installazione di impianti (art. 41)
Le parti convengono che, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti l’attività di lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria venga applicato il trattamento normativo e retributivo stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende private esercenti l’industria metalmeccanica e di installazione di impianti vigente alla succitata data del 1 gennaio 1986 e successivi eventuali rinnovi.
[…]

Contrattazione aziendale (art. 42)
In attuazione del punto 13, primo capoverso del protocollo del 22 gennaio 1983 le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]

Disciplina speciale
Parte I
Trattamento in caso di malattia o infortunio (art. 17)
I) Trattamento di infortunio

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso in materia di infortuni sul lavoro.
[…]

Regolamentazione del lavoro a cottimo (art. 25)
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linea a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo, o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
[…]