Tipologia: CCNL
Data firma: 9 marzo 1984
Validità: 01.03.1984 - 31.12.1986
Parti: Unionchimica-Confapi e Fulc
Settori: Chimici, Gomma, ecc., P.M.I.

Sommario:

Parte I Sistema di informazioni
Sistema di informazioni
A) Investimenti ed occupazione
B) Occupazione femminile
C) Decentramento produttivo
D) Lavoro a domicilio
E) Appalti
F) Mobilità
G) Organizzazione del lavoro
H) Innovazione tecnologica
Parte II
Capitolo I Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Cumulo di mansioni
Art. 5 - Passaggio di mansioni
Art. 6 - Passaggi di qualifica
Art. 7 - Contratto a termine
Art. 8 - Contratto a tempo parziale
Capitolo II Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Riduzione dell’orario di lavoro
Art. 11 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 12 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 14 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Giorni festivi
Art. 17 - Festività soppresse - Riposi sostitutivi
Art. 18 - Ferie
Capitolo III Trattamento economico
Art. 19 - Trattamento economico minimo
Art. 20 - Indennità di contingenza
Art. 21 - Divisore orario
Art. 22 - Elementi della retribuzione
Art. 23 - Corresponsione della retribuzione
Art. 24 - Trattamento economico per la festività della Pasqua
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione
Art. 26 - Lavoro a cottimo
Art. 27 - Scatti di anzianità
Art. 28 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 29 - Premio di produzione
Art. 30 - Contrattazione aziendale
Art. 31 - Tredicesima mensilità
Art. 32 - Computo delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 33 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 34 - Indennità per maneggio denaro e disagiata sede
Art. 35 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 36 - Trasferta
Art. 37 - Trasferimento
Capitolo IV Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 38 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 39 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 40 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Art. 43 - Servizio militare
Art. 44 - Infortunio e malattie professionali
Art. 45 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Capitolo V Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 47 - Ambiente di lavoro
Art. 48 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Capitolo VI Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 49 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
Art. 50 - Abiti da lavoro
Art. 51 - Lavoro delle donne e dei minori
• Lavoro notturno personale femminile
• Lavorazioni particolarmente pesanti
Art. 52 - Reclami e controversie
Capitolo VII Norme disciplinari
Art. 53 - Inizio e fine del lavoro
Art. 54 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 55 - Visita di inventario e di controllo
Art. 56 - Assenze
Art. 57 - Rapporti in azienda
Art. 58 - Provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Multe e sospensioni
Art. 60 - Licenziamento per mancanze
Capitolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Preavviso
Art. 62 - Trattamento di fine rapporto
Art. 63 - Restituzione dei documenti di lavoro - Certificati di lavoro
Art. 64 - Indennità in caso di morte
Art. 65 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo IX Istituti di carattere sindacale
Art. 66 - Consiglio di fabbrica
Art. 67 - Assemblee
Art. 68 - Affissioni
Art. 69 - Permessi per cariche sindacali
Art. 70 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 71 - Versamento dei contributi sindacali
Capitolo X Apprendistato
Art. 72 - Disciplina dell’apprendistato
1) Campo di applicazione
2) Normativa del rapporto di apprendistato
3) Formazione professionale
4) Durata dell’apprendistato
5) Orario di lavoro
6) Trattamenti in caso di malattia e di infortuni
7) Retribuzione dell’apprendista
8) Estinzione e risoluzione del rapporto di apprendistato
9) Informazioni sul ricorso al rapporto di apprendistato
Capitolo XI Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 73 - Condizioni di miglior favore
Art. 74 - Distribuzione del Contratto ed esclusiva di stampa
Art. 75 - Fondo di solidarietà
Art. 76 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - Tabelle delle retribuzioni minime mensili
Allegato 3 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governamental Industrial Hygienist per il 1983

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie delle materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina

Addì 9 marzo 1984, in Roma, fra l’Unione nazionale piccola e media industria chimica e prodotti affini "Unionchimica", con l’assistenza della Confederazione italiana della piccola e media industria "Confapi" e la Fulc (Federazione Unitaria Lavoratori Chimici); con la partecipazione delle Delegazioni provinciali dei settori interessati; con l’assistenza della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie delle materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina associate all’Unionchimica.

Parte I Sistema di informazioni
Sistema di informazioni

Le parti si danno atto che quanto nella presente Parte prima concordato costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende dalla Unionchimica rappresentate.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscano le possibilità di sviluppo del settore plastica-gomma.
L’apporto così fornito dalla Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l’informativa.
Pertanto, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:

A) Investimenti ed occupazione
1) Almeno una volta l’anno, l’Unionchimica comunicherà alla Fulc nazionale informazioni globali complessive e relative alle aziende associate su:
- previsioni sugli investimenti complessivi;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e dalla CEE nel quadro di apposite leggi;
- nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, informazioni relative all’utilizzo di tali investimenti per sintesi ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull’andamento occupazionale nel settore suddivisi per chiamata numerica e nominativa e dati sull’andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
Le informazioni di cui al presente punto 1) verranno articolate per i seguenti comparti:
a) prodotti per l’industria:
- autotrasporti
- elettrodomestici
- edilizia
- altri
b) prodotti per il consumo finale.
Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su: occupazione, indirizzi produttivi, localizzazione e condizioni ambientali-ecologiche esprimendo le proprie autonome valutazioni.
2) A livello regionale, almeno una volta l’anno, l’Unionchimica territoriale porterà a conoscenza della Fulc regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e dalla CEE nel quadro di apposite leggi;
- nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, informazioni relative all’utilizzo di tali investimenti per sintesi ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- natura delle attività produttive conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell’insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull’andamento occupazionale nel settore suddivisi per chiamata numerica e nominativa e dati sull’andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
L’incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell’ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè provincie e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso l’Unionchimica specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
3) Le parti procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
4) Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale articolato in più stabilimenti facenti capo ad un unico centro decisionale ed aventi complessivamente più di 350 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dalla Unionchimica, porterà a conoscenza della Fulc e dei Consigli di fabbrica:
- le prospettive produttive;
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull’andamento occupazionale nel settore suddivisi per chiamata numerica e nominativa e dati sull’andamento occupazionale relativo alle categorie protette.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera A) della presente Parte prima e con la procedura di cui al precedente comma, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l’accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l’accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l’intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di fabbrica.
5) Gli stabilimenti eventualmente associati con più di 225 dipendenti, annualmente, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e del Consiglio di fabbrica informazioni su:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno dell’unità produttiva.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Le aziende aventi un numero di dipendenti tra 150 e 225 daranno informazioni relative alle percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi di età alla Fulc tramite la Unionchimica e nel corso degli incontri a livello regionale di cui al punto 2).
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera A), della presente Parte prima, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno agli incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni nell’ambito territoriale.
[…]

B) Occupazione femminile
Le parti riconoscono l’opportunità di valorizzare appieno l’apporto della manodopera femminile, consentendo anche l’acquisizione di una maggiore professionalità e si adopereranno per rimuovere gli ostacoli interni ed esterni alla struttura produttiva, che attualmente talora ne ostacolano l’assunzione e l’accesso alle categorie più elevate.
In conseguenza di quanto previsto dalla lettera A) ai vari livelli di confronto si potrà dar luogo a specifici esami sull’occupazione femminile.

C) Decentramento produttivo
Le aziende informeranno preventivamente il Consiglio di fabbrica su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull’occupazione complessiva, per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
La presente normativa non si applica nei confronti delle aziende che occupano fino a 140 lavoratori.

D) Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della legge 18 dicembre 1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno una volta all’anno al Consiglio di fabbrica e per conoscenza alla Fulc territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro commissionato.
La prima comunicazione verrà data entro 4 mesi dalla stipula del presente Contratto.

E) Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferite all’attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuatività, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con i CdF le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dai contratti di lavoro di loro pertinenza.
Le aziende garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l’uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto in corso stipulati prima della sottoscrizione del presente Contratto.
Le aziende comunicheranno ai CdF la data di scadenza dei contratti di cui sopra.
Le norme di cui alla presente lettera E) non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 60 lavoratori di cui al gruppo 2) dell’art. 3 del presente Contratto.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

G) Organizzazione del lavoro
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e dalle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell’efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo sociale europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possano comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell’attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra la Direzione aziendale e il CdF in merito ad aree di sperimentazione, durata e verifiche; distribuzione degli orari; organici; riflessi sull’ambiente di lavoro; rilessi sulla globalità delle attività produttive dell’azienda, ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale ed il CdF, a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l’applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
Sei mesi prima della scadenza del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per verificare la possibilità di identificare eventuali revisioni del sistema di inquadramento sulla scorta delle nuove organizzazioni del lavoro.

H) Innovazione tecnologica
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell’inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale la Direzione aziendale fornirà al CdF, preventivamente rispetto all’installazione degli impianti in azienda, sommarie informazioni, nella tutela del doveroso segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L’Unionchimica negli incontri previsti per l’informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino sostanziali mutamenti del modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio, trafilatura, estrusione ecc.) tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.

Parte II
Capitolo I Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale
Art. 7 - Contratto a termine

Con riferimento a quanto stabilito dalla legge n. 230 del 18 aprile 1962, art. 1, lettera c), le parti convengono sulla possibilità di utilizzare lo strumento del contratto a termine per far fronte a condizioni eccezionali di lavoro preventivamente discusse fra le parti.
I criteri di utilizzo dei lavoratori interessati e le modalità dei contratti a termine sopra indicati saranno concordati dalle parti aziendali e le rispettive Organizzazioni.

Capitolo II Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 9 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
A) In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortunio e altre assenze retribuite.
Ba) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non considerate dalle caratteristiche di cui al punto A) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Bb) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattuali stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l’eventuale recupero mediante riposi delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con il Consiglio di fabbrica.
Bc) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
C) La distribuzione dell’orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
L’orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì); eventuali eccezioni dovranno essere concordate con il Consiglio di fabbrica.
Fermo restando quanto previsto dalla lettera B) del presente articolo, in quelle aziende che, per esigenze produttive, ricorrano all’utilizzo degli impianti in via continuativa su sei giorni settimanali si darà luogo ad una riduzione dell’orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale.
Per le lavorazioni a ciclo continuo, l’orario di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]
E) Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) della lettera B), il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che in presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dall’applicazione di quanto previsto nella lettera Bb) del presente articolo ed in ragione dell’esistenza di strozzature tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti si impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario.
Note a verbale
1) Con i termini "non programmabili, imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea" le parti hanno inteso richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad esigenze di mercato anche stagionali.
2) Restano salve le condizioni di maggior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.

Art. 11 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Fulc ed Unionchimica riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell’anno.
Al fine di rendere più concreto l’adeguamento delle capacità aziendali, con un miglior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l’azienda potrà ricorrere - anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori - alla flessibilità dell’orario normale di lavoro attraverso cicli plurisettimanali, ferme restando le attuali condizioni di durata dello stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione.
Quando l’azienda ravvisi l’opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo ad un preventivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni e sui periodi di utilizzo programmati, saranno esaminate le modalità di distribuzione dell’orario flessibile al fine di conseguire gli obiettivi individuati e nel contempo saranno previsti i periodi durante i quali si procederà alle compensazioni orarie necessarie al riequilibrio della media annua dell’orario di lavoro.
In tal caso la distribuzione dell’orario flessibile diventa orario normale e come tale dovrà essere considerato a tutti gli effetti compresi quelli retributivi.
In tale contesto la distribuzione della prestazione ordinaria e di flessibilità potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l’orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività, entro un limite massimo di 48 ore settimanali.
Il recupero della flessibilità programmata, non effettuabile per esigenze produttive, sarà oggetto d’incontro tra Direzione aziendale e CdF per definire soluzioni adeguate in altro periodo.

Art. 12 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
La durata dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
[…]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz’ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 8) del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall’art. 19 della legge n. 903/77, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz’ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 8) del presente articolo o viceversa.
[…]

Art. 15 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge 22 febbraio 1934, n. 370, e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 18 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione indennità di contingenza compresa).
[…]

Capitolo III Trattamento economico
Art. 26 - Lavoro a cottimo

Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle seguenti norme:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa), d’affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali e gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dell’esecutivo del Consiglio di fabbrica di cui al successivo punto 4), che ne potrà prendere visione, fermo restando l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l’azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e all’esecutivo del Consiglio di fabbrica di cui al successivo punto 4).
Successivamente l’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e - a richiesta - anche con riferimento ai risultati delle singole tabelle (o tariffe).
La specificazione dei risultati nelle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
4) Presso ogni stabilimento all’esecutivo del Consiglio di fabbrica è affidata la contrattazione in materia di cottimo, che lo stesso potrà demandare ad un Comitato di cottimo composto da un massimo di 3 unità, nell’ambito delle condizioni previste dai commi quinto e ottavo dell’art. 66.
5) La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata resta in assestamento per un periodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite l’esecutivo del Consiglio di fabbrica di cui al precedente punto 4).
Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di instaurare vertenza secondo le procedure previste dal presente Contratto.
[…]
6) L’esecutivo del Consiglio di fabbrica di cui al precedente punto 4), qualora constati che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnalerà il caso all’azienda.
L’azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione dell’esecutivo del Consiglio di fabbrica di cui al precedente punto 4) all’azienda per la successiva durata delle variazioni, tale che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l’azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definite o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti punti 4) e 5). Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, l’esecutivo del Consiglio di fabbrica, di cui al precedente punto 4), potrà instaurare regolare controversia.
[…]

Capitolo IV Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 38 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
È ammesso, per tutti i lavoratori, il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore entro i successivi 60 giorni lavorativi o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, in entrambi i casi nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 44 - Infortunio e malattie professionali
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Nota a verbale
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice, alla quale siano corrisposte le indennità stabilite negli accordi riportati in calce all’art. 47, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dai predetti accordi, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente il parto, la indennità da essa percepita ai sensi degli accordi stessi.

Capitolo V Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 47 - Ambiente di lavoro

1) Le parti concordano sulla necessità di eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle della American Conference of Governamental Industrial Hygienist’s secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese). Tali tabelle, comprensive dei valori di rumorosità, verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dal predetto ente.
Nel caso in cui da parte del Servizio sanitario nazionale o Ministero competente o dalla CEE venissero elaborate nuove e specifiche tabelle, le stesse verranno adottate contrattualmente in sostituzione delle attuali.
Le aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica l’elenco qualitativo delle sostanze introdotte nelle lavorazioni, che risultino comprese nelle tabelle MAC e possono venire a contatto dei lavoratori sotto forma di gas, vapori e polveri. Tale elenco sarà aggiornato in relazione a mutamenti, sia delle sostanze introdotte sia delle tabelle MAC.
In attuazione dei disposti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’azienda provvederà, inoltre, a comunicare al Consiglio di fabbrica l’elenco delle sostanze tossiche, anche non comprese nelle tabelle di cui al primo comma, presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell’azienda. L’azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
L’azienda porterà a conoscenza del Consiglio di fabbrica l’elenco delle sostanze e dei residui di lavorazione che, in quanto tali, comportino rischi di inquinamento degli scarichi.
Per gli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l’azienda provvederà a portare a conoscenza del Consiglio di fabbrica la scheda dell’impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all’ambiente di lavoro.
Il Consiglio di fabbrica è tenuto alla massima riservatezza per la tutela del segreto industriale.
Il Consiglio di fabbrica ricerca le cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra, e contratta le misure per la loro eliminazione.
Nei casi in cui, a seguito delle indagini aziendali, tenuto anche conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, il Consiglio di fabbrica concorda di volta in volta con la Direzione aziendale l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata.
Il Consiglio di fabbrica ricerca altresì e contratta con la Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive o particolarmente gravose, e che comportino pericolo per la integrità psico-fisica dei lavoratori.
Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei partecipano alla discussione in uno con il Consiglio di fabbrica, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
Il Consiglio di fabbrica partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio di cui al successivo punto 4).
3) La rilevazione dei dati ambientali e della concentrazione delle sostanze viene effettuata dalle USL per quanto di competenza delle stesse ed in conseguenza delle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nel caso di dichiarata impossibilità delle USL ad intervenire, tali indagini saranno affidate ad un ente di diritto pubblico, al quale l’azienda fornirà i dati conoscitivi derivanti dall’art. 20 lettera d) della legge e di competenza dell’USL, da concordare tra Direzione e Consiglio di fabbrica così pure come diverse altre indagini potranno essere concordate tra Direzione e Consiglio di fabbrica ed affidate a medici o tecnici professionalmente qualificati appartenenti ad enti di diritto pubblico scelti tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica tra quelli identificati di comune accordo tra Unionchimica e Fulc a livello regionale.
Gli enti, i medici e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
L’onere delle indagini è a carico dell’USL, in quanto svolte direttamente o affidate dalle stesse ad altri enti, come previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833; salvo per eventuali altre indagini diverse come sopra specificato ed in quanto concordato previa convenzione dei costi tra l’azienda e l’ente di intervento ed in questo caso i risultati verranno messi a disposizione delle parti che hanno concordato l’intervento.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione nel corso della discussione tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Delle discussioni intervenute tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica sui risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché di quelle relative agli incontri di cui al precedente punto 2), a richiesta di una delle parti, sarà redatto un verbale che riporterà le rispettive opinioni espresse in proposito da entrambe le parti e le conclusioni raggiunte. Copia del verbale potrà essere affissa nei reparti interessati.
4) Vengono istituiti, da redarsi con i criteri previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
a) il registro dei dati ambientale, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici o chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura dell’azienda, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici; nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali; per le lavoratrici il libretto sanitario personale viene integrato da una scheda di maternità contenente i dati concernenti la salute riproduttiva dell’interessata, le visite mediche, gli esami clinico-ginecologici, tenuta ed aggiornata a cura delle USL o dei consultori. Detta scheda potrà essere utilizzata solo dietro specifica autorizzazione della lavoratrice interessata e per gli usi di competenza della USL o dei consultori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà riconsegnato al lavoratore.
5) Le aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di fabbrica i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e sicurezza.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche degli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi ed indipendentemente dalle modalità - 9/30 per ciascuno dei primi 5 anni di servizio; di intervento l’azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività aziendali o, ove non fosse possibile, ad esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative anche mediante recupero. È fatta salva la possibilità d’intervento della legge 20 maggio 1975, n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
6) Nell’ambito della legge n. 833 le parti a livello regionale si incontreranno in momenti specifici e comunque una volta all’anno al fine di ricercare le soluzioni più idonee ai problemi complessivi legati alla prevenzione e all’ambiente di lavoro per l’attuazione di quanto previsto nei commi precedenti ed in particolare per:
a) individuazione delle strutture tecniche più idonee alle varie indagini, strutture con cui stipulare eventuali convenzioni;
b) criteri e modalità di comportamento e soluzioni sui problemi complessivi derivanti da attuazione di norme relative alla prevenzione e alla sicurezza.
Nota a verbale n. 1
Con riferimento al comma undicesimo del punto 2) del presente articolo, le parti convengono che, in relazione alle realtà aziendali dall’Unionchimica rappresentate, il numero massimo dei delegati di reparto o gruppo omogeneo che potranno assistere il Consiglio di fabbrica è da una a 3 unità, intendendosi quest’ultimo numero giustificato solamente per le aziende con il maggior numero di dipendenti associate all’Unionchimica.
Nota a verbale n. 2
Le parti, entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, procederanno, a livello nazionale, a predisporre una scheda di sicurezza sulle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo sulla scorta dei dati informativi conosciuti e nel più completo rispetto del segreto industriale.
L’adozione da parte delle aziende della predetta scheda comporterà automaticamente la decadenza dei commi quattro e cinque del punto 2) del presente articolo.
Nota a verbale n. 3
Le parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l’attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo ed anche per contribuire alla elaborazione del modello unico previsto dalla legge n. 833, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario personale e il libretto sanitario di rischio verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.
Norma transitoria
Finché non saranno definite le intese territoriali e/o aziendali per la realizzazione dell’articolo di cui sopra, resteranno in vigore aziendalmente le disposizioni di cui alla presente norma transitoria, riguardanti le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, limitatamente ai casi già in atto alla data del 31 marzo 1977 e ai valori qui di seguito indicati, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 3).
L’importo in cifra delle indennità previste dalla presente norma transitoria al momento del venire meno delle condizioni richieste per il loro riconoscimento, sarà conservato ad personam, a ciascun lavoratore interessato, nella misura media effettivamente percepita nell’arco delle ore retribuite dell’ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all’intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.
1) Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute dei lavoratori, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell’industria delle materie plastiche, ed agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipano normalmente o sovraintendono direttamente, con carattere di continuità, alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività e particolare gravosità ambientale di lavoro.
2) Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
A) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
B) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
C) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore e di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità seguenti sono da corrispondere ai lavoratori addetti a lavorazioni già beneficiarie di analoghi trattamenti:
- gruppo A: lire 200 orarie
- gruppo B: lire 150 orarie
- gruppo C: lire 100 orarie
3) Per i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
4) Le indennità di cui al punto 2) verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno, agli effetti contrattuali, nei soli limiti previsti dal successivo punto 9).
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
5) Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.
6) L’indennità di cui alla presente norma transitoria deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l’indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza al reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.
7) L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
8) Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto della presente norma, le parti o le Organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento effettuando, se del caso il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
9) In relazione al precedente punto 4), viene stabilito quanto segue:
a) Ferie
Per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti, continuativamente da almeno tre mesi, alle lavorazioni di cui alla presente norma transitoria, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali
In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Agli effetti di tali istituti, l’indennità competente a norma della presente norma transitoria sarà calcolata nella retribuzione ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno, o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi, o a fine d’anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell’indennità del primo gruppo di cui al punto 2), i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
10) Per i lavoratori ausiliari di cui al punto 6) (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 48 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in istato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

Capitolo VI Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 50 - Abiti da lavoro

Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai gruppi 1) (5° livello 2° alinea e 4° livello 1° alinea) e 2) dell’art. 3, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
Per quanto concerne i lavoratori di cui al gruppo 1) dell’art. 3 (esclusi i lavoratori di cui al gruppo 1) sopra elencati) l’abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario; o che ne richiedano uno speciale, l’azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all’anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad esempio solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad esempio preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffina a calco, cernita cascami ecc., oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta ecc., per saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli, come nerofumo e carbone ecc.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
[…]

Art. 51 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, con quanto in appresso specificato.

Lavoro notturno personale femminile
Le aziende assistite dall’Associazione imprenditoriale, potranno concordare con i Consigli di fabbrica interessati e il Sindacato territoriale, in attuazione della deroga prevista al comma secondo, art. 5 della legge n. 903/77, la necessità di ricorrere all’utilizzo di personale femminile nel turno notturno. In tale evenienza verranno concordati con i Consigli di fabbrica le unità necessarie e i criteri del loro utilizzo. Copia dell’accordo verrà depositata congiuntamente dalle parti all’Ispettorato del lavoro ai sensi e per gli effetti del richiamato disposto di legge.

Lavorazioni particolarmente pesanti
In attuazione della deroga prevista al comma quarto, art. 1 della legge n. 903/77, su iniziativa di una delle parti, a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata la irremovibilità delle condizioni organizzative, la individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell’accordo raggiunto verrà depositata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge all’Ispettorato provinciale del lavoro, all’Ufficio provinciale del lavoro e della MO e portato a conoscenza degli Uffici periferici interessati.

Art. 52 - Reclami e controversie
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità è comunque impegno delle Parti, tenuto conto anche di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 gennaio 1983, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica. In particolare qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali di legge, nonché l’informazione di cui alla 1a Parte del Contratto, a richiesta di una delle Parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Capitolo VII Norme disciplinari
Art. 54 - Consegna e conservazione utensili e materiali

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; […]
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 57 - Rapporti in azienda
I rapporti tra lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’Organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 58 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista al punto 4).
[…]

Art. 59 - Multe e sospensioni
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 56 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza;
l) che sia inadempiente alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), visite di controllo, dell’art. 45, a decorrere dalla seconda inosservanza in tali disposizioni.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 60 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 59, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
m) recidiva nelle mancanze di cui alle lettere f) ed l) dell’art. 59;
n) trascuranza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 59;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Capitolo IX Istituti di carattere sindacale
Art. 66 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 16 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero non potrà superare il 10 per cento dei dipendenti, con arrotondamento alle frazioni superiori a 0,5 con un minimo di 3 e fino a raggiungere un massimo di 30 - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dipendenti della Rappresentanza sindacale aziendale a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 67 - Assemblee
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dal Consiglio di fabbrica assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
Le assemblee durante l’orario di lavoro saranno svolte in modo tale da garantire l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e il Consiglio di fabbrica. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 68 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno al Consiglio di fabbrica ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili ed inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Capitolo X Apprendistato
Art. 72 - Disciplina dell’apprendistato

Le parti si danno reciprocamente atto che il ricorso al normale rapporto di lavoro, come regolamentato dalla legge e dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, costituisce strumento sufficiente per assicurare il regolare svolgimento e lo sviluppo delle attività produttive nelle imprese operanti nella sfera di cui all’epigrafe del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro; tuttavia, la peculiarità delle piccole e medie imprese nonché specifiche e verificate situazioni del mercato del lavoro possono indurre difficoltà nel reperimento di manodopera particolarmente qualificata in attività professionali non rientranti nell’attività produttiva specifica dei settori rappresentanti.
Tenuto conto che l’intera materia inerente il mercato del lavoro e la formazione professionale è oggetto di iniziative sul piano legislativo e negoziale, e ferme restando le eventuali opportunità offerte dalle normative vigenti, le parti convengono inoltre che in mancanza di regolamentazioni innovative nell’ambito di quanto sotto specificato si possa ricorrere allo speciale rapporto di lavoro di apprendistato.

1) Campo di applicazione
Il rapporto di apprendistato può essere instaurato esclusivamente per le figure professionali di seguito tassativamente indicate:
- tornitori; fresatori; rettificatori; tracciatori; aggiustatori; addetti alla costruzione stampi; elettricisti; elettronici.
Il numero massimo di apprendisti per ciascuna figura professionale che l’imprenditore ha facoltà di assumere è pari al 50 per cento degli occupati nell’impresa esercitanti identica mansione, aumentato di una unità.

2) Normativa del rapporto di apprendistato
Per quanto non è contemplato dal presente articolo, si fa riferimento alle norme del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro applicate agli appartenenti al gruppo 2), salvo che per gli scatti di anzianità la cui maturazione decorrerà dalla data di passaggio al gruppo 2), e, ove più favorevoli ai lavoratori, alle disposizioni di legge.

3) Formazione professionale
L’inserimento pratico e teorico necessario a conseguire le capacità tecniche inerenti alle figure professionali di cui al precedente punto 1) è elemento fondamentale del rapporto di apprendistato, anche indipendentemente dal titolo di studio posseduto dall’apprendista.
A tal fine si ritengono utili sia i corsi di insegnamento complementare all’uopo costituiti, sia corsi di formazione professionale per analoghe figure di mestiere istituiti da enti pubblici anche presso l’azienda, sia attività di formazione (anche in affiancamento a lavoratori esperti) effettuati nell’azienda.
Le modalità di fruizione dei corsi e, nel caso di corsi aziendali, anche contenuti degli stessi, saranno concordati tra aziende e CdF e le rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie territorialmente competenti.

4) Durata dell’apprendistato
La durata effettiva dell’apprendistato è definita, in funzione dell'età e del titolo di studio, dalla seguente tabella:

Titolo di studio Età di assunzione
15 16 17 18
1) Licenza di scuola professionale o di scuola d'arte o ammissione al 3º anno di Istituto tecnico industriale o titolo equipollente - 2 anni 1 anno e 6 mesi 1 anno
2) Licenza di scuola media inferiore 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi

Ai fini della durata dell’apprendistato vengono considerati utili il periodo di prova (della durata effettiva pari a tre settimane) nonché i periodi di apprendistato per identica figura professionale presso altri datori di lavoro purché detti periodi non siano separati l’uno dall’altro da oltre un anno.

5) Orario di lavoro
Nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 9 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, l’orario giornaliero di lavoro non può eccedere le otto ore.
Le ore destinate alla formazione professionale e/o insegnamento complementare secondo le modalità definite nel precedente punto 3), sono computate come orario di lavoro a tutti gli effetti.
L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni di turno o notturne.

9) Informazioni sul ricorso al rapporto di apprendistato
A livello territoriale e nell’ambito degli incontri previsti dalla Parte prima del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le Associazioni imprenditoriali forniranno alla Fulc territoriale competente informazioni circa il numero degli apprendisti in forza distinti per figure professionali, le estinzioni e le risoluzioni.
In occasione degli incontri nazionali previsti dalla Parte prima le parti verificheranno l’andamento dell’utilizzazione dell’apprendistato anche tenendo conto delle indicazioni emergenti dalle rispettive realtà territoriali per esigenze specifiche e generali.

Capitolo XI Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 73 - Condizioni di miglior favore

[…]
Per le aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.