Tipologia: CCNL
Data firma: 14 giugno 1984
Validità: 01.06.1984 - 30.06.1986
Parti: Fnam-Cgia, Fnaii-Cgia, Fnam, Sira, Snair, Snamm - Cna, Fiam-Casa. Claai e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Parte I - Comune
Regolamentazione

Art. 1 - Rapporti sindacali
Art. 2 - Delega sindacale
Art. 3 - Permessi retribuiti
Art. 4 - Diritto di assemblea
Art. 5 - Delegato di impresa
Art. 6 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 7 - Quota diffusione Contratto
Art. 8 - Lavoratori studenti
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Formazione professionale
Art. 11 - Ambiente di lavoro
Art. 12 - Classificazione dei lavoratori
Art. 13 - Indennità di contingenza
Art. 14 - Definizione delle voci retributive
Art. 15 - Struttura della paga tabellare - Livelli retributivi
Art. 16 - Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
• Lavori a turni
• Ex festività
Art. 17 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Trasferte
Art. 20 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 21 - Reclami sulla retribuzione
Art. 22 - Decorrenza e durata
Art. 23 - Enti bilaterali
Parte II - Ex Operai
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 8 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 9 - Apprendistato
Art. 10 - Lavoro a cottimo
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Gratifica natalizia
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 16 - Indumenti di lavoro
Art. 17 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 20 - Servizio militare
Art. 21 - Divieti
Art. 22 - Assenze
Art. 23 - Permessi
Art. 24 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari
Art. 26 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 27 - Licenziamento per mancanze
Art. 28 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 29 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 30 - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
Art. 31 - Indennità in caso di morte
Art. 32 - Reclami e controversie
Parte III - Ex Impiegati

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata del lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 - Indennità - Maneggio denaro - Cauzione
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Doveri dell’impiegato
Art. 20 - Assenze e permessi
Art. 21 - Provvedimenti disciplinari
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 23 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 24 - Indennità in caso di morte
Art. 25 - Trasformazione - Trapasso - Cessazione e fallimento dell’impresa
Art. 26 - Certificato di lavoro
Art. 27 - Igiene e sicurezza del lavoro
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti a valere per gli apprendisti assunti dal 1 marzo 1984
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio e relativo inquadramento
• Inquadramento per settori e mestieri
Art. 5 - Retribuzione
Art. 6 - Malattia e infortuni
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione della qualifica
Art. 11 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 - Aumenti retributivi e decorrenze
Allegato n. 2 - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici d’impianti per gli apprendisti assunti fino al 29 febbraio 1984
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Malattia e infortuni
Art. 6 - Minimi di paga base
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione della qualifica
Art. 11 - Inscindibilità
Art. 12 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane metalmeccaniche e dell’installazione di impianti

Addì 14 giugno 1984, in Roma tra la Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (Fnam) aderente alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (Cgia), la Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti (Fnaii) aderente alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (Cgia), con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, la Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (Fnam) ed i Sindacati nazionali Sira, Snair, Snamm della Cna; la Federazione Italiana Artigiani Metalmeccanici (Fiam) aderente alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa), la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) e la Flm (Federazione Lavoratori Metalmeccanici) che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana metalmeccanica e installatrice di impianti, si intende l’azienda avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e relativo regolamento, nonché il DPR 8 giugno 1964, n. 537 punto VI e successive modifiche, relativo ai mestieri artistici e tradizionali, appartenenti al settore metalmeccanico.
Il presente Contratto si applica:
1) Ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente Contratto i seguenti laboratori ed officine: meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie in ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo.
2) Alle modellerie meccaniche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici.
3) Alle imprese di installazione, riparazione, e di manutenzione di impianti elettrici di ascensori, idrici, termici e sanitari, radiotecnici e tutte le attività di riparazioni in genere.
4) Ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio: elettrauto, officine per la riparazione ed il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione veicoli in genere ed autoveicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere.
5) Alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche.

Parte I - Comune
Regolamentazione
Art. 1 Rapporti sindacali

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori e artigiani delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana metalmeccanica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali, che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investano l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducano in accordi o intese fra le parti saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti convengono che, ove per realizzare progetti specifici concordati che derivassero dai confronti sottoindicati fossero richiesti finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali e regionali o dalla CEE, sia incluso tra i requisiti per accedere ad essi l’impegno da Parte dell’impresa all’applicazione delle vigenti norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, fatte salve eventuali divergenze interpretative in corso.
Lettera A)
Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del Centro-Nord le parti opereranno per impegnare le regioni, le provincie, i comuni ed i comprensori in una programmazione degli insediamenti produttivi che abbia la finalizzazione indicata. Si opererà per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al risanamento ambientale di aziende esistenti nelle zone già ampiamente industrializzate e per promuovere, invece, la creazione di nuovi insediamenti nelle aree deboli ed insufficientemente sviluppate, individuandole ai livelli territoriali indicati. In riferimento sia al Mezzogiorno che al riequilibrio del territorio, le parti si impegnano affinché a livello di ogni singola regione si definiscano "piani di sviluppo per l’artigianato" che, in organico rapporto con le scelte programmatiche dell’Ente regione, operino per l’attuazione di una politica per l’artigianato che sia direttamente collegata con i piani di settore previsti dalla legge n. 675/77, sue integrazioni e modifiche.
Le parti opereranno affinché nel Mezzogiorno si realizzino flussi di commesse dalle aziende industriali alle imprese artigiane, con lo scopo di creare e sviluppare poli integrati di produzioni industriali ed artigiane che abbiano come riferimento i piani di settore e di comparto definiti dalle regioni e/o dal CIPI e come obbiettivo l’aumento dei livelli occupazionali della base produttiva. In particolare ci si impegna ad affrontare ed a sostenere l’applicazione del progetto speciale per la infrastrutturazione delle zone interne ed i piani per la metanizzazione del Mezzogiorno. Le parti si impegnano a promuovere ed a favorire insediamenti di aziende artigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del meridione identificate sulla base dei criteri suddetti; le Associazioni artigiane in particolare opereranno per la creazione e/o lo sviluppo di forme consortili o comunque capaci di inserirsi o di costituire cicli produttivi integrati.
Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni meridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree individuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti produttivi, aventi le caratteristiche sopra ricordate, attraverso un contenuto costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.
Impegno delle parti al confronto e all’esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale, in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane, nonché alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’occupazione per settore, comparto e aree territoriali omogenee.
Si conviene che il confronto sui temi sopraindicati dovrà tener conto della peculiarità che lega l’impresa artigiana all’ambiente socio-economico nel quale ed al quale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo. Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la programmazione territoriale, l’imprenditorialità artigiana ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.
Gli incontri di cui ai due punti precedenti avranno luogo a livello regionale, provinciale o comprensoriale, si svolgeranno su richiesta scritta di una delle parti e comunque almeno una volta l’anno possibilmente entro il primo quadrimestre.

Lettera B)
Le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale, per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della regione e degli Enti locali sui problemi dell’artigianato.
Le Associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento in loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati con finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali: le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione degli investimenti ed alla loro suddivisione per comparti produttivi.
Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con il criterio del credito selezionato per settori e che siano principalmente indirizzati al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale riconversione della produzione.
A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a dare un preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite dalle Associazioni artigiane.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati in possesso compresi quelli disponibili degli organismi istituzionali: ad esempio la CPA e la CRA.
Durante questi incontri saranno inoltre esaminati i problemi dell’artigianato metalmeccanico dei servizi in relazione sia alla dislocazione che alla programmazione territoriale, per favorire - garantendo e, ove possibile, ampliando i livelli occupazionali - un miglior servizio per l’utenza specie nei centri urbani; si esamineranno inoltre i problemi dell’artigianato delle installazioni di impianti dando particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo e della funzione dell’artigianato dell’installazione all’interno del complessivo comparto delle costruzioni.
Vanno inoltre ricercate e favorite, in un confronto con gli Enti locali, le condizioni per lo sviluppo di un servizio qualificato all’utenza inserito funzionalmente nella programmazione territoriale (servizio alle città). Si assume l’impegno comune tra le parti di contrastare nei modi più efficaci ed opportuni il fenomeno dell’abusivismo.
Le parti si incontreranno, a livello regionale e territoriale, per verificare i rapporti tra le aziende a Partecipazione statale presenti sul territorio e le imprese del settore artigiano.
In relazione all’importante funzione che le aziende PP.SS. debbono svolgere nella programmazione dell’economia del Paese ed all’inevitabile rapporto indotto che esse instaurano con la piccola impresa e con l’azienda artigiana, verranno esaminate - con particolare riguardo - le condizioni di fornitura delle materie prime, dei semilavorati e delle macchine utensili nonché i flussi di lavoro indotto regolamentati da quanto previsto alla seguente lettera C).
I confronti sui temi e ai livelli sopraindicati avranno inoltre come specifico riferimento le conseguenze occupazionali, le condizioni economiche e quelle normative dei lavoratori e si svolgeranno, di norma, una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.

Lettera C) Decentramento produttivo
Le Associazioni artigiane forniranno - nel quadro degli incontri previsti a livello regionale, provinciale o comprensoriale - informazioni in loro possesso sul lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione ed alle aree territoriali.
Le Associazioni artigiane assumeranno iniziative relative allo sviluppo imprenditoriale nelle imprese artigiane interessate ai processi di decentramento, nonché alle condizioni dei lavoratori in esse occupati, promuoveranno iniziative unitarie di ricerca su nuove tecnologie produttive, per nuove forme di organizzazione del lavoro, per una efficace e dinamica commercializzazione dei prodotti, ciò al fine di dare un ruolo autonomo alle aziende artigiane, di favorire la pluricommittenza, di ridurre sensibilmente la loro subordinazione alle grandi e medie imprese.
In proposito le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto ai livelli territoriali indicati, per definire iniziative coordinate atte a verificare a garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
Nello stesso incontro si procederà alla verifica sulla effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all’esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull’occupazione.
L’incontro avverrà una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.

Lettera D) Governo del mercato del lavoro
Le Associazioni artigiane forniranno in un confronto a livello regionale e territoriale i dati in loro possesso relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questi livelli i dati in loro possesso relativi all’entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all’insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di mano d’opera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull’andamento di tutti gli istituti previsti nel Contratto relativi all’organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all’orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà, di norma, semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame, per quanto possibile, situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, nell’incontro citato, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della mano d’opera nel settore metalmeccanico artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità, ed anche in relazione alle esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali, di cui all’art. 10.
Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa un automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Note a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto alle lettere A), B), C), D), comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli di incontro fissati ed i relativi esami territoriali e di settore, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti. Per altro, le parti si impegnano, nell’ambito delle rispettive autonomie, a dotarsi delle strutture necessarie.
3) Per "comprensorio" le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo quest’ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche, produttive e sociali configurate nel territorio.
4) In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Art. 4 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 5 Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in un’assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da Parte del delegato d’impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l’utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l’applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l’accantonamento di cui al terzo comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
- La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l’utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l’erogazione in forma mutualistica tramite l’Ente bilaterale o in sua assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
- Le Organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l’utilizzazione diretta da Parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Flm conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle Organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall’attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la Partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.

Art. 10 Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l’Ente regione, o con l’Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione Partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all’Ente regione o all’Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione o dell’Ente locale, ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l’impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
[…]

Art. 11 Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l’azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro dell’Usl (Unità Sanitaria Locale) trovi attuazione anche nell’ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante il delegato di impresa o a richiesta delle maestranze hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all’anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi delle Usl.
L’attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione delle Usl, anche mediante stipula di apposite convenzioni.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative con l’ausilio dell’autorità sanitaria Usl, atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 16 Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del Contratto, l’orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.

Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.

Art. 17 Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10 per cento da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L’applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa entra in vigore dal gennaio 1985.
Inoltre, viene istituita un’indennità annua pari a 16 ore di retribuzione contrattuale, per ogni lavoratore che ne abbia maturato il diritto a fine anno.
Alternativamente, tale indennità potrà essere trasformata, anche parzialmente, in permessi retribuiti in relazione alle esigenze tecnico-produttive delle imprese, sulla base di intese da convenirsi.
Le frazioni di anno si computano in dodicesimi.
La presente normativa decorre dal 1 gennaio 1985 con l’utilizzo di 8 ore, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate con decorrenza dal 1 gennaio 1986.
Dichiarazione di Parte
La Fnaii-Cgia ritiene che la possibilità di cui al comma undicesimo del presente articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore all’aggiornamento tecnico-pratico dei lavoratori.

Art. 23 Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base dell’art. 4 dell’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 si impegnano ad incontrarsi a livello territoriale per esaminare e risolvere i problemi inerenti la costituzione degli Enti bilaterali entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte II - Ex Operai
Art. 1 Assunzioni

[…]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da Parte del medico di fiducia dell’impresa.
[…]

Art. 5 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 7 Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 16, Parte I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore […]

Art. 9 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’Accordo che viene allegato al presente Contratto.

Art. 10 Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 12 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un’indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 15 Igiene e sicurezza del lavoro
Per l’igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.

Art. 16 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l’impresa.

Art. 19 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Art. 24 Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 25 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente Contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell’art. 27.
[…]

Art. 26 Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 27 Licenziamento per mancanze
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell’operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa all’interno dell’impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]

Art. 32 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente Contratto.

Parte III - Ex Impiegati
Art. 5 Riposo settimanale

L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 7 Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 16, Parte I (Comune).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore […]

Art. 13 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 17 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 19 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 21 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
L’azienda potrà procedere al licenziamento dell’impiegato di cui ai punti e) e f) con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto.
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 27 Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, l’areazione, l’illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti a valere per gli apprendisti assunti dal 1 marzo 1984
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato metalmeccanico e degli installatori di impianti è regolata dalle norme di legge, dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL del 14 giugno 1984 per i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si accumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4 Durata del tirocinio e relativo inquadramento
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella allegata.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
1° gruppo: (lavorazioni ad alto contenuto professionale)
assunti in età fino a 18 anni - durata 5 anni;
assunti in età superiore a 18 anni - durata 4 anni.
2° gruppo: (lavorazioni a medio contenuto professionale)
assunti in età fino a 18 anni - durata 3 anni e 4 mesi;
assunti in età superiore a 18 anni - durata 2 anni e 6 mesi.
3° gruppo: (lavorazioni a basso contenuto professionale)
assunti in età fino a 18 anni - durata 1 anno e 6 mesi;
assunti in età superiore a 18 anni - durata 1 anno.
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l’apprendista abbia terminato il secondo anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività e sia possesso dell’attestato di frequenza.

Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da Parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno Parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 16 (Parte I - Comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 11 Decorrenza e durata
[…]
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegato n. 2 - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici d’impianti per gli apprendisti assunti fino al 29 febbraio 1984
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato metalmeccanico e degli installatori di impianti è regolata dalle norme di legge dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del CCNL del 1 giugno 1976 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installatrici di impianti nonché del CCNL del 14 giugno 1984.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella allegata.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato è la seguente:

Settore artistico
Nelle imprese di cui al DPR 8 giugno 1964, n. 537 per i seguenti mestieri: damaschinatori, fonditori di oggetti d’arte, lavoratori del ferro battuto, ramai e calderai e sbalzatori a mano per sole lavorazioni artistiche, sciabolai, traforatori artistici, fonditori di campane e modellisti meccanici, la durata dell’apprendistato è di 4 anni per i giovani assunti all’età di 15 anni, 3 anni e mezzo per quelli assunti all’età di 16 anni, 3 anni per quelli assunti all’età di 17 anni, 2 anni e mezzo per quelli assunti all’età di 18 anni e di 2 anni per quelli assunti all’età di 19 e 20 anni.
Le predette durate vengono ridotte di un anno qualora l’apprendista sia in possesso di un attestato di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività.

Settore dei mestieri tradizionali
Durata del periodo dell’apprendistato per gli aggiustatori meccanici, aggiustatori montatori, utensilisti, attrezzisti, calibristi, stampisti, radiotecnici ed elettrotecnici, fucinatori non a stampo, tornitori in lastra, tornitori fresatori, scoccai o revisionisti di scocca, modellisti, installatori o riparatori di impianti idrosanitari, elettrici, idraulici, riparatori di elettrodomestici, radio e TV, riparatori di motori di vario tipo (scoppio, diesel, elettrici), riparatori di automezzi (carrozzieri, elettrauti, motoristi), riparatori di macchine agricole in generale, fonderie, bagni galvanici.
[…]

Mestieri non indicati
La durata del tirocinio per tutti i mestieri non indicati nella tabella Settori mestieri tradizionali

Età di assunzione
15 16 17 18 19_20
Gruppo 1 2,5 2 1,5 1 6 mesi
Gruppo 2 - 2 1,5 1 6 mesi

[…]

Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da Parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno Parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 4, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.