Tribunale di Taranto, Sez. Lav., 15 aprile 2011 - Amianto


 

  • Amianto
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    REPUBBLICA ITALIANA

    In nome del popolo italiano
    Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro


    Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elvira PALMA, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14.4.2011, nella causa avente ad oggetto: "riconoscimento benefici di cui all'art. 13, co. 7e 8, l. 257/92", iscritta al n. 15995 r.g. 2007 tra

    G. L. (avv. Massimiliano Del Vecchio)
    -Ricorrente-

     

    contro
    Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, (avv. Michele Assi)
    -Resistente-

    ha pronunciato la seguente


    SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

    dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto - di seguito esposte- poste a fondamento della decisione.

    Con ricorso depositato in data 19.11.2007 G.L. ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, l'Inail e l'Inps chiedendo di dichiarare il proprio diritto - ai sensi del comma 8 e comunque del comma 7, dell'art. 13 Legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dalla legge n. 271 del 4.8.1993, di conversione del D.L. 5/6/93 ed avendo contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto (come accertato con sentenza n. 1457/05 emessa da questo tribunale in data 21.4.2005)- al riconoscimento che l'intero periodo lavorativo dal 8/05/1978 al 30/09/2003, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
    L'Inps e l'Inail, costituitisi, hanno contestato con diffuse argomentazioni la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
    La causa istruita documentalmente e a mezzo c.t.u. è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
    Va preliminarmente dichiarata la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell'lnps.
    Infatti, come ribadito dalla più recente giurisprudenza, avendo il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, 8° comma, 1. n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto carattere pensionistico, in quanto finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria, ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'I.n.p.s., essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (Cass., sez. lav., 25-02-2002, n. 2677).
    Conseguentemente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Inail come del datore di lavoro, che, tra l'altro, nessun pregiudizio potranno subire da una sentenza che, avendo effettuato l'accertamento relativo alla presenza di amianto incidenter tantum, sarà priva di efficacia dì giudicato nei loro confronti.
     

    Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
     

    E' necessario prendere le mosse dalla disciplina introdotta dalla legge 24.11.03 n. 326, di conversione del decreto legge n. 30.9.03 n. 269, che ha innovato la disciplina precedentemente vigente imponendo, da un lato, ai lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui è causa (compresi quelli ai quali la certificazione I.N.A.I.L. fosse stata rilasciata prima del 1° ottobre del 2003) l'obbligo di presentare la relativa domanda alla sede Inail di residenza entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale successivamente emesso in data 27.10.04 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.04 (ovverosia entro il 15.6.05) e, dall'altro lato, riducendo il coefficiente moltiplicatore del periodo di esposizione all'amianto dal pregresso valore di 1,5 a quello di 1,25 e circoscrivendone l'operatività ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche spettanti.
    Orbene, il comma 6-bis dello stesso art. 47, introdotto dalla legge di conversione, e l'art. 3, comma 132, della legge finanziaria n. 350 del 2003, disciplinano il regime transitorio in considerazione del mutamento delle finalità e dei presupposti della misura previdenziale in oggetto. Il primo consente l'attribuzione del beneficio previdenziale secondo il più favorevole previgente regime in favore di coloro che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 (2 ottobre 2003) abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Il citato art. 3, comma 132, a sua volta stabilisce che il regime previgente si applica ai lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato «il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni», nonché «a coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data».
    Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva ( Cfr. Cass. sent. n. 15679/06).

    Tale interpretazione è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 376 del 20.11.2008 ha affermato che " ... ai fini del giudizio di costituzionalità è sufficiente rilevare che siffatta interpretazione non è implausibile, qualora si consideri che la disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come già osservato, non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione. Non si può, pertanto, configurare «la maturazione del diritto ai benefici» indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione..." Facendo, pertanto, applicazione dei suddetti principi alla presente fattispecie, deve ritenersi applicabile la disciplina previgente rispetto alla legge n. 326/03, in quanto dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte risulta che in data 2.03.1999 veniva chiesto all'Inail l'accertamento del periodo di esposizione all'amianto dall'8.5.1978 in poi e che l'Inail in data 2.5.2006, con due distinte certificazioni, accoglieva la domanda limitatamente ai periodi dall'8.5.1978 al 31.1.1992 alle dipendenze della Ditta G. Nicola e dal 1.2.1992 al 31.12.1992 alle dipendenze della IN.GRA. S.r.l., entrambe di Taranto.
    Emerge, altresì, che parte ha presentato alla sede Inail territorialmente competente ulteriore domanda finalizzata ad ottenere la certificazione attestante l'esposizione all'amianto in data 12.5.2005, in questa sede rivendicata relativamente al periodo successivo a quello riconosciuto, e cioè dal 1.1.1993 al 1.10.2003.
    Dalla documentazione versata in atti emerge ancora che, con sentenza n. 1457 emessa da questo tribunale in data 16.2.2005, veniva riconosciuto il diritto di G. Luigi ad ottenere la costituzione di rendita Inail per inabilità permanente in misura dell' 11% per malattia professionale "ricondotta all'esposizione professionale all'asbesto". E' documentalmente provato, oltre che pacifico, avere il G. continuato ad espletare nello stesso ambiente lavorativo, già qualificato ai sensi dell'art. 13 l. 257/92, le medesime mansioni in riferimento alle quali ha già ottenuto la certificazione di esposizione qualificata.
    L'espletata c.t.u. ha accertato essere stato l'istante esposto all'amianto con superamento dei limiti di 0,1 fibre per cm cubo legge per il periodo 8.5.1978-31.12.1995; ha, altresì, accertato che il ricorrente anche per il periodo successivo 1.1.1996-30.9.2003 è stato esposto al rischio amianto "anche se non si può affermare con certezza il superamento dell'esposizione ai limiti di legge".
    Come innanzi evidenziato, tuttavia, il G. è stato riconosciuto affetto, con sentenza passata in cosa giudicata, da malattia professionale da amianto, con la conseguenza che, in applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 l. 257/92, deve essere riconosciuto il diritto alla rivalutazione del periodo contributivo per l'intero periodo lavorativo e cioè dall'8.5.1978 al 30.9.2003. La seconda parte del terzo comma dell'art. 47 della legge 326 di conversione, con modificazioni, del D.L. 269/03 nel prevedere che "I benefici ........ sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno", dispone, altresì, che: "I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. ".
    E' attribuito all'Inail l'onere dell'accertamento e della relativa certificazione della esposizione ad amianto subita (c. 4 dell'art. 47 della legge 326 di conversione, con modif., del D.L. 269/03: "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL") ; norma che tratta sia del comma 8 che del comma 7; quest'ultima norma è restata immodificata, tranne per la precisazione che in tal caso non necessiti alcuna misurazione della esposizione, avendo contratto tecnopatia a causa della esposizione nociva stessa.
    La materia è regolata dall'art. 13 n. 257 del 27/03/1992: il comma 7 statuisce che "Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5"; il comma 8 afferma che " Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
    Con le previsioni della seconda parte del terzo comma dell'art. 47 della legge 326 di conversione, con modif., del D.L. 269/03, si ha che in presenza di "malattia professionale contratta a causa dell'esposizione all'amianto, non si applicano i limiti di esposizione previsti per l'applicazione del comma 8 art. 13 LL. 257/92 e 271/93".
    Nel caso di specie, pertanto, appare indubitabile la applicazione del comma 7 dell'art. 13 L. 257/92 e 271/93.
     

    La domanda, pertanto, proposta va integralmente accolta.


    Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

    le spese di c.t.u. vanno poste, per la medesima ragione, integralmente a carico dell'Inps.
     

     

    P.Q.M.

     

     

    dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Inali; compensa integralmente le spese di lite tra l'istante e l'inail; accoglie la domanda nei confronti dell'Inps e, per l'effetto, dichiara il diritto di G. Luigi alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, 1. 257/92, del periodo lavorativo dall'8.5.1978 al 30.9.2003, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione ad amianto, ordinando all'Inps di provvedere alla conseguente ricostruzione contributiva;
    condanna, altresì, l'Inps al pagamento delle spese processuali dell'istante, che liquida in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 980,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Massimiliano Del Vecchio dichiaratosi anticipatario;
    pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'Inps.
    Taranto, 14.4.2011

    Il Tribunale - Giudice del Lavoro -

    15 aprile 2011