Tipologia: CCNL
Data firma: 28 dicembre 1984
Validità: 01.10.1984 - 30.09.1987
Parti: Agidae e Cgil Scuola, Sinascel-Cisl, Sism-Cisl, Uil Scuola
Settori: Servizi, Istruzione privata, Agidae
Sommario:
I - Sfera di applicazione Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto Art. 2 - Decorrenza e durata Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali II -Classificazione Art. 4 - Classificazione Art. 5 - Mutamenti di qualifica Art. 6 - Mansioni promiscue III - Assunzione Art. 7 - Assunzione Art. 8 - Tirocinio Art. 9 - Insegnanti statali Art. 10 - Periodo di prova Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro Art. 12 - Reimpiego IV - Trattamento economico e previdenziale Art. 13 - Retribuzione mensile Art. 14 - Paga base Art. 15 - Indennità di contingenza Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità Art. 17 - Prospetto paga Art. 18 - 13a mensilità Art. 19 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile Art. 20 - Trattamento previdenziale Art. 21 - Incarico per attività di doposcuola Art. 22 - Attività integrative e parascolastiche Art. 23 - Commissione d’esame Art. 24 - Supplenza personale docente V - Orario di lavoro Art. 25 - Orario di lavoro Art. 26 - Completamento di orario Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario Art. 28 - Ferie Art. 29 - Festività soppresse Art. 30 - Riposo settimanale VI - Trattamento convittuale |
Art. 31 - Vitto e alloggio VII Sospensione del rapporto di lavoro Art. 32 - Assenze per malattia e infortunio Art. 33 - Congedo matrimoniale Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri Art. 35 - Servizio militare Art. 36 - Aspettativa Art. 37 - Permessi retribuiti Art. 38 - Permessi non retribuiti Art. 39 - Permessi elettorali Art. 40 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali Art. 41 - Gite scolastiche VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari Art. 42 - Regolamento interno Art. 43 - Provvedimenti disciplinari Art. 44 - Ammonizione scritta, multa e sospensione Art. 45 - Licenziamento per mancanze IX - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 46 - Preavviso di licenziamento Art. 47 - Preavviso di licenziamento Art. 48 - Chiusura degli Istituti Art. 49 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente Art. 50 - Rescissione per limiti di età Art. 51 - Decesso del lavoratore Art. 52 - TFR X - Diritti sindacali Art. 53 - Rappresentanza sindacale Art. 54 - Assemblea Art. 55 - Permessi ai dirigenti sindacali nazionali Art. 56 - Affissioni Art. 57 - Ritenute sindacali Norme finali Allegato Allegato 1 - Istituzioni Agidae Allegato 2 - Norme transitorie (parte economica) Allegato 3 - Tetti rette |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all’Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica)
Il giorno 28 dicembre 1984 in Roma tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (Agidae) e il Sindacato nazionale scuola Cgil con l’assistenza della Confederazione Generale del Lavoro (Cgil), la Federazione Cisl Scuola Università Ricerca ed i sindacati componenti Sinascel-Cisl e Sism-Cisl con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), la Uil scuola con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli Enti aderenti all’Agidae.
I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo docente e non docente dipendente dagli Istituti esercenti attività educative, di istruzione e/o ricreative o ad esse assimilabili secondo l’allegato 1 dipendenti dall’Autorità ecclesiastica.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
III - Assunzione
Art. 7 - Assunzione
[…]
All’atto dell’assunzione il personale dovrà presentare il titolo di studio quando sia obbligatorio per legge e i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana costituzione;
- libretto sanitario;
[…]
Art. 8 - Tirocinio
Il tirocinio nella scuola materna, il tirocinio infermieristico e l’eventuale tirocinio delle scuole per assistenti sociali e sanitari, non comporta, ai fini del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, nessun riconoscimento né normativo né economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’Istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo i casi di assunzione per sostituzione per malattia, maternità, servizio militare, assenze giustificate oltre agli altri casi previsti dalla legge del 18 aprile 1962, n. 230, nonché per gli spezzonisti (vedi art. 9) impiegati nello Stato, per esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso.
[…]
V - Orario di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello: 40 ore settimanali.
2° livello: 40 ore settimanali.
Il personale impiegatizio con prestazioni di collaboratore amministrativo e contabile ha un orario di 38 ore settimanali;
38 ore settimanali anche ai modelli viventi.
3° livello: 40 ore settimanali per gli educatori di convitto, i capo-cuochi, gli assistenti sociali e sanitari, gli infermieri professionali, le puericultrici e i fisioterapisti;
38 ore settimanali per il personale addetto ad attività lavorative caratterizzate da autonomia operativa nel campo amministrativo, contabile e di segreteria;
32 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna, per i doposcuolisti, per gli istruttori delle attività parascolatiche, per i lettori di lingua madre;
24 ore settimanali per il personale che, in scuole speciali e non, educa i portatori di handicaps;
24 ore di insegnamento per i docenti di scuole elementari; nelle ore in cui vengono tenute lezioni da altri docenti l’insegnante rimane a disposizione della direzione didattica e nulla viene detratto dalla retribuzione;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno-dattilografia e tecnico-pratici.
4° livello: 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti.
Solo in caso di necessità didattica a partire dall’anno scolastico 1984/85 possono essere assegnate ore oltre le 18 che potranno subire variazioni.
5° livello: 38 ore settimanali.
In Istituti con un numero di classi inferiore a 12 il preside resterà a disposizione per attività di insegnamento. Il numero delle ore di insegnamento verrà stabilito dalla Direzione.
La presenza del personale docente nell’intervallo del mattino è definita dal Regolamento di istituto.
La distribuzione dell’orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni), viene stabilita dalla direzione dell’Istituto previa consultazione con le RSI.
[…]
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate come da art. 13, il personale docente è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero non superiore alle 110 ore nell’anno, programmate trimestralmente in collaborazione con il Collegio docenti quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini trimestrali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività d’aggiornamento e di programmazione.
[…]
Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell’attività scolastica, potrà essere impegnato per attività alternative previste all’atto dell’assunzione secondo le esigenze dell’Istituto.
I lavoratori addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa avranno un orario di 40 ore settimanali.
Il sabato indipendentemente dalla distribuzione nell’orario settimanale è sempre considerato giorno lavorativo.
[…]
Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite di 120 ore annue. Di norma il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]
Art. 30 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.
VII Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 42 - Regolamento interno
Il Regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e, comunque, messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
e) licenziamento per mancanze.
[…]
Art. 44 - Ammonizione scritta, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’Istituto;
[…]
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
Art. 45 - Licenziamento per mancanze
a) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera b).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
[…]
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 44, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 43, salvo quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 43.
b) In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso al materiale dell’Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’Istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, che impedisca il pieno svolgimento della attività stabilita contrattualmente.
X - Diritti sindacali
Art. 53 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali di istituto aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro così composte:
- in Istituti fino a 15 dipendenti un RSI per ogni OS con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di due;
- in Istituti con oltre 15 dipendenti un RSI per ogni OS con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di tre; soltanto due membri nel caso di una sola OS presente nell’Istituto.
[…]
Art. 54 - Assemblea
I dipendenti di Istituti con personale superiore a 15 unità potranno riunirsi all’interno dell’Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla direzione e previo accordo con la stessa.
Il personale non docente potrà riunirsi anche durante l’orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell’anno scolastico in modo da non intralciare il regolare funzionamento della scuola e della vita comunitaria dell’Ente gestore.
Ciascuna assemblea in orario di lavoro non può avere durata superiore a 2 ore e si svolge, per il personale docente in orario non di insegnamento; l’eccezione potrà riguardare una sola assemblea nell’anno scolastico. […]
Art. 56 - Affissioni
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro potranno affiggere in appositi spazi indicati dalla Direzione e ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi d’interesse sindacale.
Allegati
Allegato 1 - Istituzioni Agidae
A chiarimento dell’art. 1 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si precisa quanto segue:
a) Le istituzioni esercenti attività di istruzione educativa e/o ricreativa sono:
- asili nido;
- scuole materne;
- scuola primaria;
- scuola secondaria di ogni ordine e grado;
- seminari;
- scuole speciali per minori;
- corsi di doposcuola;
- centri sportivi e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinenti, quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
b) Le istituzioni assimilabili sono a titolo esemplificativo e in quanto dipendenti dall’Autorità ecclesiastica:
- colonie marine e montane per alunni;
- case per esercizi spirituali;
- istituti che perseguono a norma delle costituzioni o dello statuto finalità di culto, religione, assistenza e beneficienza;
- istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali;
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare.
Il personale che presta servizio in dette istituzioni è contemplato dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e la sua classificazione è quella dell’art. 4.
Il personale addetto alla vigilanza notturna segue il trattamento di cui all’art. 13 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.