Cassazione Penale, Sez. 4, 18 aprile 2011, n. 15562 - Responsabilità di un committente e di un coordinatore per la sicurezza


 

 


Responsabilità per lesioni personali gravi ad un operaio precipitato a terra dal tetto di un capannone ubicato ad un altezza dal suolo superiore a metri quattro ove operava senza idonei presidi antinfortunistici e sganciato dalla cintura di sicurezza.

 

Imputati del reato furono:

- il legale rappresentante della società committente dei lavori di demolizione;

- il coordinatore per la sicurezza della s.a.s., datore di lavoro dell'infortunato, incaricata da una società sub committente della rimozione delle lastre di cemento - amianto;

- il legale rappresentante della sub - committente;

- il responsabile dei lavori.


Ricorrono in Cassazione i primi due imputati - Rigetto.

La Corte afferma, quanto al coordinatore per la sicurezza, che su di lui incombeva, "non solo l'obbligo di eliminare i rischi c.d. da intersecazione (tra le attività delle diverse imprese impegnate nel cantiere con proprie maestranze) ma anche quello di verificare l'osservanza del medesimo piano per la sicurezza. Nè può sfuggire la ben più ampia portata e rilevanza di siffatta incombenza, avuto riguardo alla tutela antinfortunistica della incolumità dei lavoratori addetti alla quantomai pericolosa operazione di rimozione delle lastre di eternit dalla copertura del capannone, da eseguirsi a più di quattro metri di altezza dal suolo, come peraltro ribadito dalla prevalente interpretazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 resa dalla giurisprudenza di legittimità".

La Corte d'appello, continua la Suprema Corte, ha indicato, con congrua motivazione, gli elementi probatori (in particolare costituiti dalle deposizioni testimoniali e dalle acquisizioni documentali oggetto dell'attività istruttoria espletata in primo grado, la cui "rilettura" esula ovviamente dalla cognizione della Corte di Cassazione) utilizzati agli effetti della ricostruzione dell'incidente occorso al lavoratore. Ed ha sottolineato le omissioni di vigilanza risalenti alla responsabilità del M., che, in veste di coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ex articoli 4 e 5), non poteva verosimilmente dirsi all'oscuro della data di inizio delle operazioni di rimozione delle coperture di eternit.

Quanto al committente, la Corte afferma che, "ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6, comma 2 (applicabile nella fattispecie nel testo originario), la designazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 2 lettera E) e F) dello stesso Decreto Legislativo non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, assumendo evidentemente il committente, come ribadito da costante, consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, una posizione di garanzia quanto alla tutela dell'incolumità dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore."


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicett - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) M. L. N. IL (Omissis);

2) S. P. A. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 113/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 29/10/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luca;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Ma. e per il rigetto di quello di Sa. .

Udito, per la parte civile, l'Avv. Donolato Francesco che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori Avv. Cattarini Riccardo del Foro di Gorizia e avv. Bianca Massimo, dello stesso foro, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

 

Fatto

 



Con sentenza in data 29 ottobre 2008, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunziata il 22 febbraio 2005 dal Tribunale di Gorizia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M. L. in ordine al reato ascrittogli di cui all'articolo 113, articolo 590, comma 3 in relazione all'articolo 583 c.p., comma 1, nn. 1 e 2, perchè estinto per maturata prescrizione (per aver cagionato, in qualità di coordinatore per la sicurezza della ditta U. E. s.a.s. incaricata dalla S.A.I. s.r.l. della rimozione delle lastre di cemento - amianto presso l'area dell'ex - oleificio di (Omissis) - in cooperazione con:

S. P. A., amministratore unico della U.L.D., committente della suddetta S.A.I. s.r.l.;

D. B. G., legale rappresentante di quest'ultima, sub - committente della U. E. s.a.s. di A. P. - della quale era dipendente l'infortunato M. G. - e K. B., in veste di responsabile dei lavori - per colpa generica e per inosservanza delle prescritte misure antinfortunistiche, lesioni personali gravi all'operaio M. G., precipitato a terra il (Omissis), dal tetto del capannone ubicato ad un altezza dal suolo, superiore a metri quattro ove operava senza idonei presidi antinfortunistici e sganciato dalla cintura di sicurezza, dopo aver posto un piede in fallo confermando peraltro le statuizioni civili nei suoi confronti.

Dichiarava altresì, in accoglimento di specifico gravame proposto dalla parte civile, la responsabilità agli effetti civili di: D. B. G.; S. P. A. e K. B., che condannava - in solido con il M. - al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Valutando la posizione del M., ai limitati effetti della conferma dell'affermazione della responsabilità civile dello stesso, in ossequio al disposto dell'articolo 578 c.p.p., la Corte d'appello di Trieste ha ribadito che l'imputato, pur avendo partecipato in veste di coordinatore per la sicurezza, a riunioni propedeutiche con altri tecnici in vista dell'inizio dell'attività di demolizione, in violazione di precisi obblighi di ordine antinfortunistico sul medesimo gravanti in uno con quello di eliminare i c.d. rischi da intersecazione, stabiliti dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 (in vigore all'epoca dei fatti), aveva omesso di verificare il puntuale rispetto del piano di sicurezza - onde assicurarne l'applicazione in concreto - nonchè l'idoneità dello stesso in rapporto sia all'andamento dei lavori - al quale il medesimo doveva esser via via adeguato - che all'adempimento delle sue prescrizioni da parte delle singole imprese esecutrici. Nel caso di specie, il piano di sicurezza prevedeva l'adozione di precise misure di sicurezza per la rimozione delle lastre di eternit, atteso il rischio specifico della caduta dall'alto degli operai. Per affermare, in accoglimento del gravame della parte civile, la responsabilità civile di S. P. A., quale amministratore e legale rappresentante della società committente U.L.D. s.r.l., la Corte d'appello di Trieste ha rimarcato che lo stesso, quale committente, aveva assunto una posizione di garante dell'incolumità di coloro che avrebbero lavorato nel cantiere. Egli avrebbe potuto esonerarsi da responsabilità non tanto trasferendo inefficacemente sull'appaltatore o sul responsabile di cantiere l'obbligo dell'osservanza delle norme antinfortunistiche (invero di natura pubblicistica e quindi inderogabili per effetto di pattuizioni contrattuali), ma procedendo alla nomina, in virtù di delega valida ed efficace, di un direttore dei lavori che avrebbe dovuto sorvegliare e controllare le opere in via di esecuzione; nomina invero non compiuta.

Ricorre per cassazione, per tramite del difensore, l'imputato M. L. deducendo vizi di violazioni di legge che possono così sintetizzarsi.

Rileva in particolare il ricorrente che l'incidente si era verificato perchè il dipendente M. G., non informato del divieto di salire su di un lastrico solare che non ne poteva sostenere il peso, aveva poi operato a quell'altezza dal suolo, non indossando una cintura di sicurezza od altro mezzo di protezione individuale senzachè il piano di sicurezza prevedesse le modalità cui attenersi per evitare il rischio di caduta dall'alto. Come sottolineato da entrambi i Giudici di merito, erano mancati sia il coordinamento tra il piano di sicurezza generale e le operazioni specifiche deputate alla rimozione dell'amianto sia la presenza di un preposto che controllasse il rispetto delle misure di sicurezza. Secondo il ricorrente, i Giudici di secondo grado, attese siffatte obiettive risultanze fattuali, avevano contraddittoriamente proceduto ad un illegittima ed indebita equiparazione tra le funzioni attribuite al ricorrente in veste di coordinatore e quelle imposte dall'ordinamento a carico di altri, in relazione alla c.d. posizione di garanzia delineata dalla normativa antinfortunistica nei confronti dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Evidenzia altresì il difensore che l'infortunio si era verificato non perchè il coordinatore ing. Ma. avesse mancato ad uno degli obblighi impostigli dalla legge, ma per le omissioni di altri individuandi soggetti; di talchè lo stesso sarebbe stato evitato grazie all'impiego di mezzi di protezione dell'incolumità individuale (l'uso dei quali esulava dalle competenze del coordinatore) od alla sorveglianza continua di un preposto della ditta datrice di lavoro.

Nessun addebito infine poteva esser riferito all'ing. M., contrariamente agli errati assunti della Corte d'appello triestina, in termini di omesso coordinamento dei c.d. rischi di intersecazione, restando da tale obbligo espressamente esclusi, Decreto Legislativo n. 626 del 1994, ex articolo 7, i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltataci o dei singoli lavoratori autonomi. Nel caso concreto invero l'infortunato era dipendente di una ditta che aveva assunto in appalto la specifica attività di bonifica dall'amianto, operante quindi in modo del tutto autonomo rispetto alle altre imprese. Chiede in conclusione il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.

Ricorre altresì per cassazione, tramite il difensore, l'imputato S. P. A., articolando tre ordini di censure per omessa motivazione; per inosservanza od erronea applicazione della normativa antinfortunistica richiamata dalle disposizioni penali e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in termini di omessa valutazione di una prova fondamentale, in ordine alla nomina del direttore dei lavori.

Con il primo motivo, lamenta il ricorrente che la Corte d'appello di Trieste ha omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto alla cui stregua far risalire la responsabilità civile del S. in ordine all'evento, stante il ruolo effettivamente rivestito dal predetto.

Con la seconda, si censurano le asseritamente erronee statuizioni della pronunzia impugnata laddove si era ascritto all'imputato, in veste di legale rappresentante della s.r.l. U.L.D. - committente dei lavori di demolizione dell'edificio che egli aveva appaltato alla S.A.I. s.r.l. - di non aver ottemperato al correlativo obbligo di verificare come il lavoro si stava svolgendo, mentre invece - sostiene il difensore - al S., in virtù delle speciali disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, incombeva l'obbligo di nominare dei tecnici competenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nonchè quello di assicurarsi che costoro, assunto l'incarico, provvedessero ad adempierlo.

Con il terzo motivo di ricorso, il difensore si duole dell'assunto della Corte d'appello secondo cui il S. avrebbe potuto esonerarsi da responsabilità nel solo caso in cui avesse proceduto alla nomina di un direttore dei lavori, concludendo sul punto che a ciò l'imputato non aveva invero provveduto. In realtà sottolinea il ricorrente che i Giudici di secondo grado omesso di valutare una prova documentale presente nel fascicolo ovverosia che sia l'avvenuta nomina dell'ing. C. in veste di direttore dei lavori che l'effettivo svolgimento dell'incarico da parte di costui risultavano dimostrati dagli stati di avanzamento del (Omissis), dallo stesso regolarmente sottoscritti.

Diritto



Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno quindi respinti con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle statuizioni civili ed alla condanna degli imputati al pagamento delle spese.

In applicazione dell'insegnamento delle Sezioni Unite penali di questa Corte (cfr. sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009 - dep. 15 settembre 2009 - imp. Tettamanti), all'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di M. L. - prosciolto dalla Corte d'appello di Trieste dal reato ascrittogli, perchè estinto per prescrizione, con conferma, ex articolo 578 c.p.p., delle statuizioni civili della sentenza di condanna di primo grado - potrebbe pervenirsi nel solo caso in cui si riconosca, ai sensi dell'articolo 129 cpv. c.p.p., la prova "evidente" dell'insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale, senza necessità - ovviamente - di ulteriori approfondimenti o verifiche in altra sede; prova evidente che dovrebbe emergere "positivamente, ictu oculi, in esito ad un procedimento di mera constatazione e non di apprezzamento valutativo delle risultanze probatorie già acquisite", come testualmente stabilito dalle Sezioni Unite.

Invero, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, la pronunzia della Corte d'appello va giudicata del tutto immune dalle denunziate violazioni della speciale normativa antinfortunistica in materia.

A M., quale coordinatore per la sicurezza, incombeva, non solo l'obbligo di eliminare i rischi c.d. da intersecazione (tra le attività delle diverse imprese impegnate nel cantiere con proprie maestranze) ma anche quello di verificare l'osservanza del medesimo piano per la sicurezza. Nè può sfuggire la ben più ampia portata e rilevanza di siffatta incombenza, avuto riguardo alla tutela antinfortunistica della incolumità dei lavoratori addetti alla quantomai pericolosa operazione di rimozione delle lastre di eternit dalla copertura del capannone, da eseguirsi a più di quattro metri di altezza dal suolo, come peraltro ribadito dalla prevalente interpretazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 resa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 27442 del 4 giugno 2008 - dep. 4 luglio 2008 - imp. Garbaccio).

Con la recente sentenza n. 18419 del 21/04/2010 dep. 13/05/2010 - imp. Cellie e altro, va rimarcato che questa stessa Sezione 4, in un caso analogo di rischio di caduta di un lavoratore edile perchè costretto a proiettarsi nel vuoto nell'esecuzione di operazioni d'inchiodatura di componenti lignei ai pilastri di un edificio in costruzione; rischio di caduta da cautelarsi con la predisposizione di cinture o con impalcature supplementari, ha statuito che "in tale situazione, l'obbligo di vigilanza demandato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1996, articolo 5, implicava il controllo sulla presenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione nel rischioso, non occasionale frangente già descritto" pur ribadendosi in linea generale che a colui che riveste detta qualifica, incombe, oltre ai compiti che gli sono affidati dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, un'autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto. La Corte d'appello, (come osservato quest'oggi dal Procuratore Generale) ha altresì indicato, con congrua motivazione, gli elementi probatori (in particolare costituiti dalle deposizioni testimoniali e dalle acquisizioni documentali oggetto dell'attività istruttoria espletata in primo grado, la cui "rilettura" esula ovviamente dalla cognizione della Corte di Cassazione) utilizzati agli effetti della ricostruzione dell'incidente occorso al lavoratore. Ed ha sottolineato le omissioni di vigilanza risalenti alla responsabilità del M., che, in veste di coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ex articoli 4 e 5, non poteva verosimilmente dirsi all'oscuro della data di inizio delle operazioni di rimozione delle coperture di eternit. Ad escludere l'applicabilità dell'articolo 129 cpv. c.p.p. va conclusivamente ribadito che, ove il M. (al pari degli altri responsabili) avesse adempiuto agli obblighi dettati dalla normativa antinfortunistica direttamente riferiti alla specifica posizione di garanzia rivestita, l'evento di certo non si sarebbe verificato (c.d. giudizio controfattuale).

Quanto fin qui esposto conduce altresì alla reiezione del ricorso proposto dal M., anche agli effetti dell'articolo 578 c.p.p., attesa la conferma delle statuizioni civili, pronunziata nei suoi confronti dalla Corte d'appello, in uno con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in difetto della quale avrebbe dovuto ritenersi la responsabilità dell'imputato a fini penali.

 

Egualmente inaccoglibili devono giudicarsi le censure dedotte in ricorso dal difensore di S. P. A.: ricorso anch'esso da respingersi.

 

Contrariamente a quanto dedotto, non appaiono emergere, dal testo della sentenza impugnata, vizi di violazione di legge nè di difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Partendo dalla ricostruzione della dinamica dell'infortunio occorso all'operaio "scoinbentatore" M.G. , dipendente della s.a.s. U. E., riportata dalla sentenza di primo grado (come in narrativa riferito) la Corte d'appello, condividendo i motivi di gravame esposti dalla parte civile ai fini dell'affermazione della responsabilità civile del S., ne ha ritenuto corresponsabile anche il S., in veste di amministratore e di legale rappresentante della società committente U.L.D., in corretta applicazione delle norme di legge in materia ed in nome di ineccepibili argomentazioni immuni dai lamentati profili di illogicità, in tal modo censurando le statuizioni assolutorie del Tribunale di Gorizia.

Invero, ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6, comma 2 (applicabile nella fattispecie nel testo originario) la designazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 2 lettera E) e F) dello stesso Decreto Legislativo non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, assumendo evidentemente il committente, come ribadito da costante, consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, una posizione di garanzia quanto alla tutela dell'incolumità dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal dato eminentemente formale di aver sottoscritto gli stati di avanzamento dei lavori in data (Omissis) con il nominativo di: "ing. C.A. " (ammesso che, per un mero refuso, siffatte generalità siano da ritenere corrispondenti a quello dell' "ing. C. ", come riportato nel Piano di sicurezza e di coordinamento) non può obiettivamente discendere prova certa ed inoppugnabile del fatto che il S. abbia effettivamente proceduto alla nomina di un Direttore dei lavori e che questi, una volta accettato formalmente l'incarico, abbia poi lo stesso svolto realmente e concretamente sì da determinare il legittimo esonero da responsabilità del committente. Ha invero al riguardo la Corte d'appello opportunamente evidenziato, con statuizioni ovviamente in questa sede incensurabili siccome desunte dalle risultanze di fatto, che tale "ing. C." era apparso all'atto della consegna del cantiere, otto mesi prima dell'infortunio, scomparendo poi negli atti successivi. In ogni caso, all'atto dell'infortunio, altri tecnici erano presenti nel cantiere, al di fuori dell'ing. M. e dell'ing. K..

Al rigetto consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.