Cassazione Civile, Sez. 3, 23 marzo 2011, n. 6676 - Risarcimento danni per incidente sul lavoro


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:

V. A. (Omissis), V. M. (Omissis), T. C. (Omissis), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI S COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato MARINI ELISABETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato D'AURIA ANTONIO, con studio in 84018 SCAFATI (SA) Via Luigi Sturzo, 18, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

e contro

P. G., P. M. , P. A. o A., O. G.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4025/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Quarta Sezione Civile, emessa il 29/11/2007, depositata il 19/12/2007; R.G.N. 2505/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto


La Corte d'appello di Napoli, riformando la prima sentenza, ha condannato la P. (amministratrice della ditta E. S.), L'O. (responsabile del cantiere) ed il P. (responsabile del cantiere per conto della soc. appaltante S.) al risarcimento dei danni subiti dal V. a seguito di incidente sul lavoro. Ha, invece, assolto da responsabilità il P., quale direttore dei lavori per conto della S. .

Propongono ricorso per cassazione gli eredi del V. (frattanto deceduto) attraverso due motivi. Non si difendono gli intimati.
 

 

Diritto



Il primo motivo censura la sentenza per aver violato l'onere legale della prova quanto alla responsabilità del P. .

Il secondo motivo lamenta che la sentenza non abbia ritenuto direttamente responsabile lo stesso P. per il controllo del confezionamento e la messa in opera della struttura prefabbricata a seguito della cui rovina il V. subì danni alla persona.



I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono entrambi infondati.

Premesso che i lavori edili in questione erano stati appaltati alla soc. S. e che la E. S. (alle cui dipendenze lavorava la vittima) era subappaltatrice di quest'ultima, la sentenza, nel passare in rassegna le varie responsabilità, esclude, quanto al P., che sia stata fornita la prova in ordine alla circostanza se il suo compito si limitasse al controllo della corretta esecuzione del capitolato d'appalto per conto e nell'interesse del committente o se invece s'estendesse alla sovrintendenza in concreto del cantiere.

A fronte di tale accertamento riguardante il merito della controversia, si rivelano affatto impertinenti le osservazioni dei ricorrenti, in quanto il problema non concerne l'onere della prova o, in astratto, i poteri del direttore dei lavori, bensì, concretamente, l'ambito dei poteri e dei doveri del professionista in questione nella specificità dei rapporti instaurati tra le parti. Nè i motivi affrontano direttamente la questione, sorreggendosi essi su generici principi che non sono idonei a censurare il giudizio di merito reso dalla sentenza.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto. La mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

 

 

P.Q.M.
 


LA CORTE

rigetta il ricorso.