Tipologia: CCNL
Data firma: 12 febbraio 1985
Validità: 01.01.1985 - 30.06.1987
Parti: Federazione nazionale pulitintolavanderie artigiane, Associazione italiana lavanderie, puliture a secco, tintorie, Satla-Fnaa, Fantel-Casa, Claai e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Pulitintolavanderie, Artigianato

Sommario:

Parte generale
Titolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del Contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Esclusività di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Titolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Premessa
Art. 8 - Occupazione ed investimenti
Art. 9 - Mobilità esterna della mano d’opera
Art. 10 - Lavoro esterno
Art. 11 - Lavoro a domicilio
Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Distribuzione del Contratto
Art. 13 - Assemblea
Art. 14 - Delegato di impresa
Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 16 - Delega sindacale
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Contratto a termine
• Stralcio dalla legge 18 aprile 1962, n. 230
• Stralcio del DL 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 25 - Lavoro straordinario
Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 27 - Lavoro a squadre
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 30 - Permessi
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Maternità
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Trasferte
Art. 36 - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 37 - Cessione, trasformazione o trapasso di impresa
Art. 38 - Indennità in caso di morte
Art. 39 - Disciplina del lavoro
Art. 40 - Trattenute per il risarcimento danni
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
• Rimprovero, multa, sospensione
• Prescrizione delle sanzioni
• Licenziamento
Art. 42 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 43 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 44 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 45 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
Art. 46 - Inquadramento unico
Art. 47 - Pluralità e mutamento di mansioni
Art. 48 - Passaggio di qualifica
Art. 49 - Ambiente di lavoro
Art. 50 - Diritto allo studio
Art. 51 - Lavoratori studenti
Parte operai
Titolo V

Art. 52 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 53 - Gratifica natalizia
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto
Art. 55 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 56 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 57 - Festività - Trattamento economico
Art. 58 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
5. Retribuzione
6. Maggiorazione della retribuzione
Art. 59 - Apprendistato
• Formazione professionale (Insegnamento complementare)
• Regolamento (Apprendistato)
• Progressione della retribuzione
• Norme transitorie
Intermedi
Titolo VI

Art. 60 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 61 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 62 - Trattamento economico per le festività
Art. 63 - Tredicesima mensilità
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Inquadramento
Indennità di contingenza
Tabelle dei minimi contrattuali di paga o stipendio
Arretrati
Quote di servizio contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere

Addì 12 febbraio 1985 in Roma, tra la Federazione nazionale pulitintolavanderie artigiane, l’Associazione italiana lavanderie, puliture a secco, tintorie, il Comitato tecnico nazionale del Satla della Federazione nazionale artigiani dell’abbigliamento (Fnaa) - istanza sindacale settoriale della Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), la Federazione artigiana nazionale tintorie e lavanderie (Fantel), aderente alla Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casa), la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai), e la Federazione italiana dei lavoratori tessile e dell’abbigliamento (Filta) e con l’assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) e con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l’Unione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Uilta).

Parte generale
Titolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 1 - Contratto

Il presente Contratto consta di:
- Una parte generale (titoli I-II-III-IV).
- Due parti riguardanti operai e intermedi/impiegati (titoli V e VI).
- Una parte contenente: inquadramento - declaratorie ed esemplificazioni - parte retributiva, quote di servizio contrattuale, allegati.
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.

Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del Contratto
Il presente Contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane appartenenti al settore lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere.
Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e relativo regolamento.

Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l’accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto saranno deferite all’esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.

Titolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Premessa

[…]
Le parti concordano che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l’impegno da parte dell’impresa all’applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, fatte salve le divergenze interpretative.

Art. 8 - Occupazione ed investimenti
a) Livello nazionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti le Organizzazioni nazionali e di categoria degli artigiani e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia e alla stabilità dello sviluppo e dell’occupazione. A tal fine le parti sono impegnate, ciascuna nella propria sfera di autonomia a sostenere la promozione di una legge quadro che definisca le competenze per l’indicazione di criteri, sulla cui base il settore possa essere regolamentato sul territorio.
Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno - ciascuno nella propria sfera di competenza - a favorire i progetti di consorziazione per lo sviluppo delle aziende artigiane e la ricerca nel settore, nel quadro di un progetto complessivo nazionale e regionale.
Le informative e il confronto sui temi sopra indicati permetteranno inoltre alle parti di valutare l’andamento della situazione occupazionale e, di conseguenza, le iniziative che favoriscano prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
b) Livello regionale
Le parti riconoscono un valore fondamentale al livello regionale della informazione e del confronto sulle politiche di settore, anche in ragione dei poteri che la legislazione conferisce alle istituzioni decentrate dello Stato ed in particolare alle regioni.
Le parti si danno reciprocamente atto della scelta da ognuno compiuta per il consolidamento delle proprie strutture regionali al fine di porle in grado di attuare il confronto richiesto dal livello regionale medesimo. Annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni di categoria artigiane e dei lavoratori si incontreranno per l’esame congiunto delle seguenti materie:
[…]
In legame con l’ente regione, le parti si impegnano per il risanamento e la qualificazione del settore, operando per il recupero delle fasce di lavoro precario, attraverso il coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale, realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte, in modo particolare all’occupazione giovanile e femminile.
c) Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zona da definirsi tra le parti a livello regionale, le Organizzazioni degli artigiani competenti forniranno di norma annualmente alle Organizzazioni sindacali di pari livello elementi conoscitivi globali in loro possesso riguardanti:
- la struttura dell’occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
[…]
In relazione ai suddetti problemi, a richiesta di una delle parti, seguiranno incontri allo scopo di effettuare un esame congiunto:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della mano d’opera;
b) sullo stato di applicazione della legge di parità uomo-donna (n. 903/77).
Nei suddetti incontri le parti valuteranno l’andamento delle iscrizioni e delle cancellazioni delle aziende artigiane del settore e si impegnano affinché il settore venga regolamentato dall’ente pubblico competente.

Art. 10 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto della possibilità di ricorso nell’ambito del settore a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e del contratto di pertinenza dell’impresa assuntrice di commessa. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale, le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l’azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all’impresa la possibilità di coprire i costi aziendali.
Le parti convengono quanto segue:
1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro.
2) A livello territoriale e ove non possibile a livello regionale di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dell’articolazione del lavoro esterno.
Le associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tale fenomeno.
L’utilizzazione dei dati complessivi raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzato - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell’ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla legge.

Art. 11 - Lavoro a domicilio
Le associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro a domicilio alle Commissioni paritetiche che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente Contratto o al sindacato territoriale specificando nominativi ed indirizzi dei lavoranti assunti. (Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 58).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 14 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa stessa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in un’assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d’impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l’utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l’applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l’accantonamento di cui al terzo comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli enti bilaterali o in loro assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
- La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l’utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l’erogazione in forma mutualistica tramite l’ente bilaterale o in sua assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
- Le organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l’utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Fulta conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle Organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali dell’attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali ad accezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 18 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 23 - Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi cinque giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli enti locali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale contrattuale è di 10 ore giornaliere e di 50 ore settimanali.
[…]

Art. 24 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario od a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore nell’anno. A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà di norma entro un periodo di quattro mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall’inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
[…]

Art. 25 - Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione eccedente l’orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario; fanno eccezione, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 190 ore annue, di cui un terzo recuperabili tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali.
Si intendono qui richiamare le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i minori.
[…]

Art. 27 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz’ora. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 23, è comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all’entrata dello stabilimento.
In attuazione di quanto disposto all’art. 23 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l’intervallo di mezz’ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7,30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentata della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre ivi compresa la mezz’ora di riposo verrà corrisposta una maggiorazione […]

Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
a) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
b) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente Contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 30 - Permessi
Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’azienda senza esserne autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro saranno concessi per giustificati motivi.

Art. 33 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 39 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione: deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso.
La consumazione dei cibi e bevande, nei locali dell’azienda, deve essere disciplinata.

Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente Contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.
[…]

Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l’autorizzazione prescritta;
[…]
- che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l’applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con TFR può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari […]

Art. 49 - Ambiente di lavoro
I lavoratori - mediante il delegato - hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l’intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell’ambito degli incontri fissati per il sistema di informazione), di norma una volta l’anno o su richiesta di una delle parti; per l’attuazione degli interventi nell’ambito della operatività della legge n. 833 e delle competenze delle USL. Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle Organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli enti pubblici e centri di ricerca.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Parte operai
Titolo V
Art. 58 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati e quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti. Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.

Art. 59 - Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato nel settore lavanderie è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente Contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall’impresa per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
La durata dei periodi di apprendistato è definita, in relazione alle sfere di applicazione ed all’età dell’apprendista all’atto dell’assunzione, nella tabella seguente.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di un solo anno per i licenziati dalle scuole tecniche professionali di Stato e per i lavoratori in possesso di attestati di qualifica rilasciati dalle scuole di addestramento professionale regionali o da enti e istituti riconosciuti dalle regioni, sempreché i suddetti titoli o attestati siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli e quelle del presente Contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.

Formazione professionale (Insegnamento complementare)
Le ore destinate all’insegnamento complementare degli apprendisti in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 sono determinate come segue:
- 2° gruppo, 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali.

Regolamento (Apprendistato)
Data la particolare struttura dell’impresa artigiana, si riconosce che la qualificazione dell’apprendista passa necessariamente anche attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui viene qualificato.
Ai fini dell’inserimento definitivo nell’ambito del 2° gruppo (A o B), previsto dall’Accordo interconfederale 21 dicembre 1983, l’azienda potrà utilizzare un periodo di sei mesi, durante il quale verranno valutate le attitudini dell’apprendista ed eventualmente modificata l’assegnazione primaria al gruppo di appartenenza (A o B).
Qualora l’azienda intenda modificare l’assegnazione primaria al gruppo di appartenenza, la decisione, previe autorizzazioni degli uffici competenti, sarà comunicata all’apprendista tramite lettera la quale dovrà contenere:
- il nuovo gruppo di appartenenza;
- il livello di inquadramento professionale corrispondente alle mansioni e/o profili dei lavoratori in qualifica;
- la nuova durata del periodo di apprendistato previsto.
Ultimato il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà inquadrato nel livello corrispondente alle declaratorie e mansioni dei lavoratori (operai - intermedi - impiegati) dallo stesso svolte e per le quali ha effettuato il periodo di apprendistato.
2° Gruppo - Lavorazioni a medio contenuto professionale
2° Gruppo "A" - Per gli apprendisti che svolgono le seguenti mansioni:
- Addetti alla tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di coloranti.
- Addetti alla stiratura completa su pressa.
- Addetti alla stiratura completa con ferro di abiti femminili e maschili in genere, puliti a secco o ad acqua.
- Addetti alla conduttura di macchina di lavaggio ad acqua o a secco, in grado di preparare ed immettere miscele in base ai dosaggi indicati.
- Addetti alla smacchiatura di qualsiasi tipo di tessuto e di macchia.
- Addetti alla raccolta, classificazione e numerazione dei capi e alla distribuzione degli stessi, che operano in autonomia.
Durata: Assunti in età inferiore ai 18 anni - 3 anni e 4 mesi;
Assunti in età superiore ai 18 anni - 2 anni e 6 mesi.
2° Gruppo "B" - Per gli apprendisti che svolgono le seguenti mansioni:
- Addetti alla stiratura a mano mediante l’uso di manichini topper e cabinet di indumenti maschili e femminili puliti a secco, di biancheria intima, di tovagliati in genere e di federe e lenzuola.
- Addetti alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina di ogni indumento.
Durata: Assunti in età inferiore ai 18 anni - 2 anni e 6 mesi;
Assunti in età superiore ai 18 anni - 2 anni.
Le mansioni e le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi, previsti dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 non esauriscono il numero delle mansioni e delle lavorazioni esistenti. Gli apprendisti assunti per mansioni e lavorazioni non citate saranno collocati nei vari gruppi secondo criteri analogici.
[…]
Si dà inoltre atto che la definizione di tale normativa resta di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti ed ha validità per tutto il territorio nazionale.
La presente disciplina si applica agli apprendisti assunti dal 1 febbraio 1985.

Norme transitorie
Agli apprendisti assunti dal 1 giugno 1984 fino alla data del 31 gennaio 1985 si applica il trattamento economico e normativo del presente Accordo.
[…]
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle Provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.