Tipologia: CIRL Lombardia
Data firma: 18 gennaio 2011
Validità: 30.06.2013
Parti: Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, Assipan-Confcommercio e Fai-Cisl, Flai-Cgil, UIla-Uil Lombardia
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Lombardia
Fonte: panificatorilombardia.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Decorrenza, validità, durata e procedure di rinnovo
Art. 2 Ente Bilaterale Regionale della Panificazione
Art. 3 Finanziamento bilateralità
Art. 4 Contrattualizzazione prestazioni bilaterali
Art. 5 Mutualizzazione previdenza complementare
Art. 6 Trattamento malattia ed infortunio
Art. 7 Istituzione Organismo Paritetico Regionale Panificazione Salute e Sicurezza
Art. 7.1 Istituzione Figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza di ambito Territoriale (RLST)
Art. 7.2 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per imprese sopra i 15 dipendenti
Art. 8 Comitato Regionale per la formazione continua e l'apprendistato
Art. 8.1 Apprendistato professionalizzante
Art. 9 Contribuzione assistenza contrattuale
Art. 10 Armonizzazione e semplificazione retribuzioni regionali minime
Art. 11 Premio regionale per obiettivi variabile
• Modalità applicative
Art. 11.1 Contrattazione di 2° livello relativa a panifici ad indirizzo industriale
Art. 12 14a mensilità
Art. 13 Commissioni di conciliazione
Allegato 1 - Contribuzioni bilaterali - Ente Bilaterale Panificazione Lombardo

Contratto integrativo Regionale Lombardia settore panificazione

Addì, Grassobbio, 18 gennaio 2011 tra la Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia [...], l'Unione Regionale rappresenta le seguenti associazioni provinciali del settore: Ass. Panificatori di Bergamo, Sindacato Panificatori di Brescia, Ass. Panificatori di Como, Gruppo Panificatori Cremona, Ass. Panificatori di Lecco, Ass. Panificatori di Lodi, Sindacato Panificatori Artigiani di Mantova, Ass. Panificatori di Milano Monza e Brianza e provincia, Ass. Panificatori di Pavia, Ass. Panificatori di Sondrio, Ass. Panificatori di Varese; la Federazione Assipan aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla Associazione Panificatori di Lecco […] e la Fai-Cisl Lombardia […], la Flai-Cgil Lombardia […], la Uila-Uil Lombardia […]

Premesso
a) Che a livello nazionale è stato completato il processo, avviato in data 20 giugno 2007 presso il Ministero del Lavoro, di riunificazione dei tre precedenti CC.NN.LL. settoriali sottoscritti congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e distintamente dalle Associazioni Imprenditoriali Fippa-Federpanificatori, Assipan-Confcommercio ed Assopanificatori-Fiesa-Confesercenti.
b) Che in data 1 dicembre 2009, in Roma, fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e le Associazioni Imprenditoriali Fippa-Federpanificatori, Assopanificatori-Fiesa-Confesercenti, è stato stipulato l'accordo di rinnovo del primo ed unico Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. Che in data 10 novembre 2010 il citato contratto è stato formalmente firmato anche da Assipan-Confcommercio Imprese per l'Italia con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa sottoscritto congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori.
c) Che fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e le Associazioni Imprenditoriali erano attivi due Contratti Integrativi Regionali della Lombardia, rispettivamente rinnovati:
1) in data 5 febbraio 2003 con l'Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, integrativo del CCNL sottoscritto allora da Fippa- Federpanificatori,
2) in data 14 febbraio 2003 con Fiesa-Confesercenti Lombardia, integrativo del CCNL sottoscritto allora da Fiesa-Confesercenti.
Convengono e stipulano
il Contratto Unico Integrativo Regionale Lombardia del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari" del 1 dicembre 2009.

Art. 1 Decorrenza, validità, durata e procedure di rinnovo
Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico in armonia con il CCNL avrà validità triennale per la parte normativa ed economica e si conviene debba sviluppare la sua validità fino a 18 mesi dopo la scadenza dello stesso CCNL (31.12.2011), pertanto in fase di prima applicazione la scadenza viene convenzionalmente fissata al 30 giugno 2013.
Le Parti avvieranno entro il mese di gennaio 2011 una "Commissione Stesura dell'Unico Contratto Integrativo Regionale Lombardia" che ad integrazione dell'articolato convenuto con il presente accordo integri ed armonizzi gli istituti già previsti e normati dai diversi accordi integrativi regionali precedenti oltre a definire i temi che vengono rinviati per la loro completa definizione a valle della stesura in corso del CCNL, tra cui si evidenziano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Articolazione territoriale degli strumenti nazionali bilaterali;
b) Ridefinizioni ed armonizzazioni delle previdenze ed assistenze che il nuovo Ente Bilaterale Regionale andrà ad erogare ad imprese e lavoratori a valle della definizione delle prestazioni che l'Ente Bilaterale Nazionale del settore (Ebipan) sta determinando;
c) Ridefinizione ed aggiornamento della sfera di applicazione contrattuale, considerando il continuo processo innovativo ed evolutivo delle attività e dei servizi offerti dalle aziende della panificazione lombarde ed al fine di dare maggiori certezze di contesto normativo ed economico;
d) Individuazione profili professionali riconoscendo le caratteristiche sempre più presenti di polivalenza e polifunzionale delle competenze e professionalità espresse nelle aziende lombarde, avendo riguardo all'evoluzione ed innovazione in atto nelle imprese del settore, sempre più orientate verso un ruolo multifunzionale.
Le Parti si danno atto che nelle more della stesura del testo dell'Unico Contratto Integrativo Regionale Lombardia della Panificazione, continuano ad avere vigenza le norme contrattuali integrative regionali non espressamente modificate dal presente accordo.
Il contratto integrativo regionale ha durata triennale, pari a quella prevista per il CCNL.
La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della proposta di rinnovo e comunque fino ad un mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta proposta.

Art. 2 Ente Bilaterale Regionale della Panificazione
Premesso che è attiva a livello regionale una Cassa Panificazione (detta Commissione Paritetica Panificatori e Lavoranti Panettieri della Regione Lombardia) costituita con accordo sindacale del 27/4/1981 dalla Unione Regionale dei Panificatori e dalle OO.SS. Regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil ed Uila-Uil.
Detta Cassa è una struttura di previdenza ed assistenza che assolve alle funzioni previste dal CCNL all'articolo istitutivo delle "Casse Mutua", intervenendo in termini integrativi nei casi di malattia, infortunio oltre a quanto ulteriormente previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.
Le Parti firmatarie il presente accordo, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza e contrattazione, ritengono opportune ed utili l'implementazione e l'universalizzazione contrattuale degli strumenti bilaterali, per lo sviluppo e la promozione del settore della panificazione, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore a livello regionale ed in ogni singola provincia, senza per questo diventarne strumento sostitutivo di rapporti contrattuali tra le Parti.
Tali relazioni sindacali vanno inquadrate nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal settore nell'economia della Regione Lombardia e quindi del paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata. In tal contesto le Parti intendono migliorare e rilanciare l'attività del sistema bilaterale del settore creando le condizioni che favoriscano e consentano lo sviluppo di azioni di partnership con gli Enti pubblici ed in particolare con la Regione Lombardia.
Ciò premesso, le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, concordano sull'opportunità di costituire un nuovo ed unico Ente Bilaterale Regionale Lombardo del settore della panificazione, quale strumento per l'attuazione di accordi, compiti e materie ad esso attribuite da specifica negoziazione tra le Parti, a partire dalle funzioni ed aree di intervento di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Osservatorio Regionale, assolvendo alle funzioni già previste dai precedenti accordi oltre ai compiti da definirsi quale articolazione dell'Osservatorio nazionale
[…]
d) Organismo Paritetico Sicurezza e mutualizzazione RLST
e) Comitato Regionale per la Formazione continua e l'apprendistato
f) Assistenza contrattuale
g) Articolazione regionale/territoriale degli strumenti bilaterali nazionali previsti dal vigente CCNL
h) Organizzazione e gestione attività, servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare integrativo, aggiornando le provvidenze attualmente previste dal regolamento della "Cassa Panificazione" e rivisitando le stesse in particolare per evitare sovrapposizioni con le prestazioni nazionali.
Le Parti, confermando la volontà di addivenire nel più breve tempo possibile alla costituzione e realizzazione della piena operatività del nuovo ed unico Ente Bilaterale Regionale Lombardo del settore della panificazione, che realizzi gli obiettivi indicati nel presente articolo, con particolare riguardo all'universalizzazione contrattuale ed all'allargamento della composizione degli organismi a tutte le Parti firmatarie del nuovo contratto integrativo regionale, convengono di esperire gli approfondimenti opportuni di natura legale e tecnico-organizzativa da effettuarsi di concerto con gli organismi dirigenti dell'attuale "Cassa Panificazione" per giungere possibilmente entro il mese di febbraio 2011 alla costituzione notarile del nuovo Ente nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) Garantire la continuità funzionale, amministrativa e patrimoniale dell'attuale Cassa fino ad operatività realizzata del nuovo Ente;
b) Prevedere nella formalizzazione dell'atto costitutivo e Statuto del nuovo Ente l'evoluzione nella continuità della Cassa Panificatori (CPPLPR), ricercando le soluzioni formali più utili a realizzare gli obiettivi sopra descritti, senza escludere la messa in liquidazione dell'attuale Cassa e la devoluzione del patrimonio sociale al nuovo Ente;
[…]

Art. 3 Finanziamento bilateralità
[…]
Il nuovo Ente bilaterale dovrà prevedere nel regolamento attuativo la raccolta da parte delle imprese e dei lavoratori che si avvalgono del servizio e delle prestazioni della bilateralità regionale medesime, di dichiarazioni scritte di adesione al presente Contratto Collettivo Regionale Lombardia ed al relativo CCNL, agli accordi fra le Parti adottati a norma del contratto medesimo, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Art. 4 Contrattualizzazione prestazioni bilaterali
La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva del settore della panificazione è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il CCNL unico del settore, in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti, anche economici, dovuti al lavoratore e previsti dal vigente CCNL e dal presente CIRL.
Le prestazioni previste dal CCNL stipulato in data 01/12/2009 in tema di bilateralità, welfare contrattuale e formazione continua nonché in tema di assistenza sanitaria integrativa e quanto previsto in tema di bilateralità dal presente Contratto Regionale integrativo di 2° livello rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. L'azienda, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere nei confronti dei lavoratori.
Le Parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, del presente contratto regionale e degli accordi collettivi nazionali e regionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale. Ciò anche in riferimento ed ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed alle circolari interpretative del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nn. 40 del 2004 e 30 del 2005 e 43 del 2010.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti del sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni e provvidenze da parte dell'impresa datrice di lavoro.
[…]

Art. 7 Istituzione Organismo Paritetico Regionale Panificazione Salute e Sicurezza
Le Parti contrattuali del settore della Panificazione convengono l'istituzione di dell'Organismo Paritetico Regionale Panificazione Salute e Sicurezza denominato sinteticamente "OPPLSS", assegnandogli il ruolo e le funzioni degli organismi paritetici previsti dal D.Lgs. 81/08 e sm., dalla contrattazione nazionale e regionale in materia, escludendo ogni attività a scopo di lucro.
Le Parti sottolineano il ruolo del OPPLSS quale soggetto propositivo di iniziative volte alla promozione, sensibilizzazione , coordinamento, sviluppo di politiche di salvaguardia della salute e della sicurezza di lavoro, inoltre attua quanto le Parti congiuntamente decidono di demandare in tema di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute.
L'organismo sarà composto da dodici rappresentanti nominati pariteticamente fra le parti; e rappresentanti tutte le Parti sottoscriventi il presente contratto regionale. Entro 60 giorni dall'effettiva costituzione dell'organismo, lo stesso proporrà alle Parti un proprio regolamento attuativo delle funzioni ad esso demandate che le Parti dovranno ratificare successivamente.
La Presidenza e la segreteria del comitato sarà alternata ogni tre anni tra le parti contrattuali in rappresentanza sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Il Presidente pro-tempore avrà la rappresentanza del comitato per tutte le attività previste dalle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza e dalla relativa contrattazione collettiva in materia.
Tra i compiti dell'Organismo paritetico si evidenziano in particolare:
• tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati, dell'elenco dei nominativi dei RSPP oltre all'elenco dei Medici Competenti afferenti ogni azienda;
• analisi, orientamento e promozione dei fabbisogni formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008 ed in generale sui temi dell'igiene e sicurezza.
• coordinamento delle attività dei rappresentanti territoriali-regionali dei lavoratori per la sicurezza che verranno nominati dalle rappresentanze dei lavoratori;
Inoltre l'Organismo paritetico monitorerà l'attività dei RLST, curerà la loro formazione, ne darà le direttive e programmerà gli interventi necessari allo svolgimento di tutte le funzioni loro attribuite dalla legge o da norme contrattuali.
Il OPPLSS mensilmente, darà disposizioni all'Ente bilaterale regionale di prelevare dall'apposito fondo e liquidare alle rispettive OO.SS. di appartenenza degli RLST gli oneri derivanti dall'instaurazione di regolare rapporto di lavoro/collaborazione ed inoltre di tutte le spese legate all'attività di rappresentanza ed adeguate e proporzionali all'attività svolta; a titolo indicativo e non esaustivo: attrezzatura e materiale d'ufficio, rimborsi kmetrici (oppure analoga convenzione), coperture assicurative, etc.
A tale scopo le Parti dovranno addivenire alla definizione di apposita convenzione, con valenza biennale e soggetta a verifica annuale anche in ordine allo sviluppo dell'attività specifica di rappresentanza.
L'organismo OPPLSS si riunirà di norma ogni due mesi oppure ogni volta che una Parte contrattuale ne faccia richiesta.

Art. 7.1 Istituzione Figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza di ambito Territoriale (RLST)
In attuazione dell'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 si concorda di dare attuazione al RLST a livello regionale e più precisamente:
• prevedendo la nomina di almeno 3 RLST con garanzia di presenza di ciascuna organizzazione stipulante: Fai Cisl Regionale, Flai Cgil Regionale e Uila Uil Regionale, che ne sono titolari.
• la nomina dovrà pervenire entro 60 giorni con specifica lettera alle parti ed al OPPLSS da parte delle rispettive OO.SS regionali.
• gli RLST durano in carica 3 anni, salvo dimissioni o sostituzioni da parte delle rispettive OO.SS.
• gli RLST come prevede l'accordo regionale dovranno svolgere tutte le funzioni a loro affidate dall'art.47 del D.Lgs 81/2008 e riceveranno la prevista formazione
• spetterà al OPPLSS d'intesa con gli stessi RLST definire e comunicare la ripartizione e l'assegnazione del RLST a ciascuna azienda per aree territoriali limitrofe.
• le aziende dovranno mettere a disposizione degli RLST tutta la documentazione prevista dal D.Lgs 81/2008.
• gli RLST programmano le visite nelle aziende comunicando preventivamente il giorno e l'ora presunta e redigono un apposita relazione il cui testo verrà concordato in sede di OPPLSS. Le visite si svolgono possibilmente alla presenza del responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale (RSPP)
• il RLST a conclusione della visita e/o periodicamente anche in maniera preventiva per tematiche su ambiente, salute e sicurezza incontra l'RSPP e/o la Direzione Aziendale
• il RLST a conclusione della visita, che di norma sarà con periodicità annuale, consegnerà copia della relazione al OPPLSS, indicando l'esito e i rilievi eventualmente riscontrati.
• nei casi in cui l'RLST ritenga vi siano situazioni di criticità e/o mancato rispetto delle norme di legge, di cui non si è avuta possibilità di soluzione, lo stesso RLST né darà comunicazione al OPPLSS per eventuali iniziative al riguardo, necessari al fine di regolarizzare la posizione
L'OPPLSS predispone un regolamento relativo alla modalità operativa degli RLST relativo, in particolare, alla informazione, consultazione, accesso ai luoghi di lavoro, controversie e le altre attribuzioni loro affidate dalla normativa vigente. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione delle parti firmatarie del contratto unico integrativo regionale Lombardia del settore panificazione.

Art. 7.2 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per imprese sopra i 15 dipendenti
Confermando che nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08 ed il disposto contrattuale, il RLS è eletto dai lavoratori tra le RSU o RSA presenti. Allo stesso RLS l'azienda dovrà garantire agibilità ed adeguata formazione nel rispetto delle norme legislative e contrattuali.
In caso di elezione del rappresentante aziendale interno della sicurezza (RLS), a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio al OPPLSS della necessaria documentazione, dall'Ente bilaterale regionale sarà riaccreditato periodicamente all'azienda quota parte della percentuale versata esclusivamente per la mutualizzazione del "Organismo Paritetico OPPLSS e finanziamento RLST", pari allo 0,10%.
Nell'eventualità di una indisponibilità registrata ad eleggere il RLS, evento comprovato con documentazione inviata al OPPLSS, previa decisione dello stesso organismo, la funzione di rappresentante della sicurezza dei lavoratori di tale azienda viene assunta dal RLST. Conseguentemente il vincolo contrattuale per l'azienda è di sostenere i costi nella misura e nella forma che le Parti hanno determinato.

Art. 8 Comitato Regionale per la formazione continua e l'apprendistato
Le Parti, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Regionale, prevedendone uno specifico finanziamento bilaterale, convengono di costituire il Comitato Regionale per la Formazione nel settore della Panificazione in seguito richiamato in forma abbreviata CREFOP.
Il CREFOP, operando sul terreno della formazione, avrà la finalità di favorire, nello specifico settore della panificazione, una crescita della cultura professionale, della valorizzazione del lavoro e delle competenze tecniche e professionali, del rispetto della sicurezza, delle prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e del rispetto e piena applicazione delle norme contrattuali.
Il Comitato Bilaterale sarà composto complessivamente da 12 componenti, 6 di parte imprenditoriale e 6 di parte sindacale. Il Comitato Bilaterale potrà avvalersi di competenze e consulenze esterne definite di comune accordo tra le parti.
Per quanto attiene alle ulteriori modalità di funzionamento e strutturazione del CREFOP, le Parti rinviano ai principi/criteri che saranno adottati nell'ambito di un apposito regolamento/statuto, da approvarsi a cura delle Parti medesime entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Il Comitato Bilaterale avrà sostanzialmente il compito di progettare, coordinare, controllare ed indirizzare le attività di formazione per il personale impiegato nel settore della panificazione con particolare riferimento all'apprendistato, alla formazione continua ed alla riqualificazione professionale, ai progetti finanziabili dai Fondi Interprofessionali nazionali FONTE e FORTE o da altre fonti di finanziamento, nonché tutti gli adempimenti demandati dalle parti firmatarie attraverso accordi territoriali, regionali e nazionali. Inoltre il CREFOP svolgerà un monitoraggio complessivo delle attività formative e potrà definire iniziative specifiche di ricerca e azioni di sistema sui fabbisogni formativi delle imprese.
Il ruolo del Comitato Bilaterale è da considerarsi integrativo delle specifiche norme del CCNL relative ai livelli territoriali di confronto in materia di formazione continua e Apprendistato. Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente del CREFOP propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite, tenuto conto di eventuali indicazioni delle Parti stipulanti.
Il CREFOP potrà inoltre sviluppare le seguenti funzioni:
• instaurare rapporto con le Istituzioni nazionali, regionali e/o provinciali preposte alla formazione professionale;
• essere interlocutore attivo e supporto all'attività dell'Osservatorio Regionale di Settore in materia di formazione professionale e dell'Organismo Paritetico Salute e Sicurezza gli altri Osservatori/Commissioni previste dal presente contratto;
• stabilire modalità omogenee connesse al rapporto di lavoro di "Apprendistato professionalizzante" previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e circolari applicative e interpretative del Ministero del lavoro e dal vigente CCNL.

Art. 8.1 Apprendistato professionalizzante
Modalità attuative del percorso formativo ed Istituzione Comitati Provinciali per l'Apprendistato e la Formazione Continua.
Premesso che
a) Le parti firmatarie ritengono la qualificazione professionale degli apprendisti un importante obiettivo da perseguire sia per lo sviluppo e la tutela della professionalità e occupabilità dell'apprendista, sia per la produttività e competitività dell'azienda;
b) Tale qualificazione professionale è relativa a competenze di base trasversali a tutto il mondo del lavoro (così come previsto dalla normativa nazionale) e anche a specifiche competenze professionali nel settore della panificazione;
c) Le norme di legge e contrattuali prevedono un monte ore di formazione formale, in tema e/o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale;
d) La concreta esperienza lavorativa, purché svolta secondo un piano formativo individuale prefissato e assistita on the job dal ruolo del tutor specificamente formato, costituisce una importante fonte di apprendimento e arricchimento di capacità professionali da integrare, con pari dignità, alla formazione formale d'aula in strutture accreditate;
e) La specificità delle imprese di panificazione non consente il totale svolgimento di attività formativa all'interno dei locali aziendali e rende pertanto necessaria, di norma, una formazione mista interna/esterna.
Tutto ciò premesso le Parti oltre ad indicare alcune modalità attuative, che affidano per la gestione ai livelli territoriali impegnandosi a costituire entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, in ogni provincia "Comitati Bilaterali per l'Apprendistato", composta da un componente per ciascuna Associazione datoriale ed Organizzazione sindacale stipulanti e presenti in modo organizzato nella relativa provincia.
Le Parti, con specifico accordo a livello provinciale definiranno la sede ed il regolamento che ne espliciti modalità applicative e regole condivise per il corretto funzionamento, che vedrà il sostegno economico dall'Ente Bilaterale Regionale nelle quantità che lo specifico regolamento andrà a prevedere.
In seguito vengono indicate alcune norme attuative che i Comitati Bilaterali Provinciali potranno disporne:
1) L'attività formativa connessa al contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. 276/2003, quantificata in 120 ore medie annue, sarà effettuata, di norma in modalità miste di formazione interna e formazione esterna all'azienda esclusivamente per gli apprendisti impiegati in imprese che applicano integralmente il CCNL ed il presente CIRL.
2) La formazione esterna sarà effettuata presso agenzie formative accreditate, avvalendosi delle opportunità formative offerte da Bandi Regionali e Bandi Provinciali, o finanziati dalle imprese stesse in assenza di bandi Provinciali e Regionali, secondo moduli quantificati, di norma, in 40 ore annue all'interno dei quali saranno affrontate in prevalenza materie di carattere trasversale, ma saranno introdotti anche elementi dello specifico settore professionale.
3) Le rimanenti 80 ore di formazione, a prevalente carattere professionalizzante, saranno svolte all'interno dell'azienda secondo la modalità dell'affiancamento on the job, per il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle capacità professionali indicati nel Piano Formativo Individuale.
4) Le aziende, al momento dell'assunzione di un apprendista, invieranno al Comitato Bilaterale il Piano formativo individuale sottoscritto dall'apprendista e una formale dichiarazione di responsabilità nella quale si dichiari:
a) la presenza di un tutor in possesso dei requisiti previsti dalle norme;
b) l'adesione, per la parte di formazione esterna, ad uno specifico corso di formazione promosso da un'Agenzia Formativa accreditata che abbia concordato col Comitato Bilaterale i contenuti e i metodi di insegnamento.
5) Il Comitato Bilaterale fornirà alle aziende consulenza e assistenza in merito alla stesura dei Piani di formazione individuali, alla valutazione delle competenze in ingresso, a verifiche intermedie e finali e al riconoscimento e attestazione del percorso formativo.
6) Il Comitato Bilaterale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, validerà il Piano Formativo Individuale proposto dell'impresa e sottoscritto dall'apprendista, e procederà, secondo modalità stabilite dal Comitato stesso, a successivi momenti di verifica intermedia e finale delle attività formative effettuate sia on the job che nella formazione esterna.
7) Qualora il Comitato Bilaterale non si esprima nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'azienda, la richiesta di validazione si intenderà accolta e il datore di lavoro provvedere ad inviare modello di assunzione, corredato dai relativi allegati (Parere di conformità, Piano Formativo individuale, Dichiarazione sulla capacità formativa formale interna dell'impresa), alla Provincia competente e al Comitato Bilaterale.
8) Il Comitato Bilaterale, d'intesa con la Provincia e avvalendosi delle opportunità offerte da Bandi Regionali e Provinciali, o in assenza di questi, con finanziamenti mirati messi a disposizioni delle imprese, procederà ad assicurare la periodica offerta - commisurata alle effettive necessità - di corsi per tutor, presso un'Agenzia formativa accreditata che abbia concordato col Comitato Bilaterale contenuti e metodi di insegnamento che valorizzino lo specifico professionale e tecnico del settore.
9) Ai Comitati Bilaterali Provinciali viene demandata la regolamentazione di quanto previsto dal CCNL in vigore in merito alla formazione interamente aziendale.
Le Parti convengono che la presente normativa possa essere applicata anche ai contratti di apprendistato già in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 13 Commissioni di conciliazione
Le parti s'impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, in ogni provincia "Commissioni provinciali di conciliazione", composta da un componente per ciascuna Associazione datoriale ed Organizzazione sindacale stipulanti e presenti in modo organizzato nella relativa provincia.
Le parti a livello provinciale definiranno la sede e un regolamento che ne espliciti modalità applicative e regole condivise per il corretto funzionamento, vincolando reciprocamente i propri associati ad utilizzare la commissione in via preventiva nel caso di controversie individuali, collettive o plurime , inoltre nei casi di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, modifica assetti societari e relative ricadute occupazionali.
La convocazione della commissione sarà richiesta direttamente dalla Associazione Datoriale della Provincia o dai lavoratori tramite le loro rispettive federazioni sindacali di categoria; la commissione si riunirà entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.