Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2011, n. 9954 - Sindrome ansioso-depressiva e risarcimento


 

FattoDiritto

 


La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell'art. 380 c.p.c.:

"Con ricorso notificato in data 29-30 aprile 2010, chiede, con sei motivi, la cassazione della sentenza depositata il 14 dicembre 2009 e notificata l'8 marzo 2010, con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande nei confronti della datrice di lavoro (...) s.c.a r.l., di risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale - per una grave sindrome ansioso-depressiva contratta a seguito di una rapina con sequestro di persona - da lui subiti in occasione di un trasporto di lire 50.000.000 dalla filiale della banca di Canicattì a quella di Campobello di Licata in data 11 dicembre 1998 e aggravata da ulteriori tre rapine subite da quest'ultima filiale mentre lui vi prestava la propria attività lavorativa.

I motivi di ricorso attengono:

- al vizio di motivazione (il 1°), alla violazione degli art. 414 c.p.c. (6° motivo), laddove la Corte territoriale aveva ritenuto di gravare il dipendente dell'onere di allegazione e prova (che comunque sarebbe stato sufficientemente assolto nel ricorso introduttivo) del comportamento negligente della società (che peraltro sarebbe risultato dalle prove, senza che i giudici ne prendessero atto), anziché ritenere quest'ultima tenuta a dedurre e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento (prova che sarebbe del tutto mancata in giudizio);

- alla violazione dell'art. 19 del C.C.N.L. Federcasse del 20.2.1997, art. 2087 cc. (4° motivo):

- alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello pronunciata in ordine alla richiesta di ammissione di C.T.U. per accertare il danno patito dal lavoratore ed il nesso causale di tale danno con gli eventi criminosi indicati (5° motivo).

La società intimata resiste alle domande del dipendente con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie.

Il procedimento è regolato dagli legge 18 giugno 2009 n. 69.

 

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

 

La Corte territoriale, oltre a ritenere non sufficientemente sostenuta in ricorso, sul piano dell'allegazione e della prova, la riferibilità alla società dell'evento rapina a norma dell'art. 2087 cc. e a valutare come non provata in giudizio la presenza in azienda del ricorrente in occasione delle tre rapine successive a quella dell'11 dicembre 1998, ha infatti affrontato anche il tema, pur subordinato all'accertamento della responsabilità aziendale, della sussistenza di stabili conseguenze dannose a carico del (...) derivanti dagli episodi indicati.

In proposito, la Corte ha affermato che "anche la domanda risarcitoria... è, ancor prima di essere sfornita di prova, generica e priva di allegazioni" e ha rilevato come nel ricorso introduttivo mancasse l'indicazione dell'entità effettiva del danno alla salute e della sua riconducibilità alle rapine e, quanto ai danni esistenziale e morale, l'indicazione di "precisi elementi, quali durata, gravità, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita etc. ", a sostegno dell'esistenza degli stessi.

Un tale accertamento, posto dalla Corte territoriale a fondamento autonomo del rigetto delle domande, non è stato specificatamente impugnato in questa sede dal ricorrente, il quale si limita, col quinto motivo, a censurare la mancata ammissione di C.T.U. tesa ad accertare genericamente l'entità del danno patito e il nesso causale di tale danno con gli eventi criminosi.

Se una tale censura può essere tutt'al più riferita all'accertamento della sentenza sopra indicato quanto al danno alla salute (accertamento autonomamente rilevante e peraltro non investito direttamente e specificatamente dal ricorso, come sarebbe stato necessario), va comunque rilevato che la mancata considerazione della relativa istanza istruttoria da parte della Corte territoriale appare pienamente giustificata dal fatto che l'unica deduzione di sostegno in proposito rilevata dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza) e l'unica specifica risultante dallo stesso ricorso per cassazione (seconda pagina del ricorso, mentre gli ulteriori richiami a certificati medici prodotti, effettuata nel quinto motivo, è del tutto generica, non rispettando la regola della autosufficienza del ricorso) è quella di un "disturbo da stress post-traumatico con deflessione dell'umore", accertato tre giorni dopo la prima rapina con sequestro di persona e che come tale non meritava alcun accertamento aggiuntivo utile per le finalità del ricorso introduttivo. Tanto più che i giudici di merito hanno comunque accertato che alle successive tre rapine in banca non era stato provato che fosse presente il (...) e anche tale accertamento non è stato specificatamente da questi contestato.

Alle considerazioni svolte consegue l'inammissibilità del ricorso, la fondatezza delle cui censure non potrebbe infatti condurre all'annullamento della sentenza impugnata."

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, che il contenuto dell'ultima memoria non appare in grado di contrastare in maniera efficace.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese, operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Banca le spese di questo giudizio, liquidate in € 30,00 per esborsi ed € 6.000,00, oltre 12,50%, IVA e CPA, per onorari.