Categoria: 1985
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 marzo 1985
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Federazione italiana editori giornali, Associazione italiana stampatori giornali e Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, Federazione informazione e spettacolo, Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo informazione cultura
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende editrici e stampatrici di giornali

Sommario:

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Rappresentanze sindacali
• Delegato di impresa
Art. 6 - Regolamento interno
Art. 7 - Diritti sindacali
• Assemblea
• Contributi sindacali
• Diffusione stampa sindacale
• Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali
• Comunicati sindacali
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Art. 10 - Igiene del lavoro e tutela della salute
Art. 11 - Assicurazione infortuni
Art. 12 - Istruzione professionale
Art. 13 - Diritto allo studio
Art. 14 - Norme per i licenziamenti
Art. 15 - Investimenti ed innovazioni tecnologiche
• Programmi globali di settore
• Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
• Disciplina della trasmissione in fac-simile
Art. 16 - Mutamenti di proprietà
Art. 17 - Appalti
Art. 18 - Controversie
Art. 19 - Inquadramento e classificazione del personale
Art. 20 - Norme complementari
Art. 21 - Lavoro a tempo parziale
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Visita medica
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Apprendistato
Art. 4 - Orario di lavoro
• Turni
• Complementari e ausiliari
• Maggiorazioni
• Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Lavoro straordinario
Art. 7 - Festività - Lavoro festivo
Art. 8 - Interruzione di lavoro
Art. 9 - Orario e retribuzione garantiti
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Assenze
Art. 12 - Permessi - Aspettativa
Art. 13 - Giorni di riposo
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Trasferte
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Mutamento di mansioni
Art. 21 - Corresponsione delle paghe
Art. 22 - Conteggi perequativi
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 27 - Cessione - Trapasso - Trasformazione - Cessazione di azienda
Art. 28 - Disciplina del lavoro
Parte III - Norme impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Livelli professionali
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 - Festività - Lavoro festivo
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Aspettativa
Art. 11 - Giorni di riposo
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Corresponsione della retribuzione
Art. 15 - Indennità di maneggio di denaro
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 18 - Tutela della maternità
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 23 - Previdenza
Art. 24 - Cessione, trapasso, trasformazione di azienda
Art. 25 - Disciplina del lavoro
Parte IV - Condizioni di miglior favore
Condizioni di miglior favore
1) Condizioni di miglior favore concesse ad personam
2) Condizioni di miglior favore locali
Parte V -
Art. 1 - Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Allegati
Allegato A - Tabelle Salariali (in vigore dall’1 gennaio 1985)
Allegato B - Regolamento per l’erogazione dell’indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato C - Accordo interconfederale 26 gennaio 1977
Allegato D - Accordo 13 dicembre 1964 integrativo dell’art. 6; Norme operai; del CNL 30 luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato E - Accordo 13 dicembre 1964 integrativo dell’art. 7; Norme impiegati; del CNL 30 luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa

L’anno 1985 addì 23 marzo in Roma, tra la Federazione italiana editori giornali, l’Associazione italiana stampatori giornali, la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, la Federazione informazione e spettacolo, la Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo informazione cultura; è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Parte I - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.

Art. 3 Contratto a termine
L’assunzione a termine è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Rappresentanze sindacali
Si applicano le norme della legge n. 300/70 sulle rappresentanze sindacali.
[…]

Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con meno di 16 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dalle Federazioni di categoria firmatarie del presente contratto cui i lavoratori aderiscono, tramite la Fieg.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti la sua attività.

Art. 6 Regolamento interno
È in facoltà della direzione dell’azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 7 Diritti sindacali
Si richiamano le disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300 con le seguenti precisazioni:

Assemblea
Le assemblee previste dall’art. 20 della legge saranno fissate, previo adeguato preavviso, tenendo conto delle particolari esigenze di produzione dei giornali quotidiani. […]
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. […]

Diffusione stampa sindacale
È consentita la diffusione all’interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dell’orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla Direzione dell’azienda.

Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze e previo avviso alla direzione aziendale, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, specie per quanto concerne gli ambienti di lavoro particolarmente disagiati.
I lavoratori tramite le loro rappresentanze potranno procedere, all’interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato - appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata in comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti) attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
La direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali concorderanno, secondo le procedure previste dal presente articolo, specifici accertamenti sulle conseguenze dirette o indirette dell’introduzione di nuove tecnologie - con particolare riferimento ai terminali video - sulla salute ed integrità fisica del dipendente al fine di attuare tutte le misure idonee alla prevenzione e alla tutela. L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini concordate.
Qualora i risultati degli accertamenti suggeriscano tale soluzione, con intesa tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali dell’azienda potranno essere concordate pause a favore degli addetti che operano costantemente e per l’intero orario contrattuale alla unità video.

Art. 11 Assicurazione infortuni
Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall’impiego di automezzi gli autisti e gli ispettori che siano richiesti, per l’espletamento delle loro mansioni, di farne uso.
L’assicurazione coprirà il rischio di morte e di invalidità permanente totale o parziale, nel limite di un massimale di lire 80.000.000 per persona.

Art. 12 Istruzione professionale
Le parti contraenti convengono sulla necessità di attivare con sollecitudine un programma concreto diretto a realizzare un osservatorio sul mercato del lavoro e sui processi di trasformazione con riferimento all’evoluzione tecnologica e professionale dei lavoratori del settore da impiegare nelle aziende editoriali e la riqualificazione degli attuali occupati in corrispondenza alle esigenze che scaturiscono dal processo di costante evoluzione tecnologica del settore.
A tale scopo saranno concordati nel dettaglio contenuti ed obiettivi del programma, anche in collegamento con enti pubblici e/o strutture esistenti preposti alla preparazione professionale, e verranno contestualmente fissati i contributi finanziari che le aziende destineranno alla realizzazione degli obiettivi indicati.

Art. 15 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Programmi globali di settore

La Fieg e le Federazioni Nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato; ciò nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, la sana gestione delle imprese ed il consolidamento e sviluppo economico-produttivo ai fini di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l’occupazione.
Ai fini del predetto confronto la Fieg sulla base delle informative trasmesse dalle aziende si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali entro il mese di novembre di ciascun anno i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
- teletrasmissione da ogni singola regione;
- teletrasmissione nelle singole regioni;
- utilizzo organici e impianti nell’arco delle 24 ore;
- orario di chiusura;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria) nelle singole aziende e nel territorio;
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- entrata e uscita manodopera azienda per azienda (per qualifica, sesso, categoria);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell’entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero edizioni per copia);
- consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione).
La predetta informativa relativa ai dati sull’andamento del settore integra gli accordi di analogo contenuto intervenuti a livello territoriale. La Fieg, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell’informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell’intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e a promuovere lo sviluppo dell’informazione a mezzo stampa.

Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
Gli editori, tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo le organizzazioni sindacali sui programmi che comportino nuovi insediamenti produttivi o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione e i prevedibili effetti sull’occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei lavoratori.
A) Piani di ristrutturazione tecnologica
I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell’intero periodo della loro attuazione, con l’individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti. I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell’informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale.
I piani debbono evidenziare le necessarie indicazioni sull’organizzazione dell’intero ciclo produttivo, dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione. Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani delle imprese, contenenti sia le scelte tecnico-editoriali che gli aspetti più propriamente industriali (con indicazione dei criteri di progettazione adottati, della scelta dei sistemi e delle fasi di sperimentazione), saranno presentati dalle direzioni aziendali alle RSA assistite dalle rispettive organizzazioni, preventivamente al confronto sull’organizzazione del lavoro e quindi con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.
In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l’occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare - attraverso il confronto sindacale - un’equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.
Qualora l’azienda editoriale sia diversa da quella di stampa il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
In presenza di piani che - per quanto riguarda l’utilizzo del sistema editoriale - prevedano forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, le aziende possono istituire, in sede aziendale - su richiesta delle parti - commissioni tecniche consultive alle quali saranno invitate a partecipare tutte le componenti che operano all’interno dell’impresa.
Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all’impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all’attuazione della mobilità nell’ambito del profilo (livello retributivo) e alla utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.
I piani elaborati dalle imprese e finalizzati allo sviluppo produttivo che prevedono modificazioni strutturali del sistema di produzione anche attraverso la integrazione di diverse funzioni, debbono contenere indicazioni sull’organico lordo necessario per la loro attuazione, tenendo conto del personale che - nell’arco temporale di realizzazione dei piani - lascerà l’azienda per raggiunti limiti di età, per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento. Qualora espletata tale procedura e dopo aver utilizzato gli strumenti di tutela occupazionale previsti al successivo punto B), risultassero, secondo le indicazioni contenute nel piano dell’impresa, eccedenze di personale non riassorbibili in azienda anche attraverso nuove iniziative si procederà ad una proporzionale riduzione delle prestazioni annue dei dipendenti, fino al massimo di sette giorni di riposo retribuito.
Le modalità e i criteri di applicazione della norma precedente verranno definiti, a livello aziendale, dalla Direzione e dalle RSA. In caso di mancato accordo le parti aziendali trasferiranno l’esame del problema alle organizzazioni nazionali stipulanti.
B) Garanzie occupazionali
[…]
2) L’individuazione degli organici necessari per la nuova organizzazione del lavoro sarà concordata tra le RSA, assistite dalle organizzazioni territoriali, e le direzioni aziendali. I nuovi organici saranno fissati tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio del settore. Gli organici così determinati dovranno assicurare la costante normalità della produzione in caso di improvvise assenze. Nel caso di assenze prolungate si darà luogo a relative sostituzioni qualora non sia possibile ricorrere a spostamenti nei turni settimanali.
[…]
C) Utilizzo delle tecnologie
[…]
Allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nell’applicazione, in sede aziendale, dei piani di trasformazione tecnologica, le parti attiveranno una commissione paritetica nazionale che procederà all’esame dei suddetti piani in relazione alle norme del presente contratto.

Disciplina della trasmissione in fac-simile
La teletrasmissione a distanza in fac-simile dei giornali quotidiani, o la trasmissione di parte di essi integrata nella sede di arrivo con l’inserimento di altre pagine di testo e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine teletrasmesse formano una edizione locale del medesimo quotidiano, può essere attuata dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti condizioni:
[…]
3) ogniqualvolta si intenda introdurre l’utilizzazione della trasmissione in fac-simile, le parti si incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i riflessi di tali innovazioni e per valutare congiuntamente l’entità del personale occorrente nei casi in cui vengano a crearsi nuovi centri produttivi o si utilizzino impianti precedentemente non collegati all’attività dell’editore interessato all’innovazione. Analoga valutazione verrà effettuata per le integrazioni di personale eventualmente necessario al gruppo editoriale che effettui trasmissioni in fac-simile al proprio interno.
Nel caso in cui l’unità produttiva ricevente non appartenga al settore dei giornali quotidiani o ne sia comunque diversa la ragione sociale rispetto all’azienda che trasmette, le aziende trasmittenti si fanno garanti dell’applicazione dei vari istituti del contratto di lavoro degli addetti ai quotidiani ai lavoratori adibiti direttamente alla ricezione, preparazione, stampa e spedizione del giornale teletrasmesso;
[…]

Art. 17 Appalti
Richiamate le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Art. 18 Controversie
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 20 Norme complementari
1) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.
[…]

Parte II - Norme operai
Art. 1 Visita medica

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dalla azienda, prima dell’assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l’orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 3 Apprendistato
L’apprendistato non è ammesso.

Art. 4 Orario di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro, a tutti gli effetti del presente contratto, è stabilito per tutti i turni in 6 ore giornaliere.
[…]
Salvo le eccezioni appresso previste, il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi ed uno di riposo. Detto regime nella sua estensione annuale determina un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 di 7 giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione. Nei casi in cui per motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui al presente comma e quindi si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo, gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 - parte operai - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e pertanto comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’operaio su base annuale.

Turni
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Il particolare trattamento economico per il turno notturno prestato sistematicamente in attività lavorativa che inizia prima delle ore 3 e termina dopo le ore 3 è stabilito nel paragrafo maggiorazioni del presente articolo. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle ore 23. Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo terminerà alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
[…]
Per il turno diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da seguire almeno un terzo dell’orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell’azienda con carattere di continuità.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento di miglior favore del quale usufruiscono i linotipisti delle città di Roma e di Palermo, in regime di turno notturno (5 ore giornaliere città di Roma, 5 ore e mezzo giornaliere città di Palermo) non è estensibile in alcun caso ai lavoratori di diversa qualifica anche se operanti nello stesso settore omogeneo di preparazione.
Di tale trattamento continueranno a beneficiare i linotipisti attualmente in servizio anche se riqualificati all’interno della azienda come tastieristi od operatori grafici nonché i lavoratori successivamente assunti quali linotipisti.
I lavoratori che verranno successivamente assunti ed immessi nel settore omogeneo della preparazione (tastierizzazione, titolazione, impaginazione) saranno assoggettati all’orario di lavoro normale previsto dal presente contratto.

Complementari e ausiliari
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali).
[…]
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali.

Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli operai osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest’ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]
Ogni altro patto nazionale o aziendale relativo al lavoro per le edizioni del lunedì dei quotidiani, difforme da quanto sopra stabilito, deve intendersi decaduto.
Ogni controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle organizzazioni nazionali.

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 6 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro di cui all’art. 4.
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno far ricorso al lavoro straordinario. Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario programmato, eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento fra uomini e donne) ed in applicazione delle modalità ivi previste, il diritto di assentarsi dal lavoro ed il trattamento economico previsti rispettivamente dall’art. 7 (assenza facoltativa post partum ed assenza per malattia del bambino di età inferiore ai tre anni) e dal secondo comma dell’art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario ai sensi dell’art. 314/20 del Codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la Direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]
Per le sottoindicate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate potrà essere inflitta la multa o la sospensione all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza, in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
[…]

Parte III - Norme impiegati
Art. 4 Orario di lavoro
Impiegati amministrativi

L’orario giornaliero di lavoro, a tutti gli effetti del presente contratto, è stabilito per tutti i turni in 6 ore giornaliere.
[…]
Salvo le eccezioni appresso previste, il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi ed uno di riposo. […]
Nei casi in cui, per motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui al comma precedente e quindi si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo, gli impiegati interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 11 - parte impiegati - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e pertanto comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’impiegato su base annuale.
Agli impiegati, che sulla base di prassi o accordi aziendali usufruiscono della prestazione lavorativa settimanale nell’arco di cinque giorni, non compete il godimento degli ulteriori giorni di riposo retribuiti. I suddetti impiegati osserveranno un orario settimanale di lavoro di 35 ore ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente, tra la direzione e le rappresentanze sindacali, l’orario unico.
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L’interruzione per la refezione durante l’orario di lavoro non potrà superare le tre ore.
Impiegati tecnici
Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della parte seconda - norme operai.
Agenzie di stampa
I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno il trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli impiegati osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (terzo e quarto comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest’ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]
Ogni altro patto nazionale o aziendale relativo al lavoro per le edizioni del lunedì dei quotidiani, difforme da quanto sopra stabilito, deve intendersi decaduto.
Ogni controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle organizzazioni nazionali.

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 4.
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno fare ricorso al lavoro straordinario.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario programmato, eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione.
[…]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni. La sospensione si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti a), b) e c);
e) licenziamento. […]

Parte IV - Condizioni di miglior favore
Condizioni di miglior favore
2) Condizioni di miglior favore locali

In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso.
Città di Trieste
1) Orario di lavoro

L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un’interruzione di mezz’ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
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