Tipologia: CCNL
Data firma: 1 febbraio 1985
Validità: 01.10.1984 - 30.09.1987
Parti: Fism e Sinascel-Cisl, Cgil-Scuola, Uil-Scuola
Settori: Servizi, Istruzione privata, Fism
Sommario:
I - Sfera di applicazione Art. 1 - Sfera di applicazione Art. 2 - Decorrenza e durata Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali Art. 4 - Ambito del rapporto II - Classificazione Art. 5 - Classificazione Art. 6 - Mutamenti di qualifica Art. 7 - Mansioni promiscue III - Assunzione in servizio Art. 8 - Assunzione Art. 9 - Periodo di prova Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro Art. 11 - Reimpiego IV - Trattamento economico e previdenziale Art. 12 - Retribuzione mensile Art. 13 - Prospetto paga Art. 14 - Tredicesima mensilità Art. 15 - Minimi retributivi Art. 16 - Indennità di contingenza Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità Art. 18 - Determinazione della quota giornaliera e oraria Art. 19 - Sostituzione dei lavoratori assenti Art. 20 - Trattamento previdenziale - Estratto conto Art. 21 - Vitto V - Durata del lavoro Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico Art. 23 - Lavoro notturno, festivo e straordinario Art. 24 - Ferie VI - Sospensione del rapporto di lavoro Art. 25 - Assenze per malattia Art. 26 - Riposo settimanale Art. 27 - Congedo matrimoniale |
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri Art. 29 - Servizio militare Art. 30 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali Art. 31 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento Art. 32 - Aspettativa Art. 33 - Permessi per gravi motivi Art. 34 - Permessi non retribuiti VII - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 35 - Preavviso di licenziamento o dimissioni Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d' età Art. 37 - Licenziamento Art. 38 - Restituzione documenti Art. 39 - Trattamento di fine rapporto VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari Art. 40 - Regolamento interno Art. 41 - Doveri del lavoratore Art. 42 - Norme disciplinari IX - Diritti sindacali Art. 43 - Diritti sindacali Art. 44 - Ritenute sindacali Art. 45 - Permessi sindacali X - Disposizioni finali e transitorie Art. 46 - Condizioni di maggior favore Art. 47 - Conciliazione Art. 48 - Rinvio alle leggi Art. 49 - Personale religioso Art. 50 - Tempo parziale Allegati Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale Art. 2 - Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria Allegato 2 - Tabella retribuzioni base |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne aderenti alla Fism
Il giorno 1 febbraio 1985, in Roma, tra la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) e la Federazione Cisl Scuola Università Ricerca e il Sindacato componente Sinascel-Cisl, con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), il Sindacato Nazionale Scuola Cgil, con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), la Uil-scuola, con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil); è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente, delle scuole gestite dagli enti aderenti alla Fism.
I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto contempla e tutela il personale dipendente delle scuole materne gestite da Enti, da privati e da Enti morali aderenti e rappresentati dalla Fism ivi comprese le Ipab, per quanto compatibile con le norme di legge.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro tutela anche il personale dipendente da altri istituti non associati alla predetta organizzazione che ne accettano integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione e comunicata alle parti contraenti il presente Contratto.
Nota a verbale
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro è applicabile anche per i rapporti di lavoro inerenti alle attività similari rivolte ai bambini (es.: colonie estive e soggiorni).
Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente Contratto è istituto di istruzione il complesso delle attività educative e scolastiche organizzate da Enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale provvede all’organizzazione dell’istituto, ne determina l’indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il personale direttivo, a cui spetta la responsabilità dell’andamento della scuola, programma e coordina l’attività didattica dell’istituto in collaborazione con gli organi collegiali nel rispetto delle finalità dell’istituzione.
[…]
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Il personale è inquadrato in una classificazione unica articolata in sei gruppi professionali ai quali corrispondono sei livelli retributivi.
L’inquadramento del personale è effettuato secondo le seguenti esemplificazioni dei profili professionali:
1° livello - personale ausiliario: bidelli e/o addetti alle pulizie, personale di fatica, accompagnatrici di bus;
2° livello - personale esecutivo: applicati di segreteria, cuochi, guardarobieri, autisti di bus, personale di custodia;
3° livello - personale di concetto: segretari e/o economi; personale docente: docenti di scuola materna, assistenti all’infanzia e/o puericultrici;
4° livello - (non previsto per il presente Contratto);
5° livello - personale direttivo senza insegnamento: direttore di scuola materna con 5 o più sezioni o responsabile di due scuole.
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
[…]
All’atto dell’assunzione il personale dovrà esibire i titoli e le qualifiche richieste e i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana costituzione;
- libretto sanitario nei casi previsti dalla legge;
[…]
III - Assunzione in servizio
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato salvo i casi di assunzione per sostituzione per malattia, infortunio, maternità, servizio militare, assenze giustificate e tutti gli altri casi previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dalle altre leggi che regolano la materia.
Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il TFR secondo le modalità previste dall’art. 39.
Nota a verbale
Le parti concordano d' incontrarsi entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per valutare i progetti di formazione a livello nazionale in applicazione dell’art. 3, terzo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico
L’orario di lavoro per il personale appartenente ai livelli 1°, 2°, 3° (personale di concetto) e 5° è di 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro per il personale appartenente al 3° livello (docenti) è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento in ragione di 36 ore settimanali;
b) dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il normale funzionamento della scuola (consigli di classe, ricevimento delle famiglie) in ragione mediamente di 10 ore mensili.
L’attività didattica si articola su 10 mesi all’anno.
Art. 23 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Al personale del 1°, 2° e 3° livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annuali.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal direttore o coordinatore.
[…]
Art. 24 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
Art. 41 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In modo particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni e categorie conferite;
[…]
d) di rispettare il regolamento interno dell’istituto dove esista;
[…]
g) di usare e di conservare con cura strumenti e sussidi didattici affidatigli;
[…]
Art. 42 - Norme disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di stipendio base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni tre di effettivo lavoro (3/26);
e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa.
[…]
IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali
Le norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 si riconoscono applicabili in tutti gli istituti, a prescindere dal numero dei dipendenti che in ognuno di essi lavora.
X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 47 - Conciliazione
Le procedure per la conciliazione definite all’allegato 1 costituiscono parte integrante del presente Contratto.
Art. 48 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge n. 604 del 15 luglio 1966 e nelle altre leggi sul lavoro, applicabili indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Art. 49 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano quelle parti del presente Contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate tra gli Enti gestori e i singoli Istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro venga recepito dalle nuove convenzioni.
Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dai Contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma, del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno opportune.
Art. 2 Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.