Tipologia: CCL
Data firma: 15 luglio 1986
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Enel e Fnle-Cgil, Flaei-Cisl, Uilsp-Uil e Faile-Cisal* e Fage-Cisnal*
Settori: Servizi, Elettricità, Enel
Note*: Il CNNL viene sottoscritto il 18 luglio 1986

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Applicabilità del Contratto
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Orario di lavoro
• Capitolo aggiuntivo
Art. 4 - Reperibilità
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche
Art. 9 - Aspettativa
Art. 10 - Tutela della maternità
Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali
Art. 12 - Servizio militare - Benemerenze combattentistiche
Art. 13 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
Art. 15 - Cantieristi
Art. 16 - Rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento
Art. 17 - Classificazione del personale - Retribuzione - Professionalità
Art. 18 - Quadri
Art. 19 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Mutamento temporaneo di mansioni - Passaggio di categoria
Art. 23 - Partecipazione del personale in servizio ai concorsi esterni
Art. 24 - Scelta del personale
Art. 25 - Formazione professionale
Art. 26 - Aumenti biennali
Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 28 - Incentivazione della produttività
Art. 29 - Assegno di nuzialità
Art. 30 - Assicurazioni
Art. 31 - Indennità varie
Art. 32 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
Art. 34 - Doveri del lavoratore
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Assistenza di malattia
Art. 37 - Attività ricreative, culturali, assistenziali
Art. 38 - Consigli dei delegati
Art. 39 - Ambiente di lavoro
Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 41 - Norme aziendali
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
Art. 45 - Certificato di lavoro
Art. 46 - Inscindibilità del Contratto
Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
Art. 49 - Interpretazione del Contratto
Art. 50 - Mense e spacci aziendali
Art. 51 - Decorrenza e durata
Allegati
Orario flessibile con compensazione ultragiornaliera: criteri applicativi
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di attività dei lavoratori "guardiadighe"
Trattamento turnisti
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "trattamento turnisti"
Chiarimento sul trattamento contrattuale spettante ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna)
Lettera delle Organizzazioni sindacali all’Enel in materia di "trattamento turnisti"
Inquadramento ed intercambiabilità nei turni delle unità termoelettriche medie
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in merito ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati
Principi per l’introduzione del lavoro a tempo parziale nell’ambito dell’Enel
Documento allegato - Principi per l’introduzione del lavoro a tempo parziale nell’ambito dell’Enel
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "contratti part-time"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in merito ai lavoratori addetti alla manutenzione di centrali idroelettriche
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "rimborso spese telefoniche a personale reperibile"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "reperibilità"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "malattia"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di tossicodipendenza
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di agevolazioni in favore di lavoratori con stretti congiunti portatori di handicap
Accordo - Vincitori di concorso in servizio militare di leva
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di assistenza legale
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sulla determinazione dell’indennità alloggio in forma "una tantum"
Documento su taluni problemi concernenti la "classificazione del personale" nell’area della produzione
Accordo - Qualifiche ed inquadramenti dei turnisti addetti ai presidi di conduzione di impianti idroelettrici e di trasformazione
Accordo - Attività di lettura dei misuratori
Misure di carattere economico e normativo nei confronti dei lavoratori con mansioni "statiche"
Procedure da seguire per l’esame delle questioni che possono essere sollevate in materia di professionalità e di supplementi parametrici dei minimi
Corresponsioni anno 1985 (Accordo 21 marzo - 22 aprile 1986)
Procedura per l’esame delle vertenze individuali
Quadro progettista nell’area della progettazione della Direzione delle costruzioni
Quadro ricercatore (o ricercatore senior) nell’area della ricerca
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "art. 19 - Colloquio a conclusione delle azioni formative"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in merito ai "lavoratori laureati e diplomati rientranti nella norma transitoria in calce all’art. 20 del CCL 25 gennaio 1983"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di applicazione dell’art. 19 ai lavoratori diplomati e laureati risultati vincitori in "pre-bandi"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "accertamento delle attitudini personali e professionali"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di scelta del personale
Ambito di partecipazione alle selezioni - Direzione generale
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "mancata copertura di posti resisi vacanti"
Scambio di corrispondenza tra le parti in materia di "incentivazione della produttività anni 1986 e 1987"
Lettera - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di assicurazione infortuni professionali ed extraprofessionali
Scambio di corrispondenza tra le parti in merito ai problemi interessanti il personale addetto ai videoterminali
Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione
Allegato - Art. 31 CCL 25 gennaio 1983 - Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche, in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione
Lavori effettuati sotto tensione
Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici in relazione alla richiesta dell’Enel di abolire le agevolazioni tariffarie in materia di energia elettrica
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari
Statuto - Arca Associazione nazionale ricreativa, culturale ed assistenziale dipendenti Enel
Regolamento per le elezioni degli organi dell’Arca - Associazione nazionale ricreativa, culturale ed assistenziale dipendenti Enel
Regolamento per le elezioni degli organi dell’Arca 1. Adempimenti pre-elettorali
Regolamento per le elezioni degli organi dell’Arca 2. Adempimenti post-elettorali
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di statuto e regolamento elettorale dell’Associazione Arca
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sull’impegno assunto dalle parti a riesaminare la materia dell’ambiente di lavoro
Elenco delle centrali nucleogeotermoelettriche per le quali deve essere istituito il servizio sanitario aziendale
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "avvicendamento"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "tempi di corresponsione del TFR"
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito e permessi sindacali
Allegato 1 - Nota sul trattamento da praticare nei confronti dei lavoratori impegnati in attività sindacale a tempo pieno (comma settimo verbale di Accordo del 29 luglio 1985)
Allegato 2 - Procedura per la richiesta, la concessione e la registrazione dei permessi sindacali
Scambio di corrispondenza tra l’Enel e le Organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp in materia di "informazioni sull’applicazione dell’Accordo sindacale nazionale 29 luglio 1985"
Trattenute per contributi sindacali
Scambio di corrispondenza tra le parti sull’assenteismo
Documento in materia di "Appalti"
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "anticipo evoluzione consistenza triennio 1986-1988"

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel

Addì 15 luglio 1986, in Roma, l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel) rappresentato dalla delegazione all’uopo nominata dal Consiglio di amministrazione, la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp-Uil), in relazione all’Accordo sindacale del 21 marzo 1986 ratificato il successivo 22 aprile, a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel del 25 gennaio 1983 scaduto il 31 dicembre 1984, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri Accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso.

Addì 18 luglio 1986, in Roma, l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel), la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia (Faile-Cisal) in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 13 maggio 1986, per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel scaduto il 31 dicembre 1984, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri Accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell’art. 47 del Contratto collettivo di lavoro precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle parti in data 26 settembre 1985.

Addì 18 luglio 1986, in Roma, l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel), la Federazione lavoratori acqua gas elettricità (Fage-Cisnal) in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 1 luglio 1986, per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel scaduto il 31 dicembre 1984, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri Accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell’art. 47 del Contratto collettivo di lavoro precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle parti in data 24 settembre 1985.

Premessa
Rapporti Enel - Organizzazioni sindacali sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente

1. Con riferimento alle richieste avanzate nel tempo dalle Organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp intese ad instaurare e consolidare - pur nella distinzione di ruoli fra azienda e sindacati - un tipo di rapporto politico con gli amministratori dell’Ente volto alla ricerca della massima convergenza possibile sulle principali scelte aziendali, l’Enel, consapevole del ruolo assunto dai sindacati nella vita del Paese, conferma - anche alla luce degli orientamenti contenuti nel documento programmatico del Consiglio di amministrazione del giugno 1981 - di voler corrispondere a dette richieste nell’intento di realizzare più elevati livelli di efficienza del servizio elettrico.
2. In relazione a quanto sopra, l’Enel - fermo restando il potere decisionale riservato dalla legge al Consiglio di amministrazione di esso Ente, che pertanto provvede autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità alle scelte ritenute confacenti alla sana conduzione dell’azienda ed alle deliberazioni conseguenti - si dichiara disponibile all’instaurazione di un rapporto diretto con le segreterie nazionali delle citate Organizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; investimenti, anche con riferimento alle attività indotte su scala nazionale; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro e loro eventuali sperimentazioni nonché politica occupazionale (ivi compresi i piani, anche pluriennali, di assunzioni dell’Ente) finalizzate al miglioramento della produttività e del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.
3. Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il Consiglio - nella sua collegialità - od il presidente dell’Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le segreterie nazionali delle predette Organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.
4. Gli incontri saranno promossi dall’Ente, o richiesti dalle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall’invio di notizie statistiche e/o di documenti informativi in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse segreterie sindacali, ove lo ritengano necessario, di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Tenuto conto dell’esigenza di tempestività di decisione in materia, l’Ente potrà indicare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto.
5. Al fine di consentire un’adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgeranno, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che sarà definito entro il mese di febbraio di ciascun anno.
6. A conclusione del confronto, a cura dell’Enel, previo riscontro con le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, le risultanze del confronto stesso saranno tradotte in un documento che, riassumendone l’andamento, puntualizzerà le posizioni così come espresse dalle parti ed individuerà gli eventuali momenti di verifica.
7. Per quanto riguarda in particolare il confronto sul piano annuale degli investimenti esso sarà avviato entro la prima metà del mese di maggio e concluso entro il mese di giugno dell’anno precedente a quello cui si riferisce il piano. La documentazione da inviare preventivamente ai sensi del precedente quarto comma, oltre ai dati relativi al suddetto piano annuale, comprenderà anche i dati dell’ultimo consuntivo consolidato con indicazione degli eventuali scostamenti di maggiore rilievo; detta documentazione sarà articolata per unità territoriali (compartimenti - distretti) e per aree funzionali, nonché - per quanto possibile - per tipo di attività, e ciò allo scopo di consentire anche una valutazione dell’entità delle commesse e degli appalti che interessano i vari settori industriali. Di tale documentazione sarà dall’Enel fornita contemporaneamente copia alle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali e - ciascuna per la parte propria - alle segreterie regionali delle stesse Organizzazioni, le quali, a loro richiesta, si consulteranno con le competenti Direzioni compartimentali o distrettuali per l’acquisizione di quant’altro utile al più efficace e puntuale sviluppo del confronto nazionale. Nel corso di tale confronto, l’analisi delle eventuali differenze tra i dati di previsione e quelli di consuntivo dovrà consentire al sindacato di cogliere le più significative di tali differenze nelle singole aree territoriali, al fine di proporre eventuali correttivi del nuovo piano di investimenti in termini di maggiore disponibilità di energia e di migliore qualità del servizio.
8. Per quanto riguarda progetti innovativi di portata generale in tema di ristrutturazioni e di organizzazione del lavoro, l’Ente in sede di preventivo confronto informerà le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali circa l’intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni, indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione. Nel corso di tali sperimentazioni, apposite commissioni tecniche Enel-Organizzazioni sindacali, formate da esperti di norma dell’area interessata, acquisiranno le informazioni circa l’andamento delle stesse per rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutare i risultati della sperimentazione e l’eventuale introduzione definitiva del progetto sperimentato. Dette sperimentazioni avranno pertanto carattere di reversibilità.
9. Nel quadro dei progetti innovativi di portata generale, per quanto riguarda in particolare il "progetto di controllo di gestione delle attività della distribuzione e della produzione" saranno previsti momenti di confronto sulla graduale applicazione del progetto, con riferimento alle situazioni territoriali volta a volta interessate. Successivamente all’introduzione definitiva delle nuove procedure budgettarie, potranno aver luogo ulteriori momenti di verifica.
10. Per quanto riguarda la politica occupazionale, i relativi confronti - volti a verificare la congruità degli organici per aree e filoni di attività e la relativa ripartizione, nel rispetto delle finalità indicate nel secondo comma - riguarderanno i criteri per l’individuazione dei plafonds adeguati alle esigenze del servizio ed i conseguenti piani di assunzioni. Il confronto relativo ai criteri dovrà esaurirsi prima dell’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di amministrazione.
11. I piani di assunzioni saranno predisposti secondo criteri di programmazione scorrevole di durata triennale. In relazione a ciò, il relativo confronto annuale avrà per oggetto l’esame del programma triennale e l’aggiornamento del piano assunzioni per l’anno in corso. Tale confronto sarà preceduto dall’invio di dati opportunamente articolari per compartimenti (settori compartimentali, distretti), settori produzione e trasmissione, centri di progettazione e costruzione, centri di ricerca e per livelli di scolarità.
12. Esauriti i confronti a livello nazionale, per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche dell’organizzazione del lavoro, i piani di assunzioni e l’introduzione del "progetto di controllo di gestione delle attività della distribuzione e della produzione", le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) procederanno con le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici alle consultazioni preventive previste dall’art. 48 del Contratto collettivo di lavoro sulle modalità di applicazione in sede locale di quanto definito con i confronti nazionali.
13. A livello regionale, l’Enel - nel quadro dei contatti con le componenti economiche, politiche, sociali e culturali, per la ricerca del più ampio consenso alla realizzazione degli interventi di carattere energetico nel territorio - fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici adeguate e tempestive informazioni in ordine a quanto previsto dai protocolli di intesa fra regioni ed Enel e, a richiesta, promuoverà incontri con le competenti predette Organizzazioni sindacali eventualmente assistite dalle Confederazioni relativamente a: riflessi locali delle scelte di investimento sul tessuto produttivo e sociale delle diverse realtà interessate; localizzazione di nuovi impianti; programmazione energetica territoriale; politica del risparmio e della utilizzazione razionale ed integrata delle risorse e del territorio; miglioramento delle condizioni ambientali anche nelle aree interessate da impianti esistenti.
Note:
La documentazione relativa alle zone sarà fornita alle segreterie nazionali e - ciascuna per la parte propria - alle segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.

Art. 1 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel) ed i lavoratori che, alle dipendenze di esso Ente, siano addetti ad attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relative all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o ad altre attività che abbiano carattere strumentale, complementare o sussidiario rispetto a quelle suddette.
2. Il presente Contratto si applica altresì ai lavoratori che, alle dipendenze dell’Ente, siano addetti ad attività di direzione lavori, anche se dislocati presso cantieri; ne restano esclusi quelli assunti con carattere temporaneo, per l’espletamento di compiti inerenti a dette attività: a questi ultimi lavoratori dovrà essere corrisposto peraltro il trattamento elettrico compatibile con la natura temporanea del rapporto.
3. Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano - o per i quali non sia possibile realizzare - esclusività e continuità di prestazioni a favore dell’Ente, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Ente stesso;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.
Dichiarazione a verbale
Trattamento economico dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1
Si chiarisce che le pattuizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 non contrastano con il diritto o la possibilità delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici di trattare con l’Enel la definizione del trattamento economico spettante ai lavoratori di cui alle citate lettere a) e b).

Art. 3 - Orario di lavoro
1. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari od individuali, viene stabilita dalla Direzione d’accordo con il Consiglio dei delegati; essa deve favorire altresì il massimo contenimento del lavoro straordinario. Laddove sia previsto, l’intervallo meridiano non può essere inferiore a 45 minuti.
2. La durata normale settimanale della prestazione è fissata in 40 ore per tutti i lavoratori ed è ridotta a 39 ore a decorrere dal 1 maggio 1987. Detta riduzione non è applicabile ai lavoratori di cui ai successivi commi decimo e undicesimo, né a quelli di cui al "Capitolo aggiuntivo" del presente articolo, ai quali si applicano le specifiche riduzioni di orario (rispetto alle 40 settimanali) previste dalle rispettive norme.
3. L’orario settimanale di cui sopra è ripartito in cinque giorni; nelle località ove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali, la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede locale.
4. Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.
5. Ai lavoratori cui la Direzione richieda di prestare servizio in luogo diverso dall’abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l’orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione oraria per le prime tre ore giornaliere ed al 100 per cento della retribuzione oraria per le ore eccedenti tale limite.
6. Le ore occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro nell’interno della zona - il cui perimetro va definito in sede locale tra la Direzione ed il Consiglio dei delegati - e alla quale il lavoratore è abitualmente addetto, non sono retribuite.
7. Nella eventualità che il lavoratore debba presentarsi ad un posto di riunione nell’ambito della zona di lavoro per essere trasportato altrove, l’orario di lavoro decorre dall’ora fissata per la presentazione e le ore occorrenti per il rientro al posto di riunione o all’abituale posto di lavoro vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.
8. Il lavoratore che, non potendo svolgere un lavoro programmato, venisse rinviato a casa dopo essersi presentato sul posto di lavoro nel giorno non lavorato in relazione alla distribuzione in cinque giorni dell’orario di lavoro settimanale o nel suo giorno di riposo settimanale o in giorno riconosciuto festivo ai sensi dell’art. 5 del presente Contratto, ha diritto a percepire per il disagio una indennità pari a tre ore di normale retribuzione oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
9. Qualora il lavoro programmato in uno dei suddetti giorni comporti una prestazione effettiva di durata inferiore alle tre ore, il lavoratore ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio ed al compenso per il lavoro straordinario relativamente alle ore di lavoro prestato, un’indennità pari alla normale retribuzione oraria per il tempo mancante al raggiungimento delle tre ore, di cui al comma precedente.
10. A decorrere dal 1 aprile 1986, i lavoratori operanti in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, fruiranno di una riduzione dell’orario settimanale, da realizzarsi attraverso l’attribuzione di 10 giornate - pari a 80 ore - in ragione d’anno.
11. A decorrere dal 1 luglio 1987, ai lavoratori di cui al precedente comma, la predetta riduzione di orario settimanale sarà realizzata mediante l’attribuzione di ulteriori 6 giornate - pari a 48 ore - in ragione d’anno.
Dichiarazioni a verbale
1) Orario di lavoro dipendenti con funzioni direttive
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso modificare qualitativamente le funzioni dei dipendenti di gruppo A.
2) Turni di lavoro
L’Ente, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.
3) Ripartizione dell’orario
L’orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
Tenute presenti le norme di cui al punto 1) dell’art. 6, eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio la cui individuazione deve essere effettuata dalla Direzione interessata d’accordo con il Consiglio dei delegati, potranno essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato nel qual caso l’orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione direttamente connessi con l’esigenza di ridurre l’indisponibilità degli impianti stessi, in relazione altresì alla necessità di assicurare la copertura del diagramma di carico. Tali eccezioni saranno individuate d’accordo con il Consiglio dei delegati nel quadro di una programmazione della manutenzione degli impianti tesa a ridurre i livelli di indisponibilità.
Per motivi stagionali o contingenti, anche laddove è in atto la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale in cinque giorni, può essere concordata, fra la Direzione interessata ed il Consiglio dei delegati, una ripartizione in sei giorni.
[…]
5) Orario flessibile
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, potranno essere realizzate forme di "orario flessibile" nell’ambito della giornata lavorativa, ferma restando la possibilità di prevedere, in relazione a specifiche esigenze, ai sensi del primo comma del presente articolo, orari fissi particolari od individuali, anche in relazione a quanto contemplato dall’ultimo comma della terza dichiarazione a verbale annessa all’articolo stesso.
Per quanto concerne l’orario flessibile con compensazione ultragiornaliera, valgono i criteri applicativi contenuti nel documento allegato al presente Contratto, ferma restando la prossibilità di optare per il mantenimento - per l’intera unità organizzativa interessata - di forme diverse di flessibilità con compensazione ultragiornaliera eventualmente già in atto alla data del 1 aprile 1986.
6) Permanenza notturna sugli impianti dei guardiadighe e/o teleferisti
Per i guardiadighe e/o teleferisti che non dispongano di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia, la distribuzione dell’orario di lavoro - da concordare ai sensi del primo comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo stesso - sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.
La realizzazione di quanto sopra avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze del servizio.
7) Lavoratori in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne: orario di lavoro; sostituzioni improvvise
In relazione alla durata settimanale dell’orario di lavoro di cui ai commi decimo e undicesimo del presente articolo, nell’ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne ogni posizione di turno sarà coperta da 6 turnisti.
L’attuazione del "turno a 6" comporta l’impegno per i turnisti - in relazione al pagamento (sempreché ne permangano le condizioni) dell’indennità di turno in percentuale di cui al punto 4) a) dell’art. 6, per tutto il ciclo di turno - ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad es.: servizio militare di leva; aspettativa).
Lo schema di turno, da concordarsi a livello locale con il competente Consiglio dei delegati, dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno o di linee di turno parificate ove si realizzi l’intercambiabilità, quello che sarà chiamato a far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio.
A tal fine, le parti convengono sulla necessità di prevedere idonee soluzioni (ad es.: reperibilità; eventuale costituzione di posizioni di riserva) che realizzino quanto sopra evitando nel contempo, al massimo, il ricorso a prestazioni straordinarie.
Lo schema di turno, inoltre, dovrà esser tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera B) dell’art. 25.
L’Enel si impegna a che l’intervento del dipendente per sostituzione di lavoratore del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l’intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un’indennità pari al 100 per cento della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tal fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro.
[…]
10) Lavoratori in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne: riduzione orario di lavoro settimanale
Con riferimento alle riduzioni dell’orario settimanale, previste ai commi decimo e undicesimo del presente articolo, si precisa quanto segue.
Le complessive dieci e sedici giornate - pari rispettivamente a 80 e 128 ore - di riduzione in ragione d’anno, per i periodi quali risultano dai citati commi decimo e undicesimo, dovranno essere individuate nei singoli schemi di turno da concordare, a livello locale, nel rispetto dei criteri di cui all’Accordo sindacale nazionale 15 novembre 1984.
La realizzazione di tale orario ridotto mantiene l’articolazione del "turno a 6" e la durata di otto ore per ogni singola prestazione in turno.
11) Intervallo meridiano
Con riferimento a quanto previsto al primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che restano salvi Accordi sindacali locali già esistenti in materia.

Capitolo aggiuntivo
Sperimentazione di orari differenziati

1. Le parti si riservano di proporre in sede nazionale ipotesi di orari differenziati da assoggettare a sperimentazione in determinate aree funzionali e territoriali. Le sperimentazioni avranno corso a condizione che risulti affidabile la valutazione in termini di costi-benefici degli effetti della diversa articolazione dell’orario, nonché delle eventuali riduzioni. Il numero e la dislocazione delle unità ove saranno attuate le sperimentazioni dovranno essere tali da garantire effettiva significatività alle sperimentazioni stesse.
Orario di lavoro e mobilità nella manutenzione delle centrali termoelettriche
2. Nel quadro delle ipotesi previste nel precedente comma, le parti concordano sull’avvio della sperimentazione di orari differenziati e di misure di mobilità dei lavoratori addetti alla manutenzione delle centrali termoelettriche, al fine della riduzione dei periodi di indisponibilità degli impianti mediante un più razionale e proficuo impiego combinato delle risorse. La sperimentazione interesserà, nei congrui casi, anche il personale di supporto alla manutenzione ed i turnisti disponibili, utilizzati come manutentori. Detta sperimentazione avrà inizio nel corso del 1986 dalle centrali a carbone delle aree ligure (Genova, La Spezia e Vado Ligure) e veneta (Fusina, Monfalcone e Porto Marghera).
Nel corso del 1987 l’esperimento sarà esteso a centrali dell’area padana (compresa Caorso) e siciliana.
Quanto all’area degli impianti di Civitavecchia ed analoghi raggruppamenti l’Ente si propone di predisporre, entro il 1986, una ipotesi di sperimentazione sulla base di criteri analoghi a quelli del presente capitolo, avuto riguardo alla specificità del tipo e della dislocazione degli impianti stessi.
3. In sede di sperimentazione, il lavoro di manutenzione potrà essere organizzato in via ordinaria e per tutto il corso dell’anno su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, secondo schemi di rotazione prestabiliti. In via alternativa, il lavoro in giorno di sabato potrà essere richiesto come sostitutivo del lunedì a gruppi di lavoratori predeterminati con rotazione sulla generalità degli interessati.
4. Durante le fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori, i lavoratori addetti alla manutenzione saranno utilizzati, secondo un programma di lavoro annuale, con il ricorso a turni diurni e a trasferte nell’ambito dei citati raggruppamenti di centrali.
5. I turni diurni di lavoro di cui al precedente comma potranno essere articolati secondo una delle modalità di seguito indicate, mediante l’impiego di squadre omogenee di norma avvicendate nelle ore antimeridiane e pomeridiane di ciascun giorno:
- prestazioni di sei ore giornaliere continuative per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato;
- prestazioni di sette ore e dodici minuti giornaliere continuative per cinque giorni alla settimana, con rotazione sull’intero arco settimanale dal lunedì alla domenica;
- prestazioni articolate su una giornata di lavoro di otto ore nel lunedì o nel sabato e quattro giornate in turno diurno di sette ore continuative dal martedì al venerdì.
Opportuni accorgimenti saranno adottati al fine di garantire la continuità del flusso di lavoro nell’avvicendamento delle squadre.
L’orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali sia per il tempo di utilizzazione dei lavoratori interessati ai turni diurni, sia per il tempo residuo previsto dallo schema annuale. Per detto tempo residuo le 36 ore medie settimanali saranno realizzate per mezzo della concessione di permessi retribuiti, in ragione di 1 giorno di permesso per ogni 10 giorni di effettiva prestazione. Tali permessi non potranno essere aggiunti a periodi di ferie.
Detto orario di 36 ore assorbe i permessi aggiuntivi di cui al comma quindicesimo dell’art. 40. Durante il lavoro in turno diurno si darà luogo all’indennità prevista per i lavoratori addetti a turni che impegnino solo due prestazioni diurne, nonché all’indennità di cui al paragrafo 6 dell’Accordo sindacale nazionale 15 novembre 1984 per eventuali prestazioni domenicali. Competerà inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, l’indennità per lavoro notturno di cui al settimo comma dell’art. 6. I lavoratori in turno fruiranno della mensa dopo la conclusione o prima dell’inizio della prestazione giornaliera.
6. Nel contesto della sperimentazione, durante le fermate degli impianti o in occasione di grandi lavori, nei confronti dei lavoratori addetti alla manutenzione potrà essere disposta, in via eccezionale, la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nella giornata. Con preavviso di almeno 24 ore potrà essere disposta la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nel corso della settimana.
7. Nell’ambito territoriale dei citati raggruppamenti l’utilizzazione dei lavoratori in trasferta durante le fermate degli impianti sarà realizzata tanto per l’inserimento nei turni di lavoro diurno di cui al precedente quinto comma quanto per l’utilizzazione nel normale orario giornaliero.
8. Nel caso previsto dal precedente terzo comma, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di sabato sarà corrisposta un’indennità pari al 60 per cento del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore qualora non fruisca del riposo nel lunedì successivo; nel caso, invece, che il lavoratore fruisca del riposo nel lunedì successivo detta indennità sarà del 40 per cento. Nei casi previsti dal precedente sesto comma, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato in tempo diverso dal normale orario sarà corrisposta un’indennità pari al 100 per cento del valore orario come sopra indicato.
9. Ai lavoratori inviati in trasferta ai sensi del precedente settimo comma competerà il trattamento di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell’art. 16.
10. Quanto sopra convenuto dovrà consentire di evitare al massimo il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
11. L’applicazione sperimentale delle misure organizzative previste ai precedenti commi sarà oggetto di preventiva intesa fra le competenti Direzioni dell’Enel e le corrispondenti Organizzazioni sindacali territoriali. In tale sede sarà anche valutata la possibilità di escludere dalla sperimentazione, e dai connessi trattamenti economici e normativi, lavoratori che lo richiedano, sempreché ciò non comporti ripercussioni negative sul ciclo di attività manutentive interessate alla sperimentazione ed ovviamente non determini l’esigenza di ulteriore personale aggiuntivo.
12. La sperimentazione delle misure organizzative sopra delineate sarà valutata dal punto di vista della comparazione dei costi e dei benefici, entro il 1 gennaio 1988, al fine di decidere i necessari interventi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l’applicazione delle sperimentazioni previste nel presente "Capitolo aggiuntivo" comporta la preventiva definizione di un adeguato potenziamento dei reparti di manutenzione nei raggruppamenti delle centrali interessate alle sperimentazioni medesime.

Art. 4 - Reperibilità
Modalità di richiesta
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Ente le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) per l’intero mese - eccettuati i giorni di riposo, ferie, festività di cui all’art. 5 del presente Contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore - in ragione di:
a.1) 5 giorni alla settimana (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni) laddove il lavoratore non fruisca di alloggio gratuito. Tale forma di reperibilità avrà carattere eccezionale;
a.2) 6 giorni alla settimana, laddove il lavoratore fruisca di alloggio gratuito;
b) a periodi ricorrenti di durata settimanale nel mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 5, ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo), di norma contenuti in una settimana ogni quattro, sempreché obiettive difficoltà od esigenze organizzative non richiedano una maggiore frequenza. Quanto sopra formerà annualmente oggetto di esame tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, ferma restando la competenza del Consiglio dei delegati nella fase applicativa per quanto contrattualmente previsto;
c) per singole giornate della settimana e precisamente:
c.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
c.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui ai precedenti punti a.1) e b), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
c.3) per le giornate festive di cui all’art. 5 del presente Contratto.
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l’onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un’articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro.
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente Consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della seconda dichiarazione a verbale annessa all’art. 5, sarà libero da impegni di reperibilità.
[…]
Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 0 e le 6 - 15.
Gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti fra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l’intervallo meridiano).
16. Per le unità operative con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti tra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l’inizio dell’orario di lavoro dello stesso giorno.
17. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti commi quindicesimo e sedicesimo, si tiene conto, oltre che della durata dell’effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell’intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un’ora di viaggio.

[…]
Dichiarazioni a verbale
1) Reperibilità in zona diversa da quella abituale
Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
2) Pronto intervento
In relazione a richiesta avanzata dalle Organizzazioni sindacali in occasione delle trattative svoltesi per il rinnovo del CCL 29 maggio 1973, l’Enel dichiara che servizi di pronto intervento potranno essere istituiti laddove, per la concentrazione dell’utenza e quindi per la ricorrenza degli interventi, sia statisticamente rilevata la possibilità di realizzare l’occupazione ottimale delle unità impegnate.

Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 per cento (o del 75 per cento per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 per cento della retribuzione giornaliera.
[…]
Dichiarazioni a verbale
1) Turnisti. Beneficio di cui al nono comma dell’art. 5
Si chiarisce che ai turnisti i permessi retribuiti sostitutivi od integrativi, di cui al nono comma dell’art. 5, vanno riconosciuti indipendentemente dall’orario del turno osservato in ciascuna delle giornate indicate nell’ottavo comma dello stesso articolo.
2) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
Le parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60 per cento (o del 75 per cento per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il trattamento di cui sopra compete anche nel caso contemplato nel secondo comma della delibera della Commissione paritetica interpretativa riportata in calce al presente articolo.
3) Spostamento riposo prestabilito lavoratori di cui al terzo e quarto comma dell’art. 5
Si chiarisce che lo spostamento del giorno di riposo prestabilito previsto dal sesto comma dell’art. 5 non può essere disposto che in relazione ad effettive esigenze di servizio.
L’Enel pertanto dà assicurazione che non ricorrerà - salvo casi del tutto eccezionali - a tale spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi.
[…]

Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
[…]
2. Il lavoro straordinario può essere effettuato solo in via eccezionale per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché all’attività per l’avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 30 ore trimestrali pro capite. Per gli addetti alle attività tecnico-operative il limite sarà di 120 ore annuali pro capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
[…]
20. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Ente.
21. Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno.
22. Allo scopo di contenerle entro limiti strettamente indispensabili, le prestazioni di lavoro straordinario previste nel terzo comma del presente articolo si inquadreranno in specifici programmi, articolati per area funzionale e territoriale (es. Zona e Gruppo impianti), sui quali avrà luogo, a cadenza semestrale, una preventiva consultazione tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
23. Inoltre, le Direzioni distrettuali forniranno mensilmente alle corrispondenti segreterie sindacali dei lavoratori elettrici i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario effettuato.
24. Tali dati saranno suddivisi per ogni servizio di ciascun Distretto o Esercizio distrettuale, nonché, per ciascuna Zona, distintamente per gli uffici tecnico, commerciale, amministrativo, segreteria e per singole Agenzie.
25. Analogamente, le Direzioni compartimentali forniranno alle corrispondenti segreterie sindacali i dati di cui sopra suddivisi per i singoli servizi dei settori compartimentali, per ciascun centro di progettazione e costruzione, nonché per ciascun centro di ricerca e, complessivamente, per gli altri uffici direttamente dipendenti dalla Direzione compartimentale. In particolare, per quanto concerne il settore della produzione, i dati suddetti saranno suddivisi per gruppi impianti idroelettrici e rete o subaree, per singole unità nucleogeotermoelettriche, distintamente per attività di esercizio e di manutenzione.
26. Per il personale della Direzione generale, i dati verranno forniti per singole Direzioni centrali e, complessivamente, per gli altri uffici dipendenti direttamente dalla Direzione generale.
27. Per ciascuna delle suddette unità i dati saranno comunicati, distintamente tra lavoro straordinario di secondo e terzo comma, con indicazione del totale delle ore di lavoro straordinario effettuate, del numero complessivo dei dipendenti che le hanno eseguite, nonché delle esigenze di servizio che le hanno determinate o dei programmi formulati.
28. Limitatamente al lavoro straordinario effettuato ai sensi del secondo comma del presente articolo da lavoratori addetti all’attività di avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie, le ore di lavoro straordinario e le esigenze che le motivano saranno preventivamente esaminate tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati per un periodo di tempo programmabile.
29. In occasione delle consultazioni semestrali di cui al ventiduesimo comma del presente articolo, o in appositi incontri richiesti dalle Organizzazioni sindacali a fronte di particolari situazioni, saranno esaminati i dati riepilogativi relativi al lavoro straordinario effettuato. In tale sede, ove utile ai fini della valutazione di specifici fenomeni, della loro dinamica e dei possibili interventi correttivi, potranno essere oggetto di esame dati numerici più disaggregati di quelli già forniti alle Organizzazioni sindacali.
30. Entro il primo quadrimestre di ciascun anno, la Direzione centrale del personale fornirà alle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, al fine di un esame congiunto, i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario, distintamente tra secondo e terzo comma, effettuato in ambito nazionale nell’anno precedente, suddivisi per singoli distretti ed esercizi distrettuali, per singoli settori compartimentali della produzione e trasmissione, per ciascun centro di progettazione e costruzione, per le sedi di compartimento e per la Direzione generale e le unità da essa funzionalmente dipendenti.
N.B. - In materia di "turnisti", vedasi Accordo sindacale nazionale 15 novembre 1984, riportato in allegato al presente Contratto.
[…]

Art. 7 - Ferie
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fatte godere fino al 30 aprile dell’anno successivo.
[…]

Art. 10 - Tutela della maternità
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali
Malattia e infortuni
[…]
8. È anche in facoltà dell’Ente di far constatare - da parte di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L’Enel darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della visita medica cui l’Enel lo abbia fatto sottoporre - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dal primo o dal secondo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
2) Trattamento lavoratori t.b.c.
Ove l’affezione tubercolare, in relazione alla quale sia avvenuto il ricovero o sia stata riconosciuta dall’Inps l’indispensabilità del ricovero stesso o della cura ambulatoriale, si protragga oltre il limite massimo previsto per la corresponsione della retribuzione di cui al primo o secondo comma dell’art. 11, l’Ente corrisponderà al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del quale permanga, a giudizio dell’Inps, l’indispensabilità del ricovero o della cura ambulatoriale, la retribuzione mensile - quale definita nella dichiarazione a verbale n. 1) annessa all’art. 11 - nella misura pari al 70 per cento fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
Resta comunque garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del posto, senza decorrenza di anzianità, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, nonché, in caso di rientro, alla utilizzazione con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative, secondo quanto disposto dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 419.
[…]
4) Lavoratori sottoposti a dialisi
Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi primo e secondo dell’art. 11.
[…]

Art. 25 - Formazione professionale
1. Le attività formative dell’Enel sono articolate, in relazione alle esigenze dell’Ente, nei principali tipi di intervento previsti dal presente articolo.
A) Interventi di formazione per la generalità del personale neo-assunto
2. Per quanto riguarda gli operai neo-assunti della distribuzione e della produzione gli interventi di formazione iniziale hanno la durata di circa 400 ore come previsto dal programma nazionale di massima.
3. Per quanto riguarda i diplomati e i laureati neo-assunti gli interventi di formazione iniziale sono suddivisi, come previsto dal programma nazionale di massima, in due fasi:
- prima fase comune (modulo di base);
- seconda fase differenziata secondo tipo di titolo di studio e l’area di destinazione (modulo tecnico).
4. Tali moduli, che potranno essere variamente articolati, avranno una durata complessiva non inferiore alle 600 ore (laureati e diplomati universitari) e 450 ore (diplomati).
5. Per il rimanente personale neo-assunto (quali uscieri, dattilografi, impiegati d’ordine ecc.) vengono effettuati brevi incontri di accoglimento di durata variabile da 2 giorni ad una settimana, diretti a facilitare il primo inserimento lavorativo.
B) Interventi di formazione ricorrente
6.B.1) Sono realizzati per gruppi omogenei di lavoratori operanti prevalentemente in attività esecutive a diversi livelli, con differenti posizioni funzionali ed in sede decentrata. Tale attività è destinata ai lavoratori inquadrati sino alla cat. B1 compresa operanti nell’area della distribuzione e produzione in mansioni operaie. Gli interventi formativi riguardano gli aspetti tecnici, di procedura, di gestione, di sicurezza e saranno anche tesi a facilitare la comprensione dei cambiamenti organizzativi. Il periodo di tempo da dedicare a tale formazione ricorrente sarà orientativamente di 40 ore l’anno.
7. Per quanto riguarda l’area della distribuzione il programma tenderà, nel prosieguo di validità del presente Contratto, a coinvolgere, con necessaria gradualità, tutto il personale interessato.
8. Per quanto riguarda l’area della produzione gli interventi formativi terranno anche conto del progetto di ristrutturazione di tale area e mireranno a coinvolgere un numero crescente di destinatari, con una necessaria gradualità connessa anche al procedere delle modifiche organizzative.
9.B.2) Sono realizzati ciclicamente con la necessaria gradualità e con opportuna articolazione - al fine di consentire un periodico aggiornamento sui problemi tecnici e gestionali - per il personale di cat. As, A1 ed alcune posizioni di cat. Bs e B1. L’obiettivo di tale attività formativa è di consentire il mantenimento di un buon livello di professionalità specie per quanto attiene i momenti di programmazione, di coordinamento del proprio e dell’altrui lavoro nonché l’assunzione delle relative responsabilità di una efficiente, corretta ed economica gestione.
10. A tal fine gli interventi formativi di cui al presente punto B.2) sono diretti a:
a) sensibilizzare ai problemi di natura gestionale, relazionale e di formazione dei propri collaboratori;
b) facilitare un processo di consapevole adeguamento ai mutamenti tecnologici, organizzativi e sociali;
c) assicurare, nel corso dell’esperienza di lavoro, momenti sistematici e ricorrenti di aggiornamento e di approfondimento professionale.
11.B.3) Nelle aree funzionali e territoriali potranno inoltre essere realizzati corsi di aggiornamento - sulla base di specifiche esigenze e per il personale inquadrato nelle categorie non comprese nel precedente punto B.2) - con l’obiettivo di consentire il mantenimento di un buon livello di competenze operative specie per quanto attiene ai cambiamenti tecnologici ed organizzativi.
12. Gli interventi di cui ai precedenti punti B.2) e B.3) si svilupperanno con la necessaria gradualità pur finalizzati al coinvolgimento di tutto il personale interessato.
C) Interventi di formazione destinati al personale incaricato della gestione delle attività formative (formatori, coordinatori ed istruttori-animatori)
13. Tenuto conto che una responsabile gestione del sistema formativo richiede una adeguata preparazione di tutto il personale che, in sede centrale o decentrata, è incaricato, ai vari livelli di responsabilità, della progettazione, programmazione e conduzione dei diversi interventi formativi previsti, si prevedono le seguenti iniziative:
- interventi sistematici di formazione per formatori;
- corso di base, di diversa durata, per coordinatori ed istruttori-animatori;
- interventi di richiamo - aventi carattere seminariale e di breve durata - destinati a quanti hanno già fruito delle attività di base.
D) Corsi di specializzazione e riqualificazione
14. Oltre alle attività menzionate sub A), B) vengono organizzati i corsi di specializzazione ed i corsi di riqualificazione di volta in volta ritenuti opportuni.
15. L’Enel presenterà alle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale o pluriennale delle attività formative ed entro il 31 aprile di ogni anno, il consuntivo delle attività svolte nell’anno precedente.
16. Successivamente le Direzioni compartimentali o distrettuali si consulteranno con le corrispondenti segreterie delle citate Organizzazioni sindacali in ordine alla parte del programma relativo a quegli interventi formativi specifici rispondenti ad esigenze proprie di ogni singolo compartimento; analogo periodico incontro avrà luogo per uno scambio di valutazioni sui risultati dell’attività svolta.

Art. 31 - Indennità varie
1. Indennità alta montagna
Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta una indennità mensile da concordarsi tra le Direzioni compartimentali e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio continuativo in località disagiata di montagna per almeno 2 settimane l’indennità viene corrisposta in proporzione all’effettiva durata di tale servizio.
2. Indennità disagiata residenza
Potrà, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che, per motivi di lavoro, vengano trasferiti e risiedano in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.
[…]
10. Indennità macchine dei Centri Elaborazione Dati e per il trattamento dei dati
In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine dei centri elaborazione dati;
b) a macchine per il trattamento dei dati;
viene corrisposta una indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lettera a) è graduabile fino al 9 per cento della retribuzione mensile e per i lavoratori di cui alla lettera b) è graduabile fino al 5 per cento della retribuzione stessa.
11. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta, purché derivi loro lavoro gravoso, una adeguata indennità da concordarsi con i lavoratori stessi eventualmente assistiti dalle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
12. La gravosità del lavoro è determinata non tanto dal tipo di macchina impiegato quanto dalle modalità di utilizzazione delle macchine stesse in relazione alle mansioni del lavoratore, nonché dalle condizioni in cui si realizza tale utilizzazione.
13. In relazione a quanto sopra, non ricorrono i presupposti per l’attribuzione dell’indennità macchine quando l’utilizzazione dei mezzi tecnici sia di mero ausilio allo svolgimento delle mansioni dei lavoratori interessati.
14. Invece, a titolo esemplificativo e con riferimento alla indennità macchine dei Centri Elaborazione Dati, i presupposti per l’erogazione ricorrono per gli operatori degli elaboratori centrali, dei terminali remote-batch con significative elaborazioni locali, delle registratrici e convertitrici di supporti dei SED, di macchine ausiliarie dei SED, nonché di attività similari svolte presso altre unità.
15. Sempre a titolo esemplificativo e con riferimento alla indennità macchine per il trattamento dei dati, i presupposti per la erogazione ricorrono per gli operatori al terminale remote-batch senza elaborazioni locali, all’operatore addetto all’esecuzione di procedure meccanizzate o al trasferimento controllato di dati con l’utilizzo di mini-computers o macchine elettrocontabili, all’operatore di terminali conversazionali e/o interattivi e casi similari.
N.B. - Vedasi anche lo scambio di corrispondenza tra le parti in merito ai problemi interessanti il personale addetto ai videoterminali, riportato in allegato al presente Contratto.
16. Indennità zona malarica
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 2.000 mensili.
17. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Direzioni compartimentali d’intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.
18. Indennità per lavori in galleria o in caverna
Ai lavoratori che, all’interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un’indennità di lire 3.000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all’interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.
19. Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all’interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un’indennità di lire 1.500 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle stesse, sempreché non ricorrano i presupposti per l’applicazione di quanto previsto dal secondo alinea della seconda dichiarazione a verbale annessa all’art. 40.
20. Indennità lavori gravosi
Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un’indennità giornaliera pari a lire 3.000:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite nelle miniere a cielo aperto;
- estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- operazioni di manutenzione sulle parti di impianto relative a:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento ed alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite ed estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni alla caldaia ed ai cassonetti bruciatori;
- lavori interni ai riscaldatori ed al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;
- lavori interni al condensatore della turbina principale e della turbopompa, nonché ai canali ed alle condotte del sistema acqua condensatrice, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni ai condotti aria;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
- lavori sui mulini, relativi alimentatori, ventilatori od esaustori, e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
- manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;
- lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
- lavori di controllo magnetoinduttivo delle funi metalliche portanti delle funivie;
- lavori di metalizzazione e di sabbiatura;
- lavori con utilizzazione di sonde perforatrici;
- lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV;
manutenzione sui vapordotti;
- lavori di saldatura e molatura all’interno delle turbine;
- movimentazione combustibile nucleare nel reattore e/o nella piscina.
[…]
22. Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione
Per determinate posizioni di lavoro nelle centrali nucleotermoelettriche sono previste:
- per disposizioni di legge o regolamenti, il possesso di patenti; abilitazioni o attestati di idoneità il cui conseguimento richiede: partecipazione a corsi specifici con superamento di prove finali e tirocinio negli impianti;
- la partecipazione a corsi specifici con superamento di prove finali per l’acquisizione di una documentata formazione e qualificazione.
23. I lavoratori che ricoprono le posizioni di cui sopra sono soggetti agli obblighi inerenti ai suddetti titoli (obbligo di sottoporsi agli esami ed agli adempimenti per il conseguimento e per il rinnovo periodico di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, nonché agli adempimenti richiesti per l’acquisizione e per il mantenimento della documentata formazione e qualificazione).
Sono altresì soggetti all’obbligo di ricoprire per un periodo di 8 e 5 anni - rispettivamente per i lavoratori di cui ai successivi punti a) e b) - posizioni di lavoro, nell’ambito dell’area nucleotermoelettrica, per le quali è richiesto o ritenuto funzionale alla conduzione dell’impianto il titolo acquisito, ferma restando la possibilità di accesso - nel rispetto della normativa contrattuale - a qualificazioni di livello superiore nell’ambito della centrale di appartenenza. Quest’ultimo obbligo non modifica, peraltro, i termini contrattualmente previsti per il diritto di avvicendamento di cui al punto A) dell’art. 40.
24. Per compensare tali obblighi i lavoratori in oggetto hanno diritto, sino a quando sono tenuti a mantenere il possesso dei titoli indicati e svolgono attività tecniche per le quali è richiesto o ritenuto funzionale alla conduzione dell’impianto il titolo acquisito, ad una indennità nella misura e nei termini appresso indicati:
a) ai lavoratori in possesso di
- attestato di 1a classe di idoneità per la direzione tecnica di impianti nucleotermoelettrici di potenza;
- patente di abilitazione di 1° o 2° grado per la conduzione dell’impianto nucleotermoelettrico di appartenenza;
- iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati di radioprotezione di 3o grado;
un’indennità pari al 20 per cento del minimo della categoria di appartenenza per 12 mensilità;
b) ai lavoratori in possesso di documentata formazione e qualificazione, una indennità pari al 12 per cento del minimo della categoria di appartenenza per 12 mensilità. La corresponsione di tale indennità decorrerà dalla data di riconoscimento della relativa certificazione ottenuta nel quadro dei programmi addestrativi dell’Ente.
25. Le indennità di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono cumulabili tra loro né con quella prevista al successivo comma ventiseiesimo del presente articolo.
N.B. - La normativa in materia è stata integrata con il Verbale sindacale nazionale del 31 maggio 1984, riportato in allegato al presente Contratto
26. Lavoratori addetti a centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione
Gli assegnatari di posizioni presso centrali nucleogeotermoelettriche, di nuova costruzione, di cui alla dichiarazione a verbale n. 5 in calce all’art. 24, avranno diritto, per l’eventuale periodo intercorrente tra la scadenza delle preclusioni di cui ai commi venticinquesimo e trentesimo dell’art. 24 e la scadenza dei periodi previsti dalla succitata dichiarazione a verbale n. 5, ad una indennità pari al 4 per cento del minimo della categoria di appartenenza per 12 mensilità.
27. Qualora il lavoratore partecipi ad una selezione all’interno dello stesso impianto e venga conseguentemente assegnato ad un altro posto, l’indennità di cui trattasi viene sospesa per una durata equivalente sempre alle preclusioni di cui ai commi venticinquesimo e trentesimo.
28. Indennità "Capo-formazione"
A decorrere dal 1 luglio 1986 è istituita un’indennità giornaliera di lire 2.500, da erogare ai dipendenti di cat. B2 con la qualifica di elettricista provetto di nucleo di distribuzione, per ogni giornata in cui il singolo interessato svolga effettivamente funzioni di preposto alla guida di formazioni nell’ambito dei nuclei della distribuzione.
29. Tale indennità compete altresì ai dipendenti di cat. B2 preposti alla guida di formazioni di: montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando tali formazioni non siano inserite nei nuclei, nonché di formazioni addette alla manutenzione di impianti primari.
30. Qualora gli interessati siano anche percettori del quarto livello salariale di categoria - di cui alla "Normativa transitoria" dell’art. 17 Contratto collettivo di lavoro - l’indennità è corrisposta nella misura di lire 1.500 giornaliere.
31. Indennità lavori sotto tensione
In materia vale quanto previsto nell’Accordo sindacale nazionale del 31 luglio 1984, riportato in allegato al presente Contratto.
Dichiarazioni a verbale
1) Indennità disagiata residenza. Precisazioni circa gli aventi diritto
L’indennità di disagiata residenza spetta anche a quei lavoratori che al momento dell’assunzione risiedano in località per le quali l’indennità stessa non sia dovuta e vengano destinati a risiedere, come prima sede di lavoro, in località nelle quali l’indennità medesima sia, invece, dovuta.
[…]
3) Indennità zona malarica. Cura preventiva e curativa della malaria
Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza degli organismi del Servizio Sanitario Nazionale.
4) Esalazioni venefiche
Le parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
5) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L’Ente terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
6) Indennità macchine dei Centri Elaborazione Dati e per il trattamento dei dati. Precisazioni in merito all’attribuzione dell’indennità macchine per il trattamento dei dati in relazione all’utilizzazione dei mini-computers
I mini-computers che svolgono in prevalenza semplici elaborazioni locali (ad esempio: TC 800; IBM 3790) sono costituiti da una unità logica in grado di svolgere programmi, da un video (dove generalmente compare una maschera che indica dove devono essere inseriti i vari dati), da una tastiera, da una scrivente, da una memoria e da un supporto magnetico (cassette o mini-disco) o cartaceo (nastro di carta) per la memorizzazione dei dati; l’eventuale collegamento con l’elaboratore centrale avviene per lo più per il trasferimento dei dati e in minor misura per la richiesta di elaborazione.
Tale tipo di macchina, in una adeguata configurazione, può svolgere, oltre all’operazione di raccolta dati, che rimane la funzione principale, anche semplici elaborazioni locali.
Nel caso della raccolta dati l’operatore introduce, mediante tastiera, dati che sono soggetti immediatamente ad un processo di verifica, più o meno estensivo; all’operatore sono immediatamente notificati gli errori, che debbono essere corretti prima di procedere all’introduzione del dato successivo.
Tali mini-computers vengono di norma utilizzati per:
a) richiamo dati commerciali ed amministrativi;
b) trasferimento dati su supporto, con esecuzione controlli e compilazione documenti;
c) tenuta ed aggiornamento contabilità amministrative.
L’attività di cui in a) è svolta, ad esempio, dai lavoratori commerciali ed amministrativi dai quali il mini-computer viene utilizzato allo scopo principale di ottenere i dati propri all’espletamento delle loro mansioni; in tal caso la macchina agevola il loro lavoro; non ne deriva lavoro gravoso e l’indennità non va corrisposta.
L’attività di cui in b) è svolta, ad esempio, dai lavoratori commerciali che provvedono a ribattere i dati per la compilazione della modulistica (in alcuni casi ricompilazione) e la produzione del supporto meccanografico: per le modalità di utilizzazione di dette macchine va loro corrisposta l’indennità macchine per il trattamento dei dati in relazione alla continuità con la quale svolgono il loro lavoro.
L’attività di cui in c) è svolta dai lavoratori amministrativi; per le modalità di utilizzazione di dette macchine va corrisposta l’indennità macchine per il trattamento dei dati, in relazione alla continuità con la quale svolgono il loro lavoro.
7) Indennità lavori gravosi
Si precisa che l’indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni di cui al ventesimo comma del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell’arco della giornata operino sui sostegni per l’esecuzione di lavori complessi, quali: alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali: ispezioni e verifiche.
8) Determinazione delle misure delle indennità
Le parti si danno reciprocamente atto che nulla si è inteso innovare in merito alle procedure sinora seguite per la stipula degli accordi relativi alla determinazione delle misure delle indennità di cui al presente articolo.

Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
[…]
5. B) Vestiario
L’Ente terrà in dotazione individuale gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia e per i tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
6. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono lavorare in zone paludose o simili.
7. L’Ente fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
8. La fornitura delle tute (estive o invernali a seconda delle esigenze) sarà effettuata in ragione di tre tute ogni due anni salvo maggiori occorrenze determinate dalla particolare natura delle mansioni svolte e dal conseguente grado di usura delle tute stesse.
9. L’Ente fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
10. Fornirà altresì agli autisti di autocarro ed ai motociclisti una giacca invernale.
11. Quando ne prescriva l’uso, l’Ente fornirà: l’uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini, agli autisti di vettura e ai letturisti, il grembiule al personale femminile ed il berretto ai lavoratori tecnici.
[…]

Art. 34 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Ente;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Ente deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall’Ente medesimo;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
g) tenere, nell’espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell’Ente.
[…]
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’Ente, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.
Dichiarazione a verbale
Appartenenza dei lavoratori ad Organizzazioni sindacali

L’Ente riconosce che non costituisce elemento a danno o a vantaggio del lavoratore, ad alcun effetto del rapporto di lavoro, l’adesione del lavoratore stesso ad una piuttosto che ad altra Organizzazione sindacale, l’attribuzione ad esso di funzioni sindacali e l’espletamento delle stesse.

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono dar luogo all’adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
g) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
2. I criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono definiti dall’Accordo sindacale nazionale 28 luglio 1982, allegato al presente Contratto.
3. I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
[…]

Art. 38 - Consigli dei delegati
1. I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
[…]
6. Ai componenti il Consiglio dei delegati verranno concessi, ai fini dell’espletamento del loro mandato, permessi retribuiti per un ammontare di ore annue non superiore a quello rappresentato dal numero dei lavoratori dipendenti di ogni unità produttiva.
7. Ai Consigli dei delegati, oltre ai compiti specificamente indicati nei singoli istituti previsti dal presente Contratto, sono attribuiti anche quelli già di competenza delle Commissioni interne ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
8. Nel caso in cui il Consiglio dei delegati non fosse ancora eletto ovvero non fosse unitariamente costituito da almeno tre delle Organizzazioni sindacali, l’attività del medesimo verrà assunta dalle strutture sindacali locali, per il tempo necessario alla sua costituzione. In tale evidenza la delegazione sindacale - che intratterrà i rapporti con la competente Direzione dell’Enel in sostituzione del Consiglio dei delegati - sarà costituita da un numero definito di componenti ed usufruirà dei permessi previsti per il Consiglio dei delegati.

Art. 39 - Ambiente di lavoro
1. In materia di ambiente di lavoro, l’Enel conferma l’impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e ad attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, tanto nella progettazione e nella costruzione degli impianti quanto nell’esercizio e nella manutenzione degli stessi e in ogni altra attività aziendale.
2. I Consigli dei delegati, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi. Detti Consigli dei delegati potranno farsi assistere, in qualità di esperti, da componenti di organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
3. Nelle centrali nucleogeotermoelettriche - vedasi elenco allegato - deve essere istituito un servizio sanitario aziendale, che opererà secondo le linee metodologiche e le indicazioni pratiche contenute nei documenti conclusivi elaborati dalla Commissione paritetica nazionale in data 11 giugno 1974 e dal gruppo di studio paritetico nazionale, costituito ai sensi del Verbale ministeriale 30 gennaio 1975, in data 15 marzo 1976.
4. Il medico, esperto in medicina del lavoro, sarà scelto di comune accordo fra la competente Direzione dell’Enel ed il Consiglio dei delegati della centrale interessata.
5. Per il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all’ambiente di lavoro, il servizio sanitario aziendale - che terrà conto delle esperienze che già hanno avuto luogo in ambito Enel - si avvarrà del personale tecnico e delle attrezzature di unità specializzate dell’Enel (Laboratorio centrale di Piacenza, Servizi misure e prove compartimentali ecc.), o, sempre di comune intesa tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati della centrale interessata, ricorrendo alle Unità Sanitarie Locali, a strutture istituite o istituende nell’ambito delle regioni, ad istituti specializzati di diritto pubblico.
6. Tempi, luoghi ed altre modalità inerenti al rilevamento e all’analisi dei parametri fisici e chimici saranno determinati di comune intesa tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati della centrale interessata, evitando comunque duplicazione di interventi e procurando di assicurare, anche su scala nazionale, uniformità di metodi e comparabilità dei dati raccolti.
7. Le relazioni relative alle rilevazioni saranno fornite, a sua richiesta, al Consiglio dei delegati.
8. L’Enel presenterà alle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali un piano che realizzi la centralizzazione e l’elaborazione a livello nazionale dei dati ambientali e biostatistici. I relativi criteri saranno oggetto di preventiva consultazione entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto.
9. I dati medici relativi alle visite di idoneità e di legge, di cui l’Ente verrà in possesso, saranno portati - previo consenso dell’interessato - a conoscenza dei servizi sanitari aziendali e delle Unità Sanitarie Locali per la trascrizione sui libretti personali sanitari di rischio.
10. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, laddove sussistano condizioni particolari di gravosità o disagio, saranno previsti accertamenti relativi all’ambiente di lavoro, visite mediche opportunamente cadenzate e, ove occorra, istituzione di registrazioni relative ai dati ambientali e biostatistici e di libretti personali sanitari di rischio. Ciò con particolare riferimento alle miniere, alle centrali in caverna, alle centrali di pompaggio, agli impianti turbogas nonché agli addetti alle sonde di perforazione ed ai tirafili.
11. Tali accertamenti saranno concordati volta per volta tra le competenti Direzioni ed i corrispondenti Consigli dei delegati.
12. Le prescrizioni costruttive e le modalità di esercizio e manutenzione che siano state oggetto di studio, sperimentazione e adozione presso determinate centrali termoelettriche o nucleotermoelettriche al fine di una migliore tutela dell’ambiente di lavoro saranno estese alla generalità degli impianti che presentino caratteristiche o situazioni consimili, previa verifica dell’utilità di tale estensione da parte delle competenti Direzioni centrali e compartimentali. Di ciò sarà data tempestiva informazione alle corrispondenti segreterie delle Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto disposto nei precedenti commi circa le prerogative delle Direzioni e degli organismi aziendali nonché delle rappresentanze del personale.
13. Analoga informativa sarà data nel merito delle iniziative di studio, di sviluppo e di ricerca (con le relative documentazioni) che sono state o saranno intraprese autonomamente dall’Enel per la tutela degli ambienti di lavoro, anche al fine di recepire ogni utile indicazione che nel campo delle ricerche ambientali abbia a provenire dalle medesime Organizzazioni sindacali.
14. Specifiche ricerche su attività particolarmente gravose e/o disagiate (tirafili, addetti al ciclo di movimentazione del carbone, della lignite e relative ceneri, addetti alle sonde di perforazione) saranno avviate dall’Enel, previa consultazione con le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali sui criteri e metodi di ricerca, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto. Analoghe ricerche saranno avviate per il personale turnista nonché per le microdosi. Gli esiti di tali ricerche finalizzate saranno oggetto di specifici incontri con le Organizzazioni sindacali a livello nazionale per ogni opportuna conseguenza.
15. In vista della realizzazione dei nuovi impianti e conversioni di impianti previsti dal Piano energetico nazionale, l’Enel e le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali si incontreranno con particolare riferimento a:
- fattori di rischio;
- rumore;
- caldaie;
- ceneri.
Norma transitoria
Le disposizioni del presente articolo saranno coordinate, di comune accordo fra l’Enel e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici, con il progressivo evolversi della legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sanitari e più specificamente di medicina del lavoro e ciò al fine del sempre più efficace processo di adattamento e di integrazione delle strutture e delle iniziative aziendali di tutela dell’ambiente di lavoro nelle istituende strutture sanitarie di carattere pubblico, evitandosi comunque duplicazioni di interventi per l’Enel e per i lavoratori.
Con specifico riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle Unità Sanitarie Locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all’interno delle unità produttive", l’Enel si impegna ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime Unità Sanitarie Locali, nelle centrali di pompaggio ed in quelle in caverna, sempre d’intesa fra le competenti Direzioni ed i rispettivi Consigli dei delegati. Nei casi in cui le Unità Sanitarie Locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati, anche in applicazione del decimo comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Trattamento economico in occasione di visite mediche
Con la corresponsione dell’ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi del decimo comma del presente articolo, dell’art. 40 Contratto collettivo di lavoro nonché dell’art. 33 del DPR 19 marzo 1956, n. 303, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall’abituale posto di lavoro.
L’Ente rimborsa, inoltre, tutte le spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l’effettuazione della visita medica.
Note:
Le parti hanno assunto l’impegno a riesaminare la materia entro il 31 dicembre 1986. Vedasi al riguardo lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali, riportata in allegato al presente Contratto.

Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
1. Premesso che la tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti tutti dell’Enel è comune intendimento dell’Ente e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, le parti stipulanti il presente Contratto convengono:
A) Per quanto riguarda il personale delle centrali nucleotermoelettriche
2. l’effettuazione, a tutto il personale medesimo, di una visita semestrale da parte del medico autorizzato;
3. la consegna al medico di fiducia del lavoratore, dietro richiesta del medico stesso, della cartella clinica del lavoratore interessato;
4. la comunicazione semestrale ad ogni lavoratore delle dosi assorbite mese per mese;
5. l’effettuazione di corsi periodici di aggiornamento per la protezione dalle radiazioni;
6. una copertura assicurativa, dopo un periodo continuativo di almeno un mese di esposizione all’azione di sostanze radioattive, pari a 5 volte la retribuzione annua per i casi di morte ed a 6 volte la retribuzione annua per i casi di invalidità permanente - qualora i casi stessi non siano risarcibili dall’Inail in base alle norme di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 - che avessero a verificarsi in conseguenza delle manifestazioni patologiche, che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, qui di seguito elencate, sempreché detti casi si verifichino entro il periodo di tempo dalla cessazione dell’esposizione all’azione di sostanze radioattive indicato accanto a ciascuna di esse:

anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti ad irradiazione acuta 30 giorni
anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti ad irradiazione cronica 1 anno
leucemie 30 anni
blefarite o congiuntivite 7 giorni
cheratite 1 anno
cataratta 10 anni
radio-dermiti acute 60 giorni
radio-dermiti croniche 10 anni
radio-epiteliti acute delle mucose 60 giorni
radio-lesioni croniche delle mucose 5 anni
radio-necrosi ossea 30 anni
sarcoma osseo 50 anni
cancro bronco-polomonare "primario" per inalazione 30 anni

Qualora le affezioni dovessero manifestarsi entro il periodo di tempo sopra indicato, ma dopo quello valido per la copertura assicurativa, l’indennizzo sarà assunto direttamente a carico dell’Enel, con le stesse modalità previste dalla relativa polizza.
7. Il diritto di avvicendamento, dietro richiesta del lavoratore interessato, dopo 16 anni di servizio prestato presso le seguenti sezioni: esercizio, manutenzione, chimica-radiochimica e fisica sanitaria, e - per gli impianti che lo richiedano - fisica del reattore.
8. Nel caso di avvicendamento il trattamento spettante al lavoratore nel nuovo posto di lavoro a titolo di retribuzione ed indennità non potrà essere inferiore a quello percepito nel complesso per gli anzidetti titoli all’atto dell’avvvicendamento stesso. L’eventuale differenza verrà conservata ad personam e sarà assorbibile in caso di passaggio di categoria.
9. Per la concreta attuazione di tutto quanto sopra vale la regolamentazione prevista dall’Accordo sindacale nazionale 27 luglio 1978.
10. La corresponsione di una indennità nella misura di lire 2.000 per ogni ora di lavoro che abbia reso necessario l’uso di uno dei seguenti indumenti da parte dei dipendenti delle centrali nucleotermoelettriche:
a) tuta protettiva pneumatica o tuta in gomma o in plastica;
b) doppia tuta sigillata con autorespiratore o con maschera facciale;
c) maschera a filtro o ad aria oppure doppia tuta sigillata senza maschera.
11. Qualora, nell’ambito delle singole giornate lavorative, gli indumenti di cui sopra vengano usati per frazioni di tempo inferiori all’ora, le frazioni stesse vengono sommate ed il risultato di tale somma viene arrotondato all’ora superiore.
B) Per quanto riguarda il personale addetto ai turni continui avvicendati
12. 1°) La predisposizione da parte dell’Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 18 anni ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
13. 2°) Ai lavoratori addetti ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne spettano 6 giorni di permesso retribuito all’anno.
C) Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione
14. La predisposizione da parte dell’Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 15 anni ai cantieri di costruzione, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
D) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali termiche, geotermiche e nucleotermoelettriche
15. Ai lavoratori che operano in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche o nucleotermoelettriche in condizioni di particolare gravosità o disagio, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 10 giorni all’anno.
16. Ai lavoratori di cui al comma quindicesimo del presente articolo, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all’anno.
17. Ai lavoratori che operano nelle centrali nucleotermoelettriche e che sono "esposti per ragioni professionali", secondo la definizione contenuta nel punto g) dell’art. 9 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di due giorni all’anno, in aggiunta agli eventuali giorni spettanti in base ai commi quindicesimo e sedicesimo del presente articolo. Tale concessione, pertanto, non compete a coloro che, pur essendo dichiarati fisicamente idonei a lavoro "professionalmente esposto" e assoggettati al relativo controllo medico, non svolgano il lavoro come definito dal citato punto g) dell’art. 9 del DPR n. 185.
18. Ai lavoratori di cui al precedente comma diciassettesimo - che non siano inseriti in turni continui avvicendati né appartengano a reparti di manutenzione interessati alla sperimentazione di cui al capitolo aggiuntivo all’art. 3 del presente Contratto - verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di ulteriori 4 giorni all’anno.
E) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali in caverna
19. A tutti i lavoratori che operano normalmente all’interno delle centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di 6 giorni all’anno elevabile a 10 giorni per quelli fra i suddetti lavoratori che operano normalmente in condizioni di maggior disagio.
20. Ai lavoratori di cui al comma diciannovesimo del presente articolo, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all’anno.
21. I permessi giornalieri retribuiti di cui alle precedenti lettere D) ed E) verranno concessi mediante accordi tra le competenti Direzioni dell’Enel e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
22. Gli anzidetti giorni di permesso retribuito di cui alle precedenti lettere B), D) ed E) dovranno essere opportunamente distribuiti nel corso dell’anno secondo accordi con i lavoratori interessati e non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie.
23. Ai lavoratori di cui al comma ventesimo dell’art. 31 del presente Contratto - che non siano inseriti in turni continui avvicendati né appartengano a reparti di manutenzione dei raggruppamenti GIT in fase di sperimentazione di cui al capitolo aggiuntivo all’art. 3 del presente Contratto - verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, fino ad un massimo di 6 giornate all’anno ed in ragione di un giorno per ogni 30 giorni di fruizione dell’indennità lavori gravosi. Tali permessi debbono essere goduti entro il mese successivo ad ogni maturazione dei suddetti trenta giorni, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
F) Per quanto riguarda il personale addetto ai centri meccanografici
24. Ai lavoratori normalmente addetti alle macchine dei centri meccanografici, nonché agli altri lavoratori addetti a lavorazioni meccanografiche i quali prestino la loro opera nello stesso locale ove sono installati i macchinari, vengono concessi due intervalli giornalieri di riposo della durata di un quarto d’ora ciascuno.
G) Per quanto riguarda il personale che esegue lavori su elettrodotti
25. Ai lavoratori che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV, sono concessi nei giorni in cui sono addetti a tali lavori due intervalli giornalieri di riposo di un quarto d’ora ciascuno.
26. Detti intervalli possono essere anche cumulati in un unico intervallo giornaliero.
H) Per quanto riguarda il personale che presta la propria opera in condizioni di particolare gravosità o disagio
27. L’Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sottoporre i lavoratori stessi ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica.
28. L’esito di tali controlli sarà comunicato per iscritto direttamente al lavoratore interessato, la cui cartella medica sarà tenuta a disposizione - ove richiesto - del medico di fiducia dell’interessato medesimo.
29. In particolare, l’Ente assicura che provvederà all’avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio, dei guardiadighe che operino da almeno 14 anni in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché dei tirafili addetti esclusivamente - o, comunque, con carattere di prevalenza - da almeno 18 anni all’esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione superiore a 100 kV e che abbiano un’età non inferiore a 45 anni.
Dichiarazioni a verbale
1) Copertura assicurativa personale delle centrali di produzione
A favore dei lavoratori professionalmente esposti al rischio delle seguenti malattie nelle centrali nucleogeotermoelettriche e idorelettriche:
- ipoacusia o sordità provocata da rumore;
- silicosi o antracosi, associata o meno a tubercolosi polmonare;
- asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o ad un cancro del polmone;
viene estesa - alle medesime condizioni - la copertura assicurativa già prevista per le malattie professionali dalle condizioni particolari della polizza infortuni professionali ed extraprofessionali.
La copertura assicurativa per le malattie di cui sopra opererà fino a quando le medesime non saranno riconosciute tra le tecnopatie tutelate dall’Inail.
2) Permessi giornalieri retribuiti di cui alle lettere D) ed E) del presente articolo
Permessi giornalieri retribuiti nella misura di sei giorni all’anno verranno riconosciuti anche ai lavoratori di unità diverse dalle centrali nucleogeotermoelettriche ed in caverna, nel caso di prestazioni in dette centrali svolte nelle condizioni di gravosità o disagio che danno titolo ai permessi stessi ai lavoratori di dette unità.
I permessi di cui sopra saranno concessi in misura proporzionale alla durata dell’effettiva prestazione in centrale, sulla base di quanto previsto dagli Accordi compartimentali, purché vi sia una prestazione nel mese di durata in inferiore a sette giorni, anche non consecutivi.
3) Estensione delle norme di cui al punto A) al personale esterno alle centrali nucleotermoelettriche
Quanto previsto dai commi secondo, terzo, quarto, sesto, decimo e undicesimo del presente articolo si applica anche ai lavoratori che, pur dipendendo da unità organizzative diverse dalle centrali nucleotermoelettriche, vengano chiamati occasionalmente a prestare servizio presso dette centrali in condizioni analoghe ai dipendenti delle medesime.
4) Comma sesto: elencazione delle manifestazioni patologiche
Le parti si riservano di aggiornare l’elencazione delle manifestazioni patologiche indicate al sesto comma del presente articolo a seguito di eventuali innovazioni legislative che fossero introdotte in paesi ove vi siano esperienze di esercizio di centrali nucleotermoelettriche.

Art. 41 - Norme aziendali
1. Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Ente, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
Attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito e permessi sindacali
1. In materia vale quanto previsto dall’Accordo sindacale nazionale del 29 luglio 1985 e dei relativi documenti allegati, riportati in allegato al presente Contratto.
Affissione e diffusione stampa e comunicati
2. L’Ente collocherà presso le varie unità aziendali un albo a disposizione delle segreterie periferiche delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori elettrici per l’affissione di stampa e di comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette segreterie e verranno inoltrati in copia alla Direzione.
4. Sarà inoltre consentita - fuori dei locali dove si svolge l’attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione di materiale di propaganda e di informazione sindacali da parte delle Organizzazioni dei lavoratori elettrici.
5. Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti tre commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’Enel ed ai suoi dirigenti.
Assemblee del personale
6. L’Ente metterà, di volta in volta, a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che ne facciano richiesta un locale per le assemblee del personale.
7. Dette assemblee - […] - dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
8. Le assemblee dovranno svolgersi, di norma, fuori dell’orario normale di lavoro. Peraltro le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici potranno disporre globalmente, per ogni posto di lavoro, di un numero di ore annue non superiore a dodici per lo svolgimento di assemblee durante l’orario lavorativo giornaliero. Per tali ore ai lavoratori partecipanti alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Locali a disposizione dei sindacati
10. Nelle località sedi delle segreterie periferiche delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, l’Ente, nei limiti del possibile, metterà a disposizione un locale per lo svolgimento dell’attività di dette Organizzazioni concernente la tutela del rapporto di lavoro del personale dell’Ente medesimo.
[…]

Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
1. Ferme restando le procedure e le modalità per l’esame dei ricorsi già previsti dal presente Contratto, i Consigli dei delegati hanno titolo a discutere, su mandato dei lavoratori interessati, anche ricorsi per cambio di mansioni, modifiche di responsabilità, qualità o quantità del lavoro assegnato; eventuali altri ricorsi di carattere diverso saranno discussi, sempre su mandato dei lavoratori interessati, dalle rappresentanze sindacali periferiche. Resta inteso che lo stesso ricorso, una volta discusso con il Consiglio dei delegati o con una di dette rappresentanze sindacali periferiche, non può essere riproposto.
2. I Consigli dei delegati potranno richiedere - dandone preventiva comunicazione alle corrispondenti Direzioni dell’Ente - di essere assistiti dalle citate rappresentanze sindacali periferiche, dell’uno o dell’altro livello, nella trattazione di vertenze collettive.
3. Le Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) competenti a trattare le materie di cui ai commi primo e secondo del presente articolo entreranno in contatto con i Consigli dei delegati o con le rappresentanze sindacali periferiche, per l’avvio della trattativa, entro 15 giorni dalla richiesta di incontro.
4. Il predetto termine di 15 giorni vale anche per l’avvio delle trattative concernenti quelle indennità la cui definizione il Contratto demanda alla sede sindacale periferica.
5. Formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, al fine di considerarne i riflessi sul personale, le modalità di applicazione in sede locale di quanto definito con i confronti svoltisi a livello nazionale, ai sensi della "Premessa" al presente Contratto, in tema di: ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro e relative eventuali sperimentazioni; introduzione del "progetto di controllo di gestione delle attività della distribuzione e della produzione".
6. Sarà parimenti oggetto di consultazione fra le stesse parti la verifica di congruità dei criteri definiti in sede nazionale per l’individuazione dei livelli di organico adeguati alle esigenze del servizio, al fine di trarne utili indicazioni per la successiva elaborazione dei piani di assunzioni.
7. Nell’ambito della composizione quantitativa e qualitativa dei piani di assunzioni, definita con i confronti nazionali, avranno luogo consultazioni preventive tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici: a livello compartimentale, per stabilire la destinazione del personale da assumere per la sede compartimentale e, distintamente, per l’area della produzione, per l’area delle costruzioni e per l’area della ricerca; a livello distrettuale, per stabilire la destinazione nell’ambito delle sedi distrettuali e delle zone. In tali consultazioni potranno essere considerate eventuali sensibili carenze di personale che incidano sul regolare svolgimento del servizio ed alle quali non si possa sopperire con la riutilizzazione - da valutare in appositi incontri - di personale fuori organico o resosi disponibile o non convenientemente utilizzato. Tali carenze saranno esaminate in sede nazionale al fine della eventuale loro inclusione nel piano di assunzioni dell’anno successivo.
8. Formeranno oggetto di preventive consultazioni fra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici nel cui ambito di competenza ricade il personale direttamente interessato: l’attuazione di modifiche organizzative e relative eventuali sperimentazioni, l’applicazione di nuove tecnologie e procedure non risultanti dai confronti nazionali, nonché i problemi connessi con l’istituzione o la soppressione di posti di lavoro, con l’entrata in servizio di nuovi impianti, con l’ampliamento o la riconversione di impianti preesistenti, con l’automazione e/o telecomando di impianti. Dette consultazioni serviranno ad analizzare i riflessi sul personale delle modifiche organizzative, esaminare eventuali fenomeni di parcellizzazione delle mansioni, per realizzare una loro ricomposizione, nonché la migliore utilizzazione delle capacità dei lavoratori, tenendo conto della formazione e dell’aggiornamento professionale che gli stessi hanno avuto.
9. Le consultazioni di cui ai precedenti quinto, settimo e ottavo comma saranno promosse dall’Ente, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, e saranno precedute dall’invio alle stesse della documentazione utile per una più approfondita conoscenza dei problemi. Tenuto conto dell’esigenza di tempestività di decisione in materia, le competenti Direzioni dell’Enel potranno indicare i tempi nei quali dovranno concludersi le consultazioni.
10. A conclusione delle suddette consultazioni, le competenti Direzioni dell’Enel invieranno alle Organizzazioni sindacali un documento dell’Ente nel quale saranno riportati i risultati degli incontri, puntualizzando le posizioni come espresse dalle parti.
11. Le parti inoltre potranno prevedere incontri di verifica, ovviamente dopo un congruo periodo, per una comune valutazione sullo stato di attuazione di quanto ha formato oggetto di consultazione.
[…]

Art. 49 - Interpretazione del Contratto
1. L’interpretazione delle norme del presente Contratto verrà effettuata dalla Direzione centrale del personale dell’Enel d’intesa con le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

Allegati
Orario flessibile con compensazione ultragiornaliera: criteri applicativi

(orario ripartito su 5 giorni settimanali)
Gli Accordi sindacali locali che introdurranno forme di sperimentazione di flessibilità d’orario con compensazione ultragiornaliera dovranno uniformarsi alle regole di seguito indicate.
1) Rispetto all’orario "normale" di lavoro, valevole per l’unità interessata, devono essere prefissate le ore prima/dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente l’accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera.
2) La flessibilità d’orario deve garantire una durata minima di sette ore giornaliere di presenza continua e contemporanea di tutti i lavoratori in forza all’unità interessata.
3) La durata minima e massima della prestazione ordinaria giornaliera in regime di flessibilità deve essere pari, rispettivamente, a 7 e 9 ore, fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti.
4) La flessibilità d’orario deve essere prevista - nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti - all’inizio e al termine dell’orario normale di lavoro giornaliero in atto nell’unità interessata, con fasce di pari durata.
5) Il singolo lavoratore non può, a seguito dell’adozione della flessibilità d’orario nell’unità di appartenenza, accumulare nel tempo un’eccedenza o carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) superiore a otto ore.
Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori all’anzidetto limite saranno considerate assenza ingiustificata mentre le eventuali eccedenze non saranno comunque utilizzate ai fini della compensazione, né daranno luogo ad alcun trattamento economico.
La compensazione di carenza di prestazione - entro il predetto limite di otto ore - può essere effettuata solo entro le fasce di flessibilità previste.
Al lavoratore, peraltro, è data facoltà di utilizzare la propria spettanza di permessi retribuiti ex festività al fine di ridurre od azzerare il proprio saldo negativo; tale facoltà può essere esercitata solo a giornata o mezza giornata.
Inoltre, nelle unità ove l’orario settimanale è ripartito dal lunedì al venerdì, deve escludersi che la compensazione possa realizzarsi nella giornata di sabato, salvo il caso di preventivo accordo fra la Direzione e l’interessato.
6) La compensazione nell’ambito dell’eccedenza o carenza delle otto ore non va effettuata entro prefissati limiti temporali (settimana, mese ecc.). La valorizzazione di eventuali eccedenze o carenze di prestazione ordinaria ai fini del corrispondente pagamento o della corrispondente trattenuta (in entrambe le ipotesi, 100 per cento della retribuzione oraria in atto al momento della valorizzazione) va effettuata - fermo restando quanto previsto sub 5) - solo in occasione di eventi modificativi della posizione aziendale del lavoratore, quali: cessazione, promozione a dirigente, trasferimento ad unità produttiva che non adotta la flessibilità ultragiornaliera.
7) Sono esclusi dall’orario flessibile: i lavoratori che operano in squadre; i lavoratori che prestano la propria attività in turno o in trasferta, autisti, portieri, uscieri, centralinisti telefonici, part-time, nonché altre categorie di lavoratori - che potranno essere individuate negli Accordi sindacali locali - per le quali obiettive esigenze di servizio non consentono la flessibilità d’orario.
8) Va considerato "lavoro straordinario", e come tale compensato, solo quello espressamente richiesto dall’Ente in eccedenza alla durata normale (8 ore nella maggioranza dei casi) della prestazione ordinaria giornaliera. Conseguentemente, non va considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall’Enel ed effettuata entro la suddetta durata normale.
9) Le seguenti assenze orarie sospendono la flessibilità per l’intera giornata:
- partecipazione a scioperi;
- fruizione della libertà nelle ore pomeridiane nelle giornate di cui all’ottavo comma dell’art. 5 Contratto collettivo di lavoro;
- fruizione di "mezze giornate" di permesso (ad es. ex festività).
Le altre assenze orarie (retribuite o non) iniziali o terminali decorrono o hanno termine dall’inizio o alla fine dell’orario "normale" fissato nell’unità interessata.
Resta comunque inteso che la concessione di permessi orari ex secondo comma dell’art. 8 Contratto collettivo di lavoro assumerà carattere di assoluta eccezionalità; gli eventuali permessi concessi con recupero concorrono alla determinazione del cosiddetto "saldo".
10. L’introduzione della flessibilità a compensazione ultragiornaliera e incompatibile (e ne comporta quindi l’automatica abolizione nell’unità interessata) con orari ripartiti in modo differenziato nei diversi giorni della settimana, nonché con altre forme di flessibilità in atto.
Resta, ovviamente, esclusa ogni forma di flessibilità per eventuali orari particolari individuali.
11) L’applicazione dell’orario flessibile deve evitare, nella massima misura possibile, interventi manuali e presuppone, quindi, l’uso di idonei mezzi di rilevazione automatica della presenza da parte di tutti i lavoratori interessati, che consentano anche la rilevazione periodica del cosiddetto "saldo" (positivo o negativo).
N.B. - Per orari ripartiti su 6 giorni alla settimana tutti i riferimenti orari contenuti nel presente documento vanno adeguatamente riproporzionati.
Note:
1-Potrà essere concordato, in sede sindacale nazionale, un limite diverso a seguito delle risultanze delle sperimentazioni realizzate.
2-Il carattere ingiustificato dell’inosservanza dell’orario non implica per se stesso l’automatica applicazione di sanzioni disciplinari.


Scambio di corrispondenza tra le parti in merito ai problemi interessanti il personale addetto ai videoterminali
Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali
Ci riferiamo alla richiesta, da Voi formulata nel corso della trattativa per il rinnovo del CCL 25 gennaio 1983, relativa ai problemi interessanti il personale addetto ai "videoterminali", nonché alla necessità, a nostra volta segnalata, di procedere ad un approfondito esame della materia concernente l’utilizzazione di apparecchiature che dispongono di tali videoterminali, anche in relazione alla diffusione sempre più ampia e capillare che stanno assumendo dette apparecchiature nell’ambito del mondo del lavoro.
In proposito, a conferma delle intese con Voi raggiunte in occasione della predetta trattativa, indichiamo il termine del 30 giugno 1986 per iniziare l’esame delle citate problematiche, al fine di pervenire alla definizione della disciplina dell’intera materia.
Distinti saluti.
Roma, 22 aprile 1986


Lettera delle Organizzazioni sindacali all’Enel
Con riferimento alla Vostra del 22 aprile 1986, Vi diamo atto che il contenuto della medesima risponde alle intese tra noi intercorse e confermiamo la nostra disponibilità in ordine alla data del 30 giugno 1986 da Voi indicata per l’inizio dei lavori.
Distinti saluti.
Roma, 22 aprile 1986


Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari
Verbale di accordo

In relazione agli impegni verbalmente assunti, in occasione delle trattative per il rinnovo del CCL 7 giugno 1976, circa l’opportunità di pervenire ad una più puntuale normativa in materia disciplinare che preveda - in modo più esplicito di quanto già si deduce dal complesso della disciplina contenuta negli artt. 34 ("Doveri del lavoratore"), 35 ("Provvedimenti disciplinari") e 41 ("Norme aziendali") del vigente CCL 1 agosto 1979 - la correlazione tra le diverse sanzioni e le specifiche mancanze.
Le parti come sopra costituite concordano che l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al citato art. 35 del Contratto collettivo di lavoro avverrà, a decorrere dal 1 settembre 1982, secondo i criteri di correlazione previsti nel documento allegato al presente verbale, fermi restando le modalità, le procedure e quant’altro previsto dallo stesso art. 35.
Le Organizzazioni sindacali si riservano sin d’ora di proporre, in sede del prossimo rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, eventuali modifiche al citato art. 35, in particolare per quanto attiene al trasferimento per punizione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 28 luglio 1982


Documento allegato
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 35 del CCL 1 agosto 1979
Premesso che l’art. 35 del CCL 1 agosto 1979 regola la materia concernente i provvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o difformità di comportamento nell’applicazione dei commi primo, [secondo e terzo] del citato articolo nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene quanto segue.
I - Il rimprovero verbale o il rimprovero scritto possono essere inflitti al lavoratore che:
1) non rispetta l’orario di lavoro, sospende la prestazione o ne protrae la durata, senza autorizzazione e senza giusto motivo;
[…]
4) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osserva le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza;
5) si presenta o si trova durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente in uno stato di alterazione psicofisica a lui imputabile;
6) non osserva le disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo;
7) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa (ad es. mensa) tiene un comportamento scorretto;
8) introduce abusivamente nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente persone estranee o non autorizzate;
9) non ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi o strumenti a lui affidati; o adopera negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso;
10) si avvale abusivamente di locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi o strumenti dell’Ente;
11) svolge durante l’orario di lavoro, o comunque nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente, attività in proprio o per conto di terzi, con utilizzazione di materiali di scarso valore o di attrezzature di proprietà dell’Ente medesimo;
12) non esegue con la dovuta diligenza la prestazione lavorativa; disturba deliberatamente l’attività lavorativa altrui.
II - La multa può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
3) senza giusto motivo rifiuta di svolgere, non esegue o esegue con voluta negligenza prestazioni richiestegli a norma di contratto;
[…]
5) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa partecipa ad un diverbio litigioso da altri provocato, escluso il caso di legittima reazione;
[…]
7) commette più volte una delle mancanze previste dal paragrafo I, prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.
III - La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta al lavoratore che:
1) arreca danno o determina una situazione oggettiva di pericolo per la incolumità propria o altrui ovvero per l’integrità dei beni dell’Ente o di terzi, compiendo una delle mancanze di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12) del paragrafo I o di cui ai punti 2), 3), 5) del paragrafo II;
[…]
3) omette per negligenza di informare i lavoratori ai quali è preposto delle norme antinfortunistiche e/o di vigilare sulla loro osservanza;
4) rifiuta ingiustificatamente di sottoporsi alle visite mediche per il controllo dello stato di infermità in caso di assenza per malattia o per il controllo dell’idoneità fisica;
5) non provvede tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del servizio;
[…]
8) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa provoca un diverbio litigioso;
[…]
11) compie deliberatamente atti comunque idonei ad arrecare effettivo pregiudizio al servizio.
IV - Il trasferimento per punizione o il licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto possono essere inflitti al lavoratore che:
1) arreca notevole danno all’incolumità propria o altrui ovvero all’integrità di beni dell’Ente o di terzi compiendo una delle mancanze di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12) del paragrafo I, o di cui ai punti 2), 3) e 5) del paragrafo II, o di cui ai punti 3) e 5) del paragrafo III;
2) durante l’orario di lavoro o nei locali in cui si svolge l’attività dell’Ente o in situazioni connesse all’attività lavorativa o comunque per motivi attinenti al servizio minaccia gravemente o provoca lesioni ad altra persona ovvero compie atti gravemente offensivi nei suoi confronti;
3) si avvale della propria posizione funzionale nell’Enel per procurare un ingiusto vantaggio a sé o ad altri o per arrecare ad altri un danno;
4) si rende colpevole della mancanza di cui al punto 7) del paragrafo III, con notevole pregiudizio per l’Ente;
5) arreca, con dolo o colpa grave, notevoli danni alle persone o ai beni di terzi in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa;
[…]
7) compie, con dolo o colpa grave, atti comunque idonei ad arrecare notevole danno all’Ente o grave turbativa all’ambiente di lavoro.
V - Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto può essere inflitto al lavoratore che:
1) volontariamente danneggia macchinari, impianti o dispositivi antinfortunistici, ovvero - al fine di arrecare pregiudizio all’Ente o a terzi - li mette fuori opera;
[…]
4) si rende colpevole della mancanza di cui al punto 5) del paragrafo IV, con grave pregiudizio per l’Ente;
[…]
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni comprese in ciascun paragrafo saranno determinati in relazione:
- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Al lavoratore che commetta un’infrazione della stessa natura di altra già sanzionata con provvedimento disciplinare potrà essere irrogata, a seconda delle circostanze e della gravità del caso, una sanzione di maggiore entità nell’ambito di quelle appartenenti al medesimo gruppo (rispettivamente, paragrafi I - II - III - IV) ovvero la sanzione di livello più elevato rispetto a quella già inflitta, anche se non appartenente al medesimo gruppo. Anche a questi effetti, dei precedenti disciplinari del lavoratore potrà, peraltro, tenersi conto solo entro i limiti temporali previsti dalla legge.

Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sull’impegno assunto dalle parti a riesaminare la materia dell’ambiente di lavoro
Con riferimento a quanto emerso nel corso della trattativa per il rinnovo del CCL 25 gennaio 1983, confermiamo il reciproco impegno ad esaminare, entro il 31 dicembre 1986, la materia dell’ambiente di lavoro (art. 39) sulla base del documento consegnatoVi nell’occasione e di quello già in Vostre mani datato marzo 1984 riguardante il "piano per la centralizzazione ed elaborazione dei dati ambientali e bio-statistici".
Distinti saluti.
Roma, 22 aprile 1986


Elenco delle centrali nucleogeotermoelettriche per le quali deve essere istituito il servizio sanitario aziendale
La Spezia Piombino
Vado Ligure Larderello (Gruppo impianti
Genova geotermoelettrico)
Chivasso Torvaldaliga + Civitavecchia
Trino Vercellese Bastardo + Pietrafitta
Turbigo Latina
Tavazzano Napoli L. + Vigliena
Piacenza Brindisi
La Casella Rossano Calabro
Ostiglia Bari
Sermide Mercure
Caorso Garigliano
Fusina + Marghera San Filippo del Mela
Monfalcone Termini Imerese
Porto Tolle Priolo Gargallo + Augusta
P. Corsini Porto Empedocle
Livorno Sulcis + P. Vesme
S. Barbara Fiume Santo
S. Gilla
Nota - Il servizio sanitario aziendale verrà istituito altresì nelle centrali termoelettriche e nucleotermoelettriche di nuova costruzione, valutando l’opportunità di abbinamenti con quello di altre in relazione alla dislocazione di dette nuove centrali.

Documento in materia di "Appalti"
Le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) si incontreranno semestralmente con le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici per verificare la corretta applicazione degli impegni contrattuali assunti dall’Enel in materia di appalti.
- Non appena stipulati i contratti con i quali si commettono in appalto determinati lavori, le competenti Direzioni dell’Enel daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavori affidati alle imprese appaltatrici.
- L’Enel conferma che nel proprio capitolato generale di appalto sono previste apposite clausole che impegnano le imprese appaltatrici:
a) ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei Contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie di appartenenza;
b) ad adempiere agli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sanciti dalle norme di legge e regolamento vigenti;
c) ad osservare e ad applicare le norme di legge e regolamento sulla tutela del lavoro;
d) ad impegnare a loro volta eventuali imprese subappaltatrici all’osservanza delle anzidette normative, ferma restando nell’impresa appaltatrice ogni responsabilità nei confronti dell’Enel.
L’Enel conferma altresì che le proprie competenti Direzioni continueranno a farsi carico delle eventuali denunce di violazione delle norme legislative e contrattuali, ai fini della contestazione alle imprese interessate e per l’adozione dei provvedimenti appropriati a termini di legge, nonché ai fini di verificarne l’affidabilità tecnica.
- A decorrere dal 1 gennaio 1977 l’Enel si impegna ad assumere in gestione diretta i seguenti lavori:
- montaggio elettrico con posa in opera di parti complete di cabine di distribuzione MT/BT;
- scavo e posa cavo per prese di utenza a media tensione derivate da altri cavi e cabine in esercizio fino ad una lunghezza di una cinquantina di metri.
Resta fermo in linea generale e nello spirito degli accordi vigenti in materia, l’intendimento dell’Enel di adottare quelle misure che consentano la migliore razionalizzazione della scelta e della programmazione dei lavori da commettere in appalto, anche al fine di un loro contenimento.
Roma, 5 luglio 1979