Tipologia: CCNL
Data firma: 23 dicembre 1986
Validità: 01.01.1987 - 31.12.1989
Parti: Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione del Contratto
Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
Premessa

A) Osservatorio nazionale
B) Osservatorio regionale
C) Osservatorio provinciale
D) Informazione a livello aziendale (oltre 350 dipendenti)
E) Innovazione tecnologica
F) Mobilità interaziendale
G) Contrazioni temporanee orario di lavoro
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Ammissione e lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 4 - Consegna e restituzione documenti di lavoro
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi
B) Indennità di contingenza
C) Mobilità professionale
D) Commissione paritetica nazionale per l’inquadramento
Art. 7 - Orario di lavoro
• Orario di lavoro nel settore siderurgico
• Riduzione dell’orario di lavoro: modifiche apportate all’art. 7 dall’Accordo 20 luglio 1983
• Festività abolite
Art. 8 - Flessibilità della prestazione
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Anzianità dei lavoratori
Art. 11 - Forme di retribuzione
Art. 12 - Premio di produzione
Art. 13 - Reclami sulla retribuzione
Art. 14 - Mense aziendali
Art. 15 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 16 - Indennità per disagiata sede
Art. 17 - Nuove mansioni
Art. 18 - Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni
Art. 19 - Indumenti di lavoro
Art. 20 - Trasferimenti
Art. 21 - Reclami e controversie
Art. 22 - Disciplina aziendale. Doveri delle parti
A) Norme generali

B) Norme particolari
Art. 23 - Divieti
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Art. 25 - Ambiente di lavoro
Art. 26 - Appalti
Art. 27 - Diritto allo studio
Art. 28 - Lavoratori studenti
Art. 29 - Cessione - Trasformazione e passaggio di azienda
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 32 - Assemblea
Art. 33 - Permessi per attività formative sindacali
Art. 34 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 35 - Permessi per cariche sindacali
Art. 36 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 37 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 38 - Affissione della stampa dei sindacati
Art. 39 - Vendita di libri e riviste
Art. 40 - Quota per servizio contrattuale
Art. 41 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 42 - Decorrenza e durata
Parte prima - Disciplina speciale
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte prima
Art. 2 - Entrata e uscita
Art. 3 - Sospensione, interruzione e riduzione del lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Festività
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Cottimo
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo
Art. 9 - Mensilizzazione
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Gratifica natalizia
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Parte seconda - Disciplina speciale
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte seconda
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte speciale prima alla disciplina di cui alla parte speciale seconda
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 7 - Clausola di rinvio
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Parte terza - Disciplina speciale
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte terza
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte speciale prima alla disciplina di cui alla parte speciale terza
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte speciale seconda alla disciplina di cui alla parte speciale terza
Art. 4 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 5 - Festività
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 8 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Tredicesima mensilità
Art. 12 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15 - Servizio militare
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 17 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 18 - Trasferte
Art. 19 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Parte quarta - Disciplina speciale
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte quarta
Art. 2 - Trattamento economico e normativo
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile e penale legata alla prestazione
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Brevetti
Art. 7 - Decorrenze
Tabelle dei minimi contrattuali
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 - Quote Contratto Fim, Fiom, Uilm
Allegato 4 - Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazioni dell’industria metalmeccanica minore
Allegato 5 - Aumento salariale
Allegato 6 - Lettera Animem-Confapi alla Flm
Allegato 7 - Lettera Flm alla Animem-Confapi
Allegato 8 - Dichiarazione comune
Allegato 9 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione impianti
I) Norme generali
II) Periodo di prova
III) Tirocinio presso diverse aziende
IV) Durata del tirocinio
V) Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
VI) Orario di lavoro
VII) Ferie
VIII) Gratifica natalizia
IX) Indennità di anzianità
X) Malattia ed infortunio
XI) Insegnamento complementare
XII) Attribuzione della qualifica
XIII) Inscindibilità
XIV) (Rinvio)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da piccole e medie industrie metalmeccaniche

In Roma, il 23 dicembre 1986, tra l’Unionmeccanica - Unione nazionale della piccola e media industria metalmeccanica e con l’assistenza della Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria e la Fim-Cisl, Federazione Italiana Metalmeccanici, la Fiom-Cgil, Federazione Impiegati e Operai Metallurgici, la Uilm-Uil, Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici, assistite dalle segreterie generali della Cisl, della Cgil e della Uil è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate all’Unionmeccanica.

Premessa
1) La contrattazione a livello aziendale potrà essere svolta per le materie per le quali il Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
2) Competenti per la contrattazione a livello aziendale sono, da un lato, i sindacati provinciali e/o territoriali di categoria dei lavoratori e le Rappresentanze sindacali aziendali e, dall’altro, l’azienda e/o l’organizzazione territoriale, salvo le ipotesi previste per l’intervento delle rispettive organizzazioni a livello provinciale o nazionale.
3) La contrattazione a livello aziendale riguarderà le seguenti materie:
a) cottimo;
b) premio di produzione secondo quanto previsto dall’art. 11 della disciplina generale e/o terzo elemento retributivo;
c) qualifiche;
d) ambiente di lavoro.
Per le materie precedentemente elencate (distribuzione dell’orario di lavoro; livelli di occupazione; formazione professionale; aggiornamento tecnico-professionale) si rimanda a quanto stabilito negli articoli regolanti le materie.
4) La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
5) Qualora le trattative aziendali non approdino a positive conclusioni, le parti - allo scopo di evitare turbative dell’ordinato svolgimento dei rapporti di lavoro di azienda - esperiranno un tentativo di conciliazione a livello di segreterie provinciali e/o territoriali dell’Unionmeccanica e di Fim, Fiom e Uilm.
Fino all’avvenuto esperimento di tale tentativo, non si farà ricorso all’azione sindacale diretta, mentre l’azienda non darà luogo ad applicazioni unilateriali delle materie oggetto di trattative.
6) Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente al rispetto del Contratto per il periodo della sua validità: a tal fine l’Unionmeccanica si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per l’osservanza completa, da parte delle aziende associate, delle condizioni pattuite, mentre Fim, Fiom e Uilm a tutti i livelli si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Dichiarazione comune
In riferimento alla contrattazione aziendale le parti convengono che è loro comune intento il miglioramento della produttività tecnica ed economica delle aziende.
Conseguentemente la contrattazione aziendale avrà luogo tenendo conto degli specifici apporti professionali e di una valutazione dei parametri oggettivi concorrenti all’andamento dell’attività produttiva aziendale.

Campo di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli; alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
b) agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
Per l’inquadramento settoriale delle aziende ai fini di cui al punto 3) della "Premessa", sono stati stabiliti i seguenti settori e il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono l’area della categoria:
A) Siderurgico
Comprende gli stabilimenti per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgia quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgia, quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) Navalmeccanico
Comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Elettromeccanico ed elettronico
Comprende gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell’energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora, televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l’utilizzazione dell’energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche, comprese le attività di produzione e di installazione di servizi informatici.
L’esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l’elettricità, non determina l’appartenenza al settore.
D) Auto-aviomotoristico
Comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili e missili;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Pertanto sono escluse le aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi invece nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
E) Metallurgia non ferrosa
Comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone ecc.);
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati, estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) Fonderie di seconda fusione
Comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.
G) Meccanica generale
Comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall’elettricità; apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa: macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile e dell’abbigliamento; macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d’aria; lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici, macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici e di reti telefoniche/elettriche ed affini.
Norma comune a tutti i settori
Quando l’attività è unica, l’inquadramento di una azienda in un settore è determinato dall’attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Per l’attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
2) nell’ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell’azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell’ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l’inquadramento di una azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive organizzazioni provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.
Qualora nell’ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell’inquadramento dell’attività in un determinato settore contrattuale, le parti si incontreranno per esaminare la situazione.

Disciplina generale
Art. 1 Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
Premessa
Premesso che non sono in alcun modo messe in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità dell’imprenditore e del sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre maggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le modalità specificate nei paragrafi che seguono.

A) Osservatorio nazionale
Il sistema di informazione a livello nazionale si realizza fra Unionmeccanica da una parte e Fim, Fiom e Uilm dall’altra, nell’ambito di un osservatorio composto, sui vari argomenti, da rappresentanti designati di volta in volta dalle parti e si riunisce, di norma, una volta all’anno entro il 1° quadrimestre o su richiesta di una di esse.
L’osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali su:
- andamento e prospettive dei mercati;
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per i settori (siderurgia, fonderia secondaria fusione e metallurgia non ferrosa; mezzi di trasporto su gomma e rotaie; navalmeccanica, aeronautica; macchine utensili e produzione macchine in genere; impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria; meccanica generale; elettronica, apparecchiature elettromeccaniche, telecomunicazioni; elettrodomestici ed elettronica civile; macchine agricole e per l’industria alimentare, meccanica agricola) ove esista una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo all’occupazione femminile e giovanile;
- andamento dei contratti di formazione e lavoro nell’ambito dell’Accordo interconfederale Confapi-Cgil, Cisl, Uil del 7 novembre 1985 e di quelli a tempo determinato previsti dalla legislazione vigente;
- costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei Paesi della CEE;
- informazioni sui dati - ove disponibili - consuntivi sia qualitativi che quantitativi sull’occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- formazione professionale;
- tematiche della sicurezza e dell’ecologia, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei rifiuti industriali.
L’osservatorio nazionale può assumere funzione propositiva, come previsto al secondo comma del successivo punto C) osservatorio provinciale.
Nella predetta sede l’Unionmeccanica darà inoltre informazioni globali, riguardanti le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali ed ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione;
- eventuale insorgere di crisi di settore;
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877 e andamento del decentramento produttivo.
L’osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

B) Osservatorio regionale
Sono costituiti osservatori regionali, composti da rappresentanti dell’Unionmeccanica e di Fim, Fiom, Uilm, con le medesime competenze e funzioni dell’osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora una delle Rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l’intervento dell’osservatorio nazionale.
Informazione a livello regionale
A livello regionale le parti si incontreranno, di norma, con frequenza annuale, entro il 1° quadrimestre; in tale incontro le associazioni imprenditoriali daranno informazioni globali riguardanti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e ai criteri generali della loro localizzazione.
Su richiesta di una delle parti, ove esista una presenza significativa di aziende, l’informazione predetta sarà suddivisa per i settori produttivi:
a) siderurgia;
b) fonderia seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
c) mezzi di trasporto su gomma e rotaia;
d) navalmeccanica;
e) aeronautica;
f) macchine utensili e produzione macchine in genere;
g) impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria;
h) meccanica generale;
i) elettronica, apparecchiature elettromeccaniche e telecomunicazioni;
l) installatori di reti elettriche/telefoniche.

C) Osservatorio provinciale
Sono costituiti osservatori provinciali, composti da rappresentanti dell’Unionmeccanica e da Fim, Fiom, Uilm, con le medesime competenze e funzioni dell’osservatorio nazionale ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’osservatorio può assumere funzione propositiva anche nei confronti degli enti e delle Amministrazioni preposti per quanto attiene a:
- mercato del lavoro;
- realizzazione di azioni positive per le lavoratrici e applicazione delle normative italiane e dei Paesi CEE in materia di pari opportunità;
- possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori tossicodipendenti interventi, anche in collegamento con gli enti istituzionali a ciò preposti;
- formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi finalizzati ed eventualmente utilizzando istituti o strumenti contrattuali vigenti;
- tematiche della disponibilità e del costo dell’energia;
- schede di qualità -prodotto per mezzo delle quali le parti si impegnano ad affrontare il miglioramento della qualità del prodotto all’interno di una gestione efficace della produzione.
Qualora una delle Rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l’intervento dell’osservatorio nazionale.
Dichiarazione comune
Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese rappresentate dall’Unionmeccanica, intendono stabilire, con questo Contratto e con la costituzione dell’osservatorio, nuove relazioni industriali per facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali all’interno delle unità produttive.
Informazione a livello provinciale
L’organizzazione imprenditoriale territoriale nel primo quadrimestre di ogni anno, nel corso di un apposito incontro con Fim, Fiom, Uilm provinciali, fornirà alle stesse informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle aziende associate, con particolare riguardo ai programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di significativa entità, ai criteri generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, alla mobilità e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro tra le Organizzazioni territoriali dell’Unionmeccanica e di Fim, Fiom, Uilm verranno inoltre fornite informazioni globali riferite alle aziende associate sulla situazione che - in rapporto ai suddetti programmi - potrà eventualmente determinarsi a seguito della esecuzione di contratti di fornitura.
Inoltre, nel corso dello stesso incontro, verranno fornite informazioni globali sulle tendenze dei processi di ristrutturazione dei settori produttivi, sulle modificazioni significative delle tecnologie e degli indirizzi produttivi fino ad allora adottati nell’ambito degli stessi, sull’eventuale decentramento o scorporo delle attività produttive.
Inoltre nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulla situazione generale dell’occupazione del settore metalmeccanico, con particolare riguardo all’assunzione dei lavoratori di primo impiego.
Nell’ambito di tale informativa l’associazione territoriale trasmetterà inoltre ai sindacati provinciali di categoria, ogni sei mesi, un elenco delle aziende che si avvalgono di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
L’incontro a livello provinciale per fornire le informazioni sulle materie di cui sopra (ristrutturazione, modifiche di tecnologia, indirizzi produttivi, decentramento, lavoro a domicilio) avverrà una volta l’anno, salvo diversa intesa tra le parti.
Le Associazioni imprenditoriali aventi esclusivamente struttura regionale si faranno carico di effettuare gli incontri di cui al presente articolo.
Qualora una delle Rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l’intervento dell’osservatorio nazionale.

D) Informazione a livello aziendale (oltre 350 dipendenti)
Prospettive produttive ed investimenti
Saranno fornite al sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro annuale, da effettuarsi nella sede dell’Associazione imprenditoriale territoriale nella cui zona di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata, le seguenti informazioni:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di localizzazione;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Prospettive occupazionali
Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in tema di assunzioni:
a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell’occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all’utilizzazione delle normative in materia di occupazione femminile, giovanile ed agevolata;
b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni.
Andamento malattia ed infortunio
Le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla Rappresentanza sindacale aziendale i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia ed infortunio.
Decentramento
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti daranno ai sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale, nella cui area di competenza si trovi la Direzione dell’azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché riguardo alle articolazioni per tipologie dell’attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze sindacali aziendali e tramite le Associazioni imprenditoriali di competenza i sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione. In questi casi l’informazione riguarderà l’articolazione per tipologie dell’attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell’attività da decentrare.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività.
Mobilità orizzontale nell’ambito dell’unità produttiva
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali aziendali e tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza i sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori nei casi in cui essi non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive delle attività aziendali, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggi nell’ambito della loro specifica attività.

E) Innovazione tecnologica
Nell’ambito dell’osservatorio provinciale, l’Associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente le rispettive Organizzazioni di Fim, Fiom, Uilm su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull’organizzazione del lavoro.
La presente funzione dell’osservatorio sarà attivata dall’Associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti.
In tale ambito l’esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto.
L’esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle condizioni di lavoro.
I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all’obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali.
Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle Organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l’esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.

F) Mobilità interaziendale
Per affrontare in modo coerente e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale, così come definite dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modifiche, ivi compresi i casi di fallimento previsti dall’art. 25 della stessa legge, si conviene quanto segue:
a) il sistema di mobilità viene attivato per i casi e con le procedure disciplinati dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) compilazione in sede regionale di una lista unica dei lavoratori in mobilità a partire dalle liste aziendali secondo una graduatoria unica suddistinta per fasce professionali, il cui punteggio si fonderà sui criteri previsti dall’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sostituendo l’anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento con l’anzianità di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
La lista unica di mobilità sarà armonizzata in sede provinciale ogni tre mesi ai fini dell’avviamento al lavoro con richiesta numerica, con le liste previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 secondo il criterio del rapporto tra il numero degli iscritti alle liste della legge 29 aprile 1949, n. 264 ed iscritti alla lista di mobilità.
Nell’individuare il numero degli iscritti al collocamento ordinario non si terrà conto di coloro che hanno un’anzianità di iscrizione pari od inferiore all’anno. Ogni trimestre si procederà in sede regionale al controllo amministrativo della lista ed al suo eventuale aggiornamento.
Gli avviamenti al lavoro saranno effettuati secondo le modalità previste dalla succitata legge 29 aprile 1949, n. 264 e dagli artt. 33, comma undicesimo, e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) i contratti di lavoro derivanti da offerte conseguenti al sistema di cui al punto precedente saranno stipulati secondo quanto previsto dal presente Contratto collettivo. Il lavoratore giudicato non idoneo alla visita medica o che non abbia superato il periodo di prova, concorre nella lista di collocamento di cui al precedente punto b) con la stessa posizione di graduatoria che egli ricopriva quando è stato avviato al lavoro;
d) il lavoratore che non accetti offerte di impiego aventi caratteristica di equivalenza professionale in azienda operante in un’area compresa entro 50 km dal comune di residenza - salvo che la particolare localizzazione dell’azienda consigli un esame specifico in sede territoriale - decade dal diritto alle erogazioni della Cassa Integrazione Guadagni al termine del periodo per il quale era stata autorizzata nonché da qualsiasi erogazione a carico dell’azienda;
e) trascorsi 5 mesi dall’inserimento dei lavoratori interessati nella lista di cui al punto b) sarà effettuata fra l’associazione territoriale imprenditoriale e i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, una verifica avente le seguenti caratteristiche e finalità:
1) accertamento della situazione che si è determinata nella lista a seguito del funzionamento del sistema descritto nei punti precedenti;
2) ricognizione delle previsioni quantitative e qualitative dell’andamento occupazionale del sistema di imprese;
3) proposizione per i lavoratori che al momento della verifica non avessero ancora ricevuto un’offerta di lavoro di eventuali iniziative di formazione professionale consone alle previsioni qualitative e quantitative di cui al punto 2);
4) eventuale proposta di proroga della Cassa Integrazione Guadagni anche con l’obiettivo di promuovere nel frattempo le condizioni per favorire l’offerta di lavoro, compatibilmente con la situazione in atto nell’area territoriale.
Le parti in occasione di una delle verifiche previste da questo punto concorderanno l’uscita dalla lista dei lavoratori in mobilità iscritti da almeno due anni e fruenti della Cassa Integrazione Guadagni che fino a quel momento non abbiano ricevuto offerta di lavoro, i quali in virtù del mantenimento del rapporto di lavoro con l’azienda di appartenenza rientreranno nell’azienda stessa. Tutto ciò fatte salve le norme e le procedure di legge e di contratto;
5) le ulteriori verifiche avranno di norma cadenza trimestrale;
f) nei confronti del lavoratore in mobilità che senza giustificato impedimento rifiuti di frequentare o frequenti in modo irregolare i corsi di formazione, si produrranno le conseguenze previste al punto d).
Dichiarazione comune
Il quadro generale entro cui collocare i processi di mobilità riguarda, oltre le parti che hanno stipulato il presente Accordo, anche le altre componenti istituzionali, economiche e sociali, che possono contribuire alla risoluzione del problema.
Le parti solleciteranno le varie componenti a presentare in sede di confronto iniziative e strumenti atti a sostenere i livelli occupazionali delle situazioni in crisi.
Le parti ritengono inoltre che l’intera materia relativa al riordino del mercato del lavoro e del collocamento e ricollocamento dei lavoratori, necessiti di una definizione organica legislativa che tenga conto delle esigenze emergenti dalla dinamica e struttura del mercato del lavoro e corrisponda alle esigenze di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le parti hanno definito quanto previsto al titolo di cui sopra per favorire l’assorbimento degli elementi anche attraverso l’unificazione degli strumenti idonei ad intervenire in questo ambito.
L’intero sistema opererà anche agli effetti dell’art. 4bis della legge 9 febbraio 1979, n. 36, in quanto si realizzi il sistema di avviamento al lavoro previsto al punto b) del titolo sopra.
Le parti non hanno peraltro inteso modificare gli accordi e le norme vigenti in materia se non per quanto previsto dal presente articolo.

G) Contrazioni temporanee orario di lavoro
Nei casi di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, l’azienda interessata comunicherà preventivamente alla Rappresentanza sindacale aziendale e per il tramite della Associazione imprenditoriale territoriale a Fim, Fiom, Uilm provinciali la prevedibile durata della contrazione, il numero dei lavoratori interessati, le cause relative.
A tale comunicazione seguirà, su richiesta delle parti, un incontro presso l’Associazione imprenditoriale per l’esame congiunto della situazione e dei problemi ad essa connessi al fine di adottare le misure che assicurino la salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione.
Per i termini della procedura si fa riferimento alla legge n. 164/75.

Art. 2 Assunzione
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 3 Ammissione e lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
L’ammissione ed il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all’art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire comunemente presso i Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con maggiore sensibilità.

Art. 4 Consegna e restituzione documenti di lavoro
[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà ove ne sia in possesso la sezione del libretto sanitario personale e di rischio da compilarsi a cura dell’azienda.
[…]

Art. 6 Classificazione dei lavoratori
C) Mobilità professionale

Premesso che:
1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse;
3) per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
[…]

D) Commissione paritetica nazionale per l’inquadramento
Le parti convengono sulla opportunità di definire un nuovo sistema di classificazione più aderente alla specifica realtà produttiva della piccola e media impresa, alla necessità di privilegiare la professionalità e di cogliere l’emergere di nuovi profili professionali.
In questo ambito, oltre all’inserimento degli ulteriori profili professionali realizzato nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono che:
1) entro 6 mesi dalla decorrenza del presente Contratto, sarà istituita una Commissione paritetica nazionale per poteri negoziali finalizzata alla realizzazione di un nuovo sistema di classificazione per operai, categorie speciali, impiegati e quadri e con il compito di:
a) esaminare l’evoluzione di profili professionali con particolare riguardo a quelli conseguenti l’introduzione di tecnologie innovative e di significativi mutamenti dell’organizzazione del lavoro;
b) tenere conto e valutare le esperienze e le indicazioni in materia provenienti dagli osservatori provinciali;
c) definire una proposta complessiva di nuova classificazione dei lavoratori che si articoli su aree professionali e relative declaratorie e profili, numero delle stesse e parametri corrispondenti;
2) di norma la Commissione si unirà ogni 3 mesi;
3) sette mesi prima della scadenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, la Commissione terminerà i suoi lavori con decisione comune in materia di nuova classificazione dei lavoratori secondo quanto previsto al punto c) in ordine ai tempi di attuazione, alle sue modalità ed ai costi relativi;
4) in ogni caso, e fino all’introduzione del nuovo sistema di classificazione, l’attuale inquadramento dovrà rimanere operante in tutti i suoi aspetti.
Dichiarazione comune
Le parti ricercheranno la specifica individuazione dei profili, articolati e non, relativa a:
- telefonia (installazione di reti aeree, in sotterraneo e di impianti interni);
- produzione ed installazione di servizi informatici;
- telematica.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge. L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio di stabilimento o reparto.
Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali:
- a partire dal 1 gennaio 1989 verranno concesse 20 ore di riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, da utilizzare collettivamente, con permessi giornalieri retribuiti in ragione di 5 minuti all’inizio o al termine della giornata di lavoro, salvo modalità diverse stabilite previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali. In questo ultimo caso vale la normativa di cui al punto 1) delle "Modifiche apportate all’art. 7 dell’Accordo 20 luglio 1983";
- a partire dal 1 gennaio 1988, il 50 per cento delle ore di riduzione, indicate al punto 1) delle "Modifiche apportate all’art. 7 dell’Accordo 20 luglio 1983", verrà utilizzato o con le modalità decise - per gruppi di lavoratori - secondo quanto previsto al comma successivo, o secondo le modalità di cui all’alinea precedente.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma undicesimo del presente articolo.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell’orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedano l’orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
Allo scopo di evitare che una parte della maestranza abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell’orario stabilito, cureranno l’alternarsi degli operai nei diversi turni.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
L’orario di lavoro per il personale addetto a:
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell’azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro a turni.
sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dal 1 luglio 1978 tutti i lavoratori, addetti a turni avvicendati, beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno il 1 maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie ed articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti, o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico- organizzative non consentano alla data del 1 luglio 1978 l’effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma saranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti, che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Orario di lavoro nel settore siderurgico
La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant’altro stabilito dal presente Contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del Contratto, sono riconosciute - fino al 31 dicembre 1984 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dal 1 gennaio 1985 cesserà tale regime che verrà sostituito con il riconoscimento di sei gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità che le aziende potranno stabilire, previo esame comune con le Rappresentanze sindacali aziendali, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di armonizzazione definiti a livello aziendale.
Per le modalità di utilizzazione dei suddetti permessi individuali nonché per i criteri di assorbimento valgono le norme stabilite dall’Accordo 20 luglio 1983 su "Riduzioni di orario di lavoro", di seguito riportate.
I lavoratori turnisti, in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell’anno solare a compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.
Dichiarazione a verbale
Considerato che l’obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell’intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le Rappresentanze sindacali aziendali si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l’obiettivo sopra ricordato.
Dichiarazione comune
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dall’art. 7, disciplina generale, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.

Riduzione dell’orario di lavoro: modifiche apportate all’art. 7 dall’Accordo 20 luglio 1983
[…]
5) Le riduzioni di orario, di cui al presente Accordo, non si applicano, fino a concorrenza, ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo inferiore alle 40 ore quale, ad esempio, il turno di 7 ore per 5 giornate settimanali.
6) Le parti concordano la trasformazione di eventuali pause collettive in pause individuali a partire dal 1 gennaio 1985.
In previsione di ciò le parti procederanno, a livello aziendale, ad un esame per la definizione delle modalità applicative di tale trasformazione.
7) Non sono riassorbibili le pause ed i periodi di riposo motivati da ragioni fisiologiche o tecnologiche.
8) I contenuti della presente regolamentazione saranno assorbiti fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi e/o di accordi anche interconfederali.
[…]
Dichiarazione a verbale
Nel 1° semestre 1989 le parti si incontreranno, nell’ambito dell’osservatorio nazionale, per valutare complessivamente aspetti e sviluppi della riduzione dell’orario di lavoro.

Art. 8 Flessibilità della prestazione
Le parti confermano l’impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni.
Al fine di rendere più concreto l’adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l’azienda potrà ricorrere - anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori - alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell’orario normale di lavoro, ferme restando le attuali condizioni di durata dello stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni semestrali di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali, ferma restando la normale retribuzione del lavoratore.
Il ricorso al regime di flessibilità, la sua quantità e articolazione vengono stabiliti dalla direzione previo esame motivato con le Rappresentanze sindacali aziendali almeno una settimana prima del periodo interessato secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 7 disciplina generale. In tale contesto la distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l’orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività.
[…]
Qualora in regime di flessibilità, la prestazione effettiva del singolo lavoratore dovesse risultare mediamente inferiore alle 40 settimanali l’azienda darà luogo, nel trimestre successivo all’effettuazione del regime di flessibilità, al recupero della prestazione lavorativa pari alle ore non effettuate o alla trattenuta della retribuzione corrispondente dopo aver sentito il lavoratore.

Art. 9 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 11 Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti forme di retribuzione:
a) cottimo individuale;
b) cottimo collettivo;
c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinato in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della produzione.

Art. 15 Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni territoriali Unionmeccanica e le Organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

Art. 17 Nuove mansioni
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione, all’Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito.
In tal caso il sindacato potrà formulare i suoi rilievi.

Art. 19 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 21 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sulle applicazioni del presente Contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla Unionmeccanica, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla Unionmeccanica.

Art. 22 Disciplina aziendale. Doveri delle parti
A) Norme generali
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati: il lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente Contratto e dei regolamenti sindacali aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
[...]
3) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall’espletamento delle mansioni affidategli;
[...]
6) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
7) osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
[...]
L’azienda impronterà i rapporti con i dipendenti a sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizione di evitare equivoci circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto occorrente all’espletamento delle sue mansioni.
L’azienda deve infine adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, sono necessarie a tutelare la integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l’azienda si impegna a portare a conoscenza dei lavoratori ed a far rispettare le disposizioni di propria emanazione sulla prevenzione degli infortuni.

B) Norme particolari
[...]
3) Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
[...]
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
4) Consegna e conservazione materiali ed utensili
Danni alla lavorazione
- Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità, informandone tempestivamente il suo superiore diretto e la Direzione dell’azienda.
[...]
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a lui consegnati, sempreché ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto; qualunque variante fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi dei danni subiti.
[...]

Art. 24 Provvedimenti disciplinari
Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all’art. 22 disciplina generale, possono dar luogo, a seconda della loro gravità, all’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione globale (paga o stipendio base e contingenza);
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e la entità degli stessi:
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Il lavoratore che è già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 1 giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[...]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’azienda, quando non ricadono i casi previsti dai successivi commi d) ed e);
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
[...]
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.
[...]
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[...]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3) del comma e);
6) esecuzione entro l’azienda di lavori per proprio conto, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
7) insubordinazione verso i superiori;
[...]
9) mancanze di analoga gravità.
La recidiva per due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti, può far incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
e) Licenziamento
Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
[...]
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi;
[...]
5) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti;
[...]
9) alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all’interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
[...]
12) esecuzione di lavori nell’interno dell’azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.
[...]

Art. 25 Ambiente di lavoro
Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività produttiva al fine di una sempre più efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall’art. 9 della legge del 20 maggio 1970, n. 300.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i rappresentanti sindacali aziendali di cui all’art. 43, disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controllano l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Le associazioni territoriali dell’Unionmeccanica e di Fim, Fiom e Uilm concorderanno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in medicina del lavoro fra i quali le rappresentanze sindacali aziendali sceglieranno quello cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni.
I procedere alle rilevazioni.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali aziendali sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Le modalità di intervento dell’ente verranno individuate tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali aziendali di cui all’art. 34, disciplina generale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima ed agli altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
- le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l’igiene dell’ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l’illuminazione e possibilmente il riscaldamento.
Parimenti le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, le aziende forniranno, alle rappresentanze sindacali aziendali di ogni stabilimento, l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall’azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Nota a verbale
Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di diritto pubblico, e che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende ed allo scopo di garantire l’attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario e di rischio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.

Art. 26 Appalti
Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche organizzative, gestionali ed economiche.
A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.

Art. 32 Assemblea
Le organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni anche con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dalla azienda, fuori dell’orario di lavoro.
Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali sarà corrisposta la normale retribuzione.
Di norma l’assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente CCNL, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 per gli stessi titoli.

Art. 38 Affissione della stampa dei sindacati
Il diritto di affissione è regolato dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 41 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Si richiama in materia quanto disposto dall’art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Parte prima - Disciplina speciale
Art. 1 Soggetti destinatari della disciplina speciale parte prima
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive parti della disciplina speciale e ai quali invece, si applicano, fra le altre, le norme sulla Cassa Integrazione Guadagni.

Art. 4 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 disciplina speciale parte prima, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra le Direzioni e le Rappresentanze sindacali o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 6 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere, otto settimanali.
Resta inteso che in caso di regime di flessibilità operante le ore massime di cui sopra sono comprensive delle ore effettuate oltre le 40 settimanali e le 8 giornaliere (per le quali verrà applicato il criterio della comunicazione preventiva di cui al comma nono).
Fermi restando i limiti di cui sopra, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 200 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione.
Per i lavoratori non in produzione i limiti dello straordinario sono definiti in 230 ore annue ciascuno.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, i limiti di cui ai commi precedenti sono fissati in 50 ore in più.
L’azienda potrà ricorrere a lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o prestazioni commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti;
e) particolari situazioni dovute all’adempimento di pratiche di natura tecnico-amministrativa.
L’azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 32 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione e di 36 ore annuali per ciascun lavoratore non in produzione. In tali casi l’azienda fornirà successivamente alle Rappresentanze sindacali aziendali, nei tempi tecnici possibili e comunque entro due settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore.
Resta inteso che, qualora in regime di flessibilità, la prestazione media settimanale del lavoratore risulti superiore alle 40 ore settimanali, l’azienda darà luogo, nel trimestre successivo all’effettuazione del regime di flessibilità, allo svolgimento di un orario inferiore a conguaglio o al pagamento delle ore eccedenti come straordinario con relativa maggiorazione dopo aver sentito il lavoratore.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini i fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
I lavoratori non potranno esimersi dall’effettuazione del lavoro straordinario così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi precedenti, salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente articolo.
[…]

Art. 7 Cottimo
1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l’incremento della produzione, la valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione e rendimento (come nel caso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti ecc.) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
[…]
4) L’azienda, tramite la sua associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da parte dei sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell’utile di cottimo) oppure di introduzione di nuovi sistemi, l’azienda è tenuta a darne preventiva comunicazione ai sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
21) I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal lavoratore ai capi incaricati dalla Direzione aziendale o direttamente agli Organismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o riguardanti operai collegati a cottimi collettivi e ad altre forme di incentivo, il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli Organismi aziendali sindacali.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto immediato seguito o il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione aziendale tramite gli Organismi sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo, la controversia sarà esaminata, entro i 15 giorni successivi, tra l’azienda ed il sindacato provinciale cui aderisce il lavoratore (o con i sindacati provinciali in caso di controversie plurime).
[…]

Art. 8 Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo
1) Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a flusso continuo, giostre e circuiti ecc.), ed alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto: - il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione di tempi;
- la cadenza di ciascuna linea;
- le interruzioni retribuite;
- l’ammontare di una indennità particolare.
2) Alla comunicazione farà seguito un esame congiunto di merito tra le parti su tutti i punti suaccennati ed ogni altro aspetto tecnico e normativo.
3) In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di sistemi di lavorazione con linee a catena od a flusso continuo ecc., alla prevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a richiesta, un esame comune tra le parti.
4) La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena, flusso continuo ecc., è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato, fermo restando il diritto del lavoratore al minimo di cottimo di cui al comma secondo dell’art. 7.
5) Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al comma ventunesimo dell’art. 7, disciplina speciale parte prima.

Art. 11 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie collettive si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie stesse.
[…]

Art. 14 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 17 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 22 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]
VII) In riferimento all’art. 19, disciplina generale, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[…]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[…]

Parte seconda - Disciplina speciale
Art. 1 Soggetti destinatari della disciplina speciale parte seconda
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall’Accordo del 28 novembre 1973 intervenuto tra la Animem-Confapi e le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil riunite nella Federazione Lavoratori Metalmeccanici.

Art. 4 Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 7 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della disciplina speciale parte terza del presente Contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico del lavoratore di cui alla presente parte speciale.

Parte terza - Disciplina speciale
Art. 1 Soggetti destinatari della disciplina speciale parte terza

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 6 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere, otto settimanali.
Resta inteso che in caso di regime di flessibilità operante le ore massime di cui sopra sono comprensive delle ore effettuate oltre le 40 settimanali e le 8 giornaliere (per le quali verrà applicato il criterio della comunicazione preventiva di cui al comma nono).
Fermi restando i limiti di cui sopra, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 200 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione.
Per i lavoratori non in produzione i limiti dello straordinario sono definiti in 230 ore annue ciascuno.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, i limiti di cui ai commi precedenti sono fissati in 50 ore in più.
L’azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti;
e) particolari situazioni dovute all’adempimento di pratiche di natura tecnico-amministrativa.
L’azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 32 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione e di 36 ore annuali per ciascun lavoratore non in produzione. In tali casi l’azienda fornirà successivamente alle Rappresentanze sindacali aziendali, nei tempi tecnici possibili e comunque entro due settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva in apposito incontro alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore.
Resta inteso che, qualora in regime di flessibilità, la prestazione media settimanale del lavoratore risulti superiore alle 40 ore settimanali, l’azienda darà luogo, nel trimestre successivo all’effettuazione del regime di flessibilità, allo svolgimento di un orario inferiore a conguaglio o al pagamento delle ore eccedenti come straordinario con relativa maggiorazione dopo aver sentito il lavoratore.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza, si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
I lavoratori non potranno esimersi dall’effettuazione del lavoro straordinario così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi precedenti salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente articolo.
[…]

Art. 10 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, ed in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle ferie collettive si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell’anno del godimento delle ferie.
[…]

Art. 14 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Parte quarta - Disciplina speciale
Art. 1 Soggetti destinatari della disciplina speciale parte quarta
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 e dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 2 Trattamento economico e normativo
Ai quadri vengono applicati il trattamento economico e la normativa contrattuale previsti per gli impiegati, salvo quanto espressamente specificato di seguito.

Allegati
Allegato 4 - Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazioni dell’industria metalmeccanica minore

Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l’articolazione per sedi e casi esclusi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica".
Pertanto iniziative e/o comportamenti posti in essere da Fim, Fiom, Uilm dai sindacati territoriali di categoria o dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute da Fim, Fiom, Uilm ed attuati in violazione degli impegni così come definiti dall’art. 1 della disciplina generale daranno facoltà all’Unionmeccanica di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le Organizzazioni stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, preesistenti condizioni di miglior favore.

Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione impianti Roma, 23 dicembre 1986
I) Norme generali
La disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente Contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente Contratto, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL 23 dicembre 1986.

III) Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. […]

IV) Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico, se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3a cat. professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue.
Tabella della durata del periodo di tirocinio

Titolo di studio Età di assunzione
15 16 17 18 19
A) Scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale specifico 3 mesi 3 mesi 3 mesi
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 24 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi

VI) Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

XI) Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1688 - dei corsi di istruzione complementare sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui al punto VI fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

XIV) - Il presente Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato è parte integrante del CCNL 23 dicembre 1986 da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate all’Unionmeccanica e quindi per quanto non espressamente regolamentato valgono le relative norme.