Cassazione Penale, Sez. 5, 13 aprile 2011, n. 15035 - Certificato di prevenzione incendi e falsità


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) D.G. N. IL ***;

2) D.F. N. IL ***;

3) S.D. N. IL ***;

avverso la sentenza n. 2193/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 25/06/2009;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA Vito;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. Traxino Mauro del Foro di Genova, difensore di fiducia del ricorrente S., che insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

 

FattoDiritto

 

1.- Per quanto qui interessa, con sentenza del Tribunale di Sanremo del 2 ottobre 2007 S.D., dirigente amministrativo dell'Ufficio Commercio del Comune di Bordighera, veniva ritenuto responsabile dei reati di falso per soppressione e falso in atto pubblico; D.G. e D.F., proprietari di due stabilimenti balneari in ***, venivano ritenuti responsabili, in concorso con il geometra V.D., del reato di falso in certificato ex art. 481 c.p..

 

Secondo l'ipotesi di accusa il S. aveva soppresso due provvedimenti da lui stesso emessi l'8 luglio 2005, con cui intimava ai D. di produrre entro tre giorni il certificato di prevenzione incendi per due locali da loro gestiti, contestualmente disponendo l'immediata sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per lo svolgimento in quei locali di trattenimenti danzanti; aveva poi sostituito detti atti con due provvedimenti datati 11 luglio 2005, ai quali aveva attribuito lo stesso numero di protocollo dei documenti soppressi, con cui non veniva più disposta la sospensione della validità delle autorizzazioni, ma si chiedeva ai D. solo la produzione di "ogni altra documentazione attestante il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi".

Ai due D. era invece contestato di aver istigato il geometra V.D. a certificare che negli stabilimenti balneari ***, ove i locali da destinare ad intrattenimenti danzanti erano siti, erano state rispettate tutte le prescrizioni in tema di sicurezza ed incolumità pubblica.

 

La sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Genova il 25 giugno 2009.

 

1.1- Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, censurandone tutti approssimazione e sostanziale assenza di motivazione.

In particolare, i D. deducono vizio di motivazione per inadeguata valutazione dei fatti, atteso che, contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici del merito, gli spazi ove dovevano svolgersi le feste danzanti non erano chiusi e circoscritti da mura, perché erano stati ricavati sul bagnasciuga e non avevano perciò pareti e finestre.

Quanto agli impianti elettrici, erano precari ed amovibili per il motivo che su quelle stesse spiagge il mattino dovevano svolgersi le consuete attività di balneazione e ristorazione: la mancanza di uscite di sicurezza e di altri accorgimenti a tutela della incolumità degli avventori era perciò priva di senso e rilevanza.

L'attestato del geometra V. - non ricorrente - concerneva poi a loro dire solo la generica attitudine degli spazi di cui s'è detto all'utilizzazione per lo svolgimento di trattenimenti danzanti, a prescindere dalla concreta ed effettiva attuazione del progetto, che necessitava del successivo nulla osta dei Vigili del Fuoco, e non vi era comunque stata proprio per i ripetuti controlli indotti dai reiterati esposti di un concorrente; del resto a loro avviso non potevano essere ritenuti responsabili di quanto il tecnico aveva scritto nella sua relazione, che si erano limitati a commissionare.

Con il ricorso si deduce infine l'erroneità dell'affermazione di responsabilità del D.G., che s'era dimesso da amministratore e comunque tutta la vicenda era stata gestita dal fratello F..

 

1.2- Il S. deduce invece l'errata qualificazione giuridica delle condotte a lui ascritte, atteso che a suo dire i due provvedimenti dell'8 luglio 2005 non erano stati soppressi, ma erano stati archiviati e si trovavano nell'apposito ufficio comunale; nè potevano considerarsi falsi i due provvedimenti successivi, che erano autentici a tutti gli effetti, e del resto l'apposizione sugli stessi di data successiva rispetto a quelli dell'8 luglio dimostrava quantomeno l'assenza di dolo.

Aggiunge sul punto che comunque aveva agito su sollecitazione del Sindaco, che gli aveva manifestato le sue preoccupazioni sulla ricaduta negativa che avrebbero avuto i primi due provvedimenti sulla stagione turistica.

Per tale motivo aveva accantonato i due provvedimenti dell'8 luglio ed aveva allestito quelli dell'11 successivo. Quanto all'uso su questi ultimi dello stesso numero di protocollo dei primi, aveva ritenuto in buona fede di utilizzare quei numeri che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati.

Aggiunge ancora che del resto la normativa che regola la materia è di straordinaria complessità, e la sua interpretazione nell'ambito degli uffici comunali di Bordighera era oltremodo controversa. Deduce infine l'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione con cui la corte territoriale aveva provveduto sulle spese della parte civile, il cui appello era stato rigettato, affermando prima che le suddette appellanti dovevano essere condannate a pagarle, poi condannando invece gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle predette.

 

 

2.- L'effettiva sciatteria della sentenza impugnata non deve condurre alla conclusione che la corte territoriale non abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, atteso che, pur con i limiti di cui s'è fatto cenno, la sua motivazione consente tuttavia sufficientemente di rilevare come i motivi di appello siano stati presi in esame e confutati con argomentazione non peregrina; del resto deve anche considerarsi che detta motivazione va integrata con quella della sentenza di primo grado. Tanto premesso, il ricorso dei germani D. va nel complesso rigettato.

Destituito di fondamento è infatti il motivo con cui i predetti contestano alla corte territoriale di non aver considerato che la generica idoneità all'utilizzazione per serate danzanti, attestata dal V., non certificherebbe l'idoneità in concreto, ma la sola possibilità di destinazione dei beni all'utilizzazione per feste danzanti, mentre invece l'idoneità in concreto doveva essere oggetto di successivo nulla osta da parte dei vigili del fuoco. Valga considerare in contrario che agli attuali ricorrenti è contestato di aver indotto il V. a certificare non la asserita generica idoneità, bensì la specifica rispondenza degli appositi spazi degli stabilimenti balneari *** alle regole tecniche prescritte, ed in particolare alle norme antincendio, specie con riferimento alle cucine; detta certificazione aveva costituito il presupposto in virtù del quale il Comune di *** aveva rilasciato l'autorizzazione relativa. La circostanza poi che la sussistenza dei suddetti requisiti potesse essere controllata in concreto dai vigili del fuoco, non incide sulla qualificazione della condotta, che si era tradotta nell'attestazione consapevole di circostanze non vere, cosa di cui neppure con i motivi di ricorso si dubita.

Gli altri motivi di ricorso, ed anche quello con cui è stata dedotta l'erronea valutazione dei fatti quanto alla responsabilità del D.G., sono inammissibili in quanto propongono il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, e tenuto conto della necessaria integrazione della motivazione della sentenza impugnata con quella di primo grado, la corte territoriale abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole. Quanto al ricorso del S., non hanno fondamento i dedotti difetti di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ed alla formulazione del capo di imputazione, atteso che risulta con chiarezza dalle sentenze di merito, e dalla stessa imputazione, come al ricorrente fosse contestato di aver soppresso i provvedimenti dell'8 luglio 2005, sostituendoli con quelli datati 11 luglio 2005, sui quali aveva riportato lo stesso numero di protocollo dei primi.

 

Nè, come hanno osservato i giudici del merito, rileva per l'identificazione dell'elemento psicologico del reato l'apposizione sui secondi documenti della data dell'11 luglio, e non di quella dei primi, nè può avere influenza la circostanza che la revoca dei primi due provvedimento fosse stata sollecitata dal sindaco. Deve infatti considerarsi che l'imputato non intendeva far apparire emessi in data anteriore i provvedimenti dell'11 luglio, ma soltanto che fossero manifestati all'esterno come unici provvedimenti adottati quelli datati 11 luglio 2005, condotta che aveva posto in essere in piena consapevolezza.

 

Inammissibile per genericità è poi il motivo con cui il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine al ritenuto falso per soppressione dei documenti datati 8 luglio 2005, che sostanzialmente neppure il ricorso nega, affermando che in realtà detti atti non erano stati distrutti, confermando tuttavia che di essi non solo non era stata data comunicazione ai destinatari, ma anzi il numero di protocollo dei primi identificava solo quegli atti in concreto comunicati ai D..

Infine destituito di fondamento è il motivo con cui si deduce la contraddittorietà del capo della sentenza impugnata che aveva statuito sulle spese delle parti civili.

Infatti non v'è contraddizione tra il dispositivo della sentenza impugnata ed il passo della motivazione in cui si afferma che l'appello della parte civile andava rigettato con condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali, atteso che in motivazione, ad onta della approssimazione delle espressioni usate, si intendeva solo sostenere che le parti civili non potevano ottenere la rifusione delle spese in relazione al loro appello, che era stato rigettato, mentre in dispositivo gli imputati, i cui appelli erano stati disattesi, venivano correttamente condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per contrastare vittoriosamente l'avverso gravame.

 

I ricorsi vanno pertanto rigettati, con condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.