Categoria: 1986
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1986
Validità: 01.07.1986 - 30.06.1989
Parti: Intersind, Aia-Confindustria e Anpico
Settori: Trasporti, Piloti collaudatori

Sommario:

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Mansioni e doveri
Art. 5 - Retribuzione
Art. 6 - Stipendio
Art. 7 - Indennità di volo
Art. 8 - Aumenti periodici
Art. 9 - Tredicesima mensilità
Art. 10 - Indennità di trasferta e di missione
Art. 11 - Trasferimenti
Art. 12 - Congedo per matrimonio
Art. 13 - Perdita bagagli
Art. 14 - Indumenti di volo
Art. 15 - Orario di servizio - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Benemerenze aviatorie
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Trattamento di malattia o infortunio
a) Malattia o infortunio contratti per cause di servizio
b) Malattia o infortunio contratti non per causa di servizio
c) Turni di riposo obbligatori
Art. 20 - Sicurezza ed assistenza al volo
Art. 21 - Assicurazione infortuni
Art. 22 - Scomparsa
Art. 23 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Art. 25 - Preavviso
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 28 - Certificato di lavoro
Art. 29 - Disposizioni generali
Art. 30 - Disposizioni speciali
Art. 31 - Aggiornamento professionale
Art. 32 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A (Aeroplani) - Indennità di volo
Allegato B (Elicotteri) - Indennità di volo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali

Addì 18 luglio1986, in Milano tra la delegazione dell’Associazione sindacale Intersind, la delegazione di Rappresentanza sindacale dell’Associazione Industrie Aerospaziali (Aia); con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana; e l’Associazione nazionale piloti collaudatori (Anpico) è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali.

Art. 3 - Contratto a termine
L’assunzione può essere effettuata con prefissione di termine, secondo le norme di legge.
Il rapporto di lavoro a termine è regolato, oltre che dalle norme di legge, anche da quelle del presente Contratto in quanto applicabili.

Art. 4 - Mansioni e doveri
I piloti collaudatori svolgono le seguenti mansioni:
a) l’esecuzione di voli di esigenza tecnica e di preparazione di aeromobili di serie;
b) l’esecuzione di messa a punto e collaudo di aeromobili prototipi e prototipi derivati;
c) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo di messa a punto e collaudo di aeromobili di serie;
d) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e di collaudo di aeromobili riparati o revisionati;
e) l’istruzione a doppio comando per l’abilitazione di altri piloti sugli aeromobili prodotti dalla ditta;
f) i trasporti in volo degli aeromobili e le loro consegne;
g) l’esecuzione di voli di esibizione, dimostrazione e presentazione;
h) la collaborazione con la dirigenza in ciò che ha relazione con i compiti sopra elencati.
L’esecuzione di voli per gare, raids, primati o di altre prestazioni di volo aventi carattere di eccezionalità da parte dei piloti collaudatori, è facoltativa e deve formare oggetto - caso per caso - di un particolare accordo con il datore di lavoro.
Il pilota collaudatore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare ha l’obbligo di volare secondo le vigenti norme e regole dell’aria, attenendosi a tutte le disposizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità e sarà in ogni momento responsabile della sicurezza del volo.

Art. 7 - Indennità di volo
In conformità di quanto stabilito dall’art. 907 del Codice della navigazione per l’effettuazione dei voli di cui all’art. 4 del presente Contratto ad eccezione di quelli previsti al punto a) sono corrisposte ai piloti collaudatori indennità o premi di volo, come indicato nell’allegato A) per gli aeroplani e nell’allegato B) per gli elicotteri.
Al pilota collaudatore è garantito a partire dal 1 luglio 1986 un impiego minimo mensile di prestazioni in volo, corrispondente alla liquidazione di una indennità di volo di 6 P riferita al valore della 1a cat. della tabella A (aeroplani ad elica) di cui all’allegato A del presente Contratto (18 luglio 1986).
La garanzia predetta si intende riferita ai giorni di effettiva disponibilità e pertanto la somma fissata a fronte di tale impegno è frazionabile con il rapporto 1/26.
[...]

Art. 10 - Indennità di trasferta e di missione
[…]
In occasione delle visite di accertamento periodico o straordinario presso gli istituti medico-legali, tutte le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico del datore di lavoro.
Ugualmente a suo carico saranno tutte le spese necessarie per gli esami medici richiesti.

Art. 14 - Indumenti di volo
Gli equipaggiamenti ed il materiale necessario (effetti di volo, paracadute, equipaggiamenti speciali ecc.) saranno forniti e mantenuti in stato di efficienza dal datore di lavoro.
Tali equipaggiamenti e tale materiale dovranno essere di una marca e di un modello omologati e autorizzati da un ente ufficiale e del tipo concordato con i piloti collaudatori stessi.

Art. 15 - Orario di servizio - Giorni festivi - Riposo settimanale
L’orario di servizio per i piloti collaudatori sarà fissato in relazione alle esigenze di volo e di lavoro. L’orario di volo non dovrà superare le 6 ore giornaliere, salvo il caso di voli speciali che esigano una ininterrotta superiore durata.
[…]
Per consentire il massimo della produttività ed in funzione delle esigenze aziendali, i piloti collaudatori sono disponibili ad effettuare attività di volo in ogni giorno della settimana, fermo restando i limiti previsti dal presente articolo.
Le eventuali festività lavorate potranno essere recuperate a richiesta del pilota con modalità da concordarsi con l’azienda.

Art. 16 - Ferie
[…]
Fermo restando il principio di irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite in tutto o in parte entro il primo semestre dell’anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari alla retribuzione spettante compreso l’importo minimo garantito di cui al secondo comma dell’art. 7, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.

Art. 19 - Trattamento di malattia o infortunio
Il trattamento da usarsi al pilota collaudatore in caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia o infortunio oppure per turni di riposo obbligatorio sarà il seguente:

c) Turni di riposo obbligatori
Quando il pilota collaudatore venga riconosciuto da un istituto medico legale affetto da fatica operazionale, e quindi debba trascorrere un periodo di riposo obbligatorio della durata fissata dall’istituto stesso, avrà diritto al solo trattamento retributivo previsto nel caso di malattia per causa di servizio.
Trascorso il periodo di 15 mesi di cui al punto a) ed al punto b) senza che il pilota collaudatore abbia potuto riprendere servizio, l’azienda ha la facoltà di licenziare il pilota, corrispondendogli l’indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto.
Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il pilota perdurando la malattia, può presentare le proprie dimissioni.
Ove ciò non avvenga il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del trattamento di fine rapporto.
I diritti di cui sopra spettano al pilota anche nel periodo di preavviso di licenziamento, purché il rapporto di lavoro non sia stato definitivamente risolto.
In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, a richiesta di ognuna delle due parti è ammesso il ricorso ad una Commissione arbitrale, costituita da due sanitari designati dalle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei piloti collaudatori e da un terzo sanitario con funzioni di presidente, designato d’accordo dai predetti, o, in mancanza di accordo, dall’ordine professionale dei medici.

Art. 20 - Sicurezza ed assistenza al volo
L’osservanza delle norme di legge e di quelle emanate dagli organi competenti per la sicurezza e l’assistenza al volo costituisce preciso dovere dell’azienda e dei piloti.
In particolare l’azienda deve fornire un adeguato servizio antincendio e sanitario di emergenza nei casi di operazioni di volo su aeroporti, dove l’azienda svolge normalmente attività di volo, sprovvisti di tali servizi disposti dai Ministeri competenti.

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Qualora il pilota collaudatore commetta qualche infrazione disciplinare potrà essere assoggettato, a seconda della gravità, ad una delle seguenti sanzioni:
1) rimprovero scritto;
2) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
3) licenziamento con o senza preavviso.
[…]

Art. 30 - Disposizioni speciali
Qualora il pilota collaudatore venga riconosciuto da un istituto medico legale non più idoneo al servizio di volo per infortunio o malattia, la ditta s’impegna a dare all’interessato una occupazione a terra nella stessa azienda in relazione alle sue capacità e qualifiche professionali, purché il pilota abbia un grado di invalidità permanente inferiore al 75 per cento, determinato sulla base delle tabelle ufficiali Inail.
In caso di passaggio del pilota a mansioni a terra, dovranno essergli corrisposte, al momento del passaggio stesso, le indennità di preavviso e di anzianità che, come pilota, gli sarebbero spettate in caso di licenziamento; in tal caso il pilota verrà considerato assunto ex novo con le nuove funzioni.

Art. 31 - Aggiornamento professionale
Le aziende favoriranno la partecipazione del pilota collaudatore a iniziative tendenti all’aggiornamento professionale in relazione alla evoluzione delle tecnologie applicate in azienda.