Categoria: 1987
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Tipologia: CCNL
Data firma: 7 ottobre 1987
Validità: 01.10.1987 - 30.09.1990
Parti: Ance-Cgii, Intersind e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Industria

Sommario:

Premessa
Parte I Sistema di informazioni
Osservatorio nazionale
Organismi paritetici
Parte II Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione e documenti
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Mansioni promiscue
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Soste di lavoro
Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 10 - Recuperi
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 12 - Indennità territoriale di settore
Art. 13 - Lavoro a cottimo
Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 15 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Gratifica natalizia
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 22 - Trasferta
Art. 23 - Trasferimento
Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Modalità di pagamento
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Anzianità professionale edile
Art. 31 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 32 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 33 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 34 - Preavviso
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Indennità in caso di morte
Art. 37 - Reclami
Art. 38 - Casse edili
Art. 39 - Quote sindacali
Art. 40 - Accordi locali
Parte III Regolamentazione per gli impiegati
Art. 41 - Assunzione
Art. 42 - Documenti
Art. 43 - Periodo di prova
Art. 44 - Orario di lavoro
Art. 45 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 46 - Stipendio minimo mensile
Art. 47 - Premio di produzione
Art. 48 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 49 - Mense aziendali
Art. 50 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 51 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 52 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 54 - Indennità di zona malarica
Art. 55 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 56 - Lavori fuori zona
Art. 57 - Trasferta
Art. 58 - Trasferimento
Art. 59 - Alloggio
Art. 60 - Mutamento di mansioni
Art. 61 - Pagamento della retribuzione
Art. 62 - Festività
Art. 63 - Ferie
Art. 64 - Tredicesima mensilità
Art. 65 - Premio annuo
Art. 66 - Premio di fedeltà
Art. 67 - Trattamento in caso di malattia
Art. 68 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 69 - Fondo previdenza impiegati
Art. 70 - Congedo matrimoniale
Art. 71 - Aspettativa
Art. 72 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Art. 75 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 76 - Certificato di lavoro
Art. 77 - Quote sindacali
Parte IV Regolamentazione speciale per i quadri
Art. 78 - Regolamentazione speciale per i quadri
Parte V Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 79 - Classificazione dei lavoratori
Art. 80 - Lavoro a tempo parziale
Art. 81 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 82 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 83 - Tutela della maternità
Art. 84 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 85 - Alloggiamenti e cucine
Art. 86 - Permessi
Art. 87 - Diritto allo studio
Art. 88 - Formazione professionale
Art. 89 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 90 - Assenze
Art. 91 - Provvedimenti disciplinari
Art. 92 - Licenziamenti
Art. 93 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 94 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 95 - Rappresentanze sindacali aziendali - Conciliazione delle controversie
Art. 96 - Assemblee
Art. 97 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 98 - Affissioni
Art. 99 - Accordi interconfederali
Art. 100 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 101 - Estensione di Contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 102 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 103 - Disposizioni generali
Art. 104 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Tabella dei minimi di paga base oraria
Allegato B - Stipendi minimi mensili per gli impiegati
Allegato C - Regolamento dell’anzianità professionale edile
Allegato D - Protocollo d’intesa
Regolamento - Schema di regolamento per il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro

Allegato E - Casse edili
Allegato F - Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato G - Accordo nazionale 12 dicembre 1977 (Casse edili)
Allegato H - Accordo nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
Allegato I - Convenzione
Allegato l - Accordo 7 ottobre 1987 Intersind e Federazioni sindacali in merito ai minimi tabellari
Allegato M - Formazione/Lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini

In Roma, il 7 ottobre 1987, tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Cgii), l’Associazione sindacale Intersind e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed Estrattiva (Fillea) - Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil.

Premessa
1) Per l’industria delle costruzioni edilizie ed affini l’articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente Contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i Comitati di cui al Contratto medesimo.
Il Contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli Accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente Contratto e gli Accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, viene stipulato il presente Contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti.
Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche ecc.;
- pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti - Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geo gnostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree prefabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni ecc.
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l’armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fiume (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).
Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche ecc.
Costruzioni di linee e condotte
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.

Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazioni a verbale
a) Nel confermare l’inquadramento nella contrattualistica collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell’edilizia è l’unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro Contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente Contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L’Ance dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente Contratto anche ai lavoratori suddetti.
Nota
Per le aziende a partecipazione statale, le materie di cui agli artt. 40, lettera c), 41 e 95, lettera b), del presente Contratto sono disciplinate dalla Convenzione stipulata il 16 maggio 1973 tra l’Associazione sindacale Intersind e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del Contratto medesimo.
Per dette aziende tale regolamentazione costituisce parte integrante del Contratto e ne segue le sorti.

Parte I Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l’istituzione di un sistema di informazioni, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni vengono fornite ai livelli, nazionale, regionale e territoriale, dalle competenti Associazioni dei datori di lavoro in incontri a carattere periodico con le rispettive Associazioni dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimono le proprie autonome valutazioni.
Il sistema delle informazioni, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell’ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
A) Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all’Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali, per la circoscrizione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulle iniziative consortili, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso dello stesso incontro le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno altresì per la circoscrizione di propria competenza, informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni di cui sopra saranno per quanto possibile distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
Una volta all’anno, di norma nel primo quadrimestre, l’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all’art. 40 aderente all’Ance, in appositi incontri da essa convocati su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, fornirà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori medesime, per le singole imprese e per i consorzi operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 150 lavoratori, informazioni per il suddetto ambito territoriale relative alla situazione ed alle previsioni produttive ed occupazionali, alla struttura dell’occupazione, agli eventuali fabbisogni formativi, alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell’art. 15.
La medesima procedura sarà applicata per l’impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di opere pubbliche di notevole rilevanza e che occupi nella singola opera non meno di 100 lavoratori alle dirette dipendenze, sempreché l’impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui alla lettera C), quinto comma.
B) Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all’Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la regione di competenza sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
C) Con periodicità annuale, entro il primo quadrimestre, su richiesta delle Federazioni nazionali dei lavoratori stipulanti, l’Ance e l’Intersind si incontreranno con le Federazioni predette per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro l’Ance e l’Intersind, rispettivamente, forniranno informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento all’evoluzione tecnologica del settore.
Nel corso dello stesso incontro l’Ance e l’Intersind, rispettivamente, forniranno altresì informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni saranno, per quanto possibile, articolate in riferimento ai sottoelencati comparti:
- edilizia abitativa pubblica e privata;
- opere di edilizia pubblica (scolastica, ospedaliera ecc.);
- opere igienico-sanitarie;
- opere industriali;
- infrastrutture di trasporto (opere stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ecc.);
- opere idrauliche e di bonifica.
Una volta all’anno di norma nel primo quadrimestre, l’Associazione nazionale imprenditoriale, in appositi incontri da essa convocati su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, fornirà per le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull’intero territorio nazionale e sull’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni e che occupino normalmente non meno di 300 dipendenti - informazioni relative alla situazione e alle previsioni, produttive ed occupazionali, dell’impresa, alla struttura dell’occupazione, agli eventuali fabbisogni formativi, alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell’art. 15.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze non meno di 300 lavoratori.
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l’esame e la definizione della controversia interpretativa.

Osservatorio nazionale
Le parti, nel comune convincimento dell’utilità di accrescere la conoscenza del settore, anche per un appropriato sviluppo del sistema di relazioni industriali in edilizia, convengono di procedere alla costituzione di un Osservatorio congiunturale nazionale dell’industria delle costruzioni.
L’Osservatorio nazionale ha carattere paritetico e sede autonoma.
I dati che le parti si ripromettono di acquisire a livello aggregato tramite l’Osservatorio riguardano:
1) la struttura del settore;
2) lo stato e le prospettive dell’attività produttiva e dell’occupazione;
3) la situazione dei flussi di finanziamento e degli stanziamenti;
4) il mercato del lavoro ed i fabbisogni di formazione professionale in relazione anche all’evoluzione tecnologica;
5) l’andamento del costo del lavoro.
L’Osservatorio si avvarrà dei dati acquisiti tramite le Casse edili, gli enti scuola per la formazione professionale ed i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro; si avvarrà inoltre dei dati acquisiti o elaborati da ciascuna Organizzazione, utilizzando come fonte di informazione ulteriori organismi pubblici o privati.
I dati dell’Osservatorio costituiranno, fermo restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, oggetto di valutazione delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale, che avverrà normalmente una volta l’anno.
Sulla base degli elementi elaborati dall’Osservatorio nazionale e dalle sue articolazioni regionali, le parti ai vari livelli potranno convenire iniziative finalizzate ad orientare l’attività della Commissione nazionale e delle Commissioni regionali e territoriali dell’impiego e dell’agenzia del lavoro per le materie di specifico interesse settoriale.
Le parti si riservano di stabilire le modalità per la costituzione e l’eventuale finanziamento dell’Osservatorio nazionale nonché per la successiva articolazione regionale dell’Osservatorio medesimo.
Al funzionamento dell’Osservatorio è preposto un Comitato paritetico il quale, per le necessità operative, potrà avvalersi di esperti e tecnici prescelti congiuntamente dalle parti.
Il Comitato, che sarà costituito entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, è formato da dodici componenti di cui sei nominati dall’Ance e sei dalle Federazioni nazionali dei lavoratori stipulanti.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall’Associazione sindacale Intersind.

Organismi paritetici
Al fine di un migliore coordinamento dell’attività svolta dagli Organismi nazionali previsti dal presente Contratto (Commissione Casse edili, Osservatorio, Formedil e Commissione per la prevenzione infortuni) le parti convengono di tenere incontri periodici.
Nel primo di tali incontri, da realizzare entro 3 mesi dalla data di stipula del presente Contratto, le parti esamineranno le modalità organizzative e funzionali per l’attività dei predetti Organismi nazionali.
Nota a verbale
L’Intersind e la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl, la Feneal-Uil, considerata l’opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente Contratto con quelle, del tutto autonome, contenute nei Protocolli IRI 16 luglio 1986 ed Efim 29 settembre 1986, e stante l’autonoma valenza di questi nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste nella parte "sistema di informazioni" del presente Contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti, per le stesse materie e con gli stessi soggetti, i citati Protocolli Iri ed Efim e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute, negli stessi Protocolli.

Parte II Regolamentazione per gli operai
Art. 5 - Orario di lavoro

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente Contratto nazionale di lavoro, salvo le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 40 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Nell’effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell’art. 8 del RD 10 settembre 1923, n. 1955 e dal RD 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell’anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente Contratto.
L’orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo e terzo comma della presente lettera A) sarà ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
Qualora l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla Rappresentanza aziendale di cui all’art. 95 ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
[…]
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[…]
Per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 nel periodo stabilito dalla precedente lettera b) l’orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali. Per gli operai di cui alla lettera c) dell’art. 6, nel periodo predetto l’orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.
[…]

Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.
L’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. 7 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente Contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 20, punto 12).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 10 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 - Lavoro a cottimo
Nel caso in cui l’impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo individuale o collettivo saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza sindacale aziendale, e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
[…]
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l’esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 15 - Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
Restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad es.: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente Contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente Contratto nazionale e negli Accordi locali di cui all’art. 40 dello stesso.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli Accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale di cui all’art. 95, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli Accordi locali di cui all’art. 40 redatta secondo il fac simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell’inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 95 del presente Contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito dei delegati di cui all’art. 95 di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono Contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Nell’ambito di un massimo di 150 ore all’anno, l’operaio è tenuto, su richiesta dell’impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale aziendale ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.
[…]

Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
Gruppo A - Lavori vari

 

Tabella unica nazionale Situazioni extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4 5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5 12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8 15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8 17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13 22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16 28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra mano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17 35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.

19 35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19 35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20 35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.

22 40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti Province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

46

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione

26

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 per cento; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 chilometro dall’imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20 per cento.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30 per cento.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri

54

b) da oltre 10 a 16 metri

72

c) da oltre 16 a 22 metri

120

d) oltre 22 metri

180

Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 per cento, da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100 per cento da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad 1 ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, i lavori di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione delle canalizzazioni e il ripristino, l’esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazione sostegni e rizzamento pali, è dovuta un’indennità nella misura del 15 per cento da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 25 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L’indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l’eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20 per cento da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.
L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all’alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

Art. 31 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
È demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti la istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e in generale al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all’art. 95, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all’attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l’azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all’art. 88 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente Contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d’intesa allegato al presente Contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti, anche alla luce delle positive esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l’attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell’attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.

Art. 32 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[…]

Art. 33 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L’autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l’autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell’inizio del servizio l’autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Art. 38 - Casse edili
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei Contratti e Accordi collettivi stipulati fra l’Ance, l’Intersind e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse edili contenute nel presente Contratto riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai Contratti e dagli Accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3 per cento, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.
Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3 per cento nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse edili accertate dall’organismo paritetico di cui al punto d) del presente articolo.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
[…]
Le prestazioni della Cassa edile sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli Accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli Accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse edili per l’automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli Accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.
[…]
b) Con l’iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, degli Accordi locali adottati a norma del Contratto medesimo nonché dello statuto e del regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 100, gli obblighi ed oneri derivanti dai Contratti, Accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
[…]
e) Fermo restando quanto previsto dall’art. 40 del CCNL 6 luglio 1983 in materia di prestazioni, le singole Casse edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal Contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale sono vincolanti per le Casse edili.
f) La disciplina degli statuti delle Casse edili è contenuta nell’allegato E al presente Contratto e nell’Accordo nazionale 12 dicembre 1977.

Art. 40 - Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’Accordo integrativo del CCNL 6 luglio 1983.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere, entro il 31 marzo 1989 e con decorrenza non anteriore al 1 aprile 1989:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro a norma dell’art. 5, terzo comma, della lettera a);
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[…]
d) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 21;
[…]
f) alle attuazioni di cui all’art. 19;
g) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 22;
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[…]
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili a norma dell’art. 38 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
5) all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 88;
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’Accordo locale.

Parte III Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 - Orario di lavoro

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L’orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su cinque giorni per settimana. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli Accordi integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino alla concorrenza dei maggiori orari previsti dall’art. 8 del RD 10 settembre 1923, n. 1955 e dal RD 10 settembre 1923, n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del presente Contratto.
[…]

Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai Contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 45;
b) per lavori in galleria: una indennità di lire 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 54 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai Contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 45.
L’indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L’indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

Art. 55 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]

Art. 63 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all’impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l’impresa è tenuta a versargli un’indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (vedi comma terzo). […]

Art. 68 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Per l’assistenza a favore dell’impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di Contratto collettivo.

Art. 72 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Parte IV Regolamentazione speciale per i quadri
Art. 78 - Regolamentazione speciale per i quadri

[…]
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
[…]

Parte V Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 81 - Lavoro delle donne e dei fanciulli

L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 83 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 84 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui al punto a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo del cantiere, purché questo non abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore e l’altra all’impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 85 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell’impresa.
L’impresa deve provvedere all’acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall’orario di lavoro.

Art. 88 - Formazione professionale
Le Associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori dell’edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l’attuazione pratica di tale principio, attraverso l’istituzione di apposito ente scuola paritetico, o il suo potenziamento.
Gli enti scuola devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro. L’attività degli enti scuola, coordinata a livello regionale e nazionale attraverso il Formedil, si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale, sotto la diretta sorveglianza del Consiglio di amministrazione dell’ente scuola; laddove gli enti scuola per accertare obiettive difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20 per cento e l’1 per cento sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale fondo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio. Gli enti scuola sono amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il vice presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori. Il direttore, all’infuori del Consiglio stesso, è nominato su designazione delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per l’assunzione di tutto il personale, tecnico e amministrativo degli enti scuola e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliscono, in armonia con i principi su esposti, le norme statutarie che dovranno regolare l’esercizio degli enti scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti, nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio, portati a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della loro approvazione e successivamente trasmessi al Formedil.
Gli enti scuola e le loro strutture esecutive, in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali e interprovinciali.
I corsi saranno di massima rivolti ai giovani nonché ai lavoratori inseriti nel settore.
L’intervento formativo potrà essere rivolto anche agli apprendisti, ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, ai lavoratori in mobilità, secondo criteri decisi dal Consiglio di amministrazione dell’ente scuola.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di formazione e lavoro, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica e attributi, dopo il superamento dell’esame finale, direttamente dalla scuola edile qualora il corso di formazione professionale sia articolato, secondo il sistema dell’alternanza scuola- lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola ed in cantieri di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione dell’ente scuola e approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 40, in conformità agli indirizzi adottati dall’organismo paritetico di cui ai commi seguenti.
Il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, nonché di realizzare il coordinamento a livello nazionale e regionale dell’attività svolta dagli enti scuola, è affidato all’organismo paritetico nazionale denominato Formedil.
Il Formedil nazionale adotterà uno schema unico di bilancio per gli enti scuola. Questi sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil nazionale i bilanci approvati, sia preventivi che consuntivi, per le conseguenti verifiche di conformità.
Il Formedil nazionale predisporrà anche un questionario di rilevazione dell’attività formativa che, annualmente, i singoli enti scuola sono tenuti a restituire debitamente compilato.
Per l’attività del Formedil nazionale, il contributo degli enti scuola è fissato dalle Associazioni nazionali contraenti ed è prelevato dagli enti scuola dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo. Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.

Art. 89 - Disciplina dell’apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista valgono le norme di cui agli artt. 2 e 43. […]
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
[…]
Per gli impiegati l’apprendistato ha la durata di 1 anno. […]
Le ore destinate all’insegnamento complementare di cui all’art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, da effettuarsi di norma presso le scuole edili di cui all’art. 88, sono stabilite in quattro ore settimanali e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 37 del regolamento della legge sull’apprendistato.
L’orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all’insegnamento complementare.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera B) dell’art. 5 e nella lettera B) dell’art. 44.
[…]

Art. 91 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7) dell’art. 45 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 25;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente Contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[…]

Art. 92 - Licenziamenti
Fermo l’ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 95 - Rappresentanze sindacali aziendali - Conciliazione delle controversie
I delegati sono, nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Associazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
[…]
Per l’individuazione dell’unità produttiva agli effetti dell’applicazione della disciplina del presente articolo si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
È compito dei delegati, per il tramite dei dirigenti di cui al secondo comma, di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del Contratto nazionale e degli Accordi locali applicabili nell’unità produttiva a norma dell’art. 40 e, in particolare, delle discipline:
- sull’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro;
- sul lavoro a cottimo;
- sull’orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
Qualora insorga controversia individuale o plurima sull’applicazione del presente Contratto o degli Accordi locali di cui all’art. 40 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà operato il tentativo di conciliazione tra la Rappresentanza sindacale aziendale e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all’esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente Contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall’altra Organizzazione territoriale.
Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente Contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 96 - Assemblee
A) Nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell’orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l’orario di lavoro.
[…]
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva.
[…]
Per l’individuazione dell’unità produttiva, agli effetti dell’applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l’assemblea è indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell’unità produttiva è riferito al momento in cui l’assemblea è indetta.
[…]

Art. 98 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 99 - Accordi interconfederali
Gli Accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana e dall’Associazione sindacale Intersind con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Contratto, si considerano parte integrante del Contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
[…]

Art. 100 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Associazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Associazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente Contratto e degli Accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 103 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto.

Allegati
Allegato M - Formazione/Lavoro
1. Intersind, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell’intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato il presente Accordo che stabilisce, per le aziende edili ed affini aderenti all’Intersind e per i lavoratori da esse assunti a norma dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del Codice civile, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle assunzioni.
2. Il presente Accordo avrà la stessa validità del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende edili ed affini e si intenderà rinnovato, se non disdetto, 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata R.R.
Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente Accordo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati dell’applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree territoriali e per figure professionali.
3. Le parti stipulanti - nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani - concordano la seguente procedura:
a) le imprese edili ed affini aderenti all’Intersind presenteranno alle Commissioni regionali per l’impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente Accordo.
Le parti concordano che la conformità alla presente regolamentazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente per l’approvazione degli stessi.
Esse impegnano pertanto i rispettivi rappresentanti nelle Commissioni di ogni livello ad assumere comportamenti finalizzati all’attuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applicazione della presente procedura.
b) Le parti convengono, altresì, per le aziende edili ed affini aderenti all’Intersind, attesi 20 giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territoriale competenti ai fini del rilascio del nulla osta.
Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sul giudizio di conformità, il parere della Commissione regionale per l’impiego è dirimente.
c) I rappresentanti delle rispettive Organizzazioni nelle Commissioni per l’impiego sono anche impegnati ad operare per il regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro e dei propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli Uffici di collocamento territoriale competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di 20 giorni.
4. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territoriale competente.
Copia del presente Accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l’impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
5. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli Accordi interconfederali e del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore edile.
Le disposizioni del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7.
6. La durata del periodo di prova sarà pari:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
7. Inquadramento e trattamento retributivo.
Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell’indennità di contingenza stabiliti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria di inquadramento indicata nel progetto di formazione e lavoro. La categoria di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di Contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti: una mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7, per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende con oltre 20 dipendenti: due mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto 7, per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.
8. Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non inferiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell’ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel primo e nel secondo comma del presente punto 8 si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L’azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40 per cento della retribuzione prevista al punto 7 per i contratti di formazione e lavoro.
Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto.
Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
9. Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate - quali, ad esempio, quelle determinate dal servizio militare, dalla gravidanza e dal puerperio, dalle malattie, dagli infortuni sul lavoro - può pregiudicare il conseguimento dei risultati programmati nel contratto di formazione e lavoro, le parti interverranno congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per promuovere l’emanazione di disposizioni amministrative o, ove del caso, la revisione legislativa delle norme vigenti, allo scopo di stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate superino il 50 per cento della durata complessiva del rapporto pattuito nel contratto individuale, la scadenza del termine viene prorogata, su richiesta del datore di lavoro, per un periodo di durata equivalente a quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
10. La determinazione dei tempi e delle modalità dell’attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente Accordo.
11. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita ed il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da Accordi interconfederali e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale.
12. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all’Ufficio di collocamento territorialmente competente.
13. Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sottoposti all’approvazione preventiva della Commissione regionale per l’impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella presente regolamentazione.
Roma, 7 ottobre 1987

Schema di progetto di formazione lavoro
Dati sull’unità produttiva interessata al progetto.
Descrizione attività produttiva.
Numeri addetti.
Apprendisti.
Operai.
Impiegati.
Dirigenti.
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Numero di contratti richiesti.
Figura professionale alla quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro.
Durata dei contratti.
Funzioni o mansioni cui il giovane verrà adibito nel corso del rapporto (con indicazione dei periodi di svolgimento di ciascuna di esse, nel caso in cui il contratto prevede l’assegnazione di una pluralità di funzioni o mansioni).
Qualifica (operaia, impiegatizia, intermedia o speciale) e categoria contrattuale di inquadramento durante il rapporto di formazione e lavoro.
Programma di formazione:
- indicazione del numero delle ore dedicate all’attività formativa in misura complessivamente non inferiore a 100;
modalità della formazione: ore di formazione tecnico-pratica e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica;
- per le figure professionali collegate all’adozione di nuove tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica formazione teorico-pratica in numero non inferiore a 40;
- indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione tecnico-pratica ed a sovrintendere allo svolgimento dell’esperienza lavorativa, nonché ad impartire l’eventuale formazione teorica;
- sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l’azienda, singolarmente o congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la regione, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 863.
Al progetto devono essere allegate:
- una dichiarazione con la quale l’azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell’unità produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 aprile 1977, n. 675 e non sono state effettuate, nei 12 mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l’acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
- l’attestazione dell’Intersind della sussistenza di un rapporto associativo con l’azienda presentatrice del progetto.
Roma, 7 ottobre 1987