Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1987
Validità: 01.07.1987 - 30.09.1990
Parti: Asap e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Energia. PP.SS.

Sommario:

Parte I
I. Rapporti sindacali

Art. 1 - Relazioni industriali
• Comitati
• Compiti e funzioni del Comitato
• Procedure di conciliazione
Art. 2 - Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale - Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
• Organizzazione del lavoro

• Sviluppo professionale
• Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 - Fondo di solidarietà
II. Diritti sindacali
Art. 6 - Strutture sindacali in azienda
Art. 7 - Istituti di patronato
Art. 8 - Permessi per cariche sindacali
Art. 9 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 10 - Comunicazioni sindacali, diritto d’assemblea e locali
Art. 11 - Contributi sindacali
Parte II Rapporti individuali di lavoro
I. Norme generali

Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 15 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell’azienda
Art. 16 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 17 - Abiti da lavoro
Art. 18 - Visita di inventario e personale di controllo
Art. 19 - Prevenzione infortuni e malattie professionali
Art. 20 - Igiene, sicurezza e ambiente
Art. 21 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 22 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 23 - Lavoratori studenti
Art. 24 - Diritto allo studio
Art. 25 - Malattie sociali
II. Classificazione
Art. 26 - Classificazione del personale
Art. 27 - Normativa per i quadri
Art. 28 - Tutela legale per i quadri
Art. 29 - Assegnazione a mansioni superiori
III. Trattamento economico
Art. 30 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
Art. 31 - Determinazione della quota oraria e della quota giornaliera
Art. 32 - Minimi retributivi
Art. 33 - Indennità di funzione
Art. 34 - Indennità di contingenza
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Forme incentivanti di retribuzione
Art. 37 - Premio di produzione
Art. 38 - Indennità di trasporto
Art. 39 - Contestazioni sulla retribuzione
IV. Durata del lavoro
Art. 40 - Orario di lavoro
Art. 41 - Lavoro a tempo parziale
Art. 42 - Sospensione, interruzione e riduzione dell’orario di lavoro
Art. 43 - Recuperi
Art. 44 - Reperibilità
Art. 45 - Chiamate fuori orario
Art. 46 - Giorni festivi
Art. 47 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 48 - Maggiorazioni per lavoro in turno
Art. 49 - Ferie
V. Trasferimenti e trasferte
Art. 50 - Trasferimenti
Allegato 13 - Accordo sui trasferimenti individuali (da CCNL 1 aprile 1973 - Petrolieri, Allegato X e CCNL 1 aprile 1973 - Metanieri, Allegato IX)
Art. 51 - Trattamento per trasferte con rimborso a piè di lista
Art. 52 - Trasferte di particolare natura o durata
VI. Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
Art. 54 - Denuncia di infortunio e malattia professionali
Art. 55 - Conservazione del posto durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 56 - Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio
Art. 57 - Casi specifici di prolungate assenze per malattia
Art. 58 - Congedo matrimoniale
Art. 59 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 60 - Servizio militare
Art. 61 - Aspettativa
VII. Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto
Art. 64 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Riconoscimento anzianità pregressa ex operai ed ex intermedi
Art. 66 - Certificato di lavoro
Art. 67 - Lavoro all’estero
1 - Tutela sindacale
2 - Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro
b) Ferie
c) Festività
d) Trattamento di fine rapporto
3 - Tutela previdenziale
4 - Questioni inerenti l’insediamento
Art. 68 - Normativa particolare per i lavoratori assunti per le attività di cantiere dalle aziende di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
• Contratti di lavoro a termine
• Assunzione "per attività di cantiere"
Art. 69 - Normativa particolare per i lavoratori assunti per le attività di commessa dalle aziende di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
Parte III
I. Disciplina nell’azienda

Art. 70 - Regolamento interno
Art. 71 - Doveri del lavoratore
Art. 72 - Provvedimenti disciplinari
Art. 73 - Ammonizione scritta e sospensione
Art. 74 - Licenziamento
II. Procedure per controversie di lavoro
Art. 75 - Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 76 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 77 - Norme di attuazione
Art. 78 - Distribuzione del Contratto
Art. 79 - Decorrenza e durata
Parte IV Normativa di settore
I. Settore raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi (Caposettore Agip Petroli spa)
II. Settore ricerca e produzione idrocarburi-approvvigionamento e commercializzazione greggi (Caposettore Agip spa)
III. Settore approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di gas metano; trasporto di greggi e prodotti petroliferi (Caposettore Snam spa)
IV. Settore informatica (Caposettore Enidata spa)
V. Settore Eni Holding e attività assicurative e finanziarie
VI. Settore montaggio impianti e condotte terra e mare attività di perforazione (Caposettore Saipem spa)
VII. Settore ingegneria e servizi (Caposettore Snam Progetti spa)
Allegati
Parte I
Allegato 1
Norma transitoria una tantum
Mensa
Contributo malattia
Attività sociali
Lettera Asap (Art. 54, CCNL 30 luglio 1979)
Lettera Asap (Quote premio polizze vita)
Lettera Asap (Fondo sociale - polizza vita)
Comitato congiunto sulla previdenza integrativa
Lettera Asap (Liste precedenza lavoratori Saipem)
Dichiarazione su missioni di breve durata
Parte II
Settore raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi; Ricerca e produzione idrocarburi; approvvigionamento e commercializzazione greggi; Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di gas metano; trasporto di greggi e prodotti petroliferi; Ingegneria e servizi - Montaggio impianti e condotte terra e mare; attività di perforazione

Allegato 2 - Accordo integrativo (dal CCNL 22 aprile 1983)
Allegato 3 - Sistemazione assegni ad personam Accordo di rinnovo CCNL 30 luglio 1979
Allegato 4 - Fondo sociale
Allegato 5 - Verbale di accordo sul Fondo sociale
Allegato 6 - Fondo sociale (Accordo 25 luglio 1976)
Allegato 7 - Leggi e decreti richiamati nel presente Contratto
Allegato 8 - Statuto dei diritti dei lavoratori Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Legge 20 maggio 1970, n. 300)
Allegato 9
Allegato 10 - Conclusione vertenza Eni 16 febbraio 1978 Premessa - Occupazione - Organizzazione del lavoro - Salario - Sicurezza nell’ambiente di lavoro
Parte III
Settore raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi; Ricerca e produzione idrocarburi; Approvvigionamento e commercializzazione greggi; Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di gas metano; trasporto di greggi e prodotti petroliferi

Allegato 11 - Accordi per i trasferimenti collettivi 17 e 26 febbraio 1965
1) Accordo 17 febbraio 1965 (da CCNL 1 aprile 1973 - Petrolieri; Allegato X)
2) Accordo 26 febbraio 1965 (da CCNL 1 aprile 1973 - Metanieri, Allegato IX)
Allegato 12 - Accordo particolare sui trasferimenti 27 luglio 1967 (da CCNL 1 aprile 1973 - Petrolieri, Allegato X) 1 agosto 1967 (da CCNL 1 aprile 1973 - Metanieri, Allegato IX)
Allegato 14 - Ferie etilatori (da CCNL petrolieri 1 aprile 1973)
Allegato 15 - Lettera Asap sui trasferimenti individuali
Parte IV
Settore ingegneria e servizi; Montaggio impianti e condotte terra e mare; attività di perforazione Allegato 16 - Procedura per trasferimenti collettivi (da CCNL 1 luglio 1974; Allegato X)

Allegato 17 - Lettera II Asap su trasferimenti (da CCNL 1 luglio 1974 - Allegato XVII)
Allegato 18 - Lettera I Asap - Borsisti e periodo di prova (da CCNL 1 luglio 1974 - Allegato XVII)
Allegato 19 - Ferie lavoratori addetti controlli radiografici (da CCNL 1 luglio 1974)
Allegato 20 - Trasferte forfettarie per il personale di cantiere
Allegato 21 - Condizioni di miglior favore (da CCNL 1 luglio 1974 - Allegato IV)
Allegato 22 - Lettera VIII Asap su invio in missione dei lavoratori (da CCNL 1 luglio 1974 - Allegato XVII)
Parte V
Allegato 23 - Rinvio alla contrattazione aziendale
Allegato 24 - Accordi sul rinnovo del sistema di classificazione del personale dei settori dell’energia, che fanno parte integrante del presente Contratto
Documento "Salute Sicurezza e Ambiente"

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l’industria di ricerca, di perforazione, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o di distribuzione dei prodotti petroliferi (esclusi comunque la ricerca, l’estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose); aziende che esercitano come attività principali il trasporto (esclusa la navigazione marittima e la navigazione aerea in quanto soggetti a regolamentazioni speciali) e la distribuzione degli idrocarburi liquidi e gassosi a mezzo condotte, compresa la compressione e la rigassificazione degli stessi; aziende esercenti in modo autonomo le attività di progettazione e montaggio di impianti nonché le attività di perforazione

Il 1 luglio 1987, in Roma tra l’Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap e la Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl, congiuntamente al Comitato esecutivo nazionale e ad una delegazione di strutture e delegati con l’assistenza della Cisl confederale la Uilpem (Unione italiana lavoratori petrolieri e metanieri) e con la partecipazione di una delegazione costituita dai componenti del Comitato centrale, dai segretari coordinatori regionali e responsabili territoriali e dei rappresentanti e delegati sindacali aziendali delle diverse unità di lavoro è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, che si applica alle aziende esercenti l’industria di ricerca, di perforazione, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o di distribuzione di prodotti petroliferi (esclusi comunque la ricerca, l’estrazione ecc. delle zone asfaltiche e bituminose); alle aziende che esercitano come attività principali il trasporto (esclusa la navigazione marittima e la navigazione aerea in quanto soggette a regolamentazioni speciali) e la distribuzione degli idrocarburi liquidi e gassosi a mezzo condotte, compresa la compressione e la rigassificazione degli stessi; nonché alle aziende esercenti in modo autonomo le attività di progettazione e montaggio di impianti nonché le attività di perforazione, comprese nella sfera di rappresentanza delle parti costituite.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti la distribuzione dei prodotti stessi mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.

Parte I
I. Rapporti sindacali
Art. 1 - Relazioni industriali

Le parti concordano che l’attuale processo evolutivo delle aziende del settore energia del Gruppo Eni, in considerazione dell’importanza strategica del settore ai fini della scelta nel campo dell’energia basata su una politica di crescente efficienza e competitività, di sicurezza e di diversificazione delle varie fonti, di risparmi energetici, di riduzione dei consumi e di qualificazione dei prodotti nonché su una politica attiva della ricerca scientifica e applicata e dei sistemi di informatica, si realizza necessariamente attraverso un continuo sviluppo del processo tecnologico, nell’attuazione dei servizi energetici primari e nel consolidamento e sviluppo della presenza nei mercati interni ed internazionali.
Convengono altresì che tale processo evolutivo debba tendere all’ottimizzazione delle risorse imprenditive e del fattore lavoro in un quadro di funzionalità e sviluppo economico e produttivo.
In relazione a quanto sopra le parti consolidando la prassi in uso nel Contratto collettivo nazionale di lavoro energia, intendono mettere a sistema nel presente articolo una strumentazione che armonizzi l’area delle rispettive autonomie nel rispetto delle reciproche libertà ed interessi.
Conseguentemente, al fine di realizzare preventivamente il maggior grado di consenso possibile sulle specifiche linee di politica industriale, le parti intendono improntare i reciproci loro rapporti sulla base dei seguenti presupposti:
- le aziende riconoscono l’opportunità di coinvolgere concretamente il sindacato nelle scelte strategiche e nelle conseguenti azioni di intervento;
- il sindacato condivide, per parte sua, gli obiettivi di efficienza e redditività dell’impresa.
Gli obiettivi convenuti saranno perseguiti attraverso un sistema di procedure che prevede fasi di informazione, consultazione e valutazione preventiva, nonché se richieste, fasi negoziali atte a prevenire il conflitto.
È con questi presupposti che dovranno essere poste in atto le possibili azioni di sviluppo, di adeguamento, di qualificazione e di risanamento delle attività industriali.
Resta inteso che il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo o limitativo del normale confronto sindacale nelle varie sedi e livelli.

Comitati
L’Asap, le aziende caposettore e le OSL istituzionalizzano un Comitato a livello nazionale per ciascun settore.
Ogni Comitato è composto da una delegazione, della quale fanno parte le segreterie nazionali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro di ciascuna organizzazione di categoria, e una delegazione composta dai massimi livelli di rappresentanza delle aziende e dell’Asap.
Tale Comitato è attivato anche su richiesta di una delle parti. Le funzioni di segreteria del Comitato saranno garantite dall’Asap.

Compiti e funzioni del Comitato:
- acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le strategie di politica industriale delle aziende, al fine di verificare il grado di consenso che il sindacato ritiene di poter realizzare su di esse;
- confrontarsi circa le prospettive ed i programmi di sviluppo, di ricerca e di innovazione tecnologica di portata strategica e funzionali alla competitività aziendale, valutando anche le conseguenze sulla professionalità e sulla OdL;
- confrontarsi sui progetti attuativi delle suddette linee strategiche nonché sulle relative implicazioni gestionali con particolare riferimento al Mezzogiorno nell’intento di individuare azioni e comportamenti idonei a realizzare i progetti medesimi;
- esaminare in particolare le implicazioni occupazionali che emergono dall’azione industriale al fine anche di individuare le necessarie azioni di supporto con specifica attenzione all’occupazione giovanile e femminile in particolare nel Mezzogiorno nonché integrare, a richiesta informazioni relative ad eventuali contratti di formazione lavoro, jobs creation, turn over, formazione professionale scuola-lavoro;
- affrontare i temi dell’ecologia e della tutela ambientale anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni prevedendo le necessarie articolazioni territoriali. Nell’ambito del Comitato potranno essere istituite Commissioni tecniche di settore con funzioni di analisi e proposte specifiche;
- attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle Organizzazioni sindacali e dei loro rappresentanti la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi, modalità e livelli;
- attivare su richiesta di una delle parti specifici Comitati a livello di comparto, di azienda, di territorio, con il compito di esaminare, valutare e verificare le specifiche conseguenze delle linee strategiche espresse a livello nazionale sugli ambiti interessati, nonché i conseguenti interventi di politica industriale definibili e le possibili attività di reindustrializzazione necessarie nei punti di crisi.
Nei casi in cui si convenga sulla impossibilità a costituire un Comitato verrà in ogni caso rispettato il diritto di informazione ai seguenti livelli;
- a livello di grande unità produttiva o di comparto. Con riferimento alle grandi unità (es. raffineria), o comparti (es. oleodotti, raffinazione o distribuzione), l’Asap e le aziende forniranno alle competenti strutture delle OSL, le seguenti informazioni:
1) a livello di grande unità produttiva, gli specifici programmi di attuazione dei nuovi investimenti e la relativa realizzazione;
2) i processi di modifiche o innovazioni organizzative incidenti sulla qualità e sulla quantità dell’occupazione;
3) a livello di comparto, l’esistenza, le caratteristiche ed il volume delle attività di appalto e delle attività conferite a terzi;
4) i dati relativi all’andamento delle ore lavorate;
5) i dati relativi alla consistenza ed i contenuti della formazione professionale.
Nel corso dell’anno verranno effettuati incontri di verifica su richiesta di una delle parti;
- a livello territoriale regionale l’Asap si dichiara disponibile a fornire, di norma attualmente, alle OSL interessate informazioni circa gli insediamenti delle aziende associate nel settore, i corrispondenti livelli occupazionali e circa nuove eventuali iniziative o modifiche delle situazioni esistenti, nonché sui conseguenti riflessi occupazionali.

Procedure di conciliazione
Nell’ambito dell’attività di valutazione e consultazione ai vari livelli, le parti, sugli specifici temi, si asterranno dal prendere iniziative unilaterali per il periodo di tempo ritenuto necessario per realizzare lo specifico confronto.
Le parti confermano la volontà di privilegiare il confronto preventivo e la ricerca di soluzioni negoziali per la composizione delle controversie. Tale confronto deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.
Per le vertenze non risolte in sede locale le parti potranno concordare di ricorrere ad istanze successive.
Nelle fasi di contrattazione ai livelli dovuti convengono quanto segue:
- le OSL, finché non siano da considerare concluse le predette fasi di contrattazione, eviteranno il ricorso ad azioni conflittuali;
- correlativamente le aziende si asterranno per lo stesso periodo da azioni unilaterali relativamente alla materia controversa.
Le parti si impegnano a realizzare ai dovuti livelli accordi da assoggettare a verifiche periodiche aventi l’obiettivo di garantire in ogni occasione la salvaguardia delle strutture produttive dei servizi energetici primari, la sicurezza dei lavoratori, la protezione dell’ambiente interna ed esterna.

Dichiarazione all’art. 1
Le OSL in merito al problema dell’assetto degli impianti e di determinati servizi primari, durante l’esercizio del diritto di sciopero, riconfermano, nell’ambito della loro autonomia, gli impegni contrattuali tesi ad assicurare, nel comune interesse, un congiunto esame dei problemi connessi alla incolumità delle persone, alla sicurezza ed integrità degli impianti, all’esigenza di riconoscere l’essenzialità di determinati servizi primari.
In questa logica le OSL sono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche capaci di realizzare gli impegni sopra espressi attraverso accordi da realizzare a livello locale tra OSL territoriali e Direzioni aziendali sui seguenti problemi:
- squadre di sicurezza che dovranno essere limitate alle mansioni strettamente necessarie anche in funzione dell’assetto impianti concordato;
- tempi di preavviso;
- assetto degli impianti di particolare complessità tecnologica e sofisticazione del processo produttivo, che comunque non potrà essere gestito come mezzo per garantire quote di produzione durante l’effettuazione delle azioni di sciopero.
Nota a verbale n. 1
A fronte delle esigenze di un più funzionale equilibrio tra erogazione a carattere collettivo ed esigenze di valorizzazione dell’apporto individuale, le aziende e l’Asap si dichiarano disponibili a fornire periodicamente alle OSL a livello di azienda, le informazioni riguardanti obiettivi e modalità dei provvedimenti retributivi adottati.
Nota a verbale n. 2
Le aziende evidenziano comunque l’esigenza che le OSL, pur nel pieno rispetto dei propri diritti sindacali costituzionalmente garantiti, considerino le conseguenze delle azioni sindacali rispetto all’efficienza globale dell’azienda stessa con particolare riferimento alla produzione ed al mercato.
Le OSL confermano il loro orientamento a gestire le eventuali forme di lotta in modo tale da garantire un rapporto equilibrato tra le modalità ed effetti dell’iniziativa e gli obiettivi perseguiti.

Art. 2 - Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale - Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
Organizzazione del lavoro

Le parti prendono atto che nel settore sottoposto alla loro giurisdizione contrattuale, si attua il nucleo fondamentale della specificità dell’iniziativa imprenditiva dell’Eni e del relativo "investimento", fattore primario di innovazione e sviluppo all’interno del processo di crescita economica e sociale del Paese.
Alla funzionale integrazione di tutti i diversi comparti imprenditivi del settore è affidata la concreta efficacia della "impresa Eni", in vista del più puntuale perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali; integrazione chiamata a realizzare, a quel fine, il massimo di valore aggiunto a livello di sistema integrato interno e, conseguentemente, il massimo di apporto all’incremento del valore aggiunto complessivo del sistema industriale e produttivo del Paese. È in questa linea che può e deve essere recuperato quotidianamente il massimo di apporto all’obiettivo, che interessa le parti, della coincidenza dell’ampliamento della base produttiva con quello della base occupazionale del Paese. È in questa linea che lo sforzo volto a perseguire una sempre migliore valorizzazione dell’"investimento Eni" nel settore, può sprigionare il massimo delle sue virtualità diffuse in ordine allo sviluppo e al sostegno dell’"indotto", che rappresenta appunto la variante specifica Eni all’apporto per l’ampliamento della base occupazionale del Paese.
In questo quadro, il processo di organizzazione del lavoro nella sua individualità culturale e tecnica tende a risultare continuamente interagente col processo di sviluppo articolato del settore attraverso la dinamica dei diversi comparti e quindi rimane chiaramente finalizzato con esso agli obiettivi di cui al punto precedente. Così la non facile problematica del cambiamento, in tutta la sua portata di alimentazione e di garanzia di efficacia dell’innovazione, costituisce il nucleo fondamentale del costante impegno che le parti intendono esplicare per il controllo del processo complessivo, dal piano delle specifiche competenze e dei relativi interessi. Inserito dunque in questa prospettiva, il processo di organizzazione del lavoro attinge la sua efficacia dall’inscindibile combinazione di tre obiettivi pratici tra loro strettamente correlati: alti livelli di professionalizzazione, elevati livelli di remunerazione, duttilità di gestione della forza lavoro nonché disponibilità concreta della stessa alla dinamica della gestione. Mentre la sua efficacia non potrà mancare di esprimersi anche sul piano dei problemi correnti relativi alla presenza sul lavoro.
In questo quadro le parti, che intendono prestare la più grande attenzione al processo avanti indicato, e seguirlo puntualmente attraverso un confronto funzionale e responsabile, prendendo atto delle caratteristiche specifiche del processo medesimo, ritengono di dover strumentare il confronto stesso sulla base dei seguenti principi:
a) la dinamica dei diversi comparti operativi - legati da tensioni di integrazione tra loro - sconsiglia una rigida schematizzazione dei livelli del confronto e suggerisce invece l’opportunità di far ricorso ad un adeguato grado di elasticità quanto all’utilizzazione dei normali e tradizionali livelli strutturali locali e nazionali, nonché alla relativa combinazione degli stessi per comparti funzionali all’identificazione di volta in volta, dei diversi nodi del processo di organizzazione e del processo di utilizzazione della forza lavoro unitamente a quello della migliore professionalizzazione;
b) l’esigenza di non perdere di vista la funzionalità dell’integrazione, senza peraltro correre il rischio di mortificare le diverse autonomie operative, rende necessario un governo a livello sindacale nazionale delle risultanze del processo di organizzazione del lavoro e delle tensioni di sviluppo professionale, al fine di assicurare una corretta gestione delle strumentazioni contrattuali assieme al loro duttile aggiornamento nel rispetto dei principi operativi che informano il Contratto;
c) i rapporti tra le aziende e i CdD dovranno essere improntati allo spirito di quanto sopra detto nel quadro della vigente struttura delle relazioni industriali del settore, per il confronto sul processo di inquadramento anche attraverso il confronto relativamente alle variabili sull’organizzazione del lavoro sulla base delle prassi sviluppate nel settore.
Le parti convengono di operare in modo che non soltanto il processo di professionalizzazione del lavoro risulti strettamente correlato all’evolversi del processo organizzativo, ma assuma tra i suoi obiettivi anche la crescita dei livelli globali di professionalità nel senso di una sempre più efficace trasformazione del fattore umano in capitale tecnico. È in questa prospettiva dinamica che potranno essere perseguiti di volta in volta con la dovuta gradualità: la definizione di nuovi modelli organizzativi; la revisione delle strutture gerarchiche; la migliore esaltazione e integrazione delle capacità espresse dai singoli in quelle forme organizzative ed in quelle attività che comportano diversi e più intensi gradi di collaborazione e di lavoro di gruppo; la realizzazione di opportune forme di automazione, che riducano le attività di minore contenuto professionale; soluzioni di decentramento che, contando sull’impegno di specifiche autonomie operative, si attuino in un quadro chiaro di responsabilizzazione rispetto agli effetti del processo produttivo; ovviamente il tutto correlato col grado di disponibilità al cambiamento manifestato dalla forza lavoro.
È in ordine a questi obiettivi che dovrà impegnarsi, al seguito dell’attuazione del processo di innovazione organizzativa, sulla base di adeguate forme di sperimentazione, il confronto aziendale.

Sviluppo professionale
Al fine di attuare una politica attiva dello sviluppo professionale dei lavoratori le aziende sono impegnate ad uniformare i propri comportamenti ai principi di: a) "assunzioni dal basso"; b) "ricerca all’interno", con il ricorso ad opportune forme di pubblicizzazione interna; c) (in genere) "organizzazione del lavoro", come prevista nel presente articolo.
Le aziende sono impegnate inoltre:
a) ad esaminare con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, ai diversi livelli, i problemi e le difficoltà che potranno insorgere;
b) a dare avvio - ai fini del migliore perseguimento degli specifici obiettivi - ad una prassi di preventiva informazione volta a portare le Organizzazioni sindacali, ai diversi livelli, a conoscenza dei programmi e delle previsioni in materia di impiego del personale.

Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
Ai fini di una efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le aziende nel rispetto del diritto di informazione forniranno alle Rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni correlati alle nuove attività e ai connessi processi di investimento con particolare riferimento ai problemi dell’occupazione: "politica dell’indotto", sua articolazione per tipologia di prodotto: ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo e comunque fatti di "decentramento produttivo" come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio e quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
Le aziende sono impegnate a portare periodicamente a conoscenza delle Rappresentanze sindacali interessate i loro programmi di ricorso ad attività esterna, comunque necessitati. Ciò al fine di permettere alle OSL di controllare che le aziende eseguano con proprio personale le attività industriali costituenti oggetto specifico dell’impresa. Tale impegno non potrà realizzarsi allorché ricorrano casi quali: l’obiettiva irregolarità del flusso di acquisizione o di svolgimento di attività che non consenta una stabile ed economica utilizzazione delle risorse umane, l’esistenza di limiti nell’attribuzione di commesse, l’indispensabilità del ricorso a dotazioni tecnologiche e professionali il cui contenuto specifico o il cui grado di utilizzazione non ne renda conveniente l’acquisizione all’azienda. In tali ipotesi l’azienda potrà ricorrere ad organizzazioni esterne, anche a struttura cooperativistica, graduando il tipo di lavoro in funzione della qualificazione professionale. Tali casi dovranno essere verificati tra le parti sulla base dei relativi dati e informazioni forniti dall’azienda.
Per quanto più in particolare concerne le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell’efficienza e della sicurezza degli impianti, lo svolgimento delle stesse con personale aziendale formerà oggetto di contrattazione con i CdD.
In tale contrattazione le parti dovranno adeguatamente valutare l’obiettiva esistenza di condizioni quali: la loro sostanziale omogeneità ed affinità tecnologica con le attività delle unità produttive; la possibilità di utilizzare mezzi e conoscenze di normale dotazione delle unità produttive; l’esigenza che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati.
Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese appaltatrici di lavoro di manutenzione, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori interessati, saranno oggetto di confronto a livello sindacale.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto che verranno stipulati con le imprese operanti nel territorio nazionale una clausola che preveda l’osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.
Le aziende confermano la loro disponibilità a collaborare attivamente con enti pubblici ad iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell’ambito del territorio in cui esse operano con continuità. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
Le aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento, al loro interno, delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l’igiene, l’ambiente e la sicurezza del lavoro.
Nota
Per quanto concerne i problemi connessi con il trasporto carburanti alla rete stradale si rinvia agli accordi relativi.

Art. 3 - Formazione
L’attività di addestramento, aggiornamento e formazione costituisce investimento fondamentale nella gestione delle risorse di carattere strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Pertanto, le aziende organizzeranno in funzione delle loro esigenze corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento su materie di specifico interesse aziendale, con l’obiettivo di adeguare il patrimonio di conoscenze ed esperienze ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa anche al fine di supportare la mobilità aziendale ed interfunzionale, la riqualificazione e lo sviluppo professionale.
Con riferimento a quanto sopra le parti concordano:
- di effettuare a livelli aziendali opportuni e con le strutture del sindacato incontri a periodicità annuale aventi l’obiettivo di esaminare le linee nelle quali si articola l’attività di formazione che la società si propone di attuare nei successivi 12 mesi;
- di realizzare con le strutture sindacali territoriali, in via preventiva, incontri finalizzati all’esame e confronto dei contenuti, e degli obiettivi dei programmi di formazione e dei criteri per l’individuazione dei lavoratori cui tali attività sono destinate.

II. Diritti sindacali
Art. 6 - Strutture sindacali in azienda

L’Asap e le aziende da essa rappresentate, nel pieno rispetto dell’autonomia sindacale, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di voler affidare nelle singole unità produttive al Consiglio dei delegati, in quanto unitariamente costituito, la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e si impegnano a facilitare ad esso l’assorbimento degli specifici compiti operativi.
Il Consiglio dei delegati costituito secondo i regolamenti concordati tra le OSL oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall’Accordo interconfederale 18 aprile 1966, assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori nell’unità produttiva.
[…]
Nota a verbale n. 3
Le parti nel confermare i criteri sin qui seguiti per la costituzione del CdD, si dichiarano disponibili a dar luogo, eventualmente, di volta in volta a forme di coordinamento sul piano territoriale societario, allorché siano presenti condizioni oggettive quali l’esistenza di unità locali di limitate dimensioni, omogeneità organizzativa e produttiva e la reale dispersione territoriale delle stesse. Le modalità ed i termini per la costituzione delle suddette strutture formeranno oggetto di esame e di soluzione a livello contrattuale societario.

Art. 10 - Comunicazioni sindacali, diritto d’assemblea e locali
I comunicati dei Consigli dei delegati e dei sindacati territoriali di categoria aderenti ai sindacati nazionali stipulanti il presente Contratto, saranno affissi su appositi albi murali. Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
In applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 è concesso, a richiesta dei sindacati, previo congruo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa o altro locale idoneo) fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso ai Consigli dei delegati di usufruire di appositi locali all’interno dell’azienda utilizzando possibilmente locali già a disposizione per altre attività sindacali.

Parte II Rapporti individuali di lavoro
I. Norme generali
Art. 14 - Durata del rapporto di lavoro

Il Contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato.
È possibile l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, in conformità alle disposizioni legislative in materia, anche quando si verifichi la necessità di intensificare l’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico e nelle ipotesi di seguito indicate la cui individuazione è demandata alle parti dell’art. 23, punto 1, legge 28 febbraio 1987, n. 56 al quale si dà attuazione:
- nelle attività di cantiere come definito all’art. 68 del presente Contratto;
- nelle attività di commessa come definito all’art. 69 del presente Contratto.
Il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato è definito negli articoli indicati nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora se ne ravvisi la necessità, le parti stipulanti si riservano di incontrarsi al fine di verificare lo stato di applicazione delle norme e la necessità di sue eventuali integrazioni.
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato si applicano le norme previste nel presente Contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso.
Ove la prestazione di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito o di quello successivamente prorogato il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Nota a verbale
Per quanto concerne le assunzioni con contratto a tempo determinato, nel confermare che il ricorso all’istituto è limitato ai soli casi consentiti dalla legge ed ai casi previsti dall’art. 23 punto 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed al fine anche di favorire l’occupazione giovanile, le aziende si dichiarano disponibili a verificarne con le OSL la concreta attuazione nonché la possibilità di dare precedenza, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai lavoratori che abbiano già svolto attività con contratto a termine, fatte salve le vigenti norme di legge.

Art. 16 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. […]
È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli, che siano imputabili a sua negligenza. […]
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli, senza l’autorizzazione dell’azienda. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato: in caso contrario, ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però, tempestivamente, l’azienda.

Art. 17 - Abiti da lavoro
L’azienda fornisce ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute, camice, grembiule, divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni ecc.) l’azienda è inoltre tenuta a fornire, una tantum, un secondo abito di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurarne l’efficienza agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l’azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Ove l’azienda lo ritenga opportuno, può richiedere che i lavoratori indossino, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, abiti da lavoro, divise o abiti speciali. In tal caso, l’azienda fornisce gli indumenti stessi in uso gratuito.
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti di lavoro, delle divise e degli indumenti speciali di lavoro, che l’azienda richiede che i lavoratori indossino durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le parti a livello aziendale.

Art. 19 - Prevenzione infortuni e malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituisce un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
Anche per una migliore valutazione degli aspetti collegati alla formazione e alla sensibilizzazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi alle lavorazioni nonché delle necessarie azioni preventive, le parti convengono sull’opportunità di un coinvolgimento di tutte le competenze utilizzabili all’interno dell’Eni e delle strutture specifiche del gruppo.
L’azienda:
a) nel corso del rapporto di lavoro ha facoltà di fare effettuare visite di accertamento con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti;
b) fa controllare, nei termini fissati dalle leggi o da Accordi sindacali o quando il singolo interessato lo richieda, la idoneità fisica del lavoratore addetto a lavorazioni particolari;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono essere nocivi alla salute ed all’integrità fisica dei lavoratori stessi nell’esercizio della loro attività. I mezzi protettivi di uso personale affidati al lavoratore sono a cura e carico dell’azienda, vengono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto e che i lavoratori medesimi siano dotati di appositi armadietti, da sottoporre a periodica bonifica, ove custodire gli indumenti di lavoro;
e) ove motivi di legge o di igiene legati a rischi obiettivi lo esigano, è tenuta a provvedere all’istituzione di docce o vasche di emergenza perché i lavoratori possano usufruirne;
f) deve rendere edotti i dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, anche per il tramite di specifiche azioni addestrative e di sensibilizzazione. L’azienda deve inoltre vigilare, ai vari livelli organizzativi, sull’effettiva attuazione delle norme e procedure in materia di sicurezza e prevenzione.
I lavoratori sono tenuti all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall’azienda per la tutela della loro salute e della loro integrità fisica. Durante il lavoro essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi o dispositivi di sicurezza forniti dall’azienda, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi, a segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuto l’autorizzazione.

Art. 20 - Igiene, sicurezza e ambiente
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali gli agenti chimici e fisici superino i limiti convenuti e riportati nell’allegato documento "Salute, sicurezza ed ambiente", che costituisce parte integrante del presente Contratto.
Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti da leggi nazionali essi verranno assunti contrattualmente.
Verranno effettuate indagini sull’ambiente di lavoro volte a salvaguardare nel modo migliore la salute del lavoratore secondo le modalità e le procedure del citato documento "Salute, sicurezza ed ambiente".
Il CdD è competente, per conto dei lavoratori, a trattare tutti i problemi derivanti dall’ambiente di lavoro a livello locale.
L’azienda deve sorvegliare, ai vari livelli organizzativi, l’effettiva applicazione delle norme di legge e il rispetto delle procedure per il controllo dei rischi in materia di igiene, sicurezza e ambiente, attraverso i propri servizi di prevenzione e nel rispetto degli spazi operativi a questi assegnati dalle disposizioni nazionali e regionali e secondo gli eventuali indirizzi forniti dalle competenti Autorità di controllo.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate particolari situazioni di rischio, le parti concorderanno, di volta in volta, l’effettuazione di accertamenti medici specificatamente mirati all’area di rischio individuata.
Le decisioni riguardanti le azioni per ricondurre le situazioni di rischio entro i limiti di soglia prestabiliti, anche mediante provvedimenti di carattere personale, volti a ridurre l’esposizione a rischio e i suoi eventuali riflessi, vengono prese dopo esame e discussione congiunta tra azienda e CdD.
Ai fini di un corretto rapporto tra azienda e territorio, con specifico riferimento alle questioni di carattere ecologico, l’azienda si impegna a fornire una adeguata informativa al CdD sia sui fattori che possono costituire rischio per l’ambiente esterno, sia sulle modalità utilizzate dalle aziende stesse per il controllo dei suddetti fattori. Per quanto concerne le modalità e i criteri secondo i quali verranno forniti tali informazioni, le parti si richiamano a quanto previsto dall’allegato documento "Salute, sicurezza ed ambiente".
Nell’ambito degli incontri di settore di cui all’art. 1 (relazioni industriali), le parti - a fronte di particolari situazioni di rischio in materia di impatto ambientale connesse con la realizzazione di nuovi impianti di cui alla Direttiva n. 85/337 CEE - potranno altresì verificare l’opportunità di collaborare con le istituzioni pubbliche tramite supporti e contributi delle competenze tecnico-specialistiche esistenti nell’ambito aziendale, di settore o di gruppo.
Ai fini di un’efficace opera di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori verranno utilizzati strumenti informativi quali quelli relativi ai dati ambientali, biostatistici, sanitari e di rischio e alle sostanze chimiche eventualmente impiegate, nonché all’affidabilità degli impianti e dei mezzi utilizzati, secondo le modalità e i criteri definiti nel citato documento "Salute, sicurezza e ambiente".
Le modalità applicative saranno ulteriormente specificate a livello di settore interessato.
La prevenzione degli infortuni e il rispetto delle norme di legge in materia, nonché di quelle relative alle malattie professionali, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
L’azienda deve in particolare rendere edotti i dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, fornendo ai lavoratori stessi i mezzi necessari per la difesa dagli specifici rischi individuati. L’azienda dovrà inoltre esperire tutte le specifiche azioni addestrative e di sensibilizzazione necessarie in materia.
I lavoratori sono tenuti all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall’azienda ai fini della tutela della loro salute ed integrità fisica. Durante il lavoro essi sono tenuti - laddove è prescritto - a servirsi dei mezzi protettivi personali di sicurezza e dei dispositivi forniti dall’azienda, curandone altresì la perfetta conservazione, a segnalare all’azienda le inefficienze rilevate, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione e - in generale - le procedure di sicurezza senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione dall’azienda.

Art. 21 - Lavoro delle donne e dei minori
Per la tutela del lavoro delle donne e dei minori in materia di lavoro si fa rinvio alle norme di legge (allegato 7)

Art. 22 - Disciplina dell’apprendistato
Le parti stipulanti il presente Contratto si riservano di provvedere, se del caso, alla disciplina dell’apprendistato.

Art. 25 - Malattie sociali
Al lavoratore in condizione di tossicodipendenza che intende seguire terapie di recupero presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate e riconosciute dalle istituzioni, che ne faccia richiesta, l’azienda concederà un periodo di aspettativa non retribuita, non computabile ad alcun effetto, con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al completamento delle terapie definite dalle strutture indicate.
L’azienda può promuovere accertamenti ritenuti necessari tramite le strutture del Servizio Sanitario Nazionale al fine di verificare la necessità della durata delle terapie riabilitative. Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda, si terrà conto delle indicazioni delle predette strutture per una eventuale diversa collocazione del lavoratore al fine di facilitarne il reinserimento nell’attività produttiva.
[…]
Per un miglior inserimento e utilizzo nel contesto aziendale, le aziende favoriranno la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicaps con il supporto tecnico della struttura pubblica competente, utilizzando anche specifici progetti.
Dichiarazione all’art. 25
Le aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizzative la soluzione del problema dell’inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti tali dalla legge n. 482 del 1968, esamineranno la possibilità di un eventuale superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento delle attività dei lavoratori stessi in azienda.

IV. Durata del lavoro
Art. 40 - Orario di lavoro

Il regime dell’orario di lavoro, anche nell’ottica della riduzione degli orari di lavoro, dovrà essere funzionale ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, ad un recupero della prestazione effettiva - collettiva ed individuale - rispetto all’orario contrattuale così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo. Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari e delle prestazioni collegata alle necessità di competitività delle imprese ed alle molteplici, ed a volte vincolanti, esigenze del mercato e del servizio, che nei vari settori potranno trovare applicazione attraverso ad esempio: l’utilizzo temporaneo o alternativo di personale anche nelle altre mansioni dell’unità di appartenenza o in mansioni compatibili delle altre unità, sfalsamento nell’inizio dell’orario di lavoro, eventuali prestazioni straordinarie, nell’ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali, in relazione a particolari esigenze del processo produttivo ecc.
In relazione a quanto sopra le parti convengono:
1) Lavoratori giornalieri
A decorrere dal 1 luglio 1987 l’orario normale di lavoro dei giornalieri addetti a lavori non discontinui verrà ridotto da 39 ore a 38 ore e 55' minuti settimanali; dal 1 luglio 1988 a 38h e 45'; dal 1 luglio 1989 a 38h e 35'.
I lavoratori giornalieri addetti a lavori non discontinui forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un orario settimanale distribuito dal lunedì al venerdì.
A livello aziendale potranno essere realizzate - previ Accordi sindacali - articolazioni collettive di orario anche a livello di specifiche realtà organizzative con riferimento alle situazioni in cui la gestione del tempo di lavoro presenti apprezzabili esigenze di diversificazione della erogazione della prestazione. Tali articolazioni potranno prevedere:
- una diversa modalità di godimento delle riduzioni di orario realizzate;
- prestazioni settimanali con orari da 32 a 48 ore, distribuite su un numero di giorni da 4 a 6 (comprendenti, quindi, eventualmente anche il sabato), nel rispetto dell’orario annuo.
2) Lavoratori addetti a lavoro in turno
Tenendo conto dell’obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell’orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma primo del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando l’impegno dell’azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
I lavoratori addetti a lavoro in turno osserveranno un calendario lavorativo annuo così determinato:
a) addetti a turni di tipo A e C, esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia: 237 giornate di 8 ore, al lordo delle ferie; il numero delle giornate annue viene ridotto a 236 a decorrere dal 1 luglio 1988, ed a 234,5 a decorre dal 1 luglio 1989 (vedi nota 3 al presente articolo).
A livello aziendale potranno essere attuati, previ Accordi sindacali, schemi di turno che consentano la programmazione di parte delle ferie - tendenzialmente 3 settimane - nel periodo giugno- settembre. Conseguentemente, nella restante parte dell’anno, verranno attuate schematizzazioni che realizzino le prestazioni dovute: resta inteso che le suddette schematizzazioni dovranno essere realizzate secondo i criteri e la normativa del CCNL 22 aprile 1983 per la determinazione degli organici.
b) Lavoratori addetti a turni di tipo B, esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: 250 giornate di 8 ore, al lordo delle ferie e delle festività infrasettimanali coincidenti con le giornate lavorative. I lavoratori addetti a turni di tipo B usufruiranno nel corso dell’anno di giornate di riposo compensativo per le festività infrasettimanali lavorate di cui all’art. 46.
Il numero delle giornate annue viene ridotto a 249 a decorrere dal 1 luglio 1988, ed a 248 a decorrere dal 1 luglio 1989.
[…]
3) Lavoratori addetti a lavori discontinui
I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri o dei turnisti in relazione all’orario di lavoro cui essi vengano adibiti. Le aziende potranno determinare il normale orario di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui in misura tale da non superare di 5 ore l’orario di lavoro settimanale previsto alle varie date nel presente Contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre il suddetto orario un compenso pari al 100 per cento della quota oraria. Per quanto riguarda le possibilità di articolazione annuale si richiamano i principi già indicati per i lavoratori giornalieri e i lavoratori addetti a turni non discontinui.
L’azienda si riserva la facoltà di richiedere prestazioni di lavoro anche per la giornata del sabato (o giorno corrispondente). Qualora tali prestazioni vengano richieste nel rispetto dei termini di cui al comma successivo per l’intera giornata del sabato (o giorno corrispondente) il lavoratore non ha diritto ad alcun compenso, purché venga esonerato dal prestare servizio nell’intera giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).
Le modifiche individuali dell’orario normale di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 3 giornate intere di preavviso. Tuttavia, quando la modifica riguardi soltanto l’effettuazione di una intera giornata di lavoro nel sabato (o giorno corrispondente) con riposo compensativo il lunedì (o giorno corrispondente) il preavviso può essere limitato alle ore 12 del giovedì (o giorno corrispondente).
Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti la distribuzione a livello collettivo dell’orario di lavoro e dei riposi e le relative modifiche, nonché le eccezioni riferite a comprovate esigenze tecniche, saranno oggetto di accordo a livello locale con il CdD.
L’orario di lavoro deve essere affisso in apposita tabella a norma di legge (allegato n. 7).
L’Asap, le aziende e le OSL convengono sulla opportunità di prevedere un tempestivo ricorso a livello nazionale nei casi in cui dovessero manifestarsi difficoltà in sede aziendale al fine di facilitare la necessaria flessibilità operativa nell’utilizzazione delle prestazioni di lavoro (straordinari, turni, mobilità ecc.) nell’ambito delle normative contrattuali in vigore.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
La determinazione degli organici e le eventuali verifiche avverranno peraltro sulla base dei criteri di cui all’allegato (allegato n. 2).
Nota a verbale n. 1
Per i settori ingegneria e servizi e montaggio impianti e attività di perforazione i regimi di orario di cui al precedente articolo avranno applicazione differita al 1 gennaio 1988 / 1 gennaio 1989 / 1 gennaio 1990.
Considerate le specificità del settore ingegneria e servizi, le parti concordano che le modalità di applicazione delle riduzioni dell’orario saranno realizzate anche con recuperi collettivi da individuarsi con specifici accordi da stipulare entro il 31 marzo di ogni anno che faranno parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
Nota 1
L’azienda riconosce il diritto del CdD di controllare la corretta applicazione della norma sulle modifiche individuali dell’orario di lavoro.
Nota 2
L’effettuazione di lavoro discontinuo riguarda un numero limitato di figure professionali (guardiani, autisti, fattorini e simili). Il concreto esame delle specifiche situazioni individuali e la correlativa fissazione dell’orario settimanale potranno essere effettuati in sede locale.
[…]

Art. 43 - Recuperi
Fermo restando quanto disposto all’art. 42, comma quarto, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra azienda e CdD.
In tal caso il recupero deve essere contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettuerà entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 44 - Reperibilità
Al lavoratore al quale l’azienda richiede di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spetta un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo della immediata reperibilità deve risultare da atto scritto.
[…]

Art. 47 - Compensi per il lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, festivo e notturno richiesto dall’azienda, solo quando sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.
Il lavoro notturno, festivo e straordinario deve essere espressamente disposto ed autorizzato.
[…]
Le prestazioni straordinarie dovranno essere espressamente richieste, autorizzate e certificate da oggettivi e validi sistemi di controllo delle presenze. […]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea connesse a comprovabili esigenze tecniche, produttive e gestionali e tali da non richiedere un correlativo dimensionamento di organico.
Al di là dei casi previsti al comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario derivanti da situazioni che non è possibile prevedere all’atto della predisposizione dei programmi di lavoro e delle loro variazioni, saranno contrattate tra Direzione aziendale e CdD.
La concessione di giornate di riposo compensativo a fronte delle prestazioni di cui al comma precedente, comporterà comunque la corresponsione delle sole maggiorazioni per lavoro straordinario.
Sono fatti salvi gli Accordi aziendali e locali in atto sulla materia.
Al fine di esaminare l’effettiva rispondenza del lavoro straordinario eventualmente svolto alla normativa di cui ai precedenti commi undicesimo e dodicesimo, verranno organizzati idonei controlli a livello locale e nazionale (quali ad es.: dati mensili e consuntivo distinti per unità organizzativa).

Art. 49 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.
[…]

VI. Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Denuncia di infortunio e malattia professionali

Per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso in casi di infortunio e malattia professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge (allegato n. 7).
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione delle sostanze adoperate o prodotte dall’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.

Art. 59 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle relative norme di legge (allegato n. 7).

VII. Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 67 - Lavoro all’estero

Le parti concordano che il ricorso al lavoro all’estero risulta connaturato con le specifiche attività svolte e con le esigenze di internazionalizzazione del Gruppo Eni che abbisogna di una flessibilità di impiego, a livello internazionale, delle proprie capacità tecniche e manageriali come strumento primario per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
L’impiego della capacità tecnico-operativa nei mercati internazionali impone a tali aziende di confrontarsi costantemente in un regime caratterizzato da alta concorrenzialità, ed in contesti legislativi diversi da quelli vigenti nel nostro Paese.
In relazione a quanto sopra le parti concordano sulla opportunità che siano favorite le iniziative promosse dalle aziende volte a realizzare la mobilità del personale per l’esecuzione del lavoro all’estero e concordano nel ritenere che tale attività è uno dei modi per mantenere i livelli occupazionali e per creare nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani.
Le aziende convengono di riconoscere alle OSL, nei confronti del personale italiano temporaneamente inviato all’estero, un loro ruolo di rappresentanza, di tutela e garanzia, tenuto conto delle specificità e pluralità delle situazioni che si possono riscontrare sia a livello di area geografica che di contesti operativi, nell’intento di mantenere condizioni di sempre più realizzata parità rispetto al lavoratore che presta la sua opera in Italia.
Le parti convengono sull’esigenza di attivare la Commissione paritetica Eni, Asap e OSL nazionali per l’esame della formulazione degli schemi di contratto-tipo al fine di accertare che venga attuato quanto di seguito. Gli schemi di contratto-tipo, una volta esaminati dalla Commissione suddetta, verranno considerati come allegati al Contratto collettivo nazionale di lavoro.
La Commissione dovrà accertare l’attuazione dei seguenti punti:

1 - Tutela sindacale
a) Il lavoratore prima di recarsi a prestare servizio con "contratto estero" presso società estera o una dipendenza all’estero della società usufruirà dell’assistenza della Rappresentanza sindacale per la definizione del contratto individuale con particolare riferimento alla sua posizione professionale.
Analoga assistenza potrà essere fornita al rientro dall’estero per l’inserimento del lavoratore e la destinazione nelle unità produttive operanti in Italia.
L’invio di un lavoratore all’estero non comporta la sospensione del versamento dei contributi associativi e la correlativa assistenza sindacale.
b) L’esame, con rappresentanze di lavoratori italiani nelle unità aziendali locali all’estero, dei problemi emergenti in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro, logistica e distribuzione dell’orario di lavoro.
c) "Il riconoscimento, al momento del rientro in Italia, del livello professionale acquisito nell’attività all’estero, anche nei confronti dei lavoratori messi in aspettativa e formalmente assunti da consociate estere".

2 - Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro
Premesso che il regime dell’orario di lavoro da osservare all’estero non può non risentire della legislazione, oltre che degli usi e delle consuetudini locali, le aziende si impegnano a fissare i trattamenti economici di base sull’orario contrattuale del settore, riconoscendo ovviamente o compensi aggiuntivi o comunque trattamenti globali che tengano conto di ulteriori prestazioni.

b) Ferie
Le aziende riconoscono ai lavoratori impiegati all’estero un numero di giorni di ferie all’anno non inferiore a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori che operano in Italia.
Per i lavoratori che operano in zone geografiche particolarmente disagiate sotto il profilo climatico, le aziende riconoscono un numero aggiuntivo di giorni di ferie.

Art. 68 - Normativa particolare per i lavoratori assunti per le attività di cantiere dalle aziende di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
Le parti prendono atto che le aziende operanti nel mercato internazionale delle commesse sono caratterizzate da alta concorrenzialità e quindi devono essere poste in grado di realizzare una gestione economica delle proprie risorse.
In considerazione, pertanto, delle suddette caratteristiche della struttura produttiva delle aziende operanti in tale mercato, tenuto conto altresì che l’attività svolta su commessa è soggetta a variazioni ed oscillazioni che possono comportare la necessità di intensificazione temporanea - anche ricorrente - della forza lavorativa con la conseguente esigenza di un’organizzazione del lavoro flessibile, le parti concordano quanto segue:

Contratti di lavoro a termine
1.1) - Le aziende la cui attività si esplica nell’ambito della progettazione, dei servizi geotecnici, della costruzione impianti e condotte, della perforazione potranno stipulare contratti a termine per i lavoratori assunti direttamente nell’ambito territoriale interessato alla realizzazione delle opere a terra e avviati dagli Uffici di collocamento territorialmente competenti, nonché per i lavoratori avviati nel rispetto della normativa sul collocamento, dagli Uffici territorialmente competenti in relazione alla localizzazione di inizio delle opere a mare, purché ricorrano le seguenti situazioni:
a) quando l’assunzione abbia luogo per lo svolgimento di attività non specialistica in un cantiere di posa condotte a terra relativamente ad una singola tratta territoriale predefinita con la committente;
b) quando l’assunzione abbia luogo per lo svolgimento di attività non specialistica in un cantiere per il montaggio di impianti industriali.
Nelle ipotesi a) e b) la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine non potrà superare il 55 per cento dei lavoratori complessivamente impiegati in ciascun cantiere;
c) quando l’assunzione abbia luogo per lo svolgimento di attività non specialistica in cantieri in mare per il montaggio di infrastrutture portuali e/o di piattaforme e/o per la posa di sea-line a mezzo della stessa unità fino all’esaurimento della singola fase definita nel contratto di assunzione ovvero fino alla fermata per manutenzione o disarmo del mezzo, ovvero al trasferimento di quest’ultimo all’estero.
La percentuale dei lavoratori assunti con contratto a termine non potrà superare il 45 per cento dei lavoratori complessivamente impiegati in ciascun cantiere;
d) quando l’assunzione abbia luogo per lo svolgimento di attività non specialistica in cantieri di perforazione a terra da svolgersi con lo stesso impianto nel contesto territoriale predefinito dalla committente nell’ambito di una specifica area di ricerca o coltivazione;
e) quando l’assunzione abbia luogo per lo svolgimento di attività non specialistica in cantieri di perforazione a mare da svolgersi a bordo della medesima unità ed in zone territoriali predefinite dalla committente nell’ambito di una specifica area di ricerca o coltivazione.
Nelle ipotesi sub d) ed e) la percentuale dei lavoratori assunti con contratto a termine non potrà superare il 35 per cento dei lavoratori complessivamente impiegati in ciascun cantiere.
1.2) - Per lo svolgimento delle attività avanti indicate sub a) e b), c), d), e) del punto 1.1) le aziende potranno assumere con contratto a termine personale specializzato e/o tecnico.
In tali ipotesi la percentuale dei lavoratori specializzati o tecnici assunti con contratto a termine non potrà superare il 10 per cento dei lavoratori complessivamente impiegati nel settore operativo.

Art. 69 - Normativa particolare per i lavoratori assunti per le attività di commessa dalle aziende di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
La temporaneità, variabilità ed improgrammabilità delle attività svolte con la metodologia del lavoro a commessa, nonché l’esigenza di fornire idonee risposte ad un mercato che si caratterizza per l’elevata concorrenzialità, richiedono un utilizzo flessibile ed economico delle risorse.
Nel prendere atto delle suddette caratteristiche, le parti concordano quanto segue:
1) Contratto a termine per attività di commessa
1.1) - Le aziende, la cui attività si esplica nell’ambito della progettazione, dei servizi geotecnici, della ricerca, della costruzione impianti e condotte e della perforazione, potranno stipulare contratti a termine nelle seguenti situazioni:
a) quando l’assunzione di personale avvenga per lo svolgimento di attività conseguenti all’acquisizione di commesse che comportino un carico di lavoro, per periodi determinati, superiore alle capacità produttive del personale in forza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o quando l’assunzione avvenga per consentire l’adeguamento della quantità e qualità delle risorse a nuove esigenze operative;
b) quando l’assunzione di personale avvenga per lo svolgimento di attività relative a commesse che comportino anche la fornitura al cliente di servizi di segreteria o amministrativi o di approvvigionamento materiali;
c) quando l’assunzione di personale avvenga per lo svolgimento di attività relative a commesse che richiedano prestazioni diverse in specializzazione da quelle tipiche del personale in servizio nelle società, ivi comprese le attività in campagna;
d) quando l’assunzione di personale avvenga per lo svolgimento di attività per commesse aventi ad oggetto la gestione di impianti industriali in via temporanea e/o l’addestramento e la formazione di personale tecnico per conto terzi;
e) quando l’assunzione di personale avvenga per lo svolgimento delle attività richieste dalla fase di realizzazione in cantiere sia per l’ipotesi di direzione lavori che di supervisione che di avviamento di impianti.
Nelle ipotesi avanti indicate la percentuale dei lavoratori assunti con contratto a termine non potrà superare il 25 per cento del personale in forza della società.
Nota a verbale
Nelle ipotesi previste dal presente articolo, la richiesta di immissione di personale esterno con particolari professionalità, può avvenire a condizione che questo non sia disponibile nel settore Snam Progetti.
2) Assunzione "per attività di singole commesse"
In relazione alla temporaneità, variabilità e improgrammabilità delle attività svolte con la metodologia del lavoro a commessa, allo scopo di consentire che le aziende possano dimensionare i propri organici in funzione dei carichi medi di lavoro, garantendo alle OSL la più ampia informazione sull’andamento del lavoro, potranno essere instaurati dalle aziende rapporti di lavoro a fronte delle attività richieste da una specifica commessa o da singole fasi di essa, anche al fine di favorire l’occupazione giovanile e ricondurre il più possibile le attività specifiche nell’ambito aziendale.
3.1) Assunzione "per attività di singole commesse"
All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà per iscritto al lavoratore, oltre a quanto previsto dall’art. 14, la commessa a fronte delle cui esigenze viene assunto ed il tipo di attività cui verrà assegnato.
Per tali lavoratori rimangono valide tutte le norme del presente Contratto non espressamente modificate dal presente articolo e non in contrasto con la tipicità del rapporto.
[…]


Parte III
I. Disciplina nell’azienda
Art. 70 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’azienda, d’intesa con il Consiglio dei delegati, deve essere affisso nella sede di lavoro alla quale si riferisce. Esso non può contenere norme in contrasto col presente Contratto.

Art. 71 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 72 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 8 giorni di effettivo lavoro.
[…]

Art. 73 - Ammonizione scritta e sospensione
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta o della sospensione il lavoratore che, ad esempio:
a) senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda reiteratamente l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause, salvo l’autorizzazione dei superiori;
c) non esegue il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegue con negligenza o esegue lavori non ordinatigli;
d) costruisce o fa costruire oggetti o comunque fa lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
e) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’azienda;
f) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) non osserva scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del contratto e del regolamento interno.
L’ammonizione scritta è applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo. Il maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente l’ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva.
In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

Art. 74 - Licenziamento
Il lavoratore ai sensi delle leggi 15 luglio 1966, n. 604, e 20 maggio 1970, n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso od oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto nell’azienda che rechi turbamento all’attività della stessa;
g) recidiva nella mancanza di cui alla lettera e) dell’articolo precedente (danni non gravi e sperpero non rilevante di materiale dell’azienda);
h) scorretto comportamento nei confronti della società committente o suoi rappresentanti tale da arrecare danno materiale o morale alla società;
i) costruire o far costruire o comunque fare lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda per conto proprio o di terzi, con grave danno per l’azienda stessa;
l) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal regolamento interno, ove esista, quando siano stati già comminati provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente;
[…]
n) inosservanza del divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
o) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
q) ingiustificato rifiuto di esecuzione di compiti assegnati dal superiore o insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso.

II. Procedure per controversie di lavoro
Art. 76 - Reclamo sull’applicazione delle norme del rapporto di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalla procedura di cui all’art. 72 (Provvedimenti disciplinari) quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma del presente Contratto, inoltra un reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo comunica verbalmente, al reclamante entro una settimana, l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore - tramite il Consiglio dei delegati - può riproporre per iscritto la questione dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 30 giorni dalla presentazione.
La regolamentazione procedurale delle fasi di cui ai commi precedenti è stabilita in appositi accordi anche per la materia delle classificazioni.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il Consiglio dei delegati può ripresentare il reclamo all’Asap tramite le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori.
[…]

Allegati
Parte II
Settore raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi; Ricerca e produzione idrocarburi; approvvigionamento e commercializzazione greggi; Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di gas metano; trasporto di greggi e prodotti petroliferi; Ingegneria e servizi - Montaggio impianti e condotte terra e mare; attività di perforazione

Allegato 10 - Conclusione vertenza Eni 16 febbraio 1978 Premessa - Occupazione - Organizzazione del lavoro - Salario - Sicurezza nell’ambiente di lavoro
Premessa
L’Asap e le Organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, ritengono:
a) che fornire un quadro di riferimento complessivo al conflitto industriale significa in primo luogo operare per garantire una sua gestione più razionale, in termini cioè meno casuali e di maggiore responsabilità per le parti;
b) che l’iniziativa imprenditiva dell’Eni deve attuarsi soprattutto come fattore di innovazione e di sviluppo, e che solo a partire da questo presupposto è possibile porsi in modo non astratto e statico ma concreto e dinamico i problemi inerenti il contributo che le imprese facenti capo all’Eni possono fornire all’ampliamento della base produttiva e dell’occupazione.
Sulla base di questi convincimenti si ritiene opportuno approfondire alcune questioni connesse con i comportamenti delle parti ai diversi livelli, sul piano dei rapporti sindacali, allo scopo di realizzare nel breve termine il massimo possibile di convergenze sulle modalità di governo del fattore lavoro, sia all’interno delle aziende, sia a livello di settore e di gruppo.
L’Eni - all’interno del suo ruolo istituzionale - assume pertanto tra i propri obiettivi primari quello di essere strumento fondamentale dello sviluppo economico e sociale, in particolare del Mezzogiorno, con un conseguente impegno coordinato e programmato nei settori in cui opera attraverso le sue diverse articolazioni.
A questo fine le parti intendono improntare la propria azione e lo sviluppo dei loro confronti contrattuali alla duplice esigenza di consolidare o restituire alle aziende Eni la capacità di attuarsi come efficaci strumenti di produzione di beni e risorse e di difendere e - in ogni caso e circostanza in cui si diano le occasioni e le possibilità - sviluppare i livelli di occupazione complessivi del Gruppo. Ciò significa sottoporre costantemente al controllo dei sindacati tutti i processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione con particolare riguardo a quelli che chiamano in causa direttamente i livelli dell’occupazione.
Si rende di conseguenza necessario definire politiche attive della manodopera incentrate su una attività di formazione e riqualificazione professionale correlata alle diverse fasi dei processi di ristrutturazione e riconversione politiche che tengano conto delle esigenze degli equilibri dei diversi ambiti territoriali.
A questo fine è chiamato ad assolvere una rilevante funzione il controllo globale a livello di gruppo che, partendo dai dati relativi ai programmi che le varie società dell’Eni intendono realizzare nei prossimi anni, comporti una valutazione di tutti i problemi che ne conseguono come riflesso sull’utilizzo della quantità e della qualità della forza-lavoro, sia nelle singole sedi di lavoro, sia nel territorio, sia nei diversi settori. È in questo contesto che potranno e dovranno essere coerentemente valutate le questioni relative alla mobilità, all’organizzazione del lavoro, alla formazione, riqualificazione e sviluppo professionale dei lavoratori.
La gestione di questo impegno comune delle parti richiede una verifica permanente della sua realizzazione pratica. Tale verifica verrà fatta ai vari livelli di azienda e di settore, ma dovrà necessariamente prevedere anche momenti a livello intersettoriale di gruppo, in cui saranno a confronto Eni, società e Asap da una parte, Organizzazioni sindacali confederali e di categoria dall’altra. A questo proposito, le parti precisano:
1 - che questo livello di confronto non costituisce un nuovo formale livello contrattuale centralizzato;
2 - che esso, di conseguenza, rispetta l’autonomia ed il valore della contrattazione di settore e di quella aziendale;
3 - che esso non vuol contraddire l’esigenza che anche le società operative abbiano una loro capacità autonoma di proposte e di gestione in materia di organizzazione del lavoro, come elemento di una loro effettiva autonomia e responsabilità imprenditoriale.

Occupazione …
Organizzazione del lavoro

Il processo organizzativo costituisce un importante elemento di innovazione, direttamente incidente sia sulle condizioni di lavoro, sia sulla realizzazione dei margini di redditività.
Il criterio operativo da adottare è il perseguimento del massimo grado di coincidenza fra il migliore livello di efficienza della combinazione dei fattori ed il più alto livello di professionalità del fattore lavoro. Il processo organizzativo tende ad attuarsi, sul piano dei rapporti di lavoro, anche nel senso di una progettazione e gestione continua della professionalità correlata con le specificità dei contesti tecnici.
Ciò comporta l’acquisizione da parte del fattore lavoro di competenze professionali effettive, piene ed utilizzabili; la completa messa a disposizione nel processo produttivo di tali competenze; la ricomposizione all’interno di ciascuna soggettività professionale dell’unitarietà del lavoro attraverso il superamento della distinzione tra lavori "nobili" e lavori "vili"; la necessità di concepire i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, con presenza consapevole alla globalità del processo produttivo.
Se è vero che i tempi, i ritmi, le forme di un processo di organizzazione del lavoro così identificato - già di per sé complesso e difficile per la modificazione dei modelli culturali che esso esige sia presso le aziende che presso i lavoratori - devono certamente essere adeguati alla congiuntura, è altrettanto vero che un rinnovamento profondo nell’organizzazione del lavoro, in quanto rappresenti uno degli elementi che possano contribuire al miglioramento della produttività, deve essere perseguito anche in questa fase, in rapporto alle specifiche situazioni tecnico-produttive.
È in questo quadro che potrà essere condotta a definitiva soluzione la questione del superamento della distinzione operai-impiegati; come pure è in questo quadro che il principio di equità potrà coincidere con il principio di uguaglianza all’interno dei diversi sistemi contrattuali di qualificazione e di remunerazione del lavoro.
È proprio in questo spirito che nel settore chimico e nel settore energia si è attuato, a livello contrattuale, un profondo rinnovamento dei sistemi di classificazione e di inquadramento, fondato su questi principi:
- coincidenza tra i livelli organizzativi e livelli professionali;
- possesso effettivo del livello di competenza professionale;
- polivalenza operativa della professionalità;
- disponibilità effettiva, da parte dell’azienda, delle competenze professionali di ciascuno e di ciascun gruppo. Il tentativo, quale si è andato precisando nel settore chimico, comporta la definizione e la contrattazione di veri e propri programmi di professionalizzazione, che certamente non possono risultare correlati al grado di possibilità di intervento sugli stessi fattori di condizionamento dello sviluppo e dell’evoluzione del contesto tecnico-produttivo aziendale nello specifico contesto socio economico.
Pur consapevoli che simili esperimenti e tendenze non possono essere meccanicamente trasferiti a contesti in cui prevale la tipica organizzazione del lavoro dell’industria manifatturiera, le parti dichiarano che la prospettiva di metodo e di sostanza qui delineata per un rinnovamento dell’organizzazione del lavoro ha valore - e quindi rappresenta una concreta linea di tendenza - in tutti i settori, con i necessari adeguamenti alle differenti specificità.

Salario
Sicurezza nell’ambiente di lavoro

In questo campo il nostro Gruppo compie da anni notevoli sforzi che hanno portato a estesi ed ingenti investimenti per l’attuazione di provvedimenti di risanamento ambientale e di prevenzione dei rischi da lavoro; riteniamo comunque necessario continuare sul piano del confronto per la definizione di ulteriori programmi, con l’obiettivo di migliorare ancora le condizioni ambientali e diminuire i livelli di rischio ed i danni alla salute nelle nostre unità produttive.
In particolare, nella predisposizione di questi programmi, riteniamo importante valorizzare l’esperienza dei lavoratori attraverso un’ampia partecipazione degli stessi all’elaborazione ed all’attuazione delle politiche di prevenzione.
Siamo anche disponibili ad assumere concrete iniziative di informazione su "Programmi aziendali di sicurezza" che le società del gruppo già elaborano e sugli studi e sperimentazioni effettuati in tema di analisi e prevenzione di rischi dell’industria di processo.
Nell’ambito di queste iniziative potrebbe rientrare l’effettuazione di corsi di formazione per la sicurezza aperti alla partecipazione di delegati e tecnici sindacali e lo svolgimento di progetti di ricerca su determinati rischi e nocività, progetti da gestire anche con gli apporti del "Centro di ricerca e documentazione sui rischi e danni da lavoro" della Federazione unitaria.
Sarà posta particolare cura dalle aziende affinché i problemi della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano una loro specifica rilevanza nella fase di progettazione degli impianti attraverso efficienti informazioni ai progettisti ed adeguate metodologie di progettazione dirette alla prevenzione dei rischi.
Dichiariamo anche la nostra disponibilità a favorire la costituzione e la crescita degli organismi tecnici per la prevenzione contemplati dalle istituende Unità Locali dei Servizi Sanitari mettendo a loro disposizione l’esperienza maturata al riguardo presso il nostro Gruppo. Queste ed altre iniziative concrete, potrebbero trovare una sede di migliore definizione negli specifici ambiti contrattuali anche mediante gruppi misti di lavoro che fatta salva la reciproca libertà di azione per gli aspetti più generali di questa materia, si prevedesse di costituire a livello merceologico o aziendale.
Nel quadro delle risultanze globali a livello generale e a livello di settore le parti si danno atto che:
a) il recupero dell’efficienza produttiva è una questione che va affrontata a livello di settore e di azienda;
b) la microconflittualità e l’assenteismo possono essere affrontati a livello di azienda;
c) le questioni "di una disponibilità reciproca ad affrontare i problemi che presentino carattere straordinario o di emergenza" e "di una maggiore mobilità del fattore lavoro" trovano la loro risposta nelle sezioni che riguardano l’occupazione e l’organizzazione del lavoro;
d) infine, la "gestione di accordi specifici, anche temporanei" va ricondotta nell’ambito delle gestioni contrattuali dei vari settori.
Nota
Il presente allegato è riportato per il valore rilevante che ha avuto nelle relazioni industriali dell’Eni.


Parte III
Settore raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi; Ricerca e produzione idrocarburi; Approvvigionamento e commercializzazione greggi; Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di gas metano; trasporto di greggi e prodotti petroliferi

Allegato 14 - Ferie etilatori (da CCNL petrolieri 1 aprile 1973)
Art. 32 (omissis).
Nota
In considerazione delle peculiari condizioni in cui operano gli addetti all’esecuzione diretta delle operazioni di etilazione, nonché dell’avvenuto conglobamento nella retribuzione minima di classe di tutti i compensi per particolari lavorazioni, viene riconosciuto ai lavoratori interessati un giorno di ferie in più per ogni 20 giorni di effettivo lavoro prestato come etilatori.

Parte IV
Settore ingegneria e servizi; Montaggio impianti e condotte terra e mare; attività di perforazione
Allegato 19 - Ferie lavoratori addetti controlli radiografici (da CCNL 1 luglio 1974)
Art. 31 (omissis).
Ai lavoratori addetti ai controlli radiografici verrà riconosciuto, per ogni 20 giorni, anche cumulabili, di attività di esecuzione di radiografie con sorgenti a raggi x o a raggi gamma - con esclusione di tutte le operazioni accessorie e delle altre forme di controlli non distruttivi - 1 giorno di ferie in più. Per i lavoratori addetti da oltre 5 anni a tale attività, la misura sarà di 1,5 giorni per ogni 20 giorni di attività come sopra.

Documento "Salute Sicurezza e Ambiente"
Parte prima Consultazione e valutazione congiunta; Informazioni
A) Consultazione e valutazione congiunta

A1) A livello di unità produttiva
Il Consiglio dei delegati, salvo l’opportuna strumentazione pratico-operativa da definirsi a seconda dei casi in funzione di un più agile funzionamento, potrà:
a) controllare lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presentare alla azienda proposte di miglioramenti della predetta situazione applicativa;
c) promuovere, partecipare, verificare l’attuazione di ricerche sui vari aspetti che abbiano rilevanza sulla salute ed integrità fisica dei lavoratori;
d) controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi o impegni precedentemente intercorsi;
e) presentare proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e specifiche; nonché proposte sulla formazione dei lavoratori con riferimento alle proposte sulla formazione di lavoratori e con riferimento alle attività di manutenzione, ispezione e verifiche sullo stato di efficienza delle apparecchiature ed impianti;
f) controllare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici o strumenti equipollenti.
A2) A livello territoriale di settore
Presso le delegazioni Asap competenti per le regioni di volta in volta interessate, su richiesta di una delle parti e secondo le proposte di cui all’art. 1 (Relazioni industriali), potrà essere convocato un gruppo tecnico Asap, aziende del settore, OSL, con i seguenti compiti relativi alla composizione negoziale delle divergenze ed ai rapporti con le istituzioni:
- definire procedure per la composizione negoziale delle divergenze e dei problemi non risolti a livello di unità produttiva in materia di salute, sicurezza, ambiente;
- discutere informazioni da parte aziendale su particolari procedure applicative in materia di sicurezza, igiene ambientale ed ecologia;
- discutere preventivamente le principali questioni relative all’applicazione delle leggi nazionali o regionali che comportino rapporti con la pubblica Amministrazione o con gli enti locali o comunque questioni collegate a eventuali iniziative delle parti stesse nei confronti degli enti e degli organismi suddetti.
Qualora una delle due parti ritenga che la materia trattata superi l’interesse prettamente territoriale o abbisogni comunque di una valutazione più generale, essa potrà richiedere che la materia stessa venga trattata nell’ambito del gruppo a livello nazionale.
A3) A livello nazionale di settore
Per ciascuno dei Comitati nazionali di settore di cui all’art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Relazioni industriali), il gruppo tecnico Asap, aziende del settore, OSL, potrà riunirsi con i seguenti compiti:
- definire - anche a fronte di esigenze di omogeneità rispetto a soluzioni già sperimentate - le divergenze e gli affidamenti non risolti a livello territoriale;
- definire, sulla base di quanto contenuto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e nel presente allegato, le ulteriori procedure relative a salute, sicurezza ed ambiente (comprensive della salvaguardia delle strutture produttive) specificatamente proprie dei vari settori operativi (petrolio; metano; perforazione e montaggio; ricerca e coltivazione idrocarburi) a fronte delle situazioni e dei fattori di rischio in essi prevalenti.
A4) Livello nazionale intersettoriale
L’Asap, le aziende del settore e OSL costituiscono un gruppo di lavoro avente lo scopo di:
- fornire supporto tecnico e di analisi alle tematiche ecologiche e di tutela ambientale di competenza dei Comitati nazionali di settore previsti all’art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Relazioni industriali);
- costituire ed aggiornare un archivio delle leggi, dei regolamenti e delle proposte legislative italiane ed estere in tema di sicurezza, protezione ambientale, salute ed igiene del lavoro, garantendone la diffusione con i mezzi più opportuni;
- promuovere studi sui rischi più gravi e diffusi emersi nei luoghi di lavoro, suggerendo azioni per il sistematico controllo delle situazioni di rilevanza particolarmente grave per ambito territoriale e per livello di rischio, al fine anche di proporre iniziative di possibili interventi;
- acquisire i risultati della normativa attuativa della Direttiva CEE 337/85 (impatto ambientale) e valutarne modalità e problematiche applicative, con riferimento alle procedure che interessino i nuovi impianti;
- indicare le più opportune procedure per pervenire - per le situazioni sanitarie ed ambientali di particolare rilevanza sotto il profilo del controllo del rischio - a protocolli relativi:
- all’accertamento dei fattori di rischio effettivamente connessi alle varie mansioni considerate;
- alla eventuale standardizzazione delle tecniche e metodologie degli accertamenti sanitari connessi tenendo conto degli orientamenti scientifici e legislativi a livello nazionale e/o regionale;
- all’individuazione dei mezzi più idonei per pervenire a opportune sintesi di dati di interesse statistico-ambientale ed epidemiologico, con riferimento alle più rilevanti situazioni di rischio;
- concordare per circostanziate situazioni di rischio, derivanti da fattori per i quali non sia previsto un TLV dalla ACGIH, eventuali integrazioni sulla base delle proposte di limiti - di dimostrata applicabilità - avanzate da enti scientifici nazionali o internazionali, positivamente ed inequivocabilmente convalidate dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale;
- raccogliere documentazione ed avanzare proposte per l’eventuale aggiornamento della lista delle sostanze cancerogene e mutagene, nonché per la fissazione dei relativi valori limite tenuto conto:
- della diffusione e gravità del rischio nelle aziende del settore;
- delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio a livello ufficiale e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria;
- della valutazione di enti di ricerca scientifica e di normazione specifica di indiscussa autorità e competenza (IARC, Comitato scientifico consultivo per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici della CEE, Commissione consultiva tossicologica nazionale, National cancer institute, EPA, NIOSH, OSH), tenuto conto della loro dimostrata applicabilità;
- delle priorità indicate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale dell’Istituto superiore di sanità.

B) Informazioni
B1) Salute, igiene e sicurezza
a) Annualmente le aziende informeranno il Consiglio dei delegati sull’entità globale delle spese previste in relazione ai programmi di prevenzione sanitaria e di bonifica degli impianti per il miglioramento dell’igiene ambientale e della sicurezza, nonché sul tipo e sulle modalità di attuazione dei principali interventi previsti. Le aziende forniranno al Consiglio dei delegati l’elenco dei lavori di bonifica effettuati.
b) In occasione della costruzione di nuovi impianti le aziende informeranno il Consiglio dei delegati sulle caratteristiche degli stessi e sulle conseguenti misure predisposte in materia di igiene ambientale e di sicurezza.
c) Le aziende si impegnano a comunicare al Consiglio dei delegati, su sua richiesta, le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche quali risultano dall’acquisizione scientifica esistente e convalidata dai competenti organi ufficiali a livello nazionale. Per le impurezze di reazione l’informazione si riferirà a quelle di cui è nota l’esistenza; per quanto attiene ai laboratori la comunicazione verterà sulle sostanze di uso corrente.
Dovrà comunque essere salvaguardata la riservatezza delle informazioni.
d) In occasione dell’introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l’opportunità dell’informazione preventiva al Consiglio dei delegati, l’azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche, tecnico-mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute.
e) L’azienda, riconoscendo che in generale gli interventi di manutenzione devono contribuire anche a garantire il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza e delle condizioni ambientali, dichiara che verranno sviluppate linee di intervento tendenti ad intensificare sistemi di manutenzione preventiva, predittiva e migliorativa oltre ad applicare sistemi di controllo e di ispezione che consentano una migliore individuazione degli interventi da effettuare.
Ciò avverrà nel quadro di una politica di sviluppo organizzativo dell’attività di manutenzione sorretta da adeguati interventi di addestramento e formazione del personale e dallo studio di innovazioni di metodi e tecniche.
f) Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti industriali considerati a rischio di incidente rilevante in base alle normative nazionali e comunitarie, le aziende forniranno alle OSL informazioni sullo stato di attuazione degli studi richiesti dalla pubblica Amministrazione in materia di analisi e valutazione relative alla sicurezza delle attività industriali nonché sulle eventuali modalità di collaborazione con la pubblica Amministrazione stessa in merito ai piani di emergenza da questa predisposti e sulle attività di formazione e di addestramento che le aziende intraprendono ai fini della funzionalità operativa delle squadre interne di emergenza.
g) Nel caso di ricorso a prestazioni fornite da ditte esterne, fermi restando gli obblighi contrattuali e di legge in materia di appalto, le aziende si faranno carico di informare le ditte in questione delle principali e specifiche condizioni di rischio presenti nei propri impianti o installazioni, che siano rilevanti ai fini della sicurezza. L’azienda informerà il Consiglio dei delegati sul contenuto delle clausole contrattuali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro che sono state inserite nel capitolato generale di appalto e che le ditte appaltatrici sono impegnate a rispettare.
B2) Ambiente
L’Asap e le aziende si dichiarano disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica sia con riferimento alle singole componenti dell’ecosistema (aria, acqua, suolo), sia per la riduzione complessiva dei possibili effetti di impatto ambientale dell’attività industriale secondo quanto previsto dalla normativa CEE 85/337.
Le aziende e l’Asap dichiarano altresì la loro disponibilità a collaborare con Autorità ed enti pubblici specificatamente preposti alle varie attività connesse al controllo dei rischi ambientali derivanti dall’attività di fabbricazione nucleare.
In particolare:
a) Le aziende e l’Asap forniranno alle OSL, nell’ambito dei Comitati previsti, ai vari livelli, dall’art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Relazioni industriali) informazioni sugli adempimenti di legge relativi alle singole realtà produttive, che abbiano significativo impatto ambientale sul territorio.
b) Le aziende e l’Asap forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta del Consiglio dei delegati e a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali in fabbrica, i dati relativi agli effluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alle quantità e qualità degli scarichi finali di stabilimento.
Per le emissioni, la cui regolamentazione derivi da disposizioni di legge, che risultino comunque di importanza prioritaria per aree ad elevato rischio ambientale, potranno essere fornite da parte delle aziende su richiesta dei Consigli dei delegati, informazioni sulle modalità di rilevamento e di controllo degli inquinanti medesimi. Verranno parimenti fornite informazioni relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
c) Per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazione ceduti a terzi, le aziende si impegnano a dare a questi le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi.
d) Le aziende e l’Asap forniranno alle OSL e al Consiglio dei delegati gli elementi conoscitivi di garanzia di un sufficiente standard di efficienza delle strutture utilizzate nelle situazioni di emergenza, per quanto concerne le attività di produzione di combustibile nucleare.
Le aziende e l’Asap forniranno alle OSL ed al Consiglio dei delegati informazioni sulle quantità globali e sui livelli medi di radioattività dei rifiuti prodotti nei suddetti impianti, nonché sui programmi di accumulo temporaneo ed allontanamento degli stessi a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Parte Seconda Procedure
C) Salute e igiene del lavoro

C1) Valori limite
a) I valori limite di soglia per le sostanze chimiche e per gli agenti fisici negli ambienti di lavoro adottati nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore energia delle aziende a partecipazione statale sono riportati nella parte terza del presente documento (tabelle), punti E e F.
b) I valori limite di soglia di cui sopra verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati di volta in volta dalla ACGIH.
c) Qualora uno degli enti di cui al punto A4) della parte prima del presente documento, definisca una sostanza come cancerogena o sospetta di cancerogenicità, le parti convengono di incontrarsi a livello aziendale per valutare quali siano le misure di prevenzione da predisporre affinché i lavoratori siano protetti dal rischio, tenuto anche conto delle esperienze tecnico-preventive finora realizzate in Italia ed all’estero.
C2) Controlli igienico-ambientali e sanitari
a) Per la verifica del rispetto sui luoghi di lavoro dei valori limite di soglia, le aziende predisporranno appositi controlli - attraverso una idonea strumentazione tecnica - di quei fattori ambientali che possano dare origine a nocività.
b) In particolare le aziende si dichiarano disponibili ad esaminare con il Consiglio dei delegati la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
c) Per quanto concerne le indagini ambientali di rischio e gli accertamenti medici specifici per il personale interessato le parti convengono di far riferimento alle seguenti modalità:
- le parti si accorderanno sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle conclusioni derivanti dai rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione dei problemi relativi;
- per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in azienda in stretta collaborazione con il Consiglio dei delegati e specificatamente con i delegati delle unità interessate alle indagini, con metodologie, localizzazione e frequenze degli interventi preventivamente concordati;
- le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per la particolare complessità dell’indagine, potranno inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e ad enti o istituti specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all’intervento ed ai suoi risultati; in tal caso le parti interessate hanno il diritto di far seguire la commessa e le indagini in ogni loro fase da propri tecnici e specialisti;
- le aziende assumeranno l’onere relativo alle indagini ambientali ed alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi ed i termini concordati fra le parti.
C3) Strumenti informativi
Gli strumenti informativi e di memorizzazione concernenti la protezione della salute sul luogo di lavoro sono così articolati:
- il registro dei dati ambientali o strumento equipollente, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali come sopra individuato dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
- il registro dei dati biostatistici o strumento equipollente, relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo. L’insieme dei registri di tutti i reparti sarà tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda.
Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortuni e malattie professionali.
Il registro dei dati biostatistici dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera.
Il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del Consiglio dei delegati e dei lavoratori;
- la cartella sanitaria e di rischio lavorativo, che dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, da realizzare per ogni lavoratore, sarà tenuta ed aggiornata dall’azienda e dovrà essere idonea ad ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo. Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
- i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed agli infortuni non professionali. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo riguardante il personale femminile comprende tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati saranno aggiornati e fatti registrare dalla lavoratrice stessa che potrà avvalersi della assistenza, per tali aggiornamenti, dei servizi delle USL e dei consultori;
- in sezione staccabile i dati e le variabili che caratterizzano l’ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività, cioè: reparto e/o mansione, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell’esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno al lavoro in turno.
Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro;
- scheda delle sostanze chimiche utilizzate.
Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale o di fabbrica, sia ai fini di una migliore conoscenza dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto delle peculiarità delle singole situazioni di rischio e lavorative.
Per le attività nucleari (settore produzione, coltivazione idrocarburi e attività nucleari) saranno forniti i dati relativi alla scheda di individuazione del rischio, atta alla memorizzazione dei livelli di esposizione pregressa e alla scheda dei controlli dosimetrici, nonché le valutazioni dell’esperto qualificato relative alle condizioni presenti nell’ambiente di lavoro in merito ai livelli di contaminazione e/o irradiazione riscontrate. Ambedue le schede vengono compilate secondo le modalità esistenti da formalizzare successivamente sotto il profilo tecnico-operativo, secondo quanto verrà definito a livello dello specifico settore interessato.

D) Sicurezza
D1) Misure preventive di sicurezza e controlli sanitari
In applicazione delle norme vigenti ed in attuazione di quanto già disposto in linea generale dall’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro energia a partecipazione statale per la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, vengono seguite le procedure appresso indicate:
a) l’azienda - ogniqualvolta lo ritenga necessario o in base a quanto previsto dalle normative e sui controlli obbligatori di legge in quanto applicabili - fa effettuare dalle proprie strutture mediche di fabbrica visite preventive in relazione ai rischi specifici per la salute e/o integrità fisica dei lavoratori addetti ad una determinata mansione;
b) l’azienda fa controllare la idoneità fisica del lavoratore ai sensi dell’art. 5 della legge n. 300/70, servendosi all’uopo delle competenti strutture delle USL o comunque di strutture specialistiche pubbliche. Tali controlli inoltre vengono effettuati ogni qualvolta il lavoratore interessato li richieda;
c) l’azienda - nell’adempiere all’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi individuali - provvede a scegliere tra i vari mezzi protettivi comunque idonei, quelli che risultano di volta in volta più adatti agli specifici rischi lavorativi. Le modalità concernenti la scelta, l’uso, il rinnovo, il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro nonché dei mezzi personali di protezione, formeranno oggetto di accordo in sede aziendale.
I mezzi protettivi di uso personale e gli indumenti speciali di lavoro (come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc.) vengono forniti a cura dell’azienda; sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) l’azienda è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dai reparti stessi, in locale adatto;
e) l’azienda mette, ove necessario, a disposizione dei lavoratori appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione, nei quali custodire gli indumenti di lavoro;
f) l’azienda, ove motivi di legge o di igiene lo esigano, è tenuta a mettere a disposizione bagni a doccia, perché i lavoratori possano usufruirne.
D2) Strumenti informativi
Quale strumento informativo e di memorizzazione concernente la sicurezza sul luogo di lavoro, le parti individuano la "scheda di affidabilità impianti". Le parti acquisteranno i risultati della norma attuativa della Direttiva CEE 501/82 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante (art. 5) impegnandosi sin d’ora a verificarne i criteri applicativi al fine della conseguente costituzione di apposite schede, anche per facilitare un corretto rapporto tra sicurezza della fabbrica e sicurezza dell’ambiente esterno.
Tali schede saranno comprensive della descrizione delle caratteristiche di impianto.

Parte terza Tabelle
E) TLV (Threshold Limit Values) per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati per il 1987-1988 dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists); IBE (Indici Biologici di Esposizione)

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F) TLV (Threshold Limit Values) per agenti fisici negli ambienti di lavoro adottati per il 1987-1988 dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
omissis