Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 1987
Validità: 01.04.1987 - 31.12.1990
Parti: Associazione italiana lavanderie, puliture a secco, tintorie - Cgii e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Pulitintolavanderie, Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti Contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Art. 2 - Interpretazione del Contratto
Art. 3 - Controversie
A) Controversie individuali

B) Controversie interpretative e collettive
Art. 4 - Distribuzione del Contratto - Quota di partecipazione alle spese contrattuali
Art. 5 - Esclusiva di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Occupazione - Investimenti
Art. 8 - Lavoro esterno
Art. 9 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Art. 11 - Clausola di salvaguardia
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 13 - Commissione interna e delegato di impresa
Art. 14 - Immunità sindacale
Art. 15 - Assemblee
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali
Art. 17 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 18 - Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 19 - Affissioni
Art. 20 - Versamenti dei contributi sindacali
Art. 21 - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 - Assunzione - Visite mediche
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Contratto a termine
Art. 25 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 26 - Trattamento minori
Art. 27 - Handicappati e invalidi
Art. 28 - Inquadramento del personale
Art. 29 - Passaggio di qualifica
Art. 30 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 31 - Orario di lavoro
Art. 32 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 34 - Regime di orario part-time
Art. 35 - Lavoro a turni
Art. 36 - Recuperi
Art. 37 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 38 - Minimi contrattuali
Art. 39 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 40 - Corresponsione della retribuzione
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 42 - Trasferta
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Trattamento per invenzioni
Art. 45 - Permessi e assenze
Art. 46 - Aspettativa
Art. 47 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 48 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Servizio militare
Art. 51 - Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti
Art. 52 - Ambiente di lavoro
Art. 53 - Disciplina del lavoro
Art. 54 - Regolamento interno
Art. 55 - Abiti da lavoro
Art. 56 - Conservazione del materiale
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Norme per il licenziamento
Art. 60 - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 61 - Licenziamento per riduzione di personale
Art. 62 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 63 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Indennità in caso di morte
Art. 66 - Apprendistato
a) Periodo di addestramento per nuovi assunti superiori ai 20 anni
b) Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento
Parte operai
Art. 67 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 69 - Lavoro discontinuo
Art. 70 - Lavoro a cottimo
Art. 71 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 72 - Ferie
Art. 73 - Tredicesima mensilità
Art. 74 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 76 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Parte intermedi
Art. 77 - Sospensioni o riduzioni di lavoro
Art. 78 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 79 - Ferie
Art. 80 - Tredicesima mensilità
Art. 81 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 82 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 83 - Preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
Parte impiegati
Art. 84 - Trattamento laureati e diplomati
Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 86 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 87 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 88 - Ferie
Art. 89 - Tredicesima mensilità
Art. 90 - Indennità per maneggio denaro
Art. 91 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 93 - Preavviso
Art. 94 - Norme particolari per i quadri
Allegati
Allegato n. 1 - Aumenti retributivi
Allegato n. 2 - Importo una tantum
Allegato n. 3 - Aumenti periodici di anzianità (Estratto dall'art. 39 - Parte generale - CCNL 24 luglio 1983)
Allegato n. 4 - Declaratorie ed esemplificazioni
Allegato n. 5 - Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Allegato n. 6 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio
1bis)
2) Libretto personale di controllo
3) Responsabilità del lavoratore a domicilio
4) Retribuzioni
5) Maggiorazione della retribuzione
5bis) Sistema di informazioni
6) Lavoro notturno e festivo
7) Pagamento della retribuzione
8) Fornitura materiale
9) Norme generali
Allegato n. 7 - Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee
Allegato n. 8 - Registro dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee
Allegato n. 9 - Accordo interconfederale del 8 maggio 1986
Protocolli
Protocollo n. 1 - Contratto a termine
Protocollo n. 2 - Azioni positive per le pari opportunità
Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Protocollo n. 5 - Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 6 - Protocollo di intesa intersettoriale
Protocollo n. 7 - Protocollo sulla fiscalizzazione degli oneri sociali
Protocollo n. 8 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti l’attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere

Addì 4 marzo 1987, in Roma tra l’Associazione italiana lavanderie, puliture a secco, tintorie, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili - abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), l’Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Uilta) con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell’industria della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, degli Accordi interconfederali del 22 gennaio 1983 e dell’8 maggio 1986, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti Contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Il presente Contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione il Contratto collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del Contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all’entrata in vigore del presente Contratto.
Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Per quanto non regolato dal presente Contratto, si applicano le norme di legge e gli Accordi interconfederali.
Le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente Accordo.
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente Contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

Art. 2 - Interpretazione del Contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente Contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli Accordi interconfederali riguardanti sia il Contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 3 - Controversie
A) Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o del delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente Contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
[…]

Parte generale
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Occupazione - Investimenti

Le parti stipulanti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale le rispettive responsabilità e ruoli e l’indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute nell’Accordo interconfederale 8 maggio 1986, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1) A livello nazionale, di norma semestralmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell’andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazioni, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all’occupazione;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
- all’evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[…]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale.
2) A livello regionale, di norma annualmente, o a richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito a:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
[…]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all’ente regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3) A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta, di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali, previamente individuate tra le parti a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale, di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di un apposito incontro alle RSA ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle RSA e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l’Associazione imprenditorale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza.

Art. 8 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei Contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, aventi oltre 50 dipendenti, informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze sindacali aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione;
3) le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi. Per ogni singola azienda avente oltre 50 dipendenti l’Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del Contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
4) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
5) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali;
6) la Commissione è impegnata alla dovuta riservatezza nell’uso dei dati in suo possesso.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro Contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di Contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Le RSA potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

Art. 11 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l’articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazioni dell’industria del settore".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti e occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanze sindacali aziendali

In applicazione alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in ogni unità produttiva le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente Contratto, possono designare singolarmente o unitariamente, propri rappresentanti sindacali scelti fra i dipendenti dell’unità produttiva stessa.
[…]

Art. 13 - Commissione interna e delegato di impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei delegati di fabbrica è fatto richiamo agli Accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 15 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al primo comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.
[…]
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
Le ore non effettuate nell’anno solare potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo.
Qualora nell’anno solare siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo, sempre nel limite di due.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 19 - Affissioni
I sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 - Assunzione - Visite mediche
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 24 - Contratto a termine
L’assunzione del lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e dal protocollo allegato al presente Contratto (vedi protocollo n. 1).

Art. 25 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 26 - Trattamento minori
Per i prestatori d’opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente Contratto.

Art. 27 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente Contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 28 - Inquadramento del personale
[…]
Le parti dichiarano la loro volontà di favorire ove possibile, e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l’introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti o individualmente o come gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabiltà nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni ed arricchirne il contenuto professionale. Tali nuove modalità di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello.
L’introduzione di tali nuove modalità di organizzazione del lavoro verrà comunicata alle RSA dalla Direzione aziendale preventivamente alla introduzione stessa.
A tale comunicazione farà seguito un esame congiunto ove verranno anche verificati gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
[…]
Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l’opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.

Art. 31 - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Per gli operai addetti al lavoro a squadre si applicheranno le norme previste all’art. 35 - Parte generale.
[…]

Art. 32 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
L’orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell’art. 31 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l’intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 90 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all’orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
La Direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSA del programma d’orario, con l’indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale e all’utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSA.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l’articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.
Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale di 200 ore annue sino al raggiungimento di un monte ore aziendale ragguagliato a 120 ore per dipendente.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell’anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto che l’andamento delle attività di aziende del settore può manifestarsi, nell’arco dell’anno, con curve di maggiore o minore intensità produttiva, convengono che in sede aziendale, previo esame congiunto, vengano individuate soluzioni idonee a sopperire a tali esigenze produttive, dopo aver fatto ricorso a quanto previsto dall’art. 32 del presente Contratto.

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad es.: consegne urgenti, esigenze improvvise di enti o servizi pubblici - ospedali, forze armate ecc. - termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la Direzione aziendale ne darà notizia in tempo utile alle RSA. Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 31, 32, 33 - 1)
Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente Contratto in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell’orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell’occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l’attuazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell’orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l’orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell’incontro previsto nel capitolo "Sistema di informazioni" del presente Contratto.

Art. 35 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata, è considerato lavoro a turni.
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz’ora.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma dell’art. 31. Altre distribuzioni di orario per singoli reparti o per stabilimento, nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori. La distribuzione dell’orario di lavoro viene comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 31 - Parte generale, l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Fermo restando per i minori l’osservanza delle disposizioni di legge che rendono obbligatorio il godimento della mezz’ora di riposo, le eventuali prestazioni del personale che eccedono le ore 7 e 30' giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l’inizio o col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggioranza […]
Chiarimento a verbale
Qualora nella mezz’ora di riposo effettuata fuori dall’ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.

Art. 36 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d’intesa con le Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 48 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[…]

Art. 52 - Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze sindacali aziendali:
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le Rappresentanze sindacali aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta, farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, es: fumo, gas, vapore ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra aziende e Rappresentanze sindacali aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno alle RSA, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell’art. 20 della legge n. 833/1978 debbono essere inviate alle USL, con l’indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d’esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli artt. 16 e 33 del TU 30 giugno 1965, n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull’attività di prevenzione attuata ai sensi dell’art. 21 della legge 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto od in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al primo comma, le RSA potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma saranno a cura della azienda riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto dal quinto comma, le RSA e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra RSA ed azienda.
Dichiarazione verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 53 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 54 - Regolamento interno
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme di legge, del presente Contratto o con le norme interconfederali che siano vigenti sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 55 - Abiti da lavoro
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, quando essa ne prescriva l’adozione.
Se il carattere delle lavorazioni accelera l’usura dell’abito di lavoro o di parte di esso, l’azienda concorrerà in ragione del 40 per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell’abito stesso o delle parti logore.

Art. 56 - Conservazione del materiale
Ai fini della sicurezza sul lavoro, il lavoratore ha il dovere di comunicare alla Direzione aziendale ogni irregolarità di funzionamento degli automezzi, macchinari ed attrezzature a lui affidati, che ha il diritto di ricevere in buono stato di uso.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto affidatogli, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone però tempestivamente la Direzione dell’azienda.
Anche in funzione della sicurezza sul lavoro il lavoratore non può apportare nessuna modifica a quanto affidatogli senza aver avuto autorizzazione del suo superiore.

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 59 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l’art. 2119 del Codice civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavoro o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
h) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, e introducendo o asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l’estensione della stessa, recato nocumento all’azienda;
i) insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Art. 66 - Apprendistato
È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad uno dei livelli previsti dalla tabella allegata, con utilizzo dell’opera nell’azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a economia; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista proviene da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l’attività della azienda.
[…]
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l’orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali relative alla qualifica per cui viene svolto l’apprendistato, in quanto applicabile.
La durata massima dell’apprendistato è fissata in 24 mesi per le mansioni operaie di 4° e 5° livello e in 18 mesi per le mansioni operarie di 3° livello.
[…]

a) Periodo di addestramento per nuovi assunti superiori ai 20 anni
Tenuto conto del momento contingente attuale e riconosciuta, con le particolari condizioni delle industrie oggetto del presente Contratto, l’opportunità di consentire in linea eccezionale l’addestramento a mansioni richiedenti l’apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

b) Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento
Ai fini della legge sul collocamento si riconosce che le mansioni operarie dei livelli 5° e 4° sono da considerarsi altamente specializzate.

Parte operai
Art. 69 - Lavoro discontinuo

La durata dell’orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Si considerano lavoratori discontinui unicamente i portieri, gli uscieri, i custodi, gli autisti non addetti al carico e scarico merci ma unicamente addetti alla guida del mezzo.
[…]

Art. 70 - Lavoro a cottimo
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale nelle sue varie forme.
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
Le aziende dovranno preventivamente per iscritto o mediante affissione, mettere a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo.
[…]
Per l’esame di eventuali contestazioni relative alla applicazione del presente articolo si richiama la procedura circa la risoluzione della controversia.

Art. 71 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 72 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
[…]

Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento dovuto al personale femminile in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5, DPR 25 novembre 1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte intermedi
Art. 78 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 82 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5, DPR 25 novembre 1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte impiegati
Art. 87 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 88 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva […]

Art. 92 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5, DPR 25 novembre 1976, n. 1026 le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Allegati
Allegato n. 6 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094, Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui al comma precedente, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

1bis)
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

2) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

4) Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazione territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
Le tariffe di cottimo pieno saranno definite a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al primo comma, potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente, a secondo delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Per i lavoratori commissionati a domicilio per i quali, entro tre mesi - che decorreranno dal momento in cui la Commissione viene investita del problema da una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno determinate a livello aziendale con le RSA.
Nell’ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Contratto, informate in tempo utile, si faranno carico di intervenire per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le tariffe di cottimo di determinate prestazioni. In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSA per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.

5bis) Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente Contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame le Rappresentanze sindacali aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell’operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

8) Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

9) Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente Contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l’azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l’applicazione delle leggi e dei contratti.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 oltre che al paragrafo e) dell’art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Protocolli
Protocollo n. 1 - Contratto a termine

Roma, 21 dicembre 1987 tra l’Associazione italiana lavanderie, puliture a secco, tintorie e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta), la Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filtea), la Unione Italiana Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Uilta); tra le parti, in attuazione di quanto specificatamente demandato alle parti dall’art. 23, punto 1) della legge 28 febbraio n. 56 ed in conformità alla lettera di intenti allegata al verbale di accordo 4 marzo 1987, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione, si è convenuto quanto segue:
A) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, riportate, come concordato, in allegato al testo del CCNL 4 marzo 1987.
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, punto 1), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali, termini di consegna eccezionali o legati a riordini;
2) punte di intensa attività derivanti da allestimento dei campionari, nonché da fluttuazioni o da maggiore richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per far fronte alla quale non appaia idonea l’attivazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro;
3) lavorazioni non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini, relative all’aggiornamento delle giacenze, con particolare riferimento alla necessità di controlli di qualità o rilavorazione dei prodotti;
4) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
5) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di pubbliche commesse, che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 10 per cento per le aziende fino a 70 dipendenti;
- 5 per cento per le aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti a termine.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentano le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L’azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all’assunzione stessa, previa informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
C) Le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1988 per verificare eventuali problemi che dovessero insorgere nel frattempo e per ricercare ed assumere le determinazioni che si rendessero necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, fermo restando il corso alle altre disposizioni di legge nei casi da queste previste, con la regolamentazione di cui al paragrafo B) del presente articolo hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 23, punto 1), della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l’inquadramento composta da 3 rappresentanti per le Organizzazioni sindacali e 3 rappresentanti dell’Associazione, stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro, con i seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all’anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Nel mese di dicembre 1988 le parti si incontreranno per una verifica relativa all’andamento dei lavori della Commissione paritetica.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Le parti stipulanti convengono di esaminare il problema dei lavoratori tossicodipendenti allo scopo di presentare una eventuale proposta congiunta agli organi pubblici competenti per interventi appropriati, anche nelle situazioni in cui la dipendenza non costituisca uno stato equiparabile a malattia, ma richieda comunque cure e assistenza.
Le parti raccomandano che casi particolari siano oggetto di valutazione in azienda.