Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 1987
Validità: 01.04.1987 - 31.12.1990
Parti: Associazione nazionale fabbricanti articoli da occhialeria - Cgii e Filca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhiali, Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti Contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Art. 2 - Controversie
A- Controversie individuali

B - Controversie interpretative e collettive
Art. 3 - Distribuzione del Contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 4 - Esclusiva di stampa
Art. 5 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 6 - Occupazione - Investimenti
Art. 7 - Lavoro esterno
Art. 8 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 9 - Mobilità interna della manodopera
Art. 10 - Mobilità esterna della manodopera
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 11 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 12 - Commissione interna e delegato d’impresa
Art. 13 - Assemblee
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Diritto di affissione
Art. 16 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 17 - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Assunzione - Visite mediche
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Contratto a termine
Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 22 - Inquadramento del personale
Art. 23 - Passaggio di qualifica
Art. 24 - Cambiamento di mansioni
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Inizio e fine del lavoro
Art. 27 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
Art. 28 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 29 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 30 - Lavoro a turni
Art. 31 - Riposo settimanale
Art. 32 - Giorni festivi
Art. 33 - Recupero delle ore perdute
Art. 34 - Minimi contrattuali
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 37 - Corresponsione della retribuzione
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Assenze
Art. 40 - Permessi
Art. 41 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 42 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 43 - Tutela della maternità
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Aspettativa
Art. 46 - Servizio militare
Art. 47 - Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti
Art. 48 - Mense aziendali
Art. 49 - Ambiente di lavoro
Art. 50 - Disciplina aziendale
Art. 51 - Regolamento interno di azienda
Art. 52 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 55 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 56 - Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 57 - Cessazione di azienda
Art. 58 - Indennità in caso di morte
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto
Art. 60 - Disciplina dell’apprendistato
Parte operai
Art. 61 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 62 - Lavoro a cottimo
Art. 63 - Lavoro discontinuo
Art. 64 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 65 - Ferie
Art. 66 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 67 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 68 - Abiti da lavoro
Art. 69 - Trasferta
Art. 70 - Trasferimenti
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 72 - Criteri di appartenenza
Art. 73 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 74 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 75 - Ferie
Art. 76 - Trasferta
Art. 77 - Trasferimento
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 79 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Parte impiegati
Art. 80 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 81 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 82 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 83 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 84 - Ferie
Art. 85 - Trasferta
Art. 86 - Trasferimenti
Art. 87 - Alloggio
Art. 88 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 89 - Previdenza
Art. 90 - Norme particolari per i quadri
Allegati
Allegato 1
Allegato n. 2 - Importo una tantum
Allegato n. 3 - Aumenti periodici di anzianità (Estratto dall’art. 12 CCNL 21 luglio 1979)
Allegato n. 4 - Declaratorie ed esemplificazioni
Allegato 5 - Regolamento del lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione del lavoratore a domicilio
Art. 1 bis
Art. 2 - Libretto personale di controllo
Art. 3 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 5 bis - Sistema di informazioni
Art. 6 - Lavoro notturno e festivo
Art. 7 - Pagamento della retribuzione
Art. 8 - Fornitura materiale
Art. 9 - Norme generali
Art. 10 - Partecipazione ai lavori delle RSA
Allegato 6
Accordo 1 - Accordo interconfederale dell’8 maggio 1986
Accordo 2 - Accordo interconfederale per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro
Protocolli
Protocollo n. 1 - Contratto a termine
Protocollo n. 2 - Azioni positive per le pari opportunità
Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l’inquadramento
Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Protocollo n. 5 - Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 6 - Protocollo di intesa intersettoriale
Protocollo n. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore produzione occhiali e articoli inerenti l’occhialeria

Addì 4 marzo 1987, in Roma tra l’Associazione nazionale fabbricanti articoli da occhialeria, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili - abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), l’Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Uilta), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti, minuterie ecc.) e per i lavoratori da esse dipendenti.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, gli Accordi interconfederali del 22 gennaio 1983 e dell’8 maggio 1986, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti Contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del Contratto
[…]
Per quanto non regolato dal presente Contratto, si applicano le norme di legge e gli Accordi interconfederali.
Le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente Accordo.
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente Contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

Art. 2 - Controversie
A- Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o del delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l’organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall’organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall’organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B - Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente Contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
[…]

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 6 - Occupazione - Investimenti

Le parti stipulanti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l’indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute nell’Accordo interconfederale 8 maggio 1986, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1) A livello nazionale, di norma semestralmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell’andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazioni, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all’occupazione;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
- all’evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[…]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale.
2) A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito a:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
[…]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all’ente regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3) A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali, previamente individuate tra le parti a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di un apposito incontro alle RSA ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle RSA e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l’Associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza.

Art. 7 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell’ambito del settore dell’occhialeria a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei Contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dell’occhialeria svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
3) Di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l’Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 14 luglio 1976.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale.
4) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari.
Al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno, l’Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, nel corso degli incontri di cui sopra, i dati complessivi della quantità di lavoro esterno commissionato nei precedenti 12 mesi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 14 luglio 1976 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di Contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 9 - Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Le RSA potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 11 - Rappresentanze sindacali aziendali

In ogni unità produttiva le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente Contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle Rappresentanze sindacali, scelti fra i dipendenti dell’unità produttiva stessa […]
Ai dirigenti sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale per le Commissioni interne.
[…]

Art. 12 - Commissione interna e delegato d’impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei delegati di fabbrica è fatto richiamo agli Accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 13 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente avere luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai due precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva; in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
[…]
Il diritto all’assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 15 - Diritto di affissione
Le Rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a notizie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Assunzione - Visite mediche

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 20 - Contratto a termine
dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e dal protocollo allegato al presente Contratto (v. protocollo n. 1).

Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 25 - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
[…]

Art. 26 - Inizio e fine del lavoro
Al segnale di inizio del lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività.
[…]
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.

Art. 27 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
L’orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell’art. 25 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l’intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 90 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all’orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
La Direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSA del programma d’orario, con l’indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale e all’utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSA.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l’articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.
Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 28 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l’orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 27.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSA.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50 per cento con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50 per cento con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall’azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta di una delle parti, presso la competente sede territoriale, all’esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento della occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell’anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
Su richiesta delle RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale di cui al secondo comma.
[…]
Il lavoro notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
[…]
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad es.: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la Direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSA. Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 25, 27 e 28 - 1)
Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente Contratto in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell’orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell’occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l’attuazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell’orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l’orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell’incontro previsto nel capitolo "Sistema di informazioni" del presente Contratto.

Art. 30 - Lavoro a turni
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz’ora.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 25 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Per turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l’inizio e col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 25.

Art. 31 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 33 - Recupero delle ore perdute
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell’attività lavorativa, convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all’interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 42 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
[…]

Art. 43 - Tutela della maternità
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 6, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Per il trattamento dovuto in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 49 - Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze sindacali aziendali:
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le Rappresentanze sindacali aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, esempio: fumo, gas, vapori ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra aziende e Rappresentanze sindacali aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell’art. 20 della legge n. 833/1978 debbono essere inviate alle USL, con l’indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d’esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli artt. 16 e 33 del TU 30 giugno 1965, n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull’attività di prevenzione attuata ai sensi dell’art. 21 della legge n. 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto od in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al primo comma, le RSA potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma saranno a cura dell’azienda riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto dal quinto comma, le RSA e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra RSA ed azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli Accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 50 - Disciplina aziendale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 51 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente Contratto.

Art. 52 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Quanto affidato al lavoratore per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture o deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale il lavoratore dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell’azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza il lavoratore potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. […]
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
[…]
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, il lavoratore non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazione se non esplicitamente autorizzato.
Espressamente vietati, salve le più gravi sanzioni previste dalla legge, l’asportazione o l’uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni anche in copia, ed anche se i diritti dell’azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.

Art. 53 - Provvedimenti disciplinari
Quando la condotta del lavoratore nell’interno della fabbrica risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità delle infrazioni, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei doveri, e, successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva, l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nella adozione della sanzione punitiva, un rapporto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa l’indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
3) Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
[…]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
d) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’azienda;
e) quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento allorché detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (ciò in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria cui si riferisce il presente Contratto, rilevato che il materiale usato per la produzione è di particolare infiammabilità);
[…]
h) quando lavorando solo o in comunione con altri lavoratori nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
i) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori;
l) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto.
[…]

Art. 60 - Disciplina dell’apprendistato
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare il lavoratore di 3° e 4° livello, mediante un addestramento tecnico e pratico.
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in:
- 12 mesi per il 4° livello;
- 8 mesi per il 3° livello.
[…]
La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di 2/3 per i licenziati da scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all’attività dell’apprendista.
Il servizio prestato, antecedentemente all’assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini del compimento del periodo di apprendistato, purché effettuato nella stessa fase di lavorazione e non siano trascorsi più di 18 mesi tra la fine di un periodo e l’inizio del successivo.
Nel libretto di lavoro dell’interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati, a cura del datore di lavoro, i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
L’apprendista non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minare la resistenza fisica, né adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito al lavoro a cottimo egli sarà considerato lavoratore qualificato ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Per quanto riguarda la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e del relativo trattamento economico, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto si riferisce all’assunzione ed al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali relative alla qualifica per cui viene svolto l’apprendistato, in quanto applicabili.

Parte operai
Art. 62 - Lavoro a cottimo

a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. […]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell’ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all’esame di un organo tecnico paritetico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’Ispettorato del lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia. Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori Organizzazioni.

Art. 63 - Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi, ai fini della presente normativa, esclusivamente i portinai ed i custodi che non svolgono altre mansioni, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 50 ore settimanali.
Per i custodi ed i portieri fruenti di alloggio nello stabilimento, o nelle immediate adiacenze, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali.
[…]

Art. 67 - Permessi di entrata e di uscita
Durante l’orario di lavoro l’operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la inderogabile necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.

Art. 68 - Abiti da lavoro
L’operaio deve presentarsi provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l’usura dell’abito di lavoro o di parti di esso, l’azienda concorrerà in ragione del 40 per cento della spesa necessaria per il rinnovamento dell’abito stesso o delle parti logorate.
[…]

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 72 - Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di semplice o ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 75 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
[…]

Art. 79 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative all’art. 62.

Parte impiegati
Art. 84 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
[…]

Allegati
Allegato 5 - Regolamento del lavoro a domicilio
Art. 1 Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094, Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art. 1 bis
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore o dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Art. 2 Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alle vigenti leggi in materia, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 4 Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno della azienda o delle aziende interessate.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al primo comma potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente a seconda delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Per i lavori commissionati a domicilio per i quali, entro tre mesi - che decorreranno dal momento in cui la Commissione viene investita del problema da una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno determinate a livello aziendale con le RSA.
Nell’ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Contratto, informate in tempo utile, si faranno carico di intervenire per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le tariffe di cottimo di determinate prestazioni. In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSA, per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.

Art. 5 bis Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente Contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA ed ai sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con il relativo indirizzo. Dati ed indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende inoltre forniranno alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
[…]

Art. 8 Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

Art. 9 Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente Contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare, si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l’azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto riguarda l’applicazione delle leggi e dei contratti.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, oltre che all’art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Art. 10 Partecipazione ai lavori delle RSA
Uno o più lavoratori a domicilio, designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, fra quelli che prestano la loro opera esclusivamente per l’azienda interessata, parteciperanno ai lavori delle RSA.
Il numero di tali lavoratori sarà proporzionale al numero dei lavoratori a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l’azienda, secondo il seguente rapporto: 1 ogni 50 lavoratori a domicilio con un massimo di 7.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoratori è fissato nella misura di un’ora all’anno per ciascun lavoratore a domicilio, con un minimo di 16 ore annue pro capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale; tali ore verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell’operaio qualificato.

Protocolli
Protocollo n. 1 - Contratto a termine

Roma, 21 dicembre 1987 tra l’Associazione nazionale fabbricanti articoli da occhialeria e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta); la Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filtea); la Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Uilta);
Tra le parti, in attuazione di quanto specificatamente demandato alle parti dall’art. 23 punto 1) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed in conformità alla lettera di intenti allegata al verbale di Accordo 4 marzo 1987, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione, si è convenuto quanto segue:
A) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, riportate, come concordato, in allegato al testo del CCNL 4 marzo 1987.
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, punto 1) della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali, termini di consegna eccezionali o legati a riordini;
2) punte di intensa attività derivanti da allestimento dei campionari, nonché da fluttuazioni o da maggiori richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per far fronte alla quale non appaia idonea l’attivazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro;
3) lavorazioni non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini, relative all’aggiornamento delle giacenze, con particolare riferimento alla necessità di controlli di qualità o rilavorazione dei prodotti;
4) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
5) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di pubbliche commesse, che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 10 per cento per le aziende fino a 70 dipendenti;
- 5 per cento per le aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti a termine.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con Accordo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentano le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L’azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all’assunzione stessa, previa informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
C) Le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1988 per verificare eventuali problemi che dovessero insorgere nel frattempo e per ricercare ed assumere le determinazioni che si rendessero necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, fermo restando il corso alle altre disposizioni di legge nei casi da queste previste, con la regolamentazione di cui al paragrafo B) del presente articolo hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 23 punto 1) della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l’inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l’inquadramento composta da 3 rappresentanti per le Organizzazioni sindacali e 3 rappresentanti dell’Associazione, stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro, con i seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all’anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Nel mese di dicembre 1988 le parti si incontreranno per una verifica relativa all’andamento dei lavori della Commissione paritetica.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Le parti stipulanti convengono di esaminare il problema dei lavoratori tossicodipendenti allo scopo di presentare una eventuale proposta congiunta agli organi pubblici competenti per interventi appropriati, anche nelle situazioni in cui la dipendenza non costituisca uno stato equiparabile a malattia, ma richieda comunque cure e assistenza.
Le parti raccomandano che casi particolari siano oggetto di valutazione in azienda.