Categoria: 1987
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 marzo 1987
Validità: 01.04.1987 - 30.06.1990
Parti: Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti, Federazione nazionale fabbricanti argentieri - Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Oreficeria, Industria

Sommario:

Premessa
Disciplina generale
Sezione I - Rapporti sindacali - Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafa e argentiera

Premessa
Art. 1 - Investimenti, occupazione e attività indotte
Art. 2 - Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive. Decentramento
Art. 3 - Mobilità orizzontale nell’ambito dello stabilimento
Art. 4 - Mobilità interaziendale
Art. 5 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Sezione II - Diritti sindacali
Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 - Locali
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Affissione del contratto
Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 3 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi
B) Quadri
C) Mobilità professionale
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro
• Allegato all’art. 5
Art. 5 bis - Riduzione di orario di lavoro
Art. 5 ter - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Art. 5 quater - Festività abolite
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Premio di produzione
Art. 8 - Reclami sulla retribuzione
Art. 9 - Mense aziendali
Art. 10 - Cumulo di mansioni
Art. 11 - Trasferimenti
Art. 12 - Reclami e controversie
Art. 13 - Rapporti in azienda
Art. 14 - Divieti
Art. 15 - Vendita di libri e riviste
Art. 16 - Visite di inventario e di controllo
Art. 17 - Norme speciali
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Art. 19 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 20 - Licenziamento per mancanze
Art. 21 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 22 - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Art. 23 - Lavoro a domicilio
Art. 24 - Diritto allo studio
Art. 25 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e agli esami dei lavoratori studenti
Art. 26 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 28 - Certificato di lavoro
Art. 29 - Indennità in caso di morte
Art. 30 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 31 - Decorrenza e durata
Art. 32 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 33 - Contrattazione aziendale
Disciplina speciale
Parte I

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Entrata ed uscita
Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11 - Lavoro a cottimo
Art. 12 - Mensilizzazione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Assenze
Art. 24 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 28 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Parte II

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte prima alla disciplina di cui alla parte seconda
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto
Art. 7 - Condizioni di miglior favore
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Art. 9 - Clausola di rinvio
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte prima alla disciplina di cui alla parte terza
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte seconda alla disciplina di cui alla parte terza
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Trattamento malattia e infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Assenze e permessi
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Allegati
Allegato 1 - Dichiarazione fra le parti
Allegato 2 - Legge 18 dicembre 1973, n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Allegato 3 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio
2) Libretto personale di controllo
3) Responsabilità del lavoratore a domicilio
4) Retribuzioni
5) Maggiorazione della retribuzione
6) Controlli ed esami sindacali
Allegato 4
Allegato 5 - Quote contratto Fim-Fiom-Uilm
Allegato 6
Allegato 7 - Dichiarazione congiunta in relazione al "sistema di informazioni sulla situazione della industria orafo-argentiera"
Allegato 8 - Dichiarazione congiunta
Allegato 9 - Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria orafa ed argentiera
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Inscindibilità
Art. 13 - Decorrenza
Allegato 10 - Tabelle minimi contrattuali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi, e dalle aziende industriali di argenteria e posateria in argento

Milano, addì 24 marzo 1987 fra la Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti; la Federazione nazionale fabbricanti argentieri, con l’assistenza della Confindustria e la Fim-Cisl, Federazione Italiana Metalmeccanici, la Fiom-Cgil, Federazione Impiegati e Operai Metallurgici, la Uilm-Uil, Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici, assistita dalla segreteria della Federazione Cgil-Cisl-Uil, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende industriali che effettuano la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi, dalle aziende industriali argentiere e posatiere argentiere.

Premessa
1) Il presente Contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli Accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale dei datori di lavoro, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste.
A tal fine le associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per i laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.

Disciplina generale
Sezione I - Rapporti sindacali - Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafa e argentiera
Premessa

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e del sindacato, concordano quanto segue:

Art. 1 Investimenti, occupazione e attività indotte
A1) Su richiesta di una delle parti entro la fine di ciascuno anno le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente Contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm in sede nazionale dati informativi globali relativi a:
- andamento e prospettive economico-produttive;
- tendenze dei nuovi investimenti nei settori orafo-argentieri;
- andamento dell’occupazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie di processo e alle conseguenti eventuali opportunità di formazione professionale e di nuove professionalità;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro anche in relazione ai contratti di formazione e lavoro di cui all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 ed all’apprendistato;
[…]
L’insieme dei suddetti dati potrà essere altresì oggetto di una verifica tesa ad individuare i motivi degli andamenti e ad esprimere conseguenti valutazioni sui riflessi occupazionali e sulle emergenti opportunità professionali.
A2) Di norma annualmente entro il primo quadrimestre si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente Contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm informazioni globali riferite alle linee generali di andamento economico produttivo e sulla evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione e alle prevedibili relative implicazioni nei settori orafo e argentiero.
Inoltre nel corso degli stessi incontri verranno fornite informazioni globali suddivise per le seguenti aree geografiche interregionali e per settori produttivi:
1) Triveneto, Lombardia, Piemonte (orafi)
2) Piemonte, Liguria, Emilia
3) Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulare.
Riferite alle previsioni di investimento e alle eventuali operazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto ed influiscono complessivamente sull’occupazione.
B) Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al sindacato provinciale di categoria, nel corso di apposito incontro, informazioni globali riferite alle aziende associate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente Contratto riguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione con particolare riferimento all’occupazione e alle situazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno informazioni globali ai sindacati provinciali di categoria relative ai dati sulla occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con particolare riguardo all’assunzione di lavoratori di 1o impiego, ivi compresi gli apprendisti nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità del territorio, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori.
Nell’ambito dell’informativa di cui sopra l’Associazione territoriale provvederà anche agli adempimenti previsti dal Contratto in materia di lavoro a domicilio (punto 6, allegato 3), nonché a fornire notizie sui criteri generali che attengono al decentramento produttivo.
Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
C) Le informazioni di cui al precedente punto B) potranno inoltre essere fornite a livello regionale nel corso di un apposito incontro fra la Fim, Fiom, Uilm regionale ed una delegazione degli imprenditori orafi e argentieri.
D) Annualmente, nel corso di specifici incontri, le aziende che occupano complessivamente più di 200 dipendenti forniranno al sindacato su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro, convocato dall’Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata, informazioni sulle prospettive produttive e, in questo quadro, sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione.

Art. 2 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive. Decentramento
Le direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le Rappresentanze sindacali aziendali e tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, i sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occupazione.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai sindacati provinciali di categoria su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la direzione dell’azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologie dell’attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico di cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze sindacali aziendali e tramite l’Associazione territoriale di competenza, i sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione: in questi casi l’informazione riguarderà l’articolazione per tipologie dell’attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell’attività da decentrare.

Art. 3 Mobilità orizzontale nell’ambito dello stabilimento
Le direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali aziendali e tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, i sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggi nell’ambito della loro peculiare attività.

Sezione II - Diritti sindacali
Art. 1 Assemblea

L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le OSL e/o le RSA convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione;
3) le OSL e/o le RSA nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tener conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definiti a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
[…]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma, art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 2 Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge n. 300 del 1970.

Art. 3 Locali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente Contratto, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con numero inferiore a 200 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente, hanno diritto di usufruire di un locale idoneo alle loro riunioni.

Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 3 Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale - Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all’art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggior sensibilità.

Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
C) Mobilità professionale

Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Durante la vigenza del presente Contratto di categoria opererà una "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori" costituita entro il mese di ottobre 1987 con il compito di:
A) esaminare le eventuali evoluzioni dei profili professionali in relazione all’introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative;
B) proporre alle parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrazioni od aggiornamenti ai profili professionali e alle esemplificazioni, sulla base delle risultanze degli esami e riguardanti fenomeni generalizzabili.
La Commissione formata da tre rappresentanti per ciascuna delle parti (Federorafi, Federargentieri, Fim, Fiom, Uilm) esprime pareri e proposte all’unanimità e si riunisce di norma una volta all’anno.
Sei mesi prima della scadenza del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro la Commissione concluderà la sua attività e presenterà alle parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro un rapporto conclusivo sui risultati dei lavori di cui al punto A).

Art. 5 Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell’allegato.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dal 1 luglio 1978, tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno il 1 maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico- organizzative non consentano alla data del 1 luglio 1978 l’effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Dichiarazione a verbale
I. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
II. Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Allegato all’art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 5 ter Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno, possono avere esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSA ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSA. L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, la retribuzione nel periodo di minor orario verrà proporzionalmente ridotta, salvo diverse soluzioni che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, possano intervenire tra l’azienda e il singolo lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale, intendendosi per tale quello prestato per una durata giornaliera e/o settimanale inferiore a quella prevista dal Contratto collettivo di categoria, può costituire uno strumento funzionale all’efficienza e all’articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore ed amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche.
Dichiarazione a verbale
Le parti in relazione alla flessibilità confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 6 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe a disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 12 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione ed interpretazione del presente Contratto, le controversie tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale aziendale.
In difetto di accordo le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 gg. dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente Contratto non si darà corso ad azioni.

Art. 13 Rapporti in azienda
Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’Organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori a tutti i livelli di responsabilità nell’Organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza della attività lavorativa.
[…]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 18, 19 e 20 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino a licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 20.

Art. 17 Norme speciali
Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli Accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 18 Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di paga e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 20.
[…]

Art. 19 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
L’azienda potrà infliggere l’ammonizione scritta, la multa o la sospensione di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente Contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
L’ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa o la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 20 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 19, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti dal punto e) della seguente lettera B);
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
d) rissa nell’azienda fuori dai locali di lavorazione;
e) costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;
[…]
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 19 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 19, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 18.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) rissa nei locali di lavorazione.

Art. 22 Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata in comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze sindacali aziendali sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità di intervento dell’ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all’ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma terzo, della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA di ogni stabilimento l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta della RSA, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, l’aereazione, l’illuminazione, la pulizia e il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

Art. 23 Lavoro a domicilio
Per il lavoro a domicilio si applica la disciplina contenuta nel regolamento allegato al presente Contratto (vedi allegato 3), nonché le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 33 Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti, in relazione ai miglioramenti retributivi definiti per l’anno 1987 si impegnano - per il periodo indicato - ad assumere reciproci comportamenti coerenti con gli impegni assunti con l’Accordo interconfederale 8 maggio 1986.

Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive parti seconda e terza della disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 sulla Cassa Integrazione Guadagni.

Art. 6 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del secondo comma dell’art. 5 della disciplina generale, sezione terza salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
A scopo informativo la Direzione dell’azienda darà comunicazione del lavoro straordinario alle Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alla Commissione interna.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al venerdì sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, ad esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le parti convengono che l’esame preventivo a livello aziendale dovrà tener conto delle esigenze produttive.
[…]

Art. 10 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio al Contratto allegato.

Art. 11 Lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
4) L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunica inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni a carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l’azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l’Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà richiedere l’esame congiunto, di cui al primo comma, al fine di accertare se sia in presenza dell’introduzione di un nuovo sistema.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorgano contestazioni circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4), terzo comma, alle norme di cui al presente articolo.
7) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire […]
14) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
[…]
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i quindici giorni successivi in sede sindacale tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.
15) Ai fini del calcolo del guadagno di cottimo rimangono salvi gli assorbimenti già effettuati secondo le modalità di cui all’art. 4 punto A) disciplina generale, sezione seconda del CCNL 8 maggio 1973.

Art. 14 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 17 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad es.: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 21 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Art. 24 Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore di cui alla presente disciplina non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[…]
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 27 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I. Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II. I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]

Parte II
Art. 1 Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall’Accordo 12 marzo 1974 intervenuto tra la Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti, la Federazione nazionale fabbricanti argentieri, la Federazione nazionale fabbricanti posatieri argentieri da una parte, e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, dall’altra.

Art. 4 Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della disciplina speciale, parte terza del presente Contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente parte seconda.

Parte III
Art. 1 Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 7 Lavoro straordinario, notturno, festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del secondo comma dell’art. 5 della Disciplina generale, sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di due ore giornaliere e otto ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte terza può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) è ammesso il prolungamento del lavoro straordinario nella giornata del sabato nei limiti della misura massima settimanale oltre le due ore giornaliere.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, ad esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le parti convengono che l’esame preventivo a livello aziendale dovrà tener conto delle esigenze produttive.
[…]

Art. 12 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Allegati
Allegato 3 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

Per la definizione del lavoratore a domicilio ai fini del presente regolamento, si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

2) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

3) Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per l’esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

4) Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.

6) Controlli ed esami sindacali
Le parti stipulanti il presente Contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende orafe, argentiere e argentiere posatiere associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali i dati relativi al lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
[…]

Allegato 7 - Dichiarazione congiunta in relazione al "sistema di informazioni sulla situazione della industria orafo-argentiera"
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l’articolazione per sedi materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria orafo-argentiera".
Pertanto iniziative e/o comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, posti in essere dalla Fim, Fiom, Uilm dai sindacati territoriali di categoria, dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute dalla Fim, Fiom, Uilm, e attuati in violazione degli impegni così come definiti agli artt. 1, 2, 3 e 4 della disciplina generale firmataria sezione prima, daranno facoltà alle Associazioni imprenditoriali anche disgiunte, di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le Organizzazioni sindacali stipulanti, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, le condizioni anche di fatto più favorevoli.

Allegato 9 - Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria orafa ed argentiera
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente Contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente Contratto, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL del 1 novembre 1983.
[…]

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nelle tabelle seguenti.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Tabella della durata del periodo di tirocinio
Per gli apprendisti già in forza all’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Titolo di studio Età di assunzione
Inferiore a 17 anni Superiore a 17 anni
A) Scuola d’obbligo + diploma di istituto professionale specifico 18 mesi 12 mesi
B) Scuola d’obbligo + corso generico di formazione professionale 30 mesi 24 mesi
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 36 mesi 30 mesi

Tabella della durata del periodo di tirocinio
Per gli assunti successivamente all’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Titolo di studio
A) Scuola d’obbligo + diploma di istituto professionale specifico 18 mesi
B) Scuola d’obbligo + corso generico di formazione professionale 30 mesi
C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata 36 mesi

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato o dell’eventuale incasellamento nei vari gruppi.
Norma transitoria
Per gli apprendisti già in forza alla data del 1 novembre 1983 continuerà ad essere applicata la tabella di cui all’art. 4 del CCNL 1979.

Art. 6 Lavoro a cottimo o ad incentivo
L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.

Art. 7 Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 10 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.