Regione Toscana
Giunta regionale
Deliberazione 2 maggio 2011, n. 316
(B.U.R. 11 maggio 2011, n. 19)

Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art. 24 Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi. Ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di sicurezza.


LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
Visto in particolare l'art. 2, rubricato “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, che al comma 2 riserva agli organi di direzione politica l'emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di atti normativi;
Vista la legge regionale n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, così come modificata dalla legge regionale n. 13 del 29 febbraio 2008, ed in particolare l'art. 16 “Verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria”, l'art. 17 “Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa”, l'art. 23 bis “Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi” e l'art. 24 “Clausole dei capitolati speciali”;
Visto il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che ha parzialmente modificato il D.Lgs. 81/2008, determinando la necessità di raccordare le disposizioni nazionali con quelle regionali;
Considerato che gli articoli 16, 17, 23-bis e 24, inseriti nel Capo III “Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro” della legge regionale n. 38/2007, si applicano a tutti gli enti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e);
Ritenuto opportuno fornire un primo atto di indirizzo a supporto degli uffici della Giunta regionale e degli altri enti, organismi, agenzie ed aziende istituiti con legge regionale e gli enti parco regionali di cui all'art.50, comma 1 lett. b), nonché degli enti di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), c), d) ed e) della L.R. 38 /2007 che sono chiamati, in relazione ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ad adempiere al dettato normativo regionale, ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 23 bis e 24;
Ritenuto inoltre opportuno, sulla base del suddetto atto di indirizzo e delle finalità perseguite con la legge regionale n. 38 del 2007, dare precise indicazioni operative agli uffici della Giunta regionale e agli uffici degli altri enti e aziende regionali di cui all'art. 50, comma 1 lett. b), in ordine alle conseguenze in caso di esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria, dettagliate al punto 1.4 della circolare allegata alla presente delibera;
Vista la circolare (allegato A) recante “Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art. 24 legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro e smi. Ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di sicurezza”, predisposta dalla Direzione Generale Organizzazione e Risorse in osservanza dell'art. 4 comma 3 della L.R. 38/2007;
Preso atto del parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 14/10/2010;
Dato atto della comunicazione della presente delibera agli Enti Locali in sede di Concertazione Istituzionale;
Visti gli esiti positivi del Tavolo di Concertazione Generale espressi nella seduta del 28/10/2010, a seguito del quale veniva attivato un Tavolo Tecnico per l'esame degli aspetti tecnici della documentazione allegata alla presente Delibera e si rinviava ad una successiva seduta del Comitato di indirizzo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici per la sua definitiva approvazione;
Considerate le risultanze del Tavolo Tecnico del 04/04/2011 nel corso del quale veniva raggiunto un accordo in ordine al contenuto della Circolare interpretativa e delle Dichiarazioni sostitutive;
Dato atto del parere favorevole espresso nel corso della seduta del 18/04/2011 dal Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici in ordine al contenuto della Circolare interpretativa e delle Dichiarazioni sostitutive;
A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la Circolare recante “Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis e art. 24 legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 e smi recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. Ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti in materia di sicurezza” unitamente alle Dichiarazioni sostitutive che si allegano alla presente Delibera.(Allegato A);
2. di dare precise indicazioni operative agli uffici della Giunta regionale e agli uffici degli altri enti e aziende regionali di cui all'art.50, comma 1 lett. b), in ordine alle conseguenze in caso di esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria, dettagliate al punto 1.4 della circolare allegata, invitando i competenti uffici ad applicare quanto previsto dallo stesso punto.
Il presente atto è pubblicato integralmente nella parte prima del BURT ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g) della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. a) della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Allegato
INDICAZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTICOLI 16, 17, 23 BIS E ART. 24 LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO” E SMI .
ULTERIORI INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Art. 16 - Verifica dell’idoneità tecnico-professionale
1.1 - Ambito oggettivo di applicazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale
1.2 - Contenuti della verifica dell’idoneità tecnico–professionale
1.2.1 -Soggetto deputato alla verifica
1.2.2 - Corrispondenza tra norme abrogate e D.Lgs. 81/2008
1.2.3 - Modalità per l’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della LR 38/2007 e smi negli appalti di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
1.2.4 - Modalità per l’effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della LR 38/2007 e smi sull’aggiudicatario provvisorio negli appalti di forniture, servizi e lavori non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
1.3 - Verifica in caso di subappalto
1.4 - Conseguenze dell’esito negativo della verifica
2. Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva e assicurativa
3. Art. 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi
4. Art. 24 - Clausole dei capitolati speciali

La presente circolare si propone di fornire alle stazioni appaltanti ulteriori indicazioni, rispetto a quelle già contenute nella DGRT 691/2007, relative all'applicazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, a seguito delle modifiche alla stessa apportate dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13 pubblicata sul BURT n. 8 del 5.03.2008, e dell'entrata in vigore del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla GURI n. 101 del 30/04/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
In particolare a seguito di quanto sopra è stata rilevata la necessità di definire gli ambiti di coordinamento della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. con il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il quale ha abrogato, tra gli altri, il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
La presente circolare si applica a tutti i soggetti indicati all'art. 2 della L.R. 38/2007 e s.m.i.

1. – Art. 16 - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale
1.1 - Ambito oggettivo di applicazione della verifica dell'idoneità tecnico-professionale
La Legge regionale 38/2007 s.m.i. ha tra le proprie finalità quella di tutelare i lavoratori che esplicano la propria attività lavorativa in esecuzione di contratti di appalto affidati e stipulati dalle stazioni appaltanti indicate all'art. 2 della L.R. 38/2007 e s.m.i.. Tale finalità viene perseguita, tra l'altro, attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della legge regionale. La verifica deve essere condotta in tutti gli appalti di lavori pubblici e negli appalti di servizi e di forniture nei quali l'esecuzione della prestazione avviene in luoghi nella giuridica disponibilità delle stazioni appaltanti.

1.2. - Contenuti della verifica dell'idoneità tecnico–professionale
1.2.1 - Soggetto deputato alla verifica

L'art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. affida alla stazione appaltante il controllo della verifica dell'idoneità tecnico– professionale.
In accordo con quanto prevede il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che all'art. 26 comma 1 prevede che “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture....deve effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale”, si ritiene che nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni detto soggetto coincide con quello di cui all'art. 26 comma 3, (soggetto che elabora il DUVRI) ossia con il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Pertanto nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni le due figure coincidono.
In particolare:
- per Regione Toscana coincide con il dirigente responsabile del contratto o la P.O. delegata espressamente ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.81/2008;
- per gli altri Enti è definito dai singoli atti interni.

1.2.2 - Corrispondenza tra norme abrogate e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L'art. 16 della L.R. 38/2007 riporta norme attualmente abrogate dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
La tabella di corrispondenza normativa è la seguente:

Art. 7 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 626/1994

art. 26 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008

Art. 3 c. 8 del D.Lgs. 494/96

art. 90 c. 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008


1.2.3 - Modalità per l'effettuazione della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della LR 38/2007 e s.m.i. negli appalti di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
La verifica dell'idoneità tecnico–professionale si effettua tramite la verifica dei documenti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 relativo all'Idoneità tecnico professionale e dei documenti di cui all'art. 16 della L.R. 38/2007 che si riportano di seguito e che devono essere esibiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, con le specificazioni di cui al punto 1.2.3.3.

1.2.3.1. - Per le imprese
Ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
I) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
II) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR) o autocertificazione nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo;
III) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC);
IV) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007:
a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
b) nomina del medico competente quando necessario;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), già previsto dall'Allegato XVII su richiamato;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

I documenti sopra elencati di cui ai punti II) e a), b), d) devono essere esibiti dal soggetto stesso alla stazione appaltante, mentre i documenti di cui ai punti I), III) e IV) devono essere acquisiti direttamente dalla stazione appaltante.

1.2.3.2 - Per i lavoratori autonomi
Ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC).

I documenti sopra elencati di cui ai punti b) c) e d) devono essere esibiti dal soggetto stesso alla stazione appaltante, mentre i documenti di cui alle lettere a) ed e) devono essere acquisiti direttamente dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la verifica dell'idoneità tecnico – professionale si effettua tramite acquisizione di autocertificazione relativa alla:
a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) nomina del medico competente quando necessario;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

1.2.3.3 - Specificazioni
Si specifica che per esibizione dei documenti deve intendersi la presentazione, prima dell'aggiudicazione, da parte del soggetto, alla stazione appaltante alternativamente dei documenti di cui ai punti “1.2.3.1. - Per le imprese” e “1.2.3.2 - Per i lavoratori autonomi”, come sopra specificato, con una delle seguenti modalità:
1. originali e loro copie, per le quali la stazione appaltante procede al controllo tramite loro autenticazione, che contestualmente acquisisce agli atti d'ufficio;
2. copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. in formato elettronico sottoscritto con firma digitale.
Tutti i documenti possono essere presentati tramite idonei strumenti atti alla conservazione digitale dei documenti stessi.
Detti documenti non devono essere allegati al contratto.
Occorre segnalare però che la stazione appaltante, relativamente a quanto previsto dalla lett. d) dell'art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. (adeguata formazione dei lavoratori), allo stato attuale deve acquisire un'autocertificazione della quale però non è possibile predeterminare i contenuti, in quanto l'art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rimanda la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione (e quindi dell'adeguatezza della formazione stessa) a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, da attivare entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nelle more della definizione dell'adeguata formazione, ai fini di semplificare l'attività di controllo delle stazioni appaltanti, si ritiene di predisporre uno schema di autocertificazione che si allega alla presente Circolare.

1.2.4 - Modalità per l'effettuazione della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 della L.R. 38/2007 e s.m.i. sull'aggiudicatario provvisorio negli appalti di forniture, servizi e lavori non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La verifica dell'idoneità tecnico–professionale, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 81/2008, si effettua, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

La L.R. 38/2007 prevede inoltre che devono essere acquisiti, nelle forme previste dal precedenti capoversi 1.2.3.1. - Per le imprese”, “1.2.3.2 - Per i lavoratori autonomi”, “1.2.3.3 – Specificazioni”, i seguenti documenti:
a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
b) nomina del medico competente quando necessario;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR) o autocertificazione nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo;
d) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Pertanto la verifica deve essere effettuata richiedendo all'aggiudicatario, se impresa , i documenti di cui alle precedenti lettere a) b), c), e d), mentre, se lavoratore autonomo, autocertificazione relativa ai punti a), b), c) e d).
In relazione all'esibizione dei documenti e all'adeguata formazione dei lavoratori si rinvia a quanto già indicato al precedente capoverso “1.2.3.3 – Specificazioni”

1.3 - Verifica in caso di subappalto
In ipotesi di sub-appalto la stazione appaltante deve procedere ad effettuare le medesime verifiche, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della legge regionale 38/2007 e s.m.i. acquisendo per il tramite dell'appaltatore la documentazione relativa al subappaltatore. In mancanza di detta documentazione non si autorizza il subappalto.
La suddetta norma infatti deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto all'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163.
In tal senso viene quindi ad esistere un doppio livello di controllo: il controllo effettuato dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore, nel momento della stipula del contratto di subappalto, e il controllo che la stazione appaltante effettua sul subappaltatore, nel momento in cui viene fatta richiesta di autorizzazione al subappalto, mediante i documenti acquisiti tramite l'appaltatore e relativi al subappaltatore.

1.4 - Conseguenze dell'esito negativo della verifica
Qualora la verifica dell'idoneità tecnico–professionale dell'impresa aggiudicataria dia esito negativo, la stazione appaltante non procede all'aggiudicazione all'impresa stessa, sempre che nel bando di gara o nella lettera d'invito/richiesta preventivo sia stata inserita la seguente clausola:
“L'Amministrazione non procede all'aggiudicazione qualora la verifica dell'idoneità tecnico – professionale di cui all'art. 16 L.R. 38/2007 nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio dia esito negativo”.
Si suggerisce altresì di inserire nel Disciplinare di gara/Lettera d'invito/Richiesta preventivo quanto segue:
“l'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, provvede a verificare l'idoneità tecnico – professionale.
Qualora tale verifica dia esito negativo l'Amministrazione:
- non procede all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l'esito negativo della verifica alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006.”
Per l'impresa non è possibile regolarizzarsi post aggiudicazione provvisoria.

2 – Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva e assicurativa
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 38/2007 la stazione appaltante deve effettuare sull'aggiudicatario provvisorio la verifica della regolarità contributiva e assicurativa riferita alla data di scadenza dell'offerta mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 38/2007 la stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. A questo fine la stazione appaltante acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio (Legge 28/01/2009, n. 2) alla data di ricevimento della fattura dell'impresa appaltatrice.
Nel caso in cui l'operatore economico abbia una posizione assicurativa aperta presso altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, diversi dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nelle more delle apposite convenzioni che INPS ed INAIL dovranno stipulare con i predetti Istituti previdenziali per il rilascio del DURC, la stazione appaltante effettua la verifica della regolarità contributiva e assicurativa presso l'Istituto previdenziale indicato dall'operatore economico, con i tempi e le modalità previste dall'Istituto stesso.
Nel caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva e assicurativa di cui all'art. 17 comma 1, l'Amministrazione non aggiudica la gara. Nel caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva e assicurativa di cui all'art. 17 comma 2, l'Amministrazione procede alla sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.
La previsione dell'art. 17 comma 2 della L.R. 38/07 opera fino al momento dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture -emanato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010- in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dello stesso, deve essere applicato quanto disposto dall'art.4 comma 2.
Tale articolo, rubricato “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore”, al comma 2 prevede che la stazione appaltante (rectius responsabile del procedimento) operi la trattenuta dal certificato di pagamento, relativo al corrispettivo dovuto, dell'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva ed effettui il versamento di detto importo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.

3. - Art 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi
L'art. 23 bis della L.R. 38/2007 si applica unicamente agli appalti pubblici di servizi per i quali è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità della Stazione appaltante.

4. - Art 24 - Clausole dei capitolati speciali
L'art. 24 della L.R. 38/2007 prevede al secondo comma, lettera a), l'indizione da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata, allo scopo di illustrare alla ditta stessa gli elementi contenuti nel DVR della stazione appaltante, che possono costituire un rischio per la medesima nell'esecuzione dell'appalto.

La riunione di coordinamento deve essere indetta nei seguenti casi:
- Per appalti di forniture con posa in opera;
- Per appalti di forniture e servizi per i quali è prevista l'esecuzione delle prestazioni in luoghi nella giuridica disponibilità della Stazione appaltante, anche nell'ipotesi in cui non sia stato necessario redigere il DUVRI.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 punto 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L'art. 24 della L.R. 38/2007 prevede poi al secondo comma, lettera b), “l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso”.
Dopo l'entrata in vigore della L. 123/2007 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, le suddette comunicazioni devono essere contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), laddove lo stesso sia stato redatto. Il contenuto del DUVRI è stato illustrato nella DGRT n. 477/2008, che comunque è indirizzata ai soggetti di cui all'art. 50 della L.R. 38/2007.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 (per forniture, servizi e lavori non titolo IV)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 (Per lavori del titolo IV)