Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degll AA.GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva
Divisione VII -Coordinamento ispezione del Lavoro

Costruzioni: settore a rischio

Dieci regole da osservare per la sicurezza nei luoghi di lavoro


 

Quello delle costruzioni è un settore ad alto rischio: assorbe solo l’8% della manodopera dell’Unione Europea (UE) ma è responsabile del 25% degli incidenti mortali sul lavoro accertati.
Anche da un punto di vista della tutela della salute la situazione nel settore risulta problematica.
Per citare un esempio, in Francia il 7,6% della manodopera è impiegato nelle costruzioni ma il 20% delle malattie, riconosciute come malattie professionali nel settore assicurativo dei lavoratori edili, è attribuibile a tale settore. Analoghi sono i risultati registrati in altri paesi.
Al fine di ovviare in parte a tali problemi, l’UE ha emanato diverse direttive, la più importante delle quali, per il settore in oggetto, è quella che riguarda la sicurezza nei cantieri (92/57/CEE), che completa la direttiva quadro (89/391/CEE) e le direttive relative all’uso delle attrezzature di lavoro (89/655/CEE e 89/656/CEE) e che specifica le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri di costruzione.
Nelle direttive cosiddette “mirate” sono stati definiti con esaustività gli obiettivi da perseguire, ma sono stati altresì previsti alcuni elementi prescrittivi.
L’allegato IV della direttiva 92/57/CEE elenca un numero considerevole di disposizioni tecniche vincolanti. Molte di queste sono semplicemente il risultato di un ricorso intelligente al buon senso, ma l’elenco fornisce un riscontro utile, seppur non esaustivo e tassativo.
La direttiva quadro 89/391/CEE impone ai datori di lavoro di tenere un inventario di tutti gli infortuni verificatisi sul posto di lavoro con conseguenze tali da costringere il lavoratore ad astenersi dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni lavorativi. Inoltre il datore è tenuto a redigere per l’autorità competente e conformemente a legislazioni e prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi dipendenti.
Nonostante l’intervento delle direttive citate, non si è registrato fino ad ora un loro effetto incisivo.
Da uno studio di recente condotto dalla Institution of Civil Engineers (Associazione degli Ingegneri del Genio Civile) del Regno Unito (The New Civil Engineer, 22 febbraio 2001) è emerso che:
• il 75% degli ingegneri ritiene che i committenti dell’opera non attribuiscono il giusto valore alla competenza in materia di salute e sicurezza all’atto dell’assegnazione degli incarichi di progettazione o di costruzione;
• il 75% degli ingegneri che operano nel campo della progettazione reputa che si potrebbe fare di più nella fase di pianificazione dei lavori per eliminare i rischi durante la realizzazione dell’opera;
• il 50% di tutti gli ingegneri intervistati e il 70% circa dei committenti ritengono che i responsabili della progettazione non sono sufficientemente consci delle loro responsabilità in materia di sicurezza e
• il 75% di tutti gli ingegneri ritiene che la sicurezza potrebbe essere compromessa da un’eccessiva meticolosità nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati.
Eventuali sondaggi realizzati in qualsivoglia altro stato membro dell’UE darebbero senza alcun dubbio risultati analoghi.
La causa principale dei decessi a seguito di infortuni sul posto di lavoro nell’industria delle costruzioni è sicuramente la caduta dall’alto.
La Commissione europea, per ovviare a questo fenomeno, ha elaborato un progetto di direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori in cantieri temporanei, non a livello del terreno.
Il problema, comunque, si pone prima ancora che sul piano normativo, sul piano della coscienza sociale.
E’ necessaria una maggiore diffusione della cultura della sicurezza per raggiungere obiettivi più alti di quelli già conquistati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sciali proprio nell’ottica di tale finalità ha avuto cura di redigere un “codice dei diritti dei lavoratori” grazie alla cui valenza trasversale lo stesso interessa ogni attività lavorativa che presenti aspetti di pericolo per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Già dalla fine degli anni ’80 l’attività del Servizio Centrale (ora Divisione VII – Dir. Gen. AA.GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assunto un ruolo sempre più qualificato e preponderante in materia di sicurezza, quale tema affrontato a livello europeo, anche in considerazione del processo di armonizzazione comunitaria delle procedure e delle tecniche ispettive e di controllo.
Il Ministero, infatti, attraverso il Dirigente della Divisione VII – Coordinamento Ispezione Lavoro, Dir. Gen. AA. GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva, nonché il Dirigente responsabile dei rapporti internazionali del Coordinamento Ispezione Lavoro, fa parte del Comitato degli Alti Responsabili dell’Ispettorato del Lavoro (CARIL), avente il compito, tra gli altri, di rendere pareri alla Commissione UE sull’applicazione del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di proporre, alla medesima, qualsiasi iniziativa tesa all’applicazione effettiva ed equipollente del diritto comunitario nella stessa materia (art.2, Decisione della Commissione del 15 luglio 1995, istitutiva del Comitato degli alti responsabili dell’Ispettorato del lavoro).

Il contributo che il codice di seguito riportato può dare – quale valido ausilio, nel settore delle costruzioni, soprattutto per i lavoratori, meglio edotti in tal modo sull’esistenza di un diritto alla sicurezza di cui gli stessi sono titolari - s’innesta pertanto sul piano di una politica della sicurezza sviluppata a livello nazionale ma in ottemperanza ad impegni, ed in forza di incarichi, di rilievo comunitario.

Codice dei diritti dei lavoratori

1. I rischi devono essere ridotti alla fonte
2. Il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio, deve essere ridotto al minimo.
3. Sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti, hanno diritto all’informazione, alla formazione, alla consulenza e alla partecipazione.
4. I lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull’uso di macchine, impianti, utensili, dispositivi di protezione individuali.
5. Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, le macchine e gli impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, devono essere sottoposti a regolare manutenzione.
6. Tutti i lavoratori, in relazione al tipo ed entità del rischio, devono essere forniti dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
7. Ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può essere richiesto di riprendere le attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
8. I lavoratori esposti ad un pericolo grave ed immediato hanno diritto di essere informati in merito al rischio stesso e alle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
9. I lavoratori hanno il diritto di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
10.Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie ovvero impiega i mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.


A cura della Divisione VII -Coordinamento Ispezione Lavoro
Via Pastrengo 22 - 00100 Roma
Tel. 0646832231 - www.minlavoro.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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