Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 1987
Validità: 01.10.1987 - 31.08.1990
Parti: Fism e Sinascel-Cisl
Settori: Servizi, Istruzione privata, Fism

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Prospetto paga
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Determinazione della quota giornaliera ed oraria
Art. 19 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 20 - Trattamento previdenziale - Estratto conto
Art. 21 - Vitto
V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico
Art. 23 - Lavoro notturno festivo e straordinario
Art. 24 - Ferie
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Assenze per malattia
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 31 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Permessi per gravi motivi
Art. 34 - Permessi non retribuiti
VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età
Art. 37 - Licenziamento
Art. 38 - Restituzione documenti
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto
VIII - Regolamento d’istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Doveri del lavoratore
Art. 42 - Norme disciplinari
IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali
Art. 44 - Ritenute sindacali
Art. 45 - Permessi sindacali
X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 46 - Condizioni di maggiore favore
Art. 47 - Conciliazione
Art. 48 - Rinvio alle leggi
Art. 49 - Personale religioso
Art. 50 - Tempo parziale
Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 2 - Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
Allegato 2

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne aderenti alla Fism

Il giorno, 1 ottobre 1987, tra Fism (Federazione Italiana Scuole Materne); e Sinascel-Cisl.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto si applica al personale dipendente delle scuole materne gestite da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dalla Fism ivi comprese le IPAB, per quanto compatibile con le norme di legge.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri istituti non associati alla Fism a condizione che accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro è applicabile anche per i rapporti di lavoro concernenti attività similari ad istruzione, scolare e prescolare, rivolta ai bambini (es. colonie estive e soggiorno).
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che sia già in atto l’applicazione di altro Contratto nazionale di lavoro più favorevole ai lavoratori.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente Contratto è istituto di istruzione il complesso delle attività educative e scolastiche organizzate da enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale provvede all’organizzazione dell’istituto, ne determina l’indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
[…]
Ai docenti, nell’ambito dell’attuazione dello specifico progetto educativo dell’istituto, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.
[…]

II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione

Ai fini del presente Contratto il personale è classificato come segue:
I Livello
Personale ausiliario: bidelli, lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatrici di bus;
II Livello
Personale esecutivo: cuochi specializzati, impiegati d’ordine, personale di custodia, cuochi non diplomati;
III Livello
Puericultrici, cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze dello stesso istituto con la medesima mansione, segretari ed economi;
IV Livello
Docenti di scuola materna, assistenti di colonie/soggiorno;
V Livello
Personale direttivo senza insegnamento: direttore di scuola materna con 5 o più sezioni o responsabile di due scuole.

III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il personale dovrà esibire i titoli e le qualifiche richieste e i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana costituzione;
- libretto sanitario nei casi previsti dalla legge;
[…]

Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la legge n. 230/62 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ferma restando la possibilità di ricorso per l’assunzione al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, la posizione di un termine di durata al Contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l’aspettativa;
- in sostituzione di docenti dimissionari ad anno scolastico iniziato che non abbiano effettuato il completo preavviso, qualora la sostituzione avvenga dopo il 31 dicembre.
Nelle ipotesi indicate applicative della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 10 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’istituto con un numero minimo di 2.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con Accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali e nazionali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell’istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente Contratto e per il trattamento di malattia ed infortunio ci si richiama alla legge n. 638/83.
[…]
Le parti approvano l’allegato progetto di formazione in applicazione dell’art. 3, comma terzo, della legge n. 863/84.

IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 21 - Vitto

Per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione la fruizione del pasto deve essere gratuita.

V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico

L’orario di lavoro per il personale appartenente ai livelli I-II-III-V è di 40 ore settimanali; per il personale appartenente al IV livello e per le puericultrici l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali comprensive dell’orario di insegnamento e degli obblighi connessi con le attività collegiali relative al funzionamento degli organi collegiali.
L’attività didattica si articola su 10 mesi all’anno.
Durante il periodo estivo al di fuori delle ferie ordinarie il personale potrà essere impegnato solamente in attività di programmazione e di aggiornamento nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
Tali attività devono essere programmate dal Collegio docenti.
[…]

Art. 23 - Lavoro notturno festivo e straordinario
[…]
Al personale del I, II, III livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annuali.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto deve essere autorizzato dal direttore o coordinatore.
[…]

Art. 24 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Riposo settimanale

Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

VIII - Regolamento d’istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 41 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In modo particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni e categorie conferite;
[…]
d) di rispettare il regolamento interno dell’istituto ove esista;
[…]

Art. 42 - Norme disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di stipendio base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa.
[…]

IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali

Le norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 si riconoscono applicabili in tutti gli istituti, a prescindere dal numero dei dipendenti che in ognuno di essi lavora.

Art. 45 - Permessi sindacali
[…]
Tuttavia nelle scuole con un numero di dipendenti non superiore a 5 la Rappresentanza sindacale è affidata, ad iniziativa del lavoratore, ad un unico delegato aziendale il cui nome verrà comunicato alla direzione della scuola e alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente Contratto.

X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 47 - Conciliazione

Le procedure per la conciliazione definite all’allegato 1 costituiscono parte integrante del presente Contratto.
[…]

Art. 48 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge n. 604 del 15 luglio 1966 e nelle altre leggi sul lavoro, applicabili indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Art. 49 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano quelle parti del presente Contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori e i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro venga recepito dalle nuove convenzioni.

Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli Accordi e dai Contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533/1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno opportune.

Art. 2 Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.