Categoria: 1987
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 marzo1987
Validità: 01.03.1987 - 31.01.1990
Parti: Apti, Intersind e Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco

Sommario:

Premessa
Parte I
Investimenti e occupazione
Formazione professionale
Pari opportunità
Innovazioni tecnologiche
Parte II
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzione e documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Contratto a tempo determinato
Art. 6 - Controllo di presenza
Art. 7 - Assenze e permessi
Art. 8 - Classificazione del personale
Art. 9 - Passaggio di qualifica
Art. 10 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 13 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 14 - Lavori pesanti
Art. 15 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 16 - Recuperi
Art. 17 - Cottimo
Art. 18 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione
Art. 19 - Elementi della retribuzione
Art. 20 - Quota oraria e giornaliera
Art. 21 - Premio di produzione
Art. 22 - Mensa aziendale
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 25 - Diritto allo studio
Art. 26 - Ferie
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - 13a e 14a mensilità
Art. 29 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 30 - Infortuni sul lavoro
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità di trasferta
Art. 33 - Indennità maneggio denaro
Art. 34 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali: già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro
Art. 37 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali
Art. 38 - Doveri del lavoratore
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Art. 40 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Art. 41 - Assicurazioni sociali
Art. 42 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 43 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Art. 44 - Pronto soccorso
Art. 45 - Conservazione materiali ed attrezzi
Art. 46 - Indumenti di lavoro
Art. 47 - Trapasso di azienda
Art. 48 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Art. 50 - Visite personali di controllo
Art. 51 - Visita medica
Art. 52 - Ambiente di lavoro
Art. 53 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 54 - Permessi retribuiti
Art. 55 - Permessi non retribuiti
Art. 56 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 57 - Contributi sindacali
Art. 58 - Diritto di assemblea
Art. 59 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 60 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Minimi retributivi mensili
Allegato B - Indennità di contingenza
Allegato C
Allegato D - Fondo di solidarietà
Allegato E - Formazione e lavoro
Allegato F - Formazione e lavoro
Dichiarazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro pe i lavoratori dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

Il 16 marzo1987 tra l’Associazione produttori trasformatori tabacchi italiani (Apti), l’Associazione sindacale Intersind e la Filziat-Cgil, la Fisba-Cisl, la Uisba-Uil è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Premessa
In conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983 sul costo del lavoro, le parti si danno atto che - in particolare nell’attuale situazione che vede le aziende interessate a profondi processi di risanamento e ristrutturazione anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale - è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell’attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
Le parti si danno altresì atto che la concreta applicazione del punto 13 del citato Protocollo avverrà nelle sedi aziendali e nei termini indicati, nel senso che la contrattazione a livello aziendale, fermo restando quanto già previsto dalla vigente normativa contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione e che allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrato collegati anche a pause di raffreddamento.

Parte I
Investimenti e occupazione

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
In occasione degli incontri tra le competenti Organizzazioni imprenditoriali ed il Ministero dell’agricoltura, l’Associazione produttori trasformatori tabacchi italiani (Apti) fornirà alle Organizzazioni sindacali Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil le informazioni concernenti gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo assunti, per il periodo considerato, dagli organi statutari dell’Associazione medesima nel quadro della elaborazione e definizione del piano nazionale di settore.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Di norma nel periodo settembre-ottobre, le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:
- le prospettive di produzione complessiva nel settore suddivisa per regioni, varietà e quantità, con riferimento agli accordi interprofessionali, ai contratti di coltivazione, ai piani di lavorazione, al miglioramento della qualità e all’orientamento della politica dei prezzi comunitari e di mercato;
- i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le Associazioni degli imprenditori forniranno alle Organizzazioni sindacali Filziat-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello regionale, informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e quantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di assunzione rispetto alle previsioni di legge, nonché in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione, alle leggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste, sui programmi di formazione professionale sia aziendale, sia extra aziendale.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le aziende di maggiore importanza forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui programmi di investimenti, su eventuali processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, di innovazioni tecnologiche e di modifiche ambientali, sui programmi di assistenza tecnica, di ricerca e sperimentazione, sui periodi lavorativi e sui livelli occupazionali.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i gruppi industriali (intendendo per gruppi i complessi industriali articolati in più stabilimenti dislocati in varie zone del territorio nazionale) forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali, a richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui livelli di occupazione, sulla presumibile durata delle lavorazioni, sui programmi di investimenti, su eventuali processi di ristrutturazione, innovazioni tecnologiche e modifiche ambientali.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.

Formazione professionale
Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla esigenza di dare alla formazione professionale il maggiore impulso, riconoscendo la sua rilevanza quale strumento per favorire nel comparto tabacchicolo l’acquisizione di adeguate conoscenze tecniche e/o professionali.
A tal fine concordano di favorire la massima applicazione di quanto previsto dalla legge n. 863/1984 attraverso l’accordo quadro, allegato al presente Contratto, sui contratti di formazione e lavoro.
Le parti concordano, altresì, che l’assunzione di personale tramite contratti di formazione e lavoro riguarderà personale da assumere a tempo indeterminato.

Innovazioni tecnologiche
In occasione dell’attuazione di nuovi sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro le aziende esamineranno con le Rappresentanze sindacali aziendali eventuali progetti in ordine a: riqualificazione del personale, livelli di occupazione, decentramento di importanti fasi delle lavorazioni.
In presenza di esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale eventualmente derivanti da innovazione tecnologica o riorganizzazione del lavoro, si farà ricorso per gli interventi in materia, alle opportunità offerte nel territorio di pertinenza dalla vigente legislazione sulla formazione professionale nonché, ove le stesse non fossero esaustive, all’utilizzo di quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 25.

Parte II
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti tra le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.
Non si applica agli impiegati dipendenti da aziende trasformatrici operanti nell’ambito di aziende agricole, nonché ai dipendenti di cooperative agricole che coltivano una superficie a tabacco non superiore a 300 ettari in quanto il loro rapporto è regolato dai Contratti di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali.
Norme di interpretazione
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico da parte dell’Aima.
Dichiarazione a verbale
Le aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

Art. 4 - Apprendistato
Il lavoratore di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, che non ha mai prestato la sua opera nella lavorazione del tabacco, è ammesso a un periodo di apprendistato non superiore a due settimane, dopo di che deve essere assegnato alla categoria per la quale è stato assunto.
Sono esclusi dall’obbligo dell’apprendistato gli addetti ai servizi vari.
[…].
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 5 - Contratto a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni della legge n. 230 del 18 aprile 1962 e successive modificazioni.

Art. 11 - Orario di lavoro
1) Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge.
La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l’orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.
L’orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere secondo le norme di legge.
Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale per gli spostamenti da un locale all’altro per necessità di lavoro deve essere considerato come lavoro effettivo.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
[…].
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l’orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
7) Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l’orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo o nell’intero periodo di durata del contratto a tempo determinato fino ad un massimo - per il superamento dell’orario settimanale medesimo - rispettivamente di 120 ore per anno solare o 40 per un’attività di durata pari a 4 mesi (detto valore s’intende correlativamente riproporzionabile per esercizi di durata superiore o inferiore).
In questo caso la Direzione aziendale, esaminate con le Rappresentanze sindacali aziendali le esigenze produttive, attuerà per l’intera azienda, per unità produttive o gruppi di lavoratori, orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell’orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali aziendali si terranno con tempestività correlata alla possibilità di previsione dei periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all’orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all’orario normale di cui al punto 1) potranno essere realizzate tramite l’attribuzione di giornate, mezze giornate o gruppi di ore di riposo retribuito per singoli lavoratori, per un totale di ore corrispondenti a quelle di superamento dell’orario settimanale contrattuale maggiorato del 10 per cento.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno parimenti comunicati alle Rappresentanze sindacali aziendali e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
[…].
Le prestazioni eccedenti i regimi d’orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
L’attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Nel realizzare la flessibilità degli orari contrattuali relativamente alla manodopera femminile, l’azienda terrà conto delle oggettive caratteristiche dei servizi di trasporto presenti sul territorio.
8) Fermo restando quanto previsto dalle rispettive norme contrattuali, nell’intento di perseguire un sempre maggiore livello di produttività e la più razionale utilizzazione degli impianti, avuto riguardo, altresì, alla rilevanza degli assetti occupazionali, la determinazione dei periodi di godimento delle ferie, l’eventuale utilizzo delle ex festività e delle riduzioni dell’orario di lavoro su base annua di cui ai punti precedenti formeranno oggetto di un esame preventivo tra Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali nella salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva e con l’esclusione dei periodi di attività stagionali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che resta valido quanto già concordato in sede aziendale in materia di orario di lavoro nei casi in cui da un turno si sia passati a più turni.

Art. 12 - Riposo settimanale e giorni festivi
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[…].

Art. 13 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro compiuto oltre l’orario normale fissato all’art. 11 viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di due ore al giorno o dodici ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
[…].
La prestazione del lavoro straordinario non può essere rifiutata senza giustificato motivo.

Art. 14 - Lavori pesanti
Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nella botte alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle botti, va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità oraria di lire 24.

Art. 16 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l’interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro n. 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 17 - Cottimo
È vietata ogni forma di cottimo.

Art. 30 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…].

Art. 38 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a mantenere nello svolgimento delle sue attività un contegno corretto e rispondente ai suoi doveri e particolarmente:
[…].
b) ad assolvere con la massima assiduità e diligenza le mansioni affidategli, con la piena osservanza e con gli obblighi derivantigli dal presente Contratto;
[…].
d) ad avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Qualora il lavoratore si trovi nell’impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare immediatamente il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli stabiliti dall’art. 29 (limitatamente ai quali si procederà con le gradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla e) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 40 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
[…].

Art. 40 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all’azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che comunque compia una infrazione o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…].
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell’art. 39;
c) diverbio litigioso seguito da vie di fatto;
d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) furto o danneggiamento volontario del materiale dell’azienda;
f) minacce, ingiurie, violenze, vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso, o verso i superiori;
[…].
h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell’esecuzione del lavoro.
[…].

Art. 42 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione ed il lavoro per le donne ed i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 43 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro, inoltre, deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con adeguata attrezzatura per permettere alle lavoratrici di provvedere all’allattamento dei loro bambini, senza bisogno di allontanarsi dall’azienda.

Art. 44 - Pronto soccorso
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l’attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.

Art. 45 - Conservazione materiali ed attrezzi
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo averne ottenuta l’autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 46 - Indumenti di lavoro
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.
Le aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini. Le aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell’azienda.
Dichiarazione a verbale
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.

Art. 49 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie individuali saranno sottoposte all’esame delle rispettive competenti Organizzazioni periferiche provinciali delle parti contraenti, che dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta denuncia.
Le controversie collettive saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali entro il termine di 20 giorni.
Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o comunque non siano trascorsi 15 giorni dal termine di cui al comma precedente, non si farà ricorso all’azione diretta.

Art. 51 - Visita medica
Si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive disposizioni in materia.

Art. 52 - Ambiente di lavoro
Alle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti è riconosciuta la facoltà di rilevazione e accertamento, di intesa con la Direzione aziendale, delle condizioni ambientali di lavoro per la prevenzione e per la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
A tal fine le RSA in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, potranno affidare ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali di cui alla citata legge o di enti qualificati di diritto pubblico, scelti di comune accordo con la Direzione aziendale, le rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità.
Il personale di detti istituti o enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
I risultati delle rilevazioni ambientali di cui sopra vengono conservati dall’azienda e tenuti a disposizione delle RSA.
In presenza di riconosciute condizioni nocive, sulla base delle rilevazioni effettuate dagli enti di cui al secondo comma, potranno essere richiesti incontri a livello nazionale tra le aziende assistite dalle Organizzazioni stipulanti e le competenti Organizzazioni sindacali per la ricerca di intese idonee al superamento delle stesse.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, per agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, le aziende forniranno in via preventiva alle Rappresentanze sindacali aziendali informazioni sui rischi stessi e la relativa documentazione medico-scientifica esistente a livello nazionale.

Art. 53 - Rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto.
I nominativi dei componenti le Rappresentanze sindacali nonché le relative variazioni dovranno, a cura dell’Organizzazione dei lavoratori interessata, essere comunicate per iscritto all’azienda tramite le Organizzazioni periferiche dei datori di lavoro. Nei riguardi delle Rappresentanze sindacali aziendali trovano applicazione le norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 ad esse relative.

Art. 58 - Diritto di assemblea
I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…].
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l’esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.

Allegati
Allegato E - Formazione e lavoro

1. Intersind, Filziat-Cgil, Fisba-Cisl e Uisba-Uil ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell’intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato il presente Accordo che stabilisce, per le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto aderenti all’Intersind e per i lavoratori da esse assunti a norma dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del Codice civile, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle assunzioni.
2. Il presente Accordo avrà la stessa validità del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e si intenderà rinnovato, se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata AR.
[…].
10. La determinazione dei tempi e delle modalità dell’attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente Accordo.
[…].
13. Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale, debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sottoposti all’approvazione preventiva della Commissione Regionale per l’Impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella presente regolamentazione.
Roma, 16 marzo1987

Schema di progetto di formazione e lavoro
[…].
Programma di formazione:
- indicazione del numero delle ore dedicate all’attività formativa in misura complessivamente non inferiore a 100;
- modalità della formazione: ora di formazione tecnico-pratica e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica;
- per le figure professionali collegate all’adozione di nuove tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica formazione teorico-pratica in numero non inferiore a 40;
- indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione tecnico-pratica ed a sovraintendere allo svolgimento dell’esperienza lavorativa, nonché ad impartire l’eventuale formazione teorica;
- sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l’azienda, singolarmente o congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la regione, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 863.
Al progetto devono essere allegate:
- una dichiarazione con la quale l’azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell’unità produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 aprile 1977, n. 675 e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzione di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l’acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
- l’attestazione dell’Intersind della sussistenza di un rapporto associativo con l’azienda presentatrice del progetto.
Roma, 16 marzo1987

Allegato F - Formazione e lavoro
1. Apti, Filziat-Cgil, Fisba-Cisl e Uisba-Uil ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell’intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato il presente Accordo che stabilisce, per le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto aderenti all’Apti e per i lavoratori da esse assunti a norma dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del Codice civile, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle assunzioni.
2. Il presente Accordo avrà la stessa validità del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e si intenderà rinnovato, se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata AR.
Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente Accordo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati dell’applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree territoriali e per figure professionali.
[…].
10. La determinazione dei tempi e delle modalità dell’attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente Accordo.
[…].
13. Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sottoposti all’approvazione preventiva della Commissione Regionale per l’Impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella presente regolamentazione.
Roma, 16 marzo1987

Schema di progetto di formazione e lavoro
[…].
Programma di formazione:
- indicazione del numero delle ore dedicate all’attività formativa in misura complessivamente non inferiore a 100;
- modalità della formazione: ora di formazione tecnico-pratica e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica;
- per le figure professionali collegate all’adozione di nuove tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica formazione teorico-pratica in numero non inferiore a 40;
- indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione tecnico-pratica ed a sovraintendere allo svolgimento dell’esperienza lavorativa, nonché ad impartire l’eventuale formazione teorica;
- sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l’azienda, singolarmente o congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la regione, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 863.
Al progetto devono essere allegate:
- una dichiarazione con la quale l’azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell’unità produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 aprile 1977, n. 675 e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l’acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
- l’attestazione dell’Apti della sussistenza di un rapporto associativo con l’azienda presentatrice del progetto.
Roma, 16 marzo1987