Tribunale di L'Aquila, Sez. Lav., 11 aprile 2011 - Indennizzabilità dell'infortunio in itinere


 

 

Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE LAVORO

 

Il Tribunale  in composizione monocratica  in  persona della  dott.ssa Anna  Maria Tracanna, quale giudice del lavoro, all'udienza del 4 aprile 2011 nella causa iscritta al n, 503/08 R.G.A.L. e vertente
Tra
A.A. rappresentato e difeso dall'avv. Tu.Bu.
Ricorrente
E
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in persona del legale rappresentante prò tempore, rappresentato e difeso dagli aw.ti Vi.Za., Gu.Ca., P.Di., L.De.
Resistente

 

Fatto

 

 

Con ricorso depositato il giorno 5 novembre 2008 A.A., premesso:
- che il 28 ottobre 2005 aveva subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale riportava lesioni con postumi permanenti in misura pari almeno al 10%;
- che aveva pertanto presentato regolare denuncia, ma la richiesta di indennizzo era stata respinta in quanto, a parere dell'INAIL, trattavasi di rischio generico;
- che, infine, avverso tale ingiusta decisione aveva vanamente esperito il successivo ricorso amministrativo;

ha convenuto in giudizio l'INAIL, in persona del legale rappresentante prò tempore, perché fosse accertato che a seguito dell'infortunio aveva riportato un danno biologico di grado pari almeno al 10%, e perché l'Istituto fosse conseguentemente condannato al pagamento in suo favore del relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio l'istituto convenuto, contestando la fondatezza della domanda sia con riguardo alla sussistenza di postumi permanenti, che della "occasione di lavoro", trattandosi di mero rischio generico.
Istruita attraverso l'espletamento della prova per testi e di una consulenza medica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.

 

Diritto

 

Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.
In particolare, il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione al rìschio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal rischio "elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Nel caso in esame, è risultato provato, a seguito dell'escussione dei testi, che il ricorrente, di ritorno dal cantiere di Secinaro, distante dalla sede dell'impresa circa 50 Km., era stato contattato dall'amministrazione, come di consueto per andare a riscuotere lo stipendio del mese di settembre, per cui il medesimo, accompagnato dal collega di lavoro fino alla sua autovettura, parcheggiata dalla mattina in località Bagno, nei pressi della sua abitazione, raggiungeva la località Pile, sede dell'impresa e lungo il tragitto si verificava l'incidente.
Se ne deduce che, poiché nel concetto di posto di lavoro, rientra senz'altro la sede dell'impresa datrice di lavoro, che la riscossione dello stipendio è comunque attinente allo svolgimento del rapporto di lavoro, che l'evento si è verificato alle ore 18, in concomitanza con la fine dell'orario di lavoro e non certo per una scelta improvvisa ed ingiustificata del lavoratore, il quale ha altresì allegato che l'uso del mezzo proprio era necessitato per la mancanza di un collegamento diretto con mezzi pubblici, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività comunque attinente la prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto perla indennizzabilità dell'infortunio "in itinere".
Quanto alla natura delle lesioni e all'entità dei postumi, gli stessi sono stati individuati dal consulente tecnico nominato nella persona della dott. An.Fr., specialista in Medicina legale, la quale ha chiarito che, in conseguenza dell'infortunio, la ricorrente ha subito "esiti di frattura scomposta della rotula sinistra e da fenomeni distrattivi del tendine popliteo sinistro, in assenza di deficit funzionali di rilievo a livello del ginocchio omolaterale, colpo di frusta, ferite lacero contuse e trauma contusivo della mano destra".
Considerato che il colpo di frusta, le ferite e la contusione della mano destra non hanno lasciato esiti apprezzabili, ma non altrettanto la frattura patellare e la distrazione di alto grado del tendine popliteo, il CTU ha ritenuto che la prima, in analogia agli esiti di patellectomia in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, meriti una stima tabellare del 4% (max 5%) e la seconda, in analogia agi esiti di epicondiliti e patologie muscolo tendinee, una stima tabellare del 3% (max 5%), pertanto il danno biologico globale può essere congruamente valutato in misura del 6%.
Poiché le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio appaiono fondate su argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sul piano scientifico e poiché il criterio da lui utilizzato appare aderente al quesito sottopostogli, si ritiene che egli abbia correttamente adempiuto all'incarico ricevuto.

Di conseguenza, da un lato il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità e poiché il danno biologico riscontrato a carico del ricorrente si è verificato successivamente alla data di entrata in vigore del DM 12 luglio 2000, l'INAIL deve altresì essere condannato a pagare a A.A. il relativo indennizzo (art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 38/2000), che, con riguardo alle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, deve essere erogato in capitale (art, 13, co. 2, lett. a, D.Lgs. cit.).
Anche con riguardo a tale prestazione il ricorrente ha inoltre diritto agli interessi legali (dal 120esimo giorno dalla domanda amministrativa sino al saldo), mentre non gli deve essere riconosciuto il danno da svalutazione monetaria (art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto, vanno poste a definitivo carico.

 

P.Q.M.

 


Ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA

1. Condanna l'INAIL, Direzione Regionale Abruzzo, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale perla menomazione di grado pari al 6% conseguente al danno biologico causato dall'infortunio sul lavoro del 28 ottobre 2005, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 120esimo giorno dalla domanda amministrativa sino al saldo;
2. Condanna l'INAIL, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3. Pone le spese della consulenza tecnica espletata a definitivo carico dell'INAIL, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in L'Aquila il 4 aprile 2011.
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.