Tipologia: CCNL
Data firma: 4 febbraio 1988
Validità: 01.03.1988 - 31.03.1991
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Viaggiatori

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3
Titolo III Assunzione
Art. 4
Art. 5
Titolo IV Periodo di prova
Art. 6
Titolo V Prestazione lavorativa settimanale
Art. 7
Titolo VI Riposo settimanale e festività
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo VII Ferie
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Titolo VIII Assenze e congedi
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Titolo IX Chiamata e richiamo alle armi
Art. 21
Art. 22
Titolo X Trasferimenti e diarie
Art. 23
Art. 24
Titolo XI Malattia e infortuni
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Titolo XII Tutela del posto di lavoro
Art. 31
Titolo XIII Gravidanza e puerperio
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo XIV Sospensione del lavoro
Art. 35
Titolo XV Anzianità di servizio
Art. 36
Titolo XVI Anzianità convenzionale
Art. 37
Titolo XVII Scatti di anzianità
Art. 38
Titolo XVIII Trattamento economico
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Titolo XIX Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima)
Art. 45
Art. 46
Titolo XX Indennità per maneggio denaro
Art. 47
Titolo XXI Rischio macchina

Art. 48
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
A) - Recesso

Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
B) - Preavviso
Art. 55
Art. 56
C) - Trattamento di fine rapporto
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
D) Dimissioni
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Titolo XXIV Cauzioni
Art. 69
Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Titolo XXVI Conciliazione delle controversie
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Titolo XXVII Piani di sviluppo e investimenti - Osservatorio Nazionale
Art. 80
Titolo XXVIII Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 81
Titolo XXIX Condizioni di miglior favore
Art. 82
Titolo XXX Decorrenza e durata
Art. 83
Allegati
Allegato A - CCNL 6 giugno 1978 - Anzianità convenzionale
Allegato B - CCNL 6 giugno 1978 - Indennità d'anzianità
Allegato C - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Appendice
Accordo 30 giugno 1983: accordo per il rinnovo del CCNL 6 giugno 1978 per i viaggiatori piazzisti dipendenti da aziende commerciali sottoscritto il 30 giugno 1983.
Accordo 4 febbraio 1988: accordo di rinnovo e modifica del CCNL del 6 giugno 1978 e dell’Accordo del 30 giugno 1983 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali. Sottoscritto il 4 febbraio 1988.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi

Addì 4 febbraio 1988 tra la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi e la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mense e servizi (Filcams-Cgil) e la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini del turismo (Fisascat-Cisl) e l’Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil), visti
- l’accordo 30 giugno 1983
- l’accordo 4 febbraio 1988
si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, composto di XXX Titoli, 83 articoli e 3 allegati.

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le aziende commerciali e i viaggiatori e piazzisti da esse dipendenti.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo V Prestazione lavorativa settimanale
Art. 7

La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Chiarimenti a verbale
a) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono essere tra loro equivalenti.
b) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

Titolo VI Riposo settimanale e festività
Art. 8

Il lavoratore ha diritto al riposo festivo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile per oltre un mese di recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere, in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
Il viaggiatore per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Titolo VII Ferie
Art. 16

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 17
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XI Malattia e infortuni
Art. 26

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 29
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di quindici dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 30
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XII Tutela del posto di lavoro
Art. 31
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.
Le aziende con più di ottanta dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro, presso gli uffici provinciali del lavoro, e la azienda presenterà richiesta di avviamento all’ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33 comma settimo, della legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due commi.
[…]

Titolo XIII Gravidanza e puerperio
Art. 32

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 33
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli art. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 34
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 65

[…] Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Art. 66
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 18 per le assenze ingiustificate, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di mezza giornata di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
[…]

Titolo XXV Diritti sindacali
Art. 70

Nelle unità produttive che occupano più di quindici viaggiatori o piazzisti, le organizzazioni sindacali dei viaggiatori firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze quindici viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle quindici unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno quindici unità, le organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell’ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di quindici unità - designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni cinquanta viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
[…]

Art. 71
Nelle unità produttive con più di quindici viaggiatori o piazzisti l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi del precedente art. 70, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 20 della legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni nel corso dell’anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.

Art. 72
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Titolo XXVI Conciliazione delle controversie
Art. 73

Per tutte le controversie individuali relative all’applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l’Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio, aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e dei servizi, con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei commercianti;
b) per i prestatori d’opera, dell’organo sindacale locale di una delle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

Art. 74
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui al terzo comma del seguente articolo.
Ricevuta la segnalazione, l’Associazione dei commercianti provvede entro dieci giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Associazione dei commercianti all’ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 12 della legge 22 luglio 1981, n. 628 e ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 75
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive associazioni sindacali e del direttore dell’ufficio del lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all’Associazione territoriale dei commercianti. Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.

Art. 78
È istituita in Roma, presso la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti detto contratto o le aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali dei commercianti o nazionali di categoria.
Della commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa, entro quarantacinque giorni.

Titolo XXVII Piani di sviluppo e investimenti - Osservatorio Nazionale
Art. 80

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni globali sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì fornite informazioni sulla situazione e sui processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei, lo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione con particolare riferimento:
a) all’occupazione giovanile e femminile e all’avvio di politiche attive del lavoro;
b) alle conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) alla formazione e riqualificazione professionale.
Nel corso dell’incontro saranno altresì esaminati i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale, sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione degli orari commerciali.
Livello regionale e provinciale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle corrispondenti Organizzazioni sindacali informazioni globali - articolate per comparti e settori omogenei - sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione giovanile, anche in relazione a provvedimenti legislativi di riforma della disciplina del collocamento ivi compresi quelli attinenti la mobilità, e agli interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
A livello territoriale di competenza, coordinati dai rispettivi organismi regionali, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali.
Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende che occupano complessivamente più di cento viaggiatori e piazzisti forniranno alle Organizzazioni sindacali provinciali nel corso di un apposito incontro, convocato dall’Associazione territoriale imprenditoriale dell’area di competenza, informazioni sulle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione o anche al di fuori della scadenza prevista, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione che investano l’intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora l’informazione abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili applicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, alla mobilità del personale, e alle eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale o comunitario.
Le parti concordano sull’opportunità di dar vita a un Osservatorio nazionale al fine di approfondire lo studio sull’andamento dei prezzi nelle varie fasi del ciclo distributivo per concorrere al loro contenimento e favorire un miglior servizio ai consumatori, nonché sull’evolversi del sistema della distribuzione anche in relazione all’utilizzo della figura del viaggiatore e piazzista nell’ambito del mercato.
A tal fine l’osservatorio potrà attuare ogni utile iniziativa anche avviando specifiche attività di ricerca.
L’osservatorio porrà in essere altresì lo studio delle caratteristiche della figura al fine di un rilancio della categoria e per individuare le condizioni ottimali per il suo utilizzo.
Le conclusioni di tale studio dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti non oltre il terzo mese antecedente la scadenza del presente contratto.
Chiarimento a verbale
Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali, stante il carattere della loro riservatezza.